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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 399 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2021
promossa da
(C.F. ), con sede legale in Milano, in proprio e Parte_1 P.IVA_1
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'imprese costituita con CP_1
(successivamente fusa per incorporazione in
[...] ONroparte_2
, (già e CP_1 ONroparte_3 ONroparte_4 ONroparte_5
) e rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Piacentini del
[...] CP_6
Foro di Torino,
appellante
contro
TR
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lolli,
[...] P.IVA_2
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia la Corte d'Appello Ill.ma, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Cagliari, sezione I civile, dott. Nicola Caschili, n. 381/2021, resa inter partes a definizione del procedimento R.G. n. 8802/2016, pubblicata in data 8 febbraio 2021, non notificata, accogliere le conclusioni proposte dall'appellante in primo grado nel merito
- respinte tutte le domande, eccezioni e istanze proposte dall'
[...]
ONr
ora nel giudizio di primo grado, ai fini di cui infra ONroparte_8
confermare il decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016, che ha condannato l' a CP_8
ONr pagare all' la somma di € 12.904.465,03, oltre interessi come da domanda;
Pt_1
- in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016, comunque dichiarare tenuta e condannare l' di ONroparte_8
ONr
ora a pagare alla conchiudente la somma di € 12.904.465,03, o quella risultante CP_8
in corso di causa, oltre agli interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016 fino al saldo;
- in conseguenza di ciò, dato atto che nelle more del presente giudizio un ente terzo (
[...]
) ha pagato alla conchiudente l'importo capitale di € 12.904.465,03, fermo ONroparte_10
restando l'accertamento della debenza in linea capitale dell'attrice in opposizione al momento del deposito del ricorso e delle notifica del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta e
ONr condannare l' di ora a ONroparte_8 CP_8
pagare alla conchiudente gli importi dovuti a titolo di interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016 fino alla data del pagamento dell'importo capitale di € 12.904.465,03;
- comunque respingere ogni domanda dell' - ONroparte_8
Pagina 2 ON CP_ ONr
di ora di non debenza degli interessi da ritardato pagamento o di CP_8
debenza degli stessi in misura inferiore a quella maturata;
- comunque accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per operare a qualsiasi titolo la compensazione richiesta nel giudizio di primo grado dall' ONroparte_8
ONr
di ora e, di conseguenza, respingere - perché
[...] CP_8
inammissibile e infondata - la richiesta di compensazione con l'importo di € 8.837.128,84 o con ogni diverso importo che venisse provato e accertato in corso di causa, come richiesto nel giudizio di primo grado dall'azienda;
in via istruttoria:
- ammettere le proprie istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con la comparsa di risposta e con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e respingere le istanze avversarie;
- eccepita l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della richiesta di compensazione formulata nel giudizio di primo grado dall' ONroparte_11
ONr
di ora respingere la richiesta della stessa di ammissione di ctu.
[...] CP_8
Nella non creduta e contestata ipotesi di ammissione della consulenza tecnica richiesta,
[...]
chiede che il quesito assegni al ctu nominato il compito di esprimere le proprie CP_12
valutazioni non solo «sulla base di quanto descritto nello studio dell'Università di Bologna
prodotto da , ma anche sulla base di quanto rappresentato nelle relazioni del Politecnico CP_8
di Milano e dell'Università Bocconi, prodotte in giudizio, autorizzando il ctu ad acquisire presso la sede dell'attrice in opposizione, occorrendo in esito a ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. formulato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., tutta la documentazione consultata dall'Università di Bologna e dal Politecnico di Milano (per quanto riguarda quest'ultimo, trattasi di quella elencata ai punti 2.2., 3.6. e 8.7. della relazione prodotta come doc.49, fascicolo di primo grado) per elaborare le rispettive relazioni.
in ogni caso
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compresa iva, cpa e rimborso spese
Pagina 3 generali forfetizzate secondo tariffa forense e successive occorrende.
nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di
[...]
: si chiede di confermare la sentenza di primo grado. TR
In subordine, si chiede di accogliere le conclusioni di primo grado come precisate ivi
(<<l conclude come da n. segue:>
<< Vista la comparsa di risposta di controparte, voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis
reiectis
- dichiarare che nulla è dovuto da a controparte per la causale di cui al ricorso CP_8
monitorio di quest'ultima e per l'effetto revocare e dichiarare privo di qualsiasi effetto il
decreto ingiuntivo n. 1502/2016 oggetto della presente opposizione, dando ogni conseguente
provvedimento.
- Nella denegata ipotesi in cui si accerti che le somme di cui al decreto ingiuntivo citato erano
dovute:
o compensi rispetto a tali somme il credito di pari a euro 8.837.128,84 euro, CP_8
maggiorato di accessori rivalutazione monetaria e interessi ulteriori fino alla data di
decisione, accertando previamente la sussistenza di tale credito (contestato da in Pt_1
comparsa di costituzione), e condannando al pagamento dell'importo di cui al decreto CP_8
ingiuntivo, meno tale somma, ovvero meno la somma più vera che sarà riconosciuta in corso
di causa
o in ogni caso senza disporre alcun pagamento di interessi, anche considerando che il
mancato pagamento delle somme in conto capitale non è imputabile a fatto di CP_8
o ovvero in subordine condannando al pagamento degli interessi fino alla data in cui OB ha
richiesto l'emissione di fatture a Pt_1
In via istruttoria, ove non si ritenga sufficientemente provato documentalmente, l'importo
dovuto da sopra descritto, sulla base dello studio prodotto da Università di CP_12
Bologna e sul quale si fonda la richiesta di , tenendo conto delle contestazioni sollevate CP_8
Pagina 4 contro tale studio si domanda CTU che accerti il debito di sopra descritto, dovuto a Pt_1
titolo di riequilibrio, con il seguente quesito:
<<accerti il ctu l di un debito da parte verso derivante dalla pt_1 cp_8>
necessità di riportare la concessione tra e AT all'equilibrio economico CP_8 Pt_1
finanziario di base, anche rispetto al TIR di offerta
Quanto sopra a fronte di uno squilibrio economico finanziario verificatosi nella concessione
sulla base di quanto descritto nello studio dell'Università di Bologna prodotto da >> CP_8
2)
Essendo in memoria 183 1 di controparte rimasta una domanda non nonostante CP_13
l'esecuzione dell'accordo ricognitivo con integrale pagamento del capitale, si aggiunge alle
conclusioni di cui al 183 1 quelle riportate in 183 2:
<<viste le conclusioni di controparte in n. nelle quali essa non rinuncia con certezza>
al pagamento del capitale,
si chiede ulteriormente
- che codesto Ecc .mo Giudice, accertato l'incontestato avvenuto pagamento ai sensi
dell'accordo ricognitivo da parte di OB per l'intero importo capitale, accerti che nulla è
ON ON dovuto da a non solo perché non è mai stata debitrice di delle Pt_1 Pt_1
somme richieste (il debitore era OB), ma anche perché l'accordo ricognitivo è stato eseguito
nei tempi previsti dall'art. 2 del medesimo e dunque anche a questo titolo nulla è dovuto a
che si è impegnata a rinunciare alle proprie pretese in conto capitale. Pt_1
- In subordine, si chiede che si accerti - qualora si ritengano dovuti interessi – che la data
fino alla quale essi sarebbero dovuti è quella dell'accordo ricognitivo (14.12.2016), in cui
controparte ha fissato un termine per il pagamento del capitale da parte di OB, e non è la
data di pagamento effettivo da parte di OB, come richiesto da controparte in sede di
memoria 183 n. 1.
