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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 554/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 13/11/2024 da
[Cod. Fisc. Parte_1
P.IVA_1 difesa e rappresentata , anche disgiuntamente, per delega in calce al la memoria difensiva di primo grado, dall'Avv. Gianluca Ciampolini e dal l Avv. Livia Cherubino del Foro d i Milano con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Ciampolini in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 20, Parte appellante contro
[Cod. Fisc. ], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Guidali (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_2 Padova, come da procura alle liti allegata e depositata telematicamente nel fascicolo di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in 35131 Padova, via Venezia, 36, Parte appellata
* Oggetto : appello avverso la sentenza dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro il 16 ottobre 2024 n. 601 pubblicata in pari data e notificata via PEC in data 17 ottobre 2024. in punto: licenziamento individuale per giusta causa. CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante : previa ogni opportuna declaratoria, ogni avversaria richiesta disattesa, in accoglimento del ricorso di appello ed in riforma della sentenza impugnata del Tribunale Sezione Lavoro di Venezia Giudice Dottoressa Menegazzo n. 601/2024 resa inter partes in data 16 ottobre 2024, ➢ rigettare in toto tutte le domande proposte dal Sig. ➢ per l'effetto, condannare il CP_1
Sig. alla restituzione delle somme allo stesso corrisposte da CP_1 Parte_2 zione della sentenza di primo grado, pari ad un impor
[...]
in subordine, salvo gravame, accogliere le difese subordinate in punto conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
➢ in ulteriore subordine, salvo gravame, accogliere le difese subordinate in punto applicazione della tutela indennitaria forte di cui all'art. 18, comma
1 5, Legge n. 300/1970 e condannare il Sig. a restituire quanto ricevuto in eccedenza da CP_1 [...] in esecuzione della sentenza di primo grado;
➢ in ogni caso, con Parte_1 vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per parte appellata : nel merito, in via principale: rigettare l'avverso ricorso in appello in quanto infondato per le ragioni esposte nella presente memoria e negli atti precedenti e per l'effetto, confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro (Giudice Dottoressa Menegazzo) il 16 ottobre 2024 n. 601, pubblicata in pari data e notificata via PEC in data 17 ottobre 2024. nel merito, in via subordinata: nella denegata e inconcessa ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso avversario, accogliere le istanze in punto applicazione della tutela indennitaria forte di cui all'art. 18, comma 5, Legge n. 300/1970; nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e inconcessa ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso avversario, accogliere le istanze in punto di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Il procuratore si dichiara sin d'ora antistatario.
* Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso con il quale ha impugnato il proprio licenziamento per Controparte_1 giusta causa, in tal modo annullandolo ai sensi dell'art. 18, co. 4, L. 300/70 e quindi condannando l'appellante datrice di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria pari ad 11 mensilità (quelle intercorse tra la data del licenziamento e la pronuncia di primo grado) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (da quantificarsi in € 3.109,17 mensili), detratto quanto eventualmente percepito dal ricorrente per effetto di nuova occupazione nel medesimo periodo di tempo, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla effettiva reintegra;
con condanna alla rifusione (in favore del difensore) delle spese di lite (complessivi € 4.000,00 maggiorate del 30% oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%).
1.1. L'appellato – alle dipendenze della dall'1.3.1985 fino al Pt_1 licenziamento in data 8.11.2023 - risulta infatti destinatario della massima sanzione disciplinare in quanto ritenuto responsabile – da qui la sostenuta gravità della condotta – di essersi reso irreperibile, per ben 3 volte, alle visite fiscali nella fascia di reperibilità nelle giornate del 7.9.2023, del 17.10.2023 e del 20.10.2023.
1.2. Il giudice di prime cure ha quindi rilevato, in fatto, che:
2 ➢ con riferimento alla visita del 7/9/2023 (la prima) e quella del 20/10/2023 (la terza), il medico fiscale verbalizzava <<“accesso- sconosciuto/irreperibile” e la “impossibilità a lasciare invito” per la visita di controllo ambulatoriale>>;
➢ le suddette indicazioni – invero interpretabili in termini ambivalenti - lasciavano ipotizzare che il medico non avesse reperito l'indirizzo e non che non avesse trovato in casa il lavoratore, posto che il successivo 13/9/2023 il era stato effettivamente sottoposto a visita fiscale CP_1 in quanto reperito presso l'indirizzo mentre il successivo 17/10/2023 il medico fiscale aveva certamente reperito l'indirizzo, ma non il , CP_1 tanto da avere attestato di <aver suonato all'indirizzo e, non avendo trovato nessuno, di aver lasciato l'avviso nella cassetta delle lettere>>;
➢ che ad identica conclusione (mancato reperimento dell'indirizzo) conduceva il fatto che nella busta paga di settembre 2023 non risultava effettuata alcuna trattenuta delle indennità di malattia, ciò inducendo a
3 ritenere che <l' non abbia ritenuto sussistente alcuna assenza riscontrata CP_2 tramite accesso positivo>>;
➢ non vi era quindi prova, stante, comunque, lo stato di incertezza determinato dalla suddetta verbalizzazione, che <nelle date del 7.9.2023 e del 20.10.2023 il ricorrente non fosse presente all'indirizzo indicato nel certificato, né che la sua irreperibilità gli fosse addebitabile>>; tale prova, in ogni caso, non poteva essere ricavata da quanto direttamente comunicato da al CP_2 datore di lavoro;
➢ nella giornata del 17.10.2023 (data intermedia tra le sopra indicate visite fiscali) il , che certamente nulla aveva comunicato al datore di CP_1 lavoro, si trovava in effetti altrove e, tuttavia, sottoposto ad un trattamento fisioterapico.
1.3. Il Tribunale di Venezia, alla luce del tenore della contestazione disciplinare (che valorizzava, a ragione della gravità, la pluralità di assenze) e del fatto come sopra ricostruito (essendo provata una sola assenza), ha quindi concluso che <una sola assenza […] non possa ritenersi comportamento idoneo a
4 recedere il rapporto fiduciario – anche perché il ricorrente ha documentato la contemporanea sottoposizione a trattamento fisioterapico – […]>> e che, <del resto, l'unica condotta disciplinarmente rilevante che può dirsi provata dal giudizio è l'assenza dal domicilio del 17.10.2023 ma, considerato che è dimostrato che in quella fascia di orario egli si stava sottoponendo ad un trattamento fisioterapico (doc. 7 ric.), ciò che gli si può imputare è di non avere comunicato preventivamente al datore di lavoro che si sarebbe assentato dal domicilio, come richiesto dal CCNL (art. 31); si tratta di una mancanza riferibile ad utilizzo improprio delle norme vigenti in tema di malattia, che la norma sanziona con una misura conservativa (art. 39, lett.m) ovvero di un giorno dia assenza ingiustificata, laddove il licenziamento è previsto a fronte di almeno 5 assenze>>.
