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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1028/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1028/2025 promossa da:
(C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Granarolo dell'Emilia (BO), piazza Atene 2, impiegato (quadro dirigente), rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Minerali del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, via San Gervasio 1
e
(C.F. ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/09/1968 e residente in [...], casalinga, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Tenti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via de Fusari n. 6, come da procura depositata telematicamente in uno con il presente atto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
24/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi nel 2023 davanti al
Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione n.
434/24 (RG 15031/23) pubblicata in data 07/02/2024;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto tra Pt_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]
[...] Parte_2
celebrato a Bologna il 18/09/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA
- al n. 578 parte II Serie A Uff. 1 anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi vivranno separatamente, come già di fatto vivono, rimanendo il SI. nella casa coniugale di sua proprietà, allo stesso assegnata, sita in Granarolo dell'Emilia Pt_1
(BO), piazza Atene 2; mentre la SI.ra ha trasferito la propria residenza in altro luogo, Pt_2
avendo liberato la casa coniugale dei propri beni ed effetti personali, nessuno escluso;
2) affida ad entrambi i genitori, rimanendo la residenza di questi e dei figli maggiorenni Per_1
e tutti non ancora economicamente indipendenti ed autosufficienti, fissata presso Per_2 Per_3 la casa familiare, sita in Granarolo dell'Emilia (BO), piazza Atene, 2;
3) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore spetterà ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio di detta responsabilità in via disgiunta, nei tempi di permanenza pagina 2 di 4 del minore presso ciascun genitore e con assunzione condivisa e concordata delle decisioni con carattere di rilievo che lo riguardi quanto alla salute, all'educazione ed all'istruzione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore.
4) dispone che il SI. provvederà all'integrale mantenimento dei figli, sia per le Parte_1
spese ordinarie che straordinarie, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
5) stabilisce che la SI.ra potrà comunicare quotidianamente con il figlio Parte_2
minore, per via telefonica o con qualsiasi altro mezzo, tenendo conto delle esigenze legate a frequentazioni scolastiche, di studio, sportive e di tempo libero. In ogni caso i genitori concordano di suddividere i rispettivi periodi di permanenza del minore, secondo le seguenti modalità:
La madre potrà tenere presso di sé il figlio minore:
A) A fine settimana alternati dalle ore 19 di venerdì alle ore 19 della sera di domenica, quando avrà cura di riaccompagnarlo alla casa paterna.
B) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con il figlio minore la giornata di Natale mentre il padre trascorrerà con il figlio la Vigilia. Ad anni alterni, il figlo minore trascorrerà le giornate del 31 dicembre e del 1° gennaio con la madre e quella dell'Epifania con il padre.
C) Due intere settimane durante l'anno, una in inverno, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, ed una in estate. Tali periodi di vacanza dovranno essere comunicati al padre, rispettivamente entro il 30 ottobre ed entro il 30 maggio.
D) Per ogni altra festività e ricorrenza, i coniugi si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare al minore, nei limiti del possibile, la loro presenza alternata o contestuale.
6) obbliga ciascun genitore, durante i periodi di vacanza, a rendersi telefonicamente reperibile e di comunicare all'altro il luogo in cui si recherà;
7) stabilisce che il SI. corrisponda, come già di fatto avviene, alla SI.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento ed entro il giorno 1 (uno) di ogni mese, Parte_2 una somma pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili. Su tale somma dovrà applicarsi l'aumento
Istat annuo a decorrere dal mese di dicembre 2024, con il mite massimo di aumento del 2%;
8) prede atto che i SIg.ri ed dichiarano di non avere beni in Parte_1 Pt_2 Parte_2
comproprietà tra loro, avendone già effettuato bonaria e consensuale divisione, e di non essere in possesso di beni di proprietà dell'altro, dandosi espressamente e reciprocamente atto di avere comunque già regolato ogni altro rapporto tra loro intercorso e di non avere quindi più nulla a che pretendere l'uno verso l'altra, ad eccezione di quanto ivi previsto;
9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025
____________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1028/2025 promossa da:
(C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Granarolo dell'Emilia (BO), piazza Atene 2, impiegato (quadro dirigente), rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Minerali del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, via San Gervasio 1
e
(C.F. ), cittadina italiana, nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/09/1968 e residente in [...], casalinga, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Tenti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via de Fusari n. 6, come da procura depositata telematicamente in uno con il presente atto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
24/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi nel 2023 davanti al
Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione n.
