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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/09/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO UN, in persona del G.M., dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4248-2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rapp.ti e difesi dagli AVV. FRANCESCO MASCOLO E Parte_4
PAOLA SANNINO
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
, e rapp.ti e difesi Controparte_1 CP_2 CP_3 dall'avv. Maurizio Monina;
Co
, e , quali Controparte_4 Controparte_1 CP_2 CP_3 eredi di quali eredi del de cuius rappresentati Persona_1 Persona_1
e difesi dall'avv. Davide Murino;
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato gli attori hanno premesso che: - con sentenza n. 2569/2017, pubblicata in data 11.10.2017 e notificata il 12.10.2017, - proc RG 1956/2015- , il Tribunale di TO UN accoglieva la domanda di revocatoria proposta da , Pt_1 Parte_2 Parte_4
e attuali attori in riassunzione, dichiarando inefficace nei loro Parte_3 confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il contratto per notar del Persona_2
13.5.2010 con il quale aveva donato ai figli e Persona_1 CP_1 CP_2
la piena nuda proprietà di immobili siti in RR ed in TO UN, CP_3
e condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite;
- la Corte di Appello di
1 Napoli con sentenza 2452/2022, rg 6187/2017, pubblicata in data 01.06.2022, dichiarava la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di TO UN per la prosecuzione del giudizio, con termini di legge per la riassunzione;
- di aver interesse alla riassunzione del giudizio vantando a tutt'oggi crediti nei confronti dei convenuti sostenuti da titoli esecutivi, la cui soddisfazione è pregiudicata CP_1 dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore.
A sostegno della domanda in riassunzione hanno dedotto che: - con sentenza n.
1301 dell'11.04.2012, la Corte d'Appello di Napoli in riforma della sentenza n.
1102/2006 resa dal Tribunale di TO UN, condannava Persona_1 al risarcimento dei danni in favore dei germani , Parte_3 Pt_1
e , complessivamente liquidati in € 27.500,00, oltre interessi Parte_2 Parte_4 legali dalla pronuncia al soddisfo nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 5.135,00ed al grado di appello in complessivi € 4.300,00; - dovendo procedere ad esecuzione forzata sui beni immobili del debitore per il recupero del suddetto credito, apprendevano che il debitore, in pendenza del suddetto giudizio, aveva compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio che pregiudicavano la soddisfazione dei propri creditori;
- in particolare, il debitore , con atto del 13.05.2010 per notar Persona_1 Per_2
rep. 32361/15549 – Tr. 24835/16989 del 24.05.2010 -, aveva donato ai
[...] figli, la nuda proprietà Controparte_1 CP_2 CP_3 degli immobili siti in Sorrenti ed a TO UN descritti in citazione;
- il
Tribunale aveva già ritenuto che la suddetta donazione avevano prodotto lo svuotamento dell'intero compendio patrimoniale del debitore che Persona_1
“al momento delle disposizioni effettuate, risalenti al 13.5.2010, ben sapeva di sottrarre dei beni di sua proprietà alla propria responsabilità patrimoniale. Difatti, lo stesso era ben consapevole della pendenza di un contenzioso sin dall'anno 2001 con gli odierni attori, avente ad oggetto, tra l'altro, il pagamento di un credito”
(cfr sent. 2569/2017 pag. 3); - sussistono i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del credito sorto anteriormente all'atto dispositivo a titolo gratuito, la consapevolezza del debitore di pregiudicare le ragioni di credito,
l'eventus damni e, trattandosi di atto a titolo gratuito, l'irrilevanza dell'elemento
2 soggettivo in capo al terzo poiché acquista un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore.
In base a tali presupposti gli attori in riassunzione hanno chiesto di “Accertare e dichiarare la inefficacia nei confronti degli istanti dell'atto di donazione del
13.05.2010, rep. 32361/15549 - tr. 24835/16989 del 24.05.2010”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio Persona_1 nonché e deducendo: - Controparte_1 CP_2 CP_3
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda essendo il credito venuto meno per effetto della sentenza n. 16872/17 pubblicata in data 7/7/2017, con cui la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto da ha Persona_1 cassato la sentenza n. 1301/12 della Corte di Appello di Napoli che quel credito riconosceva;
- che il credito posto a fondamento della domanda in quanto riconosciuto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza dell' 11/4/2012 era sorto successivamente all'atto di disposizione asseritamente lesivo, stipulato in data
13/5/2010, con conseguente infondatezza della domanda non avendo gli attori allegato e provato che l'atto fosse stato dolosamente finalizzato a pregiudicare un preteso credito;
- di non essere neanche semplicemente a conoscenza di un possibile pregiudizio a ragioni creditorie degli attori che, infatti, furono accertate solo dopo due anni dalla stipula dell'atto di donazione.