1.4. La sentenza risulta eseguita ed il lavoratore avere optato per l'indennità sostitutiva della reintegra.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello
[...] con atto depositato in data 13/11/2024 Parte_1 sulla base di cinque motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo di appello contesta l'interpretazione fatta dal Tribunale di Venezia della documentazione versata in atti (da entrambe le parti), Tale documentazione, secondo la ricostruzione di parte appellante, attesterebbe che il , in tutte e tre le visite fiscali oggetto di CP_1 contestazione disciplinare, si è reso irreperibile. Da qui, secondo le conclusioni rassegnate dall'appellate, la sussistenza piena del fatto contestato.
Parte appellante in particolare contesta che dalla lettura dei verbali/certificati in atti (sia quelli consegnati dall' al datore di lavoro sia quelli consegnanti CP_2 dall' al lavoratore e dalle parti prodotti in giudizio) si possa ricavare che CP_2 ad essere irreperibile fosse l'indirizzo (la casa di abitazione del ) CP_1 piuttosto che il stesso, atteso che il senso esplicito dei detti CP_1 certificati sarebbe univoco e, cioè, che il medico fiscale non ha reperito il presso l'indirizzo dello stesso. CP_1
5 Rileva parte appellante come nulla, in ordine al fatto verificatosi in data 7/9/2023 ed al fatto verificatosi il 20/10/2023 (che, a detta dell'appellante, altro non è che l'irreperibilità del presso il domicilio), possa essere CP_1 ricavato dai fatti verificatisi e accertati dai medici fiscali nelle date del 13/9/2023 e del 17/10/2023 posto che la situazione di fatto ben poteva essere differente in tali ultime circostanze;
ciò tenuto conto anche del fatto che <dalla documentazione prodotta da (cfr. ns. doc. 12), riferibile allo stato Pt_1 dei luoghi nel mese di giugno 2023, emerge che sulla cassetta delle lettere di Via Canaceo n. 59 non vi fosse alcun nominativo>>.
Evidenzia come parimenti irrilevante sia la circostanza che <nella busta paga di settembre 2023 (doc. 2 ric.) … non risulta effettuata alcuna trattenuta delle indennità di malattia>> posto che <nel caso de quo è il datore di lavoro a corrispondere integralmente il trattamento di malattia ai propri dipendenti trattandosi di impiegati del settore industria che notoriamente ricevono i trattamenti di malattia direttamente dal datore di lavoro ed a carico del medesimo, non dell' CP_2
2.2. Con il secondo motivo di gravame, sempre attinente alla interpretazione della documentazione in atti, contesta la sentenza gravata per non avere il giudice di prime cure considerato che i verbali dei medici fanno prova CP_2 piena fino a querela di falso, nella specie non proposta dal lavoratore.
Evidenzia parte appellante, innanzitutto, come <anche ammesso e non concesso che il Medico non abbia rinvenuto l'abitazione del Sig. dichiarando CP_2 CP_1
<> “l'indirizzo”, tale irreperibilità è comunque da imputarsi allo stesso lavoratore (per cui il Sig. si sarebbe comunque reso <> rendendo di CP_1 fatto <> al Medico “l'indirizzo”) >> essendo quindi scorretta CP_2 la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale di Venezia che ha ritenuto
6 che <la accertata <> sarebbe imputabile ad una negligenza nella rilevazione del Medico anziché al Sig. . CP_2 CP_1
Rileva parte appellante come un simile ragionamento si ponga in contrasto con l'art. 2700 cc atteso che < soggetti ad errori di rilevazione (come, in sostanza, ipotizza, senza dimostrarlo, la Corte d'Appello di Firenze), ma questi ultimi dovranno essere fatti valere con l'apposito strumento previsto dalla legge contro gli atti pubblici assistiti, per ragioni di carattere pubblicistico, di fede pubblica privilegiata, vale a dire attraverso la querela di falso disciplinata dagli artt. 221 - 227 c.p.c., il cui accoglimento, peraltro, non presuppone il dolo dell'ufficiale. Per dimostrare la mancanza di veridicità delle risultanze di un atto pubblico è necessario, infatti, proporre querela di falso anche se "l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma a imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale." (Cass. civ., 27 aprile 2004, n. 8032; 22 aprile 2005, n. 8500). Per porre nel nulla il valore di fede pubblica di un atto, non è sufficiente, invece, una istruttoria ordinaria, con assunzione di deposizioni di contenuto contrario a quanto attestato dal pubblico ufficiale certificante.>> (cfr. Cass. civ., 10 luglio 2007, n. 15372)>>.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione afferma l'erroneità del ragionamento svolto dal primo giudice che, ai fini della valutazione della rilevanza disciplinare dell'assenza del dal domicilio in data CP_1
17.10.2023, non ha considerato che non vi era prova dell'urgenza e dell'indifferibilità, al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, del trattamento fisioterapico a cui il lavoratore si era sottoposto durante la fascia oraria di reperibilità mattutina.
Reputa l'appellante come, in assenza di prova della indefettibilità ed indifferibilità del trattamento fisioterapico, il fatto comunque verificatosi il 17/10/2023, valutato come disciplinarmente rilevante, integri in ogni caso una assenza del lavoratore dal proprio domicilio nelle fasce di reperibilità e non una mancanza riferibile ad utilizzo improprio delle norme vigenti in tema di malattia.
2.4. Con il quarto motivo contesta la sentenza gravata per non avere commutato il licenziamento comminato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo.
Così l'appellante : < Pertanto, ove nel caso di specie il Tribunale del Lavoro adìto non ritenesse sussistenti gli estremi della giusta causa di licenziamento, la Società convenuta chiede che il Giudice voglia convertire il licenziamento per giusta causa irrogato al Sig. in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sussistendone certamente i CP_1 presupposti di fatto e di diritto>>.
7 2.5. Con il quinto motivo parte appellante si duole per l'errata applicazione dell'art. 18, co. 4, Legge 300/1970.
