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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17572/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 17572/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. LORENZINO SILVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/07/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
pag. 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa familiare sita in Pinerolo, Largo Opessi 5, a , proprietaria Parte_1 dell'immobile, per viverci con la figlia minore, dando atto che ha già lasciato la casa Parte_2 familiare per trasferirsi Pinerolo, Strada Belvedere n. 36, nell'immobile di sua proprietà.
DISPONE che i tempi di permanenza della minore con ognuno dei genitori siano regolamentati, salvo diverso accordo, come segue: il padre terrà con sé la figlia minore - a fine settimana alternati dal venerdì h.16,30 alla domenica alle 19,00 - un pomeriggio infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dalle ore 16,30 alle ore 20,30, nella settimana che terminerà con il fine settimana paterno - tre pomeriggi infrasettimanali, individuati nel lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 20,30 nella settimana che terminerà con il fine settimana materno durante il periodo scolastico e dalle ore
10,00 alle ore 22,00 e previsione del pernotto nella giornata di mercoledì nel solo periodo estivo e di sospensione dell'attività scolastica - in occasione delle festività mussulmane, senza che ciò comprometta la frequentazione scolastica e con facoltà di recupero della madre qualora ricadano in tempi di sua pertinenza Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente con anticipo di una settimana eventuali variazioni di orario e/o calendario che dovessero rendersi necessarie, con pag. 2 di 4 precisazione che qualora tali modifiche importino variazioni di calendario e/o orario di una certa consistenza varrà concordato il recupero dei tempi non fruiti, mentre qualora siano di breve durata non comporteranno alcun cambiamento nel regime pattuito la minore trascorrerà con ognuno dei genitori - il 50% delle vacanze natalizie, da suddividersi equamente ogni anno secondo gli impegni della minore e dei genitori, con precisazione che trascorrerà sempre con la madre tutti gli anni Per_1
le giornate del 25 e 26 dicembre e con il padre il giorno 24 dicembre dalle ore 10,00 alle ore16,00 e l'intera giornata del 02 gennaio con pernotto, in modo da festeggiare con ognuno dei genitori i momenti abitualmente condivisi - il 50% delle vacanze pasquali, da suddividersi equamente ogni anno secondo gli impegni della minore e dei genitori, con precisazione che trascorrerà sempre Per_1
con la madre tutti gli anni il giorno di Pasqua - quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, con sospensione del calendario ordinario, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e facoltà di scelta prioritaria in caso di disaccordo negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre - il giorno del compleanno dovrà essere escluso, per accordo tra le parti, dal periodo di vacanza esclusivo di ognuno dei genitori che avranno diritto a festeggiare entrambi il compleanno della minore secondo modalità da concordarsi di anno in anno.
DÀ ATTO che le parti convengono circa l'opportunità di astenersi, a tutela della minore, dalla pubblicazione di immagini di sui social con modalità tali che la sua immagine sia visibile in Per_1
modo riconoscibile;
eventuali deroghe a tale pattuizione dovranno essere oggetto di specifico accordo tra i genitori.
DISPONE che contribuisca al mantenimento della figlia minore, versando a Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di luglio 2024, la somma di €.250,00 mensili,
[...]
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dandosi atto che le parti concordano che Parte_1 avrà diritto a percepire integralmente nella misura del 100% l'assegno unico per la minore,
[...]
trattenendo la quota di spettanza del 50% di pertinenza paterna in acconto sulla maggior somma dallo stesso dovuta a titolo di contributo al mantenimento della minore, essendo quindi egli tenuto a versare mensilmente la residua somma risultante dalla differenza tra €.250,00 dovuti a titolo di assegno e quanto già percepito dalla madre in acconto mediante acquisizione diretta della quota del 50% di assegno unico, di pertinenza paterna, che la stessa si impegna mensilmente a comunicare - le parti concordano che da gennaio 2028 l'assegno di mantenimento della minore sarà quantificato in
€.300,00 mensili (dandosi atto che a tale data il padre terminerà di sostenere il rateo di un finanziamento in essere), da versarsi con le medesime modalità del punto che precede, previa decurtazione della quota parte del 50% dell'assegno unico, di pertinenza paterna, invece percepita, per accordo tra le parti, dalla madre, con le modalità descritte al punto che precede.