In via istruttoria
Pagina 5 In denegata ipotesi in cui si ritenga che sono dovute somme da parte di oggi ATS ad CP_8
AT si chiede CTU (stante la complessità della questione tecnica) con il seguente Pt_1
quesito:
<< accerti il CTU:
- se il computo inerente al costo per metro quadro inerente agli interventi di Pt_1
sull'ospedale microcitemico di sia effettivamente superiore ai ONroparte_10
costi ordinari di mercato, come attestato nello studio Unibo, deliverable 2, pag. 15 e segg.,
determinando un ingiustificato extra utile per AT pari a €4.807.094,32, con Pt_1
conseguente aumento del TIR rispetto al TIR di gara ovvero in ogni caso con arricchimento
senza causa di AT rispetto ad Pt_1 CP_8
- Se il riconoscimento della riserva di cui al DOC. 21 inerente a <
annullamento progetto al 18.7.2005>>, abbia elementi giustificativi sulla base della
documentazione agli atti, e dunque debba parimenti essere considerato un ingiustificato extra
utile di AT per 3.999.000 euro con conseguente aumento del TIR rispetto al TIR di Pt_1
gara ovvero in ogni caso con arricchimento senza causa di AT rispetto ad Pt_1 CP_8
- Quale sia conseguentemente il valore derivante dallo squilibrio economico rispetto
all'equilibrio previsto nella concessione originaria (squilibrio a favore di che CP_12
debba essere riconosciuto ad con interessi e rivalutazione o comunque quale sia il CP_8
valore da arricchimento senza causa di AT che debba essere corrisposto ad , Pt_1 CP_8
sempre con interessi e rivalutazione>>
Si chiede inoltre che sulla quantificazione di superfici e costi di ristrutturazione e costruzione
del microcitemico sia chiamato a testimoniare ove non si ritengano sufficienti le prove
documentali agli atti l'Ing. già RUP della concessione nel periodo Persona_1
interessato dalla ristrutturazione microcitemico, a conferma dei valori individuati sul punto
nel deliverable 2 Unibo pag.da 15 a 22 (Ing. presso ER Cagliari servizio Persona_1
patrimonio Corso V.Emanuele II, 68 09131 con il seguente capitolo: <
Pagina 6 le superfici oggetto di ristrutturazione nel padiglione microcitemico e i costi di
ristrutturazione e di nuova costruzione sono quelli indicati nello studio Unibo deliverable 2
pag. da 15 a 22 che le si rammostra>>>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato il 19 settembre 2016, l'
[...]
di aveva convenuto in giudizio la in ONroparte_8 CP_8 ONroparte_14
proprio e quale mandataria dell'AT costituita con CP_15 ONroparte_16
e proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] ONroparte_3 CP_6
1502/2016, con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 12.904.465,03 (oltre IVA ed accessori), asseritamente dovuto all'AT in forza del contratto stipulato il 1° luglio 2003, con cui l' di aveva affidato all'AT i CP_8 CP_8
lavori per la costruzione e la gestione dell'ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei
Presidi Ospedalieri Microcitemico e A. Businco di e dei successivi accordi CP_8
modificativi o integrativi.
L'opponente, in particolare, dopo avere sottolineato che il predetto importo costituiva il canone anticipato relativo al periodo agosto 2015 – luglio 2016, aveva contestato di esserne debitrice in quanto a decorrere dal 1° luglio 2015, per effetto della l. reg. Sardegna n. 23 del
2014, art. 9 c. 1 lett. c), le strutture ospedaliere erano state scorporate ONroparte_17
dalla e incorporate nella (d'innanzi OB), la quale era CP_8 ONroparte_10
pertanto succeduta nei rapporti contrattuali con l'AT, così come reso pubblico alla generalità
con effetto di pubblicità legale, anche agli effetti dell'art. 31 c. 1 l. 69 del 2009, mediante
ON pubblicazione dell'atto di scorporo sul sito istituzionale della Regione Sardegna, di e di
OB.
ON La stessa inoltre, aveva sostenuto che era creditrice della somma di euro €
8.837.128,84 a titolo di utile eccessivo sulla commessa, conseguente all'incremento del Tasso
Pagina 7 interno di rendimento del contratto (TIR) rispetto a quello previsto in gara, e che tale credito avrebbe dovuto essere compensato con quello eventualmente riconosciuto a favore di Pt_1
L'opponente, infine, aveva aggiunto che, nell'ipotesi di accertamento del credito in favore dell'AT, gli interessi non potevano decorrere oltre la data in cui OB aveva offerto alla il pagamento dell'importo capitale. Pt_1
L'opposta si era costituita in giudizio contestando che il Parte_1
trasferimento delle strutture ospedaliere oggetto del contratto di concessione sottoscritto con la potesse esserle opposto, in quanto essa, in qualità di parte contrattuale, non aveva mai CP_8
prestato il consenso alla cessione del contratto, né, in ogni caos, era stata informata del trasferimento.
L'opposta aveva, altresì, contestato i presupposti per la rideterminazione del TIR
contrattuale.
All'udienza del 24 febbraio 2017, peraltro, le parti avevano concordemente dato dell'intervenuta esecuzione di un Accordo Ricognitivo, mediante il quale esse avevano regolato il pagamento della sorte capitale del credito ingiunto, corrisposto direttamente dalla
[...]
, che era succeduta nella titolarità delle strutture ospedaliere interessate dalla ONroparte_10
concessione.
ciò precisato, aveva insistito comunque per la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 1.309.136,91, corrispondente alla sorte per interessi, e all'importo di € 11.686,00 oltre accessori, corrispondente alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo.