Evidenzia infatti l'appellante che <Se anche risultasse che il Sig. il CP_1
17.10.2023 fosse stato irreperibile ad una delle visite domiciliari per una valida ragione (ossia la visita presso il fisioterapista), il fatto materiale della sua assenza alla visita domiciliare di controllo – che è quello che è stato contestato al Sig. (cfr. retro sub a) CP_1
– sussisterebbe e non si potrebbe pertanto invocare l'applicazione del citato art. 18, comma 4, Legge 300/1970 che sanziona l'<> del fatto contestato. Una cosa è dire che il fatto <>, altra è sostenere che quel fatto esiste, ma è giustificato.
[…] A tutto voler concedere, quindi, la (invero errata) ritenuta giustificazione dell'assenza per contemporanea cura fisioterapica potrebbe semmai essere valutata come elemento che potrebbe far opinare per la sproporzione del licenziamento e cioè per l'applicazione della sola tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, Legge n. 300/1970>>.
3. Si è costituito con memoria depositata in data Controparte_1
14/4/2025 prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello formulati da . Pt_1
3.1. Con riferimento al primo motivo di appello, premette il come CP_1 la sentenza gravata non abbia affatto affermato che i documenti dimessi dalle parti fossero tra loro in contrasto pur non essendo i documenti dimessi dall'appellante, in quanto privi di sottoscrizione, documenti pubblici essendosi quindi il giudice di prime cure soffermato sulla valutazione della documentazione – atto pubblico – prodotta dal lavoratore.
Ciò premesso, evidenzia come il Tribunale di Venezia abbia desunto incongruità interne ai due verbali delle visite del 7/9/2023 e del 20/10/2023 e nel raffronto tra questi ed i verbali delle altre due visite del 13 e del 17/10/2023.
Evidenzia quindi come alcun dato documentale consenta di desumere che il giorno 7/9/2023 ed il giorno 20/10/2023 il medico fiscale abbia reperito l'indirizzo e, presso lo stesso, non abbia reperito il anche perché CP_1 non vi è alcuna prova che nelle suddette giornate lo stato dei luoghi fosse differente da quello esistente nelle giornate del 13 e del 17/10/2023.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di appello evidenzia parte appellata di non avere motivo di proporre querela di falso atteso che ciò che contestava e contesta non è la rispondenza al vero della dichiarazione del medico fiscale dell' bensì l'interpretazione che parte appellante fa della dichiarazione CP_2
8 ritenendo parte appellante che il detto medico ha affermato l'irreperibilità del ed invece ritenendo parte appellata l'incapacità del medico di CP_1 reperite l'indirizzo del . CP_1
3.3. Quanto al terzo motivo di appello conferma il di essersi CP_1 trovato, nella giornata del 17/10/2023, presso lo studio del dott. , in Pt_3
Dolo, per effettuare una seduta urgente di fisioterapia dovuta ad una lombosciatalgia acuta che lo aveva colpito il giorno prima. Rilava come una simile assenza dal domicilio sia, a mente dell'art. 5, Legge 300/1970, da ritenersi giustificata.
Evidenzia come una simile condotta possa, al più, essere ricompresa tra i fatti che l'art. 39 ovvero l'art. 40 CCNL sanziona con sanzione conservativa.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello nega l'appellato, per quanto sopra, che il si sia reso irreperibile per tre volte non essendo certo il CP_1 lavoratore tenuto a dimostrare la diligenza del medico fiscale nel reperimento del proprio indirizzo.
4. La controversia, instaurata con atto di appello depositato in data 13/11/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 24/4/2025 all'esito della quale è stata discussa dalle parti e quindi decisa dal Collegio.
*
5. L'appello è infondato per le dirimenti ed assorbenti ragioni di cui in appresso e, come tale, deve essere rigettato.
6. E' utile, prima di ogni altra cosa, ricostruire, seppur in termini schematici la vicenda e, in particolare, segnalare le date delle visite fiscali effettuate e l'esito delle stesse;
esito così come emergente dalla documentazione dimessa dal
, dovendosi sin da ora rilevare (essendo peraltro il dato allegato CP_1 dalla parte appellata rimasto incontestato) come i verbali di accesso per controllo domiciliare, con attestazione dell'attività compiuta dal medico fiscale, dotati di ufficialità (facenti quindi fede fino a querela di falso), siano quelli dimessi dal lavoratore (verbali di accesso per controllo domiciliare in effetti contenenti, per le ragioni di cui in appresso, indicazioni ambivalenti rispetto alle quali parte appellante non ha chiesto, né chiede nel presente grado di giudizio, di fare chiarezza).
9 accesso esito
7/9/2023 ACCESSO – SCONOSCIUTO/IRREPERIBILE ---- IMPOSSIBILITA' A LASCIARE INVITO
13/9/2023 Effettuata visita fiscale con attestazione malattia
17/10/2023 ACCESSO – NON HA RISPOSTO NESSUNO ALL'INDIRIZZO ---- LASCIATO INVITATO A VISITA DI CONTROLLO PER IL: 18/10/2023 NELLA CASSETTA DELLE LETTERE
20/10/2023 ACCESSO – SCONOSCIUTO/IRREPERIBILE ---- IMPOSSIBILITA' A LASCIARE INVITO
Posto quanto sopra ritiene il Collegio giudicante – in tal modo condividendo le valutazioni del giudice di prime cure - che le indicazioni riportate nei verbali del 7/9/2023 e del 20/9/2023 contengono indicazioni internamente ambivalenti che ben possono dar adito ad opposte (quelle sostenute dalle parti) interpretazioni:
a) il non è stato reperito al domicilio/residenza (tesi datoriale); CP_1
b) il domicilio/residenza del non è stato reperito (tesi del CP_1 lavoratore).
Interpretazioni ambivalenti che, come segnalato dal Tribunale di Venezia, trovano benzina a favore della parte appellata sia nel fatto che il , CP_1 nell'immediatezza della contestazione, si è giustificato negando di essere rimasto assente dal domicilio e, ancor di più, nel fatto che gli accessi effettuati dai medici fiscali in date– il 13/9/2023 ed il 17/10/2023 - contigue a quelle del 7/9/2023 e del 20/9/2023 erano andati a buon fine, ciò inducendo ad affermare che presso la residenza del vi erano (a settembre e ad CP_1 ottobre 2023) sufficienti indicazioni per reperirlo e per lasciare comunicazioni entro la buchetta della lettere e che, pertanto, nel settembre 2023 la situazione presso l'abitazione del era quindi differente da quella che CP_1
l'appellante documenta come esistente al mese di giugno 2023 (doc. 12 app.te) allorquando non vi erano indicazioni (così almeno pare) del numero civico dell'abitazione del e (forse) del nominativo dello stesso. Entro tale CP_1 contesto, quindi, non è possibile affermare, come ipotizza l'appellante, che il in occasione degli accessi tentati il 7/9/2023 ed il 20/10/2023 si CP_1 fosse reso (colpevolmente) irreperibile eliminando il numero civico ed il proprio nominativo dal campanello (circostanze di cui, peraltro, non vi è prova e che parte appellante, come già sopra detto, non ha chiesto di fornire).