DISPONE che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal pag. 3 di 4 SSN, scolastiche e straordinarie tutte, così come indicate nel Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15/03/2016, precisandosi che fin d'ora i genitori concordano che la minore frequenterà ogni anno il centro estivo per tre settimane, attività sportive per due giorni infrasettimanali (due attività diverse per ogni giorno o una con medesimo impegno complessivo), musica una volta alla settimana, con suddivisione del costo di tutto quanto precisato nella misura del 50%.
DÀ ATTO che le parti concordano che percepirà integralmente nella misura del 100% Parte_1
l'assegno unico inerente la figlia minore, ovvero qualunque ulteriore beneficio sostitutivo dello stesso, impegnandosi , che rinuncia espressamente a richiedere la quota di propria Parte_2
spettanza, a sottoscrivere qualsivoglia modulistica necessitante ad attestare il proprio consenso, per le motivazioni meglio descritte al punto 5), dandosi atto che la quota di spettanza del 50% di pertinenza paterna sarà trattenuta dalla madre in acconto sulla maggior somma dallo stesso dovuta a titolo di contributo al mantenimento della minore, essendo quindi egli tenuto a versare mensilmente la residua somma risultante dalla differenza tra €.250,00 (300,00 da gennaio 2028) dovuti a titolo di assegno e quanto già percepito dalla madre in acconto mediante acquisizione diretta della quota del
50% di assegno unico di pertinenza paterna, che la stessa si impegna mensilmente a comunicare 8) dare atto che si impegna ad accantonare il 50% degli utili che in futuro dovessero Parte_2 derivargli dall'intestazione delle quote nella società Aurora s.r.l. di cui è titolato, nonché il 50% del corrispettivo dell'eventuale vendita delle suddette quote, in favore della minore , precisandosi Per_1
che tale accantonamento verrà suddiviso in parti uguali con gli altri figli che in futuro dovessero nascere a seguito di ulteriore paternità di . Parte_2
DÀ ATTO che le parti convengono di anticipare l'attuazione degli accordi contenuti nel suesteso accordo, attribuendo loro valenza a far tempo dal deposito del presente atto e comunque dal mese di luglio 2024.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 17572/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. LORENZINO SILVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/07/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
pag. 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa familiare sita in Pinerolo, Largo Opessi 5, a , proprietaria Parte_1 dell'immobile, per viverci con la figlia minore, dando atto che ha già lasciato la casa Parte_2 familiare per trasferirsi Pinerolo, Strada Belvedere n. 36, nell'immobile di sua proprietà.
DISPONE che i tempi di permanenza della minore con ognuno dei genitori siano regolamentati, salvo diverso accordo, come segue: il padre terrà con sé la figlia minore - a fine settimana alternati dal venerdì h.16,30 alla domenica alle 19,00 - un pomeriggio infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dalle ore 16,30 alle ore 20,30, nella settimana che terminerà con il fine settimana paterno - tre pomeriggi infrasettimanali, individuati nel lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 20,30 nella settimana che terminerà con il fine settimana materno durante il periodo scolastico e dalle ore
10,00 alle ore 22,00 e previsione del pernotto nella giornata di mercoledì nel solo periodo estivo e di sospensione dell'attività scolastica - in occasione delle festività mussulmane, senza che ciò comprometta la frequentazione scolastica e con facoltà di recupero della madre qualora ricadano in tempi di sua pertinenza Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente con anticipo di una settimana eventuali variazioni di orario e/o calendario che dovessero rendersi necessarie, con pag. 2 di 4 precisazione che qualora tali modifiche importino variazioni di calendario e/o orario di una certa consistenza varrà concordato il recupero dei tempi non fruiti, mentre qualora siano di breve durata non comporteranno alcun cambiamento nel regime pattuito la minore trascorrerà con ognuno dei genitori - il 50% delle vacanze natalizie, da suddividersi equamente ogni anno secondo gli impegni della minore e dei genitori, con precisazione che trascorrerà sempre con la madre tutti gli anni Per_1
le giornate del 25 e 26 dicembre e con il padre il giorno 24 dicembre dalle ore 10,00 alle ore16,00 e l'intera giornata del 02 gennaio con pernotto, in modo da festeggiare con ognuno dei genitori i momenti abitualmente condivisi - il 50% delle vacanze pasquali, da suddividersi equamente ogni anno secondo gli impegni della minore e dei genitori, con precisazione che trascorrerà sempre Per_1
con la madre tutti gli anni il giorno di Pasqua - quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, con sospensione del calendario ordinario, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e facoltà di scelta prioritaria in caso di disaccordo negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre - il giorno del compleanno dovrà essere escluso, per accordo tra le parti, dal periodo di vacanza esclusivo di ognuno dei genitori che avranno diritto a festeggiare entrambi il compleanno della minore secondo modalità da concordarsi di anno in anno.