1.2 Prima della definizione del giudizio, con atto di citazione notificato il 25 marzo 2019,
l' , derivata ONroparte_18
dalla trasformazione della con decorrenza dal 1° gennaio 2017 per effetto della legge CP_8
regionale 27 luglio 2016, n. 17, avevano nuovamente convenuto la davanti Parte_1
al Tribunale di Cagliari e, sostenendo che, in conseguenza dell'accordo di revisione e dei
Pagina 8 successivi affidamenti intervenuti, si sarebbe verificata una variazione dell'equilibrio del Piano
Economico Finanziario (di seguito PEF) del medesimo rapporto contrattuale senza che si fosse proceduto alla doverosa revisione dello stesso, come previsto dall'art. 19 della l. 109/1994,
dall'art. 143 del d.lgs. 163/2006 nonché dalle stesse clausole contrattuali, avevano chiesto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate in eccesso, aggiungendo, altresì,
che, anche nel caso in cui non fossero dovuti importi a titolo di revisione del PEF, gli stessi sarebbero comunque dovuti a titolo di arricchimento senza causa.
La si era costituita anche in questo secondo giudizio, contestando il fondamento Pt_1
della avversa domanda e contestando, in particolare, che l'incorporazione delle strutture ospedaliere Microcitemico e A. Businco nella OB potesse esserle opposta, in quanto il
ONr contratto di concessione era stato stipulato con la (oggi e non era mai stato CP_8
prestato il consenso richiesto dall'art. 1406 c.c. per la cessione dello stesso. Conseguentemente,
ONr OB – in quanto terzo rispetto al contratto stipulato con – non poteva far valere alcuna pretesa fondata sul contratto di concessione.
La stessa convenuta, inoltre, per l'ipotesi in cui nel corso del giudizio fosse stato accertato l'avvenuto subentro di OB nella posizione contrattuale di ATS, aveva chiesto in via riconvenzionale che OB venisse condannata al pagamento degli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 in relazione alla rata del contratto di concessione relativa al periodo agosto
2015-agosto 2016, ovvero degli interessi ancora oggetto di contestazione nel primo giudizio.
1.3 Le due cause non erano state riunite ed erano state, quindi, decise con due diverse sentenze.
Con la sentenza n. 381/2021, definendo la prima causa, quella avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al credito per sorte capitale, accolto l'opposizione per quanto concerneva la restante parte del credito e condannato l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, con la citata pronuncia, che è qui oggetto di impugnazione, aveva, innanzi tutto,
Pagina 9 dato atto che, nel corso del procedimento, un terzo soggetto estraneo al procedimento, ovvero l' , aveva provveduto al pagamento delle fatture emesse dall'AT ONroparte_10
e poste a fondamento del ricorso monitorio, con esclusione degli interessi e delle spese Pt_1
del decreto ingiuntivo, cosicché con riferimento alla sorte capitale doveva ritenersi ormai cessata la matria del contendere.
Il Tribunale, osservando che restava, invece, in piedi l'interesse dell' alla CP_12
pronuncia sugli interessi legali sulla sorte capitale e sulle spese, rispetto ai quali essa non aveva ottenuto soddisfazione, con la conseguente necessità di accertare se fosse il soggetto CP_8
obbligato all'adempimento del contratto di concessione per il periodo agosto 2015 – agosto
2016, aveva, quindi, effettuato una ricognizione normativa, a partire dalle legge regionale 23
del 2014 (che aveva previsto l'avvio del “processo di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle aziende sanitarie locali della Sardegna”, indicando, tra le linee d'azione, la
“incorporazione nell'Azienda ospedaliera " " dei presidi ONroparte_19 CP_20
ospedalieri "Microcitemico" ed " ", attualmente facenti capo alla ONroparte_21 [...]
) ed aveva concluso che non vi è dubbio sul fatto che, tra e vi ONroparte_8 CP_8 CP_22
sia stato il trasferimento delle strutture ospedaliere Microcitemico e Businco a far data dal
1.7.2015 e che analogamente dalla stessa dato sono stati trasferiti in capo all'incorporante
[...]
i rapporti giuridici, compresi i contratti pendenti, nonché tutti i rapporti obbligatori CP_22
attivi e passivi. In particolare, gli accordi tra le parti hanno richiamato anche il trasferimento
del rapporto contrattuale pendente con l' CP_12
Il Tribunale aveva poi sottolineato che la vicenda, sotto il profilo pubblicistico, rientrava
nell'ambito di una successione tra enti pubblici, giacché con essa è stata regolata la
successione di nei rapporti giuridici di relativi alle strutture ospedaliere CP_22 CP_8
Businco e Microcitemico, aveva affermato che le disposizioni di legge che regolano la
successione prevalgono sulla disciplina privatistica dei singoli contratti con i quali gli enti
cedenti hanno acquistato i propri beni e, pertanto, che, nel caso in esame, le norme da applicare
Pagina 10 sono quelle individuate dalla legge regionale e dagli atti pubblici amministrativi che ne hanno
attuato le prescrizioni ed aveva, quindi, stabilito che il rapporto contrattuale è stato trasferito
ON ex lege dalla alla , con decorrenza dal 1.7.2015, senza che possa rilevare CP_10
in alcun modo il consenso della parte contrattuale ceduta.
Lo stesso Tribunale, peraltro, aveva osservato che anche muovendosi in ambito civilistico, e
dunque superando il principio della prevalenza della disciplina speciale dettata dalla legge
Co che ha regolato la successione, non sarebbe comunque convincente la tesi dell' di
considerare la vicenda sotto il profilo esclusivo della cessione di contratto, astraendola dalla
più complessa operazione di successione. Come anticipato in precedenza, la vicenda del
trasferimento delle strutture ospedaliere, se esaminata con il codice civile in mano, verrebbe
inquadrata in una operazione straordinaria di cessione d'azienda o di un suo ramo, di cui,
come già anticipato, la legge regionale ed i provvedimenti attuativi hanno mutuato le previsioni
fondamentali. In tal caso, troverebbe applicazione l'art. 2558 c.c. il quale, regolando la
cessione dei contratti facenti capo all'azienda ceduta, prevede che “se non è pattuito
diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”, fermo restando il diritto potestativo
del terzo contraente “di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento”.
Co Sottolineando, quindi, che la tesi dell' pertanto, è errata tanto se si applica la disciplina
pubblicistica, quanto quella privatistica, non avendo indicato alcuna giusta causa per sottrarsi
al contratto sottoscritto, il Tribunale aveva affermato che in conclusione, la pretesa formulata
dall'Ati non è fondata, in quanto, in relazione al periodo cui si riferiscono le Pt_1
prestazioni rese, il contratto di concessione sottoscritto tra le parti era già stato ceduto dalla
alla nell'ambito del trasferimento delle strutture ospedaliere CP_8 CP_10 CP_17
Microcitemico, restando in capo alla cedente solamente i debiti pregressi. CP_8
1.4 Con la sentenza n. 2311/2021, definendo la seconda causa, invece, il Tribunale di
Cagliari aveva rigettato tutte le domande proposte dalle parti e compensato le spese di lite.