10 Di contro, la ricostruzione di Parte_1 parrebbe trovare indiretto/indiziario riscontro sia nella
[...] documentazione sopra indicata (doc. 12 app.te), seppur riferibile ad un paio di mesi prima delle visite fiscali di cui si discute, sia nelle comunicazioni inviate dall' a elle CP_2 Parte_1 quali, in effetti, si precisa che è il ad essere <irreperibile CP_1 all'indirizzo>> e non l'indirizzo del . CP_1
6.1. Ora, alla luce di quanto sopra, reputa il Collegio che, anche volendo attribuire alla documentazione dimessa dall'appellante una valenza dimostrativa paragonabile ai verbali di accesso per controllo domiciliare prodotti dalla parte appellata, il dato della reperibilità dell'indirizzo del e della CP_1 possibilità o meno di lasciare comunicazioni pur in sua assenza rimane ambiguo non potendosi quindi con convinzione affermare cosa sia accaduto nelle giornate del 7/9/2023 e del 20/10/2023 allorquando il medico fiscale ha tentato di far visita al . CP_1
Incertezza quella di cui si è sopra detto che rimane, inevitabilmente, a discapito della parte – nel caso di specie pacificamente
[...]
- tenuta a dar Parte_1 dimostrazione della sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell'esercizio del potere disciplinare.
Pertanto, pur escluso che nel caso in esame le parti avrebbero dovuto proporre querela di falso, posto che nel caso in esame non si tratta di contestare cosa il medico fiscale abbia certificato bensì di far luce su ciò che voleva dire allorquando ha scritto <ACCESSO – SCONOSCIUTO/IRREPERIBILE ---- IMPOSSIBILITA' A LASCIARE INVITO>>, è certo che la parte onerata della prova non ha assolto all'onere sulla stessa incombente.
Da quanto sopra – in tal modo dando risposta ai primi due motivi di appello - si deve concludere che non è possibile affermare che il , nelle CP_1 giornate del 7/9/2023 e del 20/10/2023, si è reso irreperibile alla visita fiscale.
7. Posto quanto sopra, la contestazione disciplinare il cui fatto può dirsi assodato è quella afferente alla irreperibilità del nella giornata del CP_1
17/10/2023. In tale giornata, è incontestabile, il , il quale non ha CP_1 dato preventiva comunicazione al datore di lavoro di assenza, non si trovava presso il proprio domicilio tanto da non essere stato ivi reperito dal medico fiscale.
11 Un simile fatto, in qualunque modo lo si voglia qualificare, posto anche che al non è stata contestata la recidiva, è sussumibile tra le vicende in CP_1 conseguenza delle quali il CCNL applicato in azienda prevede sanzione di carattere conservativo. Dovendosi sin da ora precisare, posto che il tema è stato fatto oggetto del quinto motivo di appello, che la reintegra disposta dal Tribunale di Venezia e, quindi, l'applicazione del quarto comma dell'art. 18, Legge 300/1970, trova ragione proprio nel fatto che la condotta del
è associata dal CCNL ad una sanzione conservativa. CP_1
7.1. Ed infatti, occorre rilevare come il CCNL applicato in azienda descriva in termini piuttosto minuziosi cosa debba fare il lavoratore in malattia al fine di favorire le visite fiscali. L'art. 31 del CCNL [il sottolineato che segue è dello scrivente] prevede infatti che <Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato a norma del successivo penultimo comma della presente lett. A), dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, disponibile per le visite di controllo (o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per legge); - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa>>. La clausola contrattuale, in ogni caso, non contempla in alcun modo, ed il dato è comunque irrilevante, che le prestazioni terapeutiche alla quale essa fa riferimento debbano avere il carattere della necessarietà e della indefettibilità, limitandosi a prevedere che si tratti di prestazioni sanitarie essendo evidentemente, per ciò solo, irrinunciabili.
Il , che ben poteva comunicare tempestivamente che il giorno CP_1
17/10/2023 si sarebbe dovuto recare ad effettuare una terapia e che nulla ha comunicato, ha quindi commesso una infrazione rispetto alla suddetta clausola del CCNL.
7.2. Ora, una simile banale infrazione, ricordato come l'art. 38 del CCNL stabilisca che <Le infrazioni disciplinari alle norme del presente c.c.n.l. […] potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze [n.d.r., il sottolineato è dello
12 scrivente], con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa;
4) sospensione;
5) licenziamento>>, è certamente riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 39, lett. m) o n) a mente del quale <Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore […] m) che ricorra impropriamente alle vigenti norme (per esempio in materia di malattia, permessi, ecc.) o ne richieda non correttamente l'applicazione vulnerandone la funzione di tutela del lavoratore;
n) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente c.c.n.l.
[…]>>. Apparendo peraltro la condotta di cui si discute di difficile riconduzione nell'ambito della fattispecie del licenziamento per come delineata dal successivo art. 40 CCNL che, oltre a non contenere una ben precisa tipizzazione associabile al fatto contestato [vi si avvicinano, vagamente, i fatti di cui alle lettere a) e b) le quali, in ogni caso, prevedono reiterazione nel tempo della condotta], riserva la sanzione del licenziamento a <gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all' impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e comunque oggettivamente considerate particolarmente gravi e delittuose a termine di legge>>.
Ora, la mancata comunicazione di una assenza dal domicilio, nel mentre ci si trova in malattia, per andare a fare una terapia sanitaria – che è quanto accaduto nel caso di specie - non è certo condotta che infrange la disciplina o la diligenza del lavoro (consumandosi al difuori del luogo di lavoro) ovvero che provoca nocumento morale o materiale all'impresa.
7.3. Da disattendere è, in definitiva, anche il terzo motivo di appello.
8. Quanto, infine, al quarto motivo di appello e, in specie, alla commutabilità del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, rileva il Collegio come, pur evidente l'inadempimento, lo stesso è di tale irrisorietà da non poter essere qualificato come notevole come peraltro conferma la previsione del CCNL che gli riserva, appunto, una sanzione conservativa.