434/24 (RG 15031/23) pubblicata in data 07/02/2024;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto tra Pt_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]
[...] Parte_2
celebrato a Bologna il 18/09/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA
- al n. 578 parte II Serie A Uff. 1 anno 1999;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi vivranno separatamente, come già di fatto vivono, rimanendo il SI. nella casa coniugale di sua proprietà, allo stesso assegnata, sita in Granarolo dell'Emilia Pt_1
(BO), piazza Atene 2; mentre la SI.ra ha trasferito la propria residenza in altro luogo, Pt_2
avendo liberato la casa coniugale dei propri beni ed effetti personali, nessuno escluso;
2) affida ad entrambi i genitori, rimanendo la residenza di questi e dei figli maggiorenni Per_1
e tutti non ancora economicamente indipendenti ed autosufficienti, fissata presso Per_2 Per_3 la casa familiare, sita in Granarolo dell'Emilia (BO), piazza Atene, 2;
3) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore spetterà ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio di detta responsabilità in via disgiunta, nei tempi di permanenza pagina 2 di 4 del minore presso ciascun genitore e con assunzione condivisa e concordata delle decisioni con carattere di rilievo che lo riguardi quanto alla salute, all'educazione ed all'istruzione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del minore.
4) dispone che il SI. provvederà all'integrale mantenimento dei figli, sia per le Parte_1
spese ordinarie che straordinarie, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
5) stabilisce che la SI.ra potrà comunicare quotidianamente con il figlio Parte_2
minore, per via telefonica o con qualsiasi altro mezzo, tenendo conto delle esigenze legate a frequentazioni scolastiche, di studio, sportive e di tempo libero. In ogni caso i genitori concordano di suddividere i rispettivi periodi di permanenza del minore, secondo le seguenti modalità:
La madre potrà tenere presso di sé il figlio minore:
A) A fine settimana alternati dalle ore 19 di venerdì alle ore 19 della sera di domenica, quando avrà cura di riaccompagnarlo alla casa paterna.
B) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con il figlio minore la giornata di Natale mentre il padre trascorrerà con il figlio la Vigilia. Ad anni alterni, il figlo minore trascorrerà le giornate del 31 dicembre e del 1° gennaio con la madre e quella dell'Epifania con il padre.
C) Due intere settimane durante l'anno, una in inverno, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, ed una in estate. Tali periodi di vacanza dovranno essere comunicati al padre, rispettivamente entro il 30 ottobre ed entro il 30 maggio.
D) Per ogni altra festività e ricorrenza, i coniugi si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare al minore, nei limiti del possibile, la loro presenza alternata o contestuale.
6) obbliga ciascun genitore, durante i periodi di vacanza, a rendersi telefonicamente reperibile e di comunicare all'altro il luogo in cui si recherà;
7) stabilisce che il SI. corrisponda, come già di fatto avviene, alla SI.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento ed entro il giorno 1 (uno) di ogni mese, Parte_2 una somma pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili. Su tale somma dovrà applicarsi l'aumento
Istat annuo a decorrere dal mese di dicembre 2024, con il mite massimo di aumento del 2%;
8) prede atto che i SIg.ri ed dichiarano di non avere beni in Parte_1 Pt_2 Parte_2
comproprietà tra loro, avendone già effettuato bonaria e consensuale divisione, e di non essere in possesso di beni di proprietà dell'altro, dandosi espressamente e reciprocamente atto di avere comunque già regolato ogni altro rapporto tra loro intercorso e di non avere quindi più nulla a che pretendere l'uno verso l'altra, ad eccezione di quanto ivi previsto;
9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025
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IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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