Pagina 11 Il Tribunale, per quanto rileva in questa sede, aveva ritenuto opportuno trattare
preliminarmente la domanda riconvenzionale proposta dalla relativa agli interessi ex Pt_1
d. lgs 231/2002 maturati sulla rata di € 12.904.465,03 relativa al periodo agosto 2015 – agosto
2016, aveva poi osservato che la domanda proposta dalla convenuta, pertanto, è subordinata
al fatto che il Tribunale accerti l'avvenuto subentro di nel contratto di concessione, CP_22
così come prospettato dalle parti attrici e, richiamando integralmente le argomentazioni svolte nella sentenza rese al termine del precedente giudizio, aveva concluso che la pretesa formulata
dall' relativa agli interessi maturati sulla rata pagata in ritardo deve essere rivolta CP_12
nei confronti dell' che, a partire dal 1.7.2015, è titolare del ONroparte_10
rapporto di concessione e tenuta all'adempimento delle prestazioni di pagamento ivi previste.
Lo stesso Giudice, peraltro, aveva anche aggiunto che è pacifico che OB, in seguito al
subentro nel rapporto concessorio, si sia dichiarata debitrice di offrendo il Pt_1
pagamento del debito maturato successivamente al subentro, pagamento che ha Pt_1
rifiutato sino al momento dell'accordo raggiunto tra tutte le parti prima della instaurazione
del presente giudizio e nelle more di quello iscritto al n.r.g. 8802 del 2016 e che è pacifico,
come sopra già rilevato, che si sia rifiutata sin da subito di emettere le fatture nei Pt_1
confronti di OB, volendo ingiustamente e pervicacemente ottenere il pagamento
dall'originario debitore , con la conseguenza che la domanda di pagamento degli interessi CP_8
doveva essere pertanto rigettata.
1.5 Con atto di citazione spedito il 7 settembre 2021, la ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 381/2021.
La ha espressamente affermato di ritenere corretta la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere per essere stata
pagata la sorte capitale del decreto ingiuntivo opposto,
Con un unico articolato motivo, intitolato “violazione di legge in relazione l'art. 11, comma
13, del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
Pagina 12 servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, vigente al momento
della scadenza del termine per pagare le fatture di cui al decreto ingiuntivo”, l'appellante ha,
invece, contestato le parti della sentenza poste dal Tribunale di Cagliari a fondamento
dell'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo dell' e della conseguente CP_10
reiezione della domanda di condanna dell' al pagamento in favore di degli CP_10 CP_12
interessi da ritardato pagamento calcolati sull'importo capitale portato dal decreto ingiuntivo
n. 1502/2016 del Tribunale di Cagliari.
L'appellante, in particolare, dopo avere ricordato che l'art. 11, comma 13, del d.lgs 12 aprile
2006 n. 163 dispone che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”, ha, in sintesi, lamentato che il Tribunale aveva
fondato la propria statuizione sull'errato presupposto che la predetta legge regionale disciplinasse la successione dell' nella posizione in cui si trovava Parte_2
l' , mentre la del 2014, all'art. 9 c. 1 lett. c si limita esclusivamente a CP_10 ONroparte_23
disciplinare la “incorporazione nell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale " " dei CP_20
presidi ospedalieri "Microcitemico" ed " ", attualmente facenti capo ONroparte_21
alla , e che aveva erroneamente applicato principi di matrice civilistica ONroparte_8
dettati per la fattispecie della cessione d'azienda, dopo avere affermato che, in caso di
successione tra enti pubblici, la normativa pubblica (nel caso, regionale) e gli atti
amministrativi che la attuano prevalgono ed escludono l'applicazione della disciplina civilistica;
quanto precede, con l'effetto di giungere alla conclusione che, in forza di quanto
previsto da disposizioni civilistiche, il trasferimento automatico della titolarità dei contratti
prescinde dal consenso del contraente ceduto.
ONr A seguito dell'estinzione della si è costituita in giudizio la TR
, la quale ha contestato la fondatezza del gravame, riproponendo, in via subordinata,
[...]
Pagina 13 la domanda di compensazione contenuta nell'atto di citazione e ritenuta assorbita in primo grado.
1.6 Nel frattempo, la sola di - e non anche ATS o la Parte_3 CP_8
sua Gestione liquidatoria – ha proposto appello avverso la sentenza n. 2311/2021, chiedendo che venisse accertato il credito di OB nei confronti di AT per riequilibrio del TIR e Pt_1
comunque per arricchimento senza causa.
In quel giudizio, la si è costituita ed ha chiesto di accertare che Parte_1 [...]
non ha proposto appello nei confronti della sentenza TR
impugnata e che, pertanto, le statuizioni a sé riferibili hanno acquisito l'efficacia di giudicato,
di rigettare in toto l'appello e pertanto accertare e dichiarare l'inammissibilità, anche ex art.
345 c.p.c., e, comunque, l'infondatezza di tutte le domande formulate da e CP_22
respingerle, mandandone interamente assolta la conchiudente per tutte le motivazioni in atti,
con conferma delle statuizioni della sentenza oggetto di impugnazione, nonché, in via di appello
incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto della
conchiudente agli interessi da ritardato pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n.
1502/2016 del Tribunale di Cagliari in data 1 luglio 2016 e, per l'effetto dichiarare tenuta e
condannare a pagare alla conchiudente gli interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data CP_22
ON del subentro nella posizione di (poi alla data del pagamento. CP_8
Questo secondo giudizio d'appello è stato già definito da questa Corte con la sentenza n.
418/2024, pubblicata il 12 novembre 2024, con la quale sono stati rigettati sia l'appello principale proposto dall' sia quello incidentale proposto dalla ONroparte_10
Pt_1
***
2.1 Orbene, come si è accennato, è pacifico tra le parti che i crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1° luglio 2016 costituivano il corrispettivo dovuto all'AT, in forza
ONr del contratto stipulato il 1° luglio 2003 (con cui l' di aveva affidato all' CP_8 CP_8
Pagina 14 i lavori per la costruzione e la gestione dell'ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei
Presidi Ospedalieri Microcitemico e A. Businco di e dei successivi accordi CP_8
modificativi o integrativi, con riferimento al periodo agosto 2015 – luglio 2016.
Nel corso del giudizio di primo grado, l' aveva provveduto al ONroparte_10
pagamento delle fatture emesse dall'AT di cui era stato richiesto il pagamento. Pt_1
ONr E' rimasta, invece, insoddisfatta la pretesa della stessa l pagamento degli interessi.