DÀ ATTO che le parti convengono circa l'opportunità di astenersi, a tutela della minore, dalla pubblicazione di immagini di sui social con modalità tali che la sua immagine sia visibile in Per_1
modo riconoscibile;
eventuali deroghe a tale pattuizione dovranno essere oggetto di specifico accordo tra i genitori.
DISPONE che contribuisca al mantenimento della figlia minore, versando a Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di luglio 2024, la somma di €.250,00 mensili,
[...]
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dandosi atto che le parti concordano che Parte_1 avrà diritto a percepire integralmente nella misura del 100% l'assegno unico per la minore,
[...]
trattenendo la quota di spettanza del 50% di pertinenza paterna in acconto sulla maggior somma dallo stesso dovuta a titolo di contributo al mantenimento della minore, essendo quindi egli tenuto a versare mensilmente la residua somma risultante dalla differenza tra €.250,00 dovuti a titolo di assegno e quanto già percepito dalla madre in acconto mediante acquisizione diretta della quota del 50% di assegno unico, di pertinenza paterna, che la stessa si impegna mensilmente a comunicare - le parti concordano che da gennaio 2028 l'assegno di mantenimento della minore sarà quantificato in
€.300,00 mensili (dandosi atto che a tale data il padre terminerà di sostenere il rateo di un finanziamento in essere), da versarsi con le medesime modalità del punto che precede, previa decurtazione della quota parte del 50% dell'assegno unico, di pertinenza paterna, invece percepita, per accordo tra le parti, dalla madre, con le modalità descritte al punto che precede.
DISPONE che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal pag. 3 di 4 SSN, scolastiche e straordinarie tutte, così come indicate nel Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15/03/2016, precisandosi che fin d'ora i genitori concordano che la minore frequenterà ogni anno il centro estivo per tre settimane, attività sportive per due giorni infrasettimanali (due attività diverse per ogni giorno o una con medesimo impegno complessivo), musica una volta alla settimana, con suddivisione del costo di tutto quanto precisato nella misura del 50%.
DÀ ATTO che le parti concordano che percepirà integralmente nella misura del 100% Parte_1
l'assegno unico inerente la figlia minore, ovvero qualunque ulteriore beneficio sostitutivo dello stesso, impegnandosi , che rinuncia espressamente a richiedere la quota di propria Parte_2
spettanza, a sottoscrivere qualsivoglia modulistica necessitante ad attestare il proprio consenso, per le motivazioni meglio descritte al punto 5), dandosi atto che la quota di spettanza del 50% di pertinenza paterna sarà trattenuta dalla madre in acconto sulla maggior somma dallo stesso dovuta a titolo di contributo al mantenimento della minore, essendo quindi egli tenuto a versare mensilmente la residua somma risultante dalla differenza tra €.250,00 (300,00 da gennaio 2028) dovuti a titolo di assegno e quanto già percepito dalla madre in acconto mediante acquisizione diretta della quota del
50% di assegno unico di pertinenza paterna, che la stessa si impegna mensilmente a comunicare 8) dare atto che si impegna ad accantonare il 50% degli utili che in futuro dovessero Parte_2 derivargli dall'intestazione delle quote nella società Aurora s.r.l. di cui è titolato, nonché il 50% del corrispettivo dell'eventuale vendita delle suddette quote, in favore della minore , precisandosi Per_1
che tale accantonamento verrà suddiviso in parti uguali con gli altri figli che in futuro dovessero nascere a seguito di ulteriore paternità di . Parte_2
DÀ ATTO che le parti convengono di anticipare l'attuazione degli accordi contenuti nel suesteso accordo, attribuendo loro valenza a far tempo dal deposito del presente atto e comunque dal mese di luglio 2024.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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