Dopo vari rinvii disposti per l'acquisizione del fascicolo cartaceo rg n. 1956/2015, il procuratore di con istanza depositata in data 16.1.2025 ne ha Persona_1 dichiarato e documento l'intervenuto decesso. Co Il giudizio è stato quindi riassunto nei confronti degli eredi Controparte_4
e , quali eredi di CP_1 CP_2 CP_3 Persona_1 che nel costituirsi in giudizio hanno fatto proprie le difese ed eccezioni formulate dal de cuius, concludendo per il rigetto della domanda.
In mancanza di istanze istruttorie la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata.
Va premesso che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è esperibile anche a tutela di un credito litigioso e sub iudice, non essendo necessari i requisiti di
3 certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso. La nozione di credito accolta dall'art. 2901 c.c. è infatti ampia e comprende anche la mera ragione o aspettativa di credito, incluso il credito eventuale nella forma del credito litigioso.
Per l'ammissibilità dell'azione revocatoria è sufficiente che il credito, anche se non definitivamente accertato, sia preesistente rispetto agli atti dispositivi del patrimonio che si intendono impugnare. Nè la pendenza di un giudizio sull'accertamento del credito non impone la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del processo relativo all'azione revocatoria, potendo il giudice procedere alla valutazione incidentale della sussistenza del credito ai fini della revocatoria stessa.
Ciò posto, nel caso in esame gli attori hanno dedotto e documentato che sentenza n. 1301 dell'11.04.2012, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza n.
1102/2006 del Tribunale di TO UN, ha condannato il de cuius Per_1
al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati in € 27.500,00, oltre
[...] interessi legali dalla pronuncia al soddisfo ed alle spese dei due gradi di giudizio.
Sebbene, come dedotto dai convenuti, tale sentenza di condanna sia stata poi cassata con rinvio, dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16872/17 pubblicata in data 7/7/2017, la Corte di Appello di Napoli, dinanzi alla quale il giudizio è stato riassunto, con sent. n . 5276 2023, del 07.12.2023, depositata nel fascicolo in data
19.01.2024 ha accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori condannando al risarcimento in favore dei germani Avvisati dei danni liquidati Persona_1 in complessivi € 33.385,00 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo e spese.
Ne discende che, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, allorquando il presente giudizio è stato riassunto esisteva la ragione di credito vantata dai convenuti, sia pur contestata e sub iudice, e poi riconosciuta con la pronuncia resa dalla Corte di Appello il 7.12.2023.
La circostanza che tale pronuncia non sia definitiva non incide sulla legittimazione alla proposizione dell'azione.
Tale ragione di credito, poi da ultimo accertata all'esito di un complesso iter giudiziario, è stata fatta valere dai convenuti nell'ambito del giudizio iniziato nel lontano 2002 e, sebbene negata con la sentenza n. 1102/06, pubblicata in data
9/10/2006, resa dal Tribunale di TO UN, tale pronuncia veniva poi appellata e riformata con sentenza n. 1301/2012, resa dalla Corte di Appello di
4 Napoli che condannava il al risarcimento del danno e, sebbene tale CP_1 pronuncia sia stata poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte, il credito risarcitorio
è stato riconfermato dalla Corte di Appello adita in sede di rinvio.
Da quanto innanzi esposto consegue che la ragione di credito, sebbene contestata e sub iudice, era certamente sorta in data antecedente alla conclusione dell'atto dispotico concluso solo nell'anno 2010, ossia in pendenza del giudizio di appello proposto avverso la decisione assunta in primo grado dal Tribunale di TO
UN.
Di tale ragione di credito, fatta valere nell'ambito dei giudizi risalenti all'anno 2002
e da lui stesso intrapresi, era certamente a conoscenza e, pertanto, Persona_1 allorquando pose in essere l'atto dispositivo, ben sapeva di sottrarre dei beni di sua proprietà alla propria responsabilità patrimoniale, sebbene all'epoca il credito fosse litigioso e contestato.