2.2 Quest'ultima, anche con la memoria conclusionale depositata il 2 dicembre 2024, ha continuato a sostenere che la sentenza qui impugnata ha, dunque, errato nel non accertare la
ON fondatezza della domanda di condanna al pagamento formulata da e a non Pt_1
ritenere l' tenuta al pagamento dell'interessi moratori a titolo di interessi ex d.lgs CP_10
231/2002 dalla data di scadenza delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1
luglio 2016 fino alla data del pagamento dell'importo capitale di € 12.904.465,03; sicché la
Sentenza deve essere annullata e/o riformata in accoglimento del presente motivo di appello,
con conseguente condanna dell' al pagamento delle somme richieste. CP_10
Una simile conclusione, tuttavia, appare ormai preclusa dal giudicato.
Il Tribunale, infatti, con la sentenza n. 2311/2021, definendo la seconda causa, aveva sottolineato che la pretesa formulata dall' relativa agli interessi maturati sulla rata CP_12
pagata in ritardo deve essere rivolta nei confronti dell' che, a ONroparte_10
partire dal 1.7.2015, è titolare del rapporto di concessione e tenuta all'adempimento delle
prestazioni di pagamento ivi previste e la stessa come si è già ricordato, nel relativo Pt_1
giudizio di appello ha evidenziato che non ha proposto TR
appello nei confronti della sentenza impugnata e che, pertanto, le statuizioni a sé riferibili
hanno acquisito l'efficacia di giudicato.
2.3 Questa Corte d'Appello, comunque, definendo quel giudizio, con riferimento alla domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi, ha sottolineato che è parimenti
ON infondato l'appello incidentale, con il quale ha lamentato il rigetto della domanda Pt_1
Pagina 15 di condanna di OB, a far data dal suo subentro nella posizione di , al Parte_4
pagamento degli interessi per ritardato pagamento del capitale di cui al D.I. 1502/16, relativo
alla rata del contratto di concessione per il periodo agosto 2015-agosto 2016, ottenuto nei
confronti di . CP_8
Al riguardo la ha dedotto che il primo giudice, erroneamente, non aveva tenuto Pt_1
conto che le fasi del procedimento amministrativo previste dalla legge regionale
programmatica non avevano fatto alcun riferimento alle modalità di subentro di OB nella
titolarità dei contratti di cui era titolare, e che un contratto pubblico non può essere CP_8
modificato unilateralmente da un atto amministrativo, ma tutte le vicende, oggettive o
soggettive, debbono risultare da un atto pubblico avente la medesima forma del contratto
originario, nella specie in forma scritta ad substantiam.
ON Quanto all'argomentazione del primo giudice, secondo cui aveva rifiutato il Pt_1
pagamento da parte di OB in modo ingiustificato ed irragionevole, ha sostenuto che il
giudicante non aveva tenuto conto della comunicazione del 22 aprile 2016, proveniente da CP_8
8, con la quale la stessa aveva affermato di essere ancora a quella data titolare del contratto,
[...]
senza in alcun modo dare atto dell'avvenuto trasferimento ex lege di quel contratto in capo ad
OB a far data del 1.7.2015. Così operando aveva ingenerato in l'aspettativa CP_8 Pt_1
che la formalizzazione del passaggio del contratto fosse un atto costitutivo necessario ancora
da perfezionare.
Secondo l'appellante, inoltre, il giudice non aveva adeguatamente considerato che l'offerta
di pagamento di OB proveniva non dal debitore, qualificato come parte del contratto solo con
l'Accordo ricognitivo del 14 dicembre 2016.
Ebbene, anche l'appello incidentale non si confronta adeguatamente con le argomentazioni
esposte nella decisione impugnata.
Anzitutto il primo giudice, con ampia e puntuale motivazione, richiamato l'intero excursus
normativo e provvedimentale, ha osservato che si era verificato un trasferimento ex lege del
Pagina 16 rapporto di concessione in corso con AT da ad Pt_1 Parte_5 ONroparte_10
, con decorrenza dal 1.7.2015; il trasferimento giuridico, dunque, aveva avuto effetto tra
[...]
le parti dalla predetta data, ed era ben diverso, ed irrilevante ai fini che qui interessano, il
momento del trasferimento ammnistrativo, necessario per realizzare il “passaggio di
consegne” tra i due enti.
Sul punto l'appellante non ha sostanzialmente contestato l'avvenuto trasferimento giuridico
dal 1.7.2015, essendosi limitata a sostenere che il giudice aveva erroneamente fatto coincidere
il momento pubblicistico con gli effetti privatistici sul contratto in essere, senza tenere conto
che le fasi del procedimento amministrativo previste dalla legge regionale programmatica non
avevano mai fatto riferimento alle modalità di subentro di OB nella titolarità dei contratti di
cui era titolare. CP_8
L'appellante insiste nel richiamare la nota del 22.4.2016 di , il cui tenore e contenuto, CP_8
peraltro, è ben chiaro nel senso di indicare che era in corso il processo di trasferimento di
strutture, risorse e servizi, nonché dei rapporti giuridici, ma non anche di affermare di essere
ON a tale data ancora titolare del contratto di concessione a suo tempo stipulato con Pt_1
Comunque, ogni dubbio di AT deve ritenersi risolto con la comunicazione del Pt_1
Con 2.8.2016, con la quale OB si era dichiarata debitrice, in luogo di 8, della rata 2015-2016
(ossia quella azionata con ricorso monitorio da AT , e pronta a provvedere al Pt_1
pagamento, previa emissione delle relative fatture.
ON Tuttavia, nonostante di tale specifica indicazione, con comunicazione del 3.8.2016
aveva ribadito che, in mancanza di un trasferimento formale della titolarità del Pt_1
contratto, non avrebbe potuto emettere fatture a nome OB, in quanto prive di causa
contrattuale.
Con l'accordo del 14.12.2016, quindi, sottoscritto da , OB e le parti, CP_8 CP_12
premesso che su ricorso di AT era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1502/2016, Pt_1
avverso il quale aveva proposto opposizione assumendo, per quanto qui di interesse, di CP_8
Pagina 17 essere tenuta al pagamento degli interessi solo fino alla data in cui OB aveva chiesto ad
[...]
l'emissione delle fatture a sé intestate, e che invece quest'ultima in data 8.8.2016 CP_12
aveva emesso le fatture intestandole ed inviandole ad , ritenendola unica sua debitrice CP_8
per capitale ed interessi, avevano dato atto che era OB la controparte contrattuale di AT
“fermo restando dunque che per l' e l' tale individuazione era già Pt_1 CP_8 CP_22
avvenuta almeno con decorrenza 1 luglio 2015 e che per l'AT invece tale Pt_1
individuazione avviene solo in data odierna”.