9. Venendo, in ultimo, alle spese del giudizio e, in ogni caso, del presente grado, tenuto conto della soccombenza di parte appellante, le stesse non possono che essere poste a carico di Parte_1 enuto conto del complessivo valore di controversia (oltre
[...]
€ 60mila), venendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni senza tenere
13 conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, con la distrazione in favore del difensore dell'appellato, la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 24/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 13/11/2024 da
[Cod. Fisc. Parte_1
P.IVA_1 difesa e rappresentata , anche disgiuntamente, per delega in calce al la memoria difensiva di primo grado, dall'Avv. Gianluca Ciampolini e dal l Avv. Livia Cherubino del Foro d i Milano con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Ciampolini in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 20, Parte appellante contro
[Cod. Fisc. ], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Guidali (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_2 Padova, come da procura alle liti allegata e depositata telematicamente nel fascicolo di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in 35131 Padova, via Venezia, 36, Parte appellata
* Oggetto : appello avverso la sentenza dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro il 16 ottobre 2024 n. 601 pubblicata in pari data e notificata via PEC in data 17 ottobre 2024. in punto: licenziamento individuale per giusta causa. CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante : previa ogni opportuna declaratoria, ogni avversaria richiesta disattesa, in accoglimento del ricorso di appello ed in riforma della sentenza impugnata del Tribunale Sezione Lavoro di Venezia Giudice Dottoressa Menegazzo n. 601/2024 resa inter partes in data 16 ottobre 2024, ➢ rigettare in toto tutte le domande proposte dal Sig. ➢ per l'effetto, condannare il CP_1
Sig. alla restituzione delle somme allo stesso corrisposte da CP_1 Parte_2 zione della sentenza di primo grado, pari ad un impor
[...]
in subordine, salvo gravame, accogliere le difese subordinate in punto conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
➢ in ulteriore subordine, salvo gravame, accogliere le difese subordinate in punto applicazione della tutela indennitaria forte di cui all'art. 18, comma
1 5, Legge n. 300/1970 e condannare il Sig. a restituire quanto ricevuto in eccedenza da CP_1 [...] in esecuzione della sentenza di primo grado;
➢ in ogni caso, con Parte_1 vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per parte appellata : nel merito, in via principale: rigettare l'avverso ricorso in appello in quanto infondato per le ragioni esposte nella presente memoria e negli atti precedenti e per l'effetto, confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro (Giudice Dottoressa Menegazzo) il 16 ottobre 2024 n. 601, pubblicata in pari data e notificata via PEC in data 17 ottobre 2024. nel merito, in via subordinata: nella denegata e inconcessa ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso avversario, accogliere le istanze in punto applicazione della tutela indennitaria forte di cui all'art. 18, comma 5, Legge n. 300/1970; nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e inconcessa ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso avversario, accogliere le istanze in punto di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Il procuratore si dichiara sin d'ora antistatario.
* Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso con il quale ha impugnato il proprio licenziamento per Controparte_1 giusta causa, in tal modo annullandolo ai sensi dell'art. 18, co. 4, L. 300/70 e quindi condannando l'appellante datrice di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria pari ad 11 mensilità (quelle intercorse tra la data del licenziamento e la pronuncia di primo grado) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (da quantificarsi in € 3.109,17 mensili), detratto quanto eventualmente percepito dal ricorrente per effetto di nuova occupazione nel medesimo periodo di tempo, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla effettiva reintegra;
con condanna alla rifusione (in favore del difensore) delle spese di lite (complessivi € 4.000,00 maggiorate del 30% oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%).
1.1. L'appellato – alle dipendenze della dall'1.3.1985 fino al Pt_1 licenziamento in data 8.11.2023 - risulta infatti destinatario della massima sanzione disciplinare in quanto ritenuto responsabile – da qui la sostenuta gravità della condotta – di essersi reso irreperibile, per ben 3 volte, alle visite fiscali nella fascia di reperibilità nelle giornate del 7.9.2023, del 17.10.2023 e del 20.10.2023.
1.2. Il giudice di prime cure ha quindi rilevato, in fatto, che:
2 ➢ con riferimento alla visita del 7/9/2023 (la prima) e quella del 20/10/2023 (la terza), il medico fiscale verbalizzava <<“accesso- sconosciuto/irreperibile” e la “impossibilità a lasciare invito” per la visita di controllo ambulatoriale>>;
➢ le suddette indicazioni – invero interpretabili in termini ambivalenti - lasciavano ipotizzare che il medico non avesse reperito l'indirizzo e non che non avesse trovato in casa il lavoratore, posto che il successivo 13/9/2023 il era stato effettivamente sottoposto a visita fiscale CP_1 in quanto reperito presso l'indirizzo mentre il successivo 17/10/2023 il medico fiscale aveva certamente reperito l'indirizzo, ma non il , CP_1 tanto da avere attestato di <aver suonato all'indirizzo e, non avendo trovato nessuno, di aver lasciato l'avviso nella cassetta delle lettere>>;
➢ che ad identica conclusione (mancato reperimento dell'indirizzo) conduceva il fatto che nella busta paga di settembre 2023 non risultava effettuata alcuna trattenuta delle indennità di malattia, ciò inducendo a
3 ritenere che <l' non abbia ritenuto sussistente alcuna assenza riscontrata CP_2 tramite accesso positivo>>;
➢ non vi era quindi prova, stante, comunque, lo stato di incertezza determinato dalla suddetta verbalizzazione, che <nelle date del 7.9.2023 e del 20.10.2023 il ricorrente non fosse presente all'indirizzo indicato nel certificato, né che la sua irreperibilità gli fosse addebitabile>>; tale prova, in ogni caso, non poteva essere ricavata da quanto direttamente comunicato da al CP_2 datore di lavoro;
➢ nella giornata del 17.10.2023 (data intermedia tra le sopra indicate visite fiscali) il , che certamente nulla aveva comunicato al datore di CP_1 lavoro, si trovava in effetti altrove e, tuttavia, sottoposto ad un trattamento fisioterapico.