La S.C., con orientamento costante, ha stabilito che quando sia chiesta la revoca di atti a titolo gratuito, ai fini del requisito della scientia fraudis non è necessaria la dimostrazione dell'intenzione del donante di nuocere al creditore, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 29869 del 19/12/2008, Rv. 606243 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17867 del
22/08/2007, Rv. 599601 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15310 del 07/07/2007, Rv. 598607
- 01; Sez. 2, Sentenza n. 14274 del 18/12/1999, Rv. 532348 - 01).
Inoltre, sul versante dell'elemento soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito
(donazione) la legge non richiede né la prova della partecipatio fraudis da parte del terzo donatario,
Sussiste, altresì, il requisito dell'eventus damni essendo indubbio che la donazione della nuda proprietà degli immobili siti in RR e TO UN di proprietà, costituisca atto idoneo ad incidere quantitativamente e qualitativamente sulla garanzia patrimoniale del debitore.
Per consolidata giurisprudenza tale pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio,
5 conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (Cass. Civ. 2792/2002; Cass. Civ.
4578/1998).
In tale ambito la Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che un atto di donazione
“costituisce di per sè un impoverimento per il donante, ed esso fa presumere ai sensi dell'art. 2727 c.c. che il patrimonio di quest'ultimo si sia ridotto. Sarebbe stato, dunque, onere dei convenuti provare quanta e quale fosse la consistenza residua del suddetto patrimonio” , prova non fornita dai convenuti.
Alla luce di quanto innanzi, stante la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., va dichiarata l'inefficacia nei confronti degli istanti dell'atto del
13.05.2010 per Notar rep. 32361/15549 – Tr. 24835/16989 del Persona_2
24.05.2010 -, attraverso il quale ha donato ai propri figli, Persona_1 CP_1
- la nuda proprietà dei seguenti beni: 1)
[...] CP_2 CP_3
Abitazione di tipo civile sita in RR (NA) alla via Parsano Vecchio n. 15, piano
2, NCEU fol. 3, p.lla 78, sub. 48; 2) Abitazione di tipo civile sita in TO
UN (NA) alla via P. Fusco n. 8/F, NCEU fol. 5, p.lla 101, sub 49; 3)
Autorimessa sita in TO UN (NA) alla via Gambardella n. 13 bis, piano
S1, int. 23, NCEU fol. 5, p.lla 173, sub. 24; 4) Ente comune sita in TO UN
(NA) alla via Gambardella, NCEU fol. 5, p.lla 173.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo tenendo conto dello scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, stante l'assenza di istruttoria orale e la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO UN, in persona del G.M. dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4248/2022, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) dichiara l'inefficacia nei confronti di Avvisati , Avvisati Pt_1 Parte_2
Avvisati e dell'atto del 13.05.2010 per Notar Parte_4 Parte_3
, rep. 32361/15549 – Tr. 24835/16989 del 24.05.2010 -, attraverso Persona_2 il quale ha donato ai propri figli, , Persona_1 Controparte_1 CP_2
6 - la nuda proprietà dei seguenti beni: 1) Abitazione di tipo civile sita CP_3 in RR (NA) alla via Parsano Vecchio n. 15, piano 2, NCEU fol. 3, p.lla 78, sub. 48; 2) Abitazione di tipo civile sita in TO UN (NA) alla via P. Fusco
n. 8/F, NCEU fol. 5, p.lla 101, sub 49; 3) Autorimessa sita in TO UN
(NA) alla via Gambardella n. 13 bis, piano S1, int. 23, NCEU fol. 5, p.lla 173, sub.
24; 4) Ente comune sita in TO UN (NA) alla via Gambardella, NCEU fol.
5, p.lla 173;
B) ordina al Conservatore dei RR.II. di Napoli di procedere all'annotazione/trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità;
C) condanna parte convenuta al pagamento in favore di , Avvisati Parte_1
Avvisati e delle spese di lite, che liquida Parte_2 Parte_4 Parte_3 in complessivi € 3.809,00 per compensi, euro 571,00 per esborsi, oltre accessori previdenziali e tributari, ed oltre spese generali al 15% con attribuzione in favore degli avv.ti FRANCESCO MASCOLO E PAOLA SANNINO
Così deciso in TO UN, il 9.9.2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
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