Dal contenuto di tale ultimo inciso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto
dall'appellante, non si trae affatto la prova che solo a far data dal tale accordo OB era divenuta controparte della quanto, invece, che era solo quest'ultima che, fino a CP_12
quella data, non riconosceva OB quale propria controparte contrattuale.
ON Ed infatti all'art. 3 dell'accordo ricognitivo del 14.12.2016, si era impegnata Pt_1
a dare atto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dell'avvenuto pagamento del capitale, e a “limitare le domande alla richiesta di pagamento degli interessi ex d.lgs, 231/2002
e delle spese legali e di rigetto delle domande proposte da;
dunque, nonostante il CP_8
predetto accordo, ancora AT insisteva nel ritenere che fosse la sola tenuta al Pt_1 CP_8
pagamento degli interessi, tanto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha chiesto
la condanna di al relativo pagamento, mentre nel presente procedimento la medesima CP_8
pronuncia di condanna è stata chiesta nei confronti di OB.
Ebbene, come ritenuto correttamente dal primo giudice, non è dato ritenere una mora di
OB, che aveva prontamente offerto di provvedere al pagamento del capitale, trovando un
rifiuto da parte di la quale aveva dichiarato la propria disponibilità ad accettare CP_12
il pagamento di OB solo ai sensi dell'art. 1180 c.c. (vedi comunicazione del 3.8.2016).
In ogni caso, parte appellante non ha censurato in termini specifici l'argomentazione del
primo giudice, avente carattere dirimente, secondo cui la mancata emissione delle fatture
impedisce alla pubblica amministrazione di procedere ad un pagamento, ai sensi della L.
Pagina 18 ON 244/2007, con la conseguenza che era stato proprio il rifiuto di ad impedire ad Pt_1
OB di provvedere al pagamento del capitale.
Ebbene, le motivazioni addotte da questa Corte nel secondo giudizio di appello, nella parte in cui affrontano il problema della successione dell'Azienda nel rapporto contrattuale, CP_10
non possono che essere qui ribadite.
2.4 L'art. 9 c. 1 lett. c della legge della Regione Sardegna n. 23 del 17 novembre 2014, in vero, aveva previsto l'avvio del “processo di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle aziende sanitarie locali ”, stabilendo, in particolare, la CP_24
“incorporazione nell'Azienda ospedaliera " " dei presidi ONroparte_19 CP_20
ospedalieri "Microcitemico" ed " ", attualmente facenti capo alla ONroparte_21 [...]
. ONroparte_8
La stessa legge aveva, inoltre, indicato i passaggi amministrativi successivi, che contemplavano, tra l'altro, il commissariamento straordinario delle aziende sanitarie e ospedaliere coinvolte e la predisposizione da parte dei commissari straordinari di un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari ed uno specifico progetto di scorporo e di riconversione, demandando poi alla Giunta Regionale il compito di approvare il piano regionale di riorganizzazione e riqualificazione.
e l'OB avevano, quindi, predisposto il progetto di scorporo dei presidi ospedalieri CP_8
Microcitemico e A Businco, che prevedeva il trasferimento della titolarità giuridica delle funzioni, attività e risorse dei due ospedali in capo all' dal 1° luglio 2015, e questo CP_22
era stato approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/27 del 30 giugno 2015.
Alla approvazione del progetto di scorporo da parte della Giunta aveva poi fatto seguito la sottoscrizione, in data 1° luglio 2015, di un protocollo di intesa, con il quale l' di CP_8
e l' avevano regolato i rapporti e le obbligazioni CP_8 ONroparte_10
reciproche, ribadendo che l' subentra nella titolarità dei rapporti giuridici, così come CP_22
definiti nel documento congiunto di scorporo e di incorporazione …, e nella gestione dei presidi
Pagina 19 ospedalieri Businco e Microcitemico a far data dal 1/72015.
In questo quadro, dunque, appare evidente che la legge regionale non si era limitata a dettare
disposizioni programmatiche, procedimentali e organizzative, come ha erroneamente affermato l'appellante, ma aveva direttamente stabilito il trasferimento delle strutture ospedaliere
Microcitemico e Businco dalla all' , attribuendo poi alle CP_8 ONroparte_10
autorità amministrative ed, in particolare, alla Giunta Regionale il compito di definire, entro i termini legislativamente indicati, gli aspetti tecnici e di dettaglio dell'operazione, che, come aveva osservato il Tribunale, ben potrebbe essere assimilata ad un trasferimento di ramo d'azienda, o meglio dei due rami d'azienda costituiti dalle strutture ospedaliere Businco e
Microcitemico e dal fascio di rapporti contrattuali ad esse inerenti.
Come si è ricordato, il progetto di dettagliato progetto di incorporazione nell CP_10
ospedaliera " " dei presidi ospedalieri "Microcitemico" ed ONroparte_19 CP_20
" ", attualmente facenti capo alla di era stato poi ONroparte_21 CP_8 CP_8
approvato dalla Giunta Regionale con la delibera 30 giugno 2015, divenendo, quindi, efficace a far data dal successivo 1° luglio 2015.
ON Il rapporto contrattuale oggetto di causa, pertanto, era stato trasferito ex lege dalla alla con decorrenza dal 1.7.2015, senza che possa rilevare in alcun modo la CP_10
mancanza del consenso della parte contrattuale ceduta.
In vero, appare evidente che l'efficacia dei provvedimenti normativi di organizzazione della pubblica amministrazione certamente non è subordinata all'assenso dei privati che con la prima abbiano in corso rapporti contrattuali.
2.5 In verità, come ha correttamente osservato il Tribunale, l'assenso del contraente privato non sarebbe stato necessario neppure ove l' e l' avessero agito CP_8 ONroparte_10
puramente e semplicemente iure privatorum, ponendo in essere una operazione straordinaria di cessione d'azienda o di un suo ramo, di cui, come già anticipato, la legge regionale ed i provvedimenti attuativi hanno mutuato le previsioni fondamentali.
Pagina 20 In tal caso, infatti, avrebbe trovato applicazione l'art. 2558 c.c., il quale, a ben vedere, con riferimento all'ipotesi in cui la cessione dell'azienda fosse stata posta in essere dalla committente, non aveva subito deroghe da parte del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, invocato dall'appellante.
L'art. 116 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, infatti, si limitava a disciplinare “le vicende soggettive dell'esecutore del contratto” e, in particolare, il trasferimento della posizione del contraente a seguito di cessione di azienda, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società esecutrice, imponendo al soggetto subentrante
(con una disciplina simile a quella dettata dagli artt. 35 e 36 della legge 109/94) di procedere nei confronti della stazione appaltante “alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187” e di documentare “il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice” (art. 116, co. 1) ed assegnando alla committente il termine di sessanta giorni per opporsi al subentro nell'ipotesi di mancanza dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia in capo al soggetto subentrante o per la mancanza delle qualificazioni previste.