1.3. Il Tribunale di Venezia, alla luce del tenore della contestazione disciplinare (che valorizzava, a ragione della gravità, la pluralità di assenze) e del fatto come sopra ricostruito (essendo provata una sola assenza), ha quindi concluso che <una sola assenza […] non possa ritenersi comportamento idoneo a
4 recedere il rapporto fiduciario – anche perché il ricorrente ha documentato la contemporanea sottoposizione a trattamento fisioterapico – […]>> e che, <del resto, l'unica condotta disciplinarmente rilevante che può dirsi provata dal giudizio è l'assenza dal domicilio del 17.10.2023 ma, considerato che è dimostrato che in quella fascia di orario egli si stava sottoponendo ad un trattamento fisioterapico (doc. 7 ric.), ciò che gli si può imputare è di non avere comunicato preventivamente al datore di lavoro che si sarebbe assentato dal domicilio, come richiesto dal CCNL (art. 31); si tratta di una mancanza riferibile ad utilizzo improprio delle norme vigenti in tema di malattia, che la norma sanziona con una misura conservativa (art. 39, lett.m) ovvero di un giorno dia assenza ingiustificata, laddove il licenziamento è previsto a fronte di almeno 5 assenze>>.
1.4. La sentenza risulta eseguita ed il lavoratore avere optato per l'indennità sostitutiva della reintegra.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello
[...] con atto depositato in data 13/11/2024 Parte_1 sulla base di cinque motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo di appello contesta l'interpretazione fatta dal Tribunale di Venezia della documentazione versata in atti (da entrambe le parti), Tale documentazione, secondo la ricostruzione di parte appellante, attesterebbe che il , in tutte e tre le visite fiscali oggetto di CP_1 contestazione disciplinare, si è reso irreperibile. Da qui, secondo le conclusioni rassegnate dall'appellate, la sussistenza piena del fatto contestato.
Parte appellante in particolare contesta che dalla lettura dei verbali/certificati in atti (sia quelli consegnati dall' al datore di lavoro sia quelli consegnanti CP_2 dall' al lavoratore e dalle parti prodotti in giudizio) si possa ricavare che CP_2 ad essere irreperibile fosse l'indirizzo (la casa di abitazione del ) CP_1 piuttosto che il stesso, atteso che il senso esplicito dei detti CP_1 certificati sarebbe univoco e, cioè, che il medico fiscale non ha reperito il presso l'indirizzo dello stesso. CP_1
5 Rileva parte appellante come nulla, in ordine al fatto verificatosi in data 7/9/2023 ed al fatto verificatosi il 20/10/2023 (che, a detta dell'appellante, altro non è che l'irreperibilità del presso il domicilio), possa essere CP_1 ricavato dai fatti verificatisi e accertati dai medici fiscali nelle date del 13/9/2023 e del 17/10/2023 posto che la situazione di fatto ben poteva essere differente in tali ultime circostanze;
ciò tenuto conto anche del fatto che <dalla documentazione prodotta da (cfr. ns. doc. 12), riferibile allo stato Pt_1 dei luoghi nel mese di giugno 2023, emerge che sulla cassetta delle lettere di Via Canaceo n. 59 non vi fosse alcun nominativo>>.
Evidenzia come parimenti irrilevante sia la circostanza che <nella busta paga di settembre 2023 (doc. 2 ric.) … non risulta effettuata alcuna trattenuta delle indennità di malattia>> posto che <nel caso de quo è il datore di lavoro a corrispondere integralmente il trattamento di malattia ai propri dipendenti trattandosi di impiegati del settore industria che notoriamente ricevono i trattamenti di malattia direttamente dal datore di lavoro ed a carico del medesimo, non dell' CP_2
2.2. Con il secondo motivo di gravame, sempre attinente alla interpretazione della documentazione in atti, contesta la sentenza gravata per non avere il giudice di prime cure considerato che i verbali dei medici fanno prova CP_2 piena fino a querela di falso, nella specie non proposta dal lavoratore.
Evidenzia parte appellante, innanzitutto, come <anche ammesso e non concesso che il Medico non abbia rinvenuto l'abitazione del Sig. dichiarando CP_2 CP_1
<
6 che <la accertata <
Rileva parte appellante come un simile ragionamento si ponga in contrasto con l'art. 2700 cc atteso che < soggetti ad errori di rilevazione (come, in sostanza, ipotizza, senza dimostrarlo, la Corte d'Appello di Firenze), ma questi ultimi dovranno essere fatti valere con l'apposito strumento previsto dalla legge contro gli atti pubblici assistiti, per ragioni di carattere pubblicistico, di fede pubblica privilegiata, vale a dire attraverso la querela di falso disciplinata dagli artt. 221 - 227 c.p.c., il cui accoglimento, peraltro, non presuppone il dolo dell'ufficiale. Per dimostrare la mancanza di veridicità delle risultanze di un atto pubblico è necessario, infatti, proporre querela di falso anche se "l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma a imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale." (Cass. civ., 27 aprile 2004, n. 8032; 22 aprile 2005, n. 8500). Per porre nel nulla il valore di fede pubblica di un atto, non è sufficiente, invece, una istruttoria ordinaria, con assunzione di deposizioni di contenuto contrario a quanto attestato dal pubblico ufficiale certificante.>> (cfr. Cass. civ., 10 luglio 2007, n. 15372)>>.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione afferma l'erroneità del ragionamento svolto dal primo giudice che, ai fini della valutazione della rilevanza disciplinare dell'assenza del dal domicilio in data CP_1
17.10.2023, non ha considerato che non vi era prova dell'urgenza e dell'indifferibilità, al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, del trattamento fisioterapico a cui il lavoratore si era sottoposto durante la fascia oraria di reperibilità mattutina.
Reputa l'appellante come, in assenza di prova della indefettibilità ed indifferibilità del trattamento fisioterapico, il fatto comunque verificatosi il 17/10/2023, valutato come disciplinarmente rilevante, integri in ogni caso una assenza del lavoratore dal proprio domicilio nelle fasce di reperibilità e non una mancanza riferibile ad utilizzo improprio delle norme vigenti in tema di malattia.
2.4. Con il quarto motivo contesta la sentenza gravata per non avere commutato il licenziamento comminato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo.
Così l'appellante : < Pertanto, ove nel caso di specie il Tribunale del Lavoro adìto non ritenesse sussistenti gli estremi della giusta causa di licenziamento, la Società convenuta chiede che il Giudice voglia convertire il licenziamento per giusta causa irrogato al Sig. in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sussistendone certamente i CP_1 presupposti di fatto e di diritto>>.
7 2.5. Con il quinto motivo parte appellante si duole per l'errata applicazione dell'art. 18, co. 4, Legge 300/1970.