2.6 La a sostegno delle sue difese, ha invocato la sentenza della Suprema Corte 4 Pt_1
gennaio 2010 n. 13, ma tale pronuncia, concernente un caso in cui veniva in rilievo la successione alle estinte caratterizzata, ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 6, da una Pt_6
procedura di liquidazione affidata ad un'apposita gestione stralcio, non è in alcun modo pertinente.
2.7 In definitiva, per tali ragioni e considerato anche che la era stata resa edotta Pt_1
della successione di OB nel contratto fin dal mese di giugno 2015 (si vedano al riguardo il documento n. 11A del fascicolo dell'appellata e n. 6 di quello dell'appellante), l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso
Pagina 21 tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00 (giacché la stessa all'udienza del 24 Pt_1
febbraio 2017, aveva quantificato in complessivi euro 1.309.136,91 la somma asseritamente dovuta a titolo di interessi).
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da in proprio e quale capogruppo Parte_1
mandataria dell'associazione temporanea d'imprese costituita con CP_1 [...]
(successivamente fusa per incorporazione in , ONroparte_2 CP_1
(già e ) ONroparte_3 ONroparte_4 ONroparte_5
e CP_6
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della Gestione Regionale Sanitaria
ONr Liquidatoria di delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 24.064,00,
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 11 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 399 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2021
promossa da
(C.F. ), con sede legale in Milano, in proprio e Parte_1 P.IVA_1
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'imprese costituita con CP_1
(successivamente fusa per incorporazione in
[...] ONroparte_2
, (già e CP_1 ONroparte_3 ONroparte_4 ONroparte_5
) e rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Piacentini del
[...] CP_6
Foro di Torino,
appellante
contro
TR
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lolli,
[...] P.IVA_2
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia la Corte d'Appello Ill.ma, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Cagliari, sezione I civile, dott. Nicola Caschili, n. 381/2021, resa inter partes a definizione del procedimento R.G. n. 8802/2016, pubblicata in data 8 febbraio 2021, non notificata, accogliere le conclusioni proposte dall'appellante in primo grado nel merito
- respinte tutte le domande, eccezioni e istanze proposte dall'
[...]
ONr
ora nel giudizio di primo grado, ai fini di cui infra ONroparte_8
confermare il decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016, che ha condannato l' a CP_8
ONr pagare all' la somma di € 12.904.465,03, oltre interessi come da domanda;
Pt_1
- in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016, comunque dichiarare tenuta e condannare l' di ONroparte_8
ONr
ora a pagare alla conchiudente la somma di € 12.904.465,03, o quella risultante CP_8
in corso di causa, oltre agli interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016 fino al saldo;
- in conseguenza di ciò, dato atto che nelle more del presente giudizio un ente terzo (
[...]
) ha pagato alla conchiudente l'importo capitale di € 12.904.465,03, fermo ONroparte_10
restando l'accertamento della debenza in linea capitale dell'attrice in opposizione al momento del deposito del ricorso e delle notifica del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta e
ONr condannare l' di ora a ONroparte_8 CP_8
pagare alla conchiudente gli importi dovuti a titolo di interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1 luglio 2016 fino alla data del pagamento dell'importo capitale di € 12.904.465,03;
- comunque respingere ogni domanda dell' - ONroparte_8
Pagina 2 ON CP_ ONr
di ora di non debenza degli interessi da ritardato pagamento o di CP_8
debenza degli stessi in misura inferiore a quella maturata;
- comunque accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per operare a qualsiasi titolo la compensazione richiesta nel giudizio di primo grado dall' ONroparte_8
ONr
di ora e, di conseguenza, respingere - perché
[...] CP_8
inammissibile e infondata - la richiesta di compensazione con l'importo di € 8.837.128,84 o con ogni diverso importo che venisse provato e accertato in corso di causa, come richiesto nel giudizio di primo grado dall'azienda;
in via istruttoria:
- ammettere le proprie istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con la comparsa di risposta e con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e respingere le istanze avversarie;
- eccepita l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della richiesta di compensazione formulata nel giudizio di primo grado dall' ONroparte_11
ONr
di ora respingere la richiesta della stessa di ammissione di ctu.
[...] CP_8
Nella non creduta e contestata ipotesi di ammissione della consulenza tecnica richiesta,
[...]
chiede che il quesito assegni al ctu nominato il compito di esprimere le proprie CP_12
valutazioni non solo «sulla base di quanto descritto nello studio dell'Università di Bologna
prodotto da , ma anche sulla base di quanto rappresentato nelle relazioni del Politecnico CP_8
di Milano e dell'Università Bocconi, prodotte in giudizio, autorizzando il ctu ad acquisire presso la sede dell'attrice in opposizione, occorrendo in esito a ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. formulato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., tutta la documentazione consultata dall'Università di Bologna e dal Politecnico di Milano (per quanto riguarda quest'ultimo, trattasi di quella elencata ai punti 2.2., 3.6. e 8.7. della relazione prodotta come doc.49, fascicolo di primo grado) per elaborare le rispettive relazioni.
in ogni caso
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compresa iva, cpa e rimborso spese
Pagina 3 generali forfetizzate secondo tariffa forense e successive occorrende.
nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di
[...]
: si chiede di confermare la sentenza di primo grado. TR
In subordine, si chiede di accogliere le conclusioni di primo grado come precisate ivi
(<<l conclude come da n. segue:>
<< Vista la comparsa di risposta di controparte, voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis
reiectis
- dichiarare che nulla è dovuto da a controparte per la causale di cui al ricorso CP_8
monitorio di quest'ultima e per l'effetto revocare e dichiarare privo di qualsiasi effetto il
decreto ingiuntivo n. 1502/2016 oggetto della presente opposizione, dando ogni conseguente
provvedimento.
- Nella denegata ipotesi in cui si accerti che le somme di cui al decreto ingiuntivo citato erano
dovute:
o compensi rispetto a tali somme il credito di pari a euro 8.837.128,84 euro, CP_8
maggiorato di accessori rivalutazione monetaria e interessi ulteriori fino alla data di
decisione, accertando previamente la sussistenza di tale credito (contestato da in Pt_1
comparsa di costituzione), e condannando al pagamento dell'importo di cui al decreto CP_8
ingiuntivo, meno tale somma, ovvero meno la somma più vera che sarà riconosciuta in corso
di causa
o in ogni caso senza disporre alcun pagamento di interessi, anche considerando che il
mancato pagamento delle somme in conto capitale non è imputabile a fatto di CP_8
o ovvero in subordine condannando al pagamento degli interessi fino alla data in cui OB ha
richiesto l'emissione di fatture a Pt_1
In via istruttoria, ove non si ritenga sufficientemente provato documentalmente, l'importo
dovuto da sopra descritto, sulla base dello studio prodotto da Università di CP_12
Bologna e sul quale si fonda la richiesta di , tenendo conto delle contestazioni sollevate CP_8
Pagina 4 contro tale studio si domanda CTU che accerti il debito di sopra descritto, dovuto a Pt_1
titolo di riequilibrio, con il seguente quesito:
<<accerti il ctu l di un debito da parte verso derivante dalla pt_1 cp_8>
necessità di riportare la concessione tra e AT all'equilibrio economico CP_8 Pt_1
finanziario di base, anche rispetto al TIR di offerta
Quanto sopra a fronte di uno squilibrio economico finanziario verificatosi nella concessione
sulla base di quanto descritto nello studio dell'Università di Bologna prodotto da >> CP_8
2)
Essendo in memoria 183 1 di controparte rimasta una domanda non nonostante CP_13
l'esecuzione dell'accordo ricognitivo con integrale pagamento del capitale, si aggiunge alle
conclusioni di cui al 183 1 quelle riportate in 183 2:
<<viste le conclusioni di controparte in n. nelle quali essa non rinuncia con certezza>
al pagamento del capitale,
si chiede ulteriormente
- che codesto Ecc .mo Giudice, accertato l'incontestato avvenuto pagamento ai sensi
dell'accordo ricognitivo da parte di OB per l'intero importo capitale, accerti che nulla è
ON ON dovuto da a non solo perché non è mai stata debitrice di delle Pt_1 Pt_1
somme richieste (il debitore era OB), ma anche perché l'accordo ricognitivo è stato eseguito
nei tempi previsti dall'art. 2 del medesimo e dunque anche a questo titolo nulla è dovuto a
che si è impegnata a rinunciare alle proprie pretese in conto capitale. Pt_1
- In subordine, si chiede che si accerti - qualora si ritengano dovuti interessi – che la data
fino alla quale essi sarebbero dovuti è quella dell'accordo ricognitivo (14.12.2016), in cui
controparte ha fissato un termine per il pagamento del capitale da parte di OB, e non è la
data di pagamento effettivo da parte di OB, come richiesto da controparte in sede di
memoria 183 n. 1.
In via istruttoria
Pagina 5 In denegata ipotesi in cui si ritenga che sono dovute somme da parte di oggi ATS ad CP_8
AT si chiede CTU (stante la complessità della questione tecnica) con il seguente Pt_1
quesito:
<< accerti il CTU:
- se il computo inerente al costo per metro quadro inerente agli interventi di Pt_1
sull'ospedale microcitemico di sia effettivamente superiore ai ONroparte_10
costi ordinari di mercato, come attestato nello studio Unibo, deliverable 2, pag. 15 e segg.,
determinando un ingiustificato extra utile per AT pari a €4.807.094,32, con Pt_1
conseguente aumento del TIR rispetto al TIR di gara ovvero in ogni caso con arricchimento
senza causa di AT rispetto ad Pt_1 CP_8
- Se il riconoscimento della riserva di cui al DOC. 21 inerente a <
annullamento progetto al 18.7.2005>>, abbia elementi giustificativi sulla base della
documentazione agli atti, e dunque debba parimenti essere considerato un ingiustificato extra
utile di AT per 3.999.000 euro con conseguente aumento del TIR rispetto al TIR di Pt_1
gara ovvero in ogni caso con arricchimento senza causa di AT rispetto ad Pt_1 CP_8
- Quale sia conseguentemente il valore derivante dallo squilibrio economico rispetto
all'equilibrio previsto nella concessione originaria (squilibrio a favore di che CP_12
debba essere riconosciuto ad con interessi e rivalutazione o comunque quale sia il CP_8
valore da arricchimento senza causa di AT che debba essere corrisposto ad , Pt_1 CP_8
sempre con interessi e rivalutazione>>
Si chiede inoltre che sulla quantificazione di superfici e costi di ristrutturazione e costruzione
del microcitemico sia chiamato a testimoniare ove non si ritengano sufficienti le prove
documentali agli atti l'Ing. già RUP della concessione nel periodo Persona_1
interessato dalla ristrutturazione microcitemico, a conferma dei valori individuati sul punto
nel deliverable 2 Unibo pag.da 15 a 22 (Ing. presso ER Cagliari servizio Persona_1
patrimonio Corso V.Emanuele II, 68 09131 con il seguente capitolo: <
Pagina 6 le superfici oggetto di ristrutturazione nel padiglione microcitemico e i costi di
ristrutturazione e di nuova costruzione sono quelli indicati nello studio Unibo deliverable 2
pag. da 15 a 22 che le si rammostra>>>>
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato il 19 settembre 2016, l'
[...]
di aveva convenuto in giudizio la in ONroparte_8 CP_8 ONroparte_14
proprio e quale mandataria dell'AT costituita con CP_15 ONroparte_16
e proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] ONroparte_3 CP_6
1502/2016, con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 12.904.465,03 (oltre IVA ed accessori), asseritamente dovuto all'AT in forza del contratto stipulato il 1° luglio 2003, con cui l' di aveva affidato all'AT i CP_8 CP_8
lavori per la costruzione e la gestione dell'ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei
Presidi Ospedalieri Microcitemico e A. Businco di e dei successivi accordi CP_8
modificativi o integrativi.
L'opponente, in particolare, dopo avere sottolineato che il predetto importo costituiva il canone anticipato relativo al periodo agosto 2015 – luglio 2016, aveva contestato di esserne debitrice in quanto a decorrere dal 1° luglio 2015, per effetto della l. reg. Sardegna n. 23 del
2014, art. 9 c. 1 lett. c), le strutture ospedaliere erano state scorporate ONroparte_17
dalla e incorporate nella (d'innanzi OB), la quale era CP_8 ONroparte_10
pertanto succeduta nei rapporti contrattuali con l'AT, così come reso pubblico alla generalità
con effetto di pubblicità legale, anche agli effetti dell'art. 31 c. 1 l. 69 del 2009, mediante
ON pubblicazione dell'atto di scorporo sul sito istituzionale della Regione Sardegna, di e di
OB.
ON La stessa inoltre, aveva sostenuto che era creditrice della somma di euro €
8.837.128,84 a titolo di utile eccessivo sulla commessa, conseguente all'incremento del Tasso
Pagina 7 interno di rendimento del contratto (TIR) rispetto a quello previsto in gara, e che tale credito avrebbe dovuto essere compensato con quello eventualmente riconosciuto a favore di Pt_1
L'opponente, infine, aveva aggiunto che, nell'ipotesi di accertamento del credito in favore dell'AT, gli interessi non potevano decorrere oltre la data in cui OB aveva offerto alla il pagamento dell