Evidenzia infatti l'appellante che <Se anche risultasse che il Sig. il CP_1
17.10.2023 fosse stato irreperibile ad una delle visite domiciliari per una valida ragione (ossia la visita presso il fisioterapista), il fatto materiale della sua assenza alla visita domiciliare di controllo – che è quello che è stato contestato al Sig. (cfr. retro sub a) CP_1
– sussisterebbe e non si potrebbe pertanto invocare l'applicazione del citato art. 18, comma 4, Legge 300/1970 che sanziona l'<
[…] A tutto voler concedere, quindi, la (invero errata) ritenuta giustificazione dell'assenza per contemporanea cura fisioterapica potrebbe semmai essere valutata come elemento che potrebbe far opinare per la sproporzione del licenziamento e cioè per l'applicazione della sola tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, Legge n. 300/1970>>.
3. Si è costituito con memoria depositata in data Controparte_1
14/4/2025 prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello formulati da . Pt_1
3.1. Con riferimento al primo motivo di appello, premette il come CP_1 la sentenza gravata non abbia affatto affermato che i documenti dimessi dalle parti fossero tra loro in contrasto pur non essendo i documenti dimessi dall'appellante, in quanto privi di sottoscrizione, documenti pubblici essendosi quindi il giudice di prime cure soffermato sulla valutazione della documentazione – atto pubblico – prodotta dal lavoratore.
Ciò premesso, evidenzia come il Tribunale di Venezia abbia desunto incongruità interne ai due verbali delle visite del 7/9/2023 e del 20/10/2023 e nel raffronto tra questi ed i verbali delle altre due visite del 13 e del 17/10/2023.
Evidenzia quindi come alcun dato documentale consenta di desumere che il giorno 7/9/2023 ed il giorno 20/10/2023 il medico fiscale abbia reperito l'indirizzo e, presso lo stesso, non abbia reperito il anche perché CP_1 non vi è alcuna prova che nelle suddette giornate lo stato dei luoghi fosse differente da quello esistente nelle giornate del 13 e del 17/10/2023.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di appello evidenzia parte appellata di non avere motivo di proporre querela di falso atteso che ciò che contestava e contesta non è la rispondenza al vero della dichiarazione del medico fiscale dell' bensì l'interpretazione che parte appellante fa della dichiarazione CP_2
8 ritenendo parte appellante che il detto medico ha affermato l'irreperibilità del ed invece ritenendo parte appellata l'incapacità del medico di CP_1 reperite l'indirizzo del . CP_1
3.3. Quanto al terzo motivo di appello conferma il di essersi CP_1 trovato, nella giornata del 17/10/2023, presso lo studio del dott. , in Pt_3
Dolo, per effettuare una seduta urgente di fisioterapia dovuta ad una lombosciatalgia acuta che lo aveva colpito il giorno prima. Rilava come una simile assenza dal domicilio sia, a mente dell'art. 5, Legge 300/1970, da ritenersi giustificata.
Evidenzia come una simile condotta possa, al più, essere ricompresa tra i fatti che l'art. 39 ovvero l'art. 40 CCNL sanziona con sanzione conservativa.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello nega l'appellato, per quanto sopra, che il si sia reso irreperibile per tre volte non essendo certo il CP_1 lavoratore tenuto a dimostrare la diligenza del medico fiscale nel reperimento del proprio indirizzo.
4. La controversia, instaurata con atto di appello depositato in data 13/11/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 24/4/2025 all'esito della quale è stata discussa dalle parti e quindi decisa dal Collegio.
*
5. L'appello è infondato per le dirimenti ed assorbenti ragioni di cui in appresso e, come tale, deve essere rigettato.
6. E' utile, prima di ogni altra cosa, ricostruire, seppur in termini schematici la vicenda e, in particolare, segnalare le date delle visite fiscali effettuate e l'esito delle stesse;
esito così come emergente dalla documentazione dimessa dal
, dovendosi sin da ora rilevare (essendo peraltro il dato allegato CP_1 dalla parte appellata rimasto incontestato) come i verbali di accesso per controllo domiciliare, con attestazione dell'attività compiuta dal medico fiscale, dotati di ufficialità (facenti quindi fede fino a querela di falso), siano quelli dimessi dal lavoratore (verbali di accesso per controllo domiciliare in effetti contenenti, per le ragioni di cui in appresso, indicazioni ambivalenti rispetto alle quali parte appellante non ha chiesto, né chiede nel presente grado di giudizio, di fare chiarezza).
9 accesso esito
7/9/2023 ACCESSO – SCONOSCIUTO/IRREPERIBILE ---- IMPOSSIBILITA' A LASCIARE INVITO
13/9/2023 Effettuata visita fiscale con attestazione malattia
17/10/2023 ACCESSO – NON HA RISPOSTO NESSUNO ALL'INDIRIZZO ---- LASCIATO INVITATO A VISITA DI CONTROLLO PER IL: 18/10/2023 NELLA CASSETTA DELLE LETTERE
20/10/2023 ACCESSO – SCONOSCIUTO/IRREPERIBILE ---- IMPOSSIBILITA' A LASCIARE INVITO
Posto quanto sopra ritiene il Collegio giudicante – in tal modo condividendo le valutazioni del giudice di prime cure - che le indicazioni riportate nei verbali del 7/9/2023 e del 20/9/2023 contengono indicazioni internamente ambivalenti che ben possono dar adito ad opposte (quelle sostenute dalle parti) interpretazioni:
a) il non è stato reperito al domicilio/residenza (tesi datoriale); CP_1
b) il domicilio/residenza del non è stato reperito (tesi del CP_1 lavoratore).
Interpretazioni ambivalenti che, come segnalato dal Tribunale di Venezia, trovano benzina a favore della parte appellata sia nel fatto che il , CP_1 nell'immediatezza della contestazione, si è giustificato negando di essere rimasto assente dal domicilio e, ancor di più, nel fatto che gli accessi effettuati dai medici fiscali in date– il 13/9/2023 ed il 17/10/2023 - contigue a quelle del 7/9/2023 e del 20/9/2023 erano andati a buon fine, ciò inducendo ad affermare che presso la residenza del vi erano (a settembre e ad CP_1 ottobre 2023) sufficienti indicazioni per reperirlo e per lasciare comunicazioni entro la buchetta della lettere e che, pertanto, nel settembre 2023 la situazione presso l'abitazione del era quindi differente da quella che CP_1
l'appellante documenta come esistente al mese di giugno 2023 (doc. 12 app.te) allorquando non vi erano indicazioni (così almeno pare) del numero civico dell'abitazione del e (forse) del nominativo dello stesso. Entro tale CP_1 contesto, quindi, non è possibile affermare, come ipotizza l'appellante, che il in occasione degli accessi tentati il 7/9/2023 ed il 20/10/2023 si CP_1 fosse reso (colpevolmente) irreperibile eliminando il numero civico ed il proprio nominativo dal campanello (circostanze di cui, peraltro, non vi è prova e che parte appellante, come già sopra detto, non ha chiesto di fornire).
10 Di contro, la ricostruzione di Parte_1 parrebbe trovare indiretto/indiziario riscontro sia nella
[...] documentazione sopra indicata (doc. 12 app.te), seppur riferibile ad un paio di mesi prima delle visite fiscali di cui si discute, sia nelle comunicazioni inviate dall' a elle CP_2 Parte_1 quali, in effetti, si precisa che è il ad essere <irreperibile CP_1 all'indirizzo>> e non l'indirizzo del . CP_1
6.1. Ora, alla luce di quanto sopra, reputa il Collegio che, anche volendo attribuire alla documentazione dimessa dall'appellante una valenza dimostrativa paragonabile ai verbali di accesso per controllo domiciliare prodotti dalla parte appellata, il dato della reperibilità dell'indirizzo del e della CP_1 possibilità o meno di lasciare comunicazioni pur in sua assenza rimane ambiguo non potendosi quindi con convinzione affermare cosa sia accaduto nelle giornate del 7/9/2023 e del 20/10/2023 allorquando il medico fiscale ha tentato di far visita al . CP_1
Incertezza quella di cui si è sopra detto che rimane, inevitabilmente, a discapito della parte – nel caso di specie pacificamente
[...]
- tenuta a dar Parte_1 dimostrazione della sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell'esercizio del potere disciplinare.
Pertanto, pur escluso che nel caso in esame le parti avrebbero dovuto proporre querela di falso, posto che nel caso in esame non si tratta di contestare cosa il medico fiscale abbia certificato bensì di far luce su ciò che voleva dire allorquando ha scritto <ACCESSO – SCONOSCIUTO/IRREPERIBILE ---- IMPOSSIBILITA' A LASCIARE INVITO>>, è certo che la parte onerata della prova non ha assolto all'onere sulla stessa incombente.
Da quanto sopra – in tal modo dando risposta ai primi due motivi di appello - si deve concludere che non è possibile affermare che il , nelle CP_1 giornate del 7/9/2023 e del 20/10/2023, si è reso irreperibile alla visita fiscale.
7. Posto quanto sopra, la contestazione disciplinare il cui fatto può dirsi assodato è quella afferente alla irreperibilità del nella giornata del CP_1
17/10/2023. In tale giornata, è incontestabile, il , il quale non ha CP_1 dato preventiva comunicazione al datore di lavoro di assenza, non si trovava presso il proprio domicilio tanto da non essere stato ivi reperito dal medico fiscale.
11 Un simile fatto, in qualunque modo lo si voglia qualificare, posto anche che al non è stata contestata la recidiva, è sussumibile tra le vicende in CP_1 conseguenza delle quali il CCNL applicato in azienda prevede sanzione di carattere conservativo. Dovendosi sin da ora precisare, posto che il tema è stato fatto oggetto del quinto motivo di appello, che la reintegra disposta dal Tribunale di Venezia e, quindi, l'applicazione del quarto comma dell'art. 18, Legge 300/1970, trova ragione proprio nel fatto che la condotta del
è associata dal CCNL ad una sanzione conservativa. CP_1
7.1. Ed infatti, occorre rilevare come il CCNL applicato in azienda descriva in termini piuttosto minuziosi cosa debba fare il lavoratore in malattia al fine di favorire le visite fiscali. L'art. 31 del CCNL [il sottolineato che segue è dello scrivente] prevede infatti che <Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato a norma del successivo penultimo comma della presente lett. A), dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, disponibile per le visite di controllo (o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per legge); - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa>>. La clausola contrattuale, in ogni caso, non contempla in alcun modo, ed il dato è comunque irrilevante, che le prestazioni terapeutiche alla quale essa fa riferimento debbano avere il carattere della necessarietà e della indefettibilità, limitandosi a prevedere che si tratti di prestazioni sanitarie essendo evidentemente, per ciò solo, irrinunciabili.
Il , che ben poteva comunicare tempestivamente che il giorno CP_1
17/10/2023 si sarebbe dovuto recare ad effettuare una terapia e che nulla ha comunicato, ha quindi commesso una infrazione rispetto alla suddetta clausola del CCNL.
7.2. Ora, una simile banale infrazione, ricordato come l'art. 38 del CCNL stabilisca che <Le infrazioni disciplinari alle norme del presente c.c.n.l. […] potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze [n.d.r., il sottolineato è dello
12 scrivente], con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa;
4) sospensione;
5) licenziamento>>, è certamente riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 39, lett. m) o n) a mente del quale <Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore […] m) che ricorra impropriamente alle vigenti norme (per esempio in materia di malattia, permessi, ecc.) o ne richieda non correttamente l'applicazione vulnerandone la funzione di tutela del lavoratore;
n) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente c.c.n.l.
[…]>>. Apparendo peraltro la condotta di cui si discute di difficile riconduzione nell'ambito della fattispecie del licenziamento per come delineata dal successivo art. 40 CCNL che, oltre a non contenere una ben precisa tipizzazione associabile al fatto contestato [vi si avvicinano, vagamente, i fatti di cui alle lettere a) e b) le quali, in ogni caso, prevedono reiterazione nel tempo della condotta], riserva la sanzione del licenziamento a <gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all' impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e comunque oggettivamente considerate particolarmente gravi e delittuose a termine di legge>>.
Ora, la mancata comunicazione di una assenza dal domicilio, nel mentre ci si trova in malattia, per andare a fare una terapia sanitaria – che è quanto accaduto nel caso di specie - non è certo condotta che infrange la disciplina o la diligenza del lavoro (consumandosi al difuori del luogo di lavoro) ovvero che provoca nocumento morale o materiale all'impresa.
7.3. Da disattendere è, in definitiva, anche il terzo motivo di appello.
8. Quanto, infine, al quarto motivo di appello e, in specie, alla commutabilità del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, rileva il Collegio come, pur evidente l'inadempimento, lo stesso è di tale irrisorietà da non poter essere qualificato come notevole come peraltro conferma la previsione del CCNL che gli riserva, appunto, una sanzione conservativa.
9. Venendo, in ultimo, alle spese del giudizio e, in ogni caso, del presente grado, tenuto conto della soccombenza di parte appellante, le stesse non possono che essere poste a carico di Parte_1 enuto conto del complessivo valore di controversia (oltre
[...]
€ 60mila), venendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni senza tenere
13 conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, con la distrazione in favore del difensore dell'appellato, la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 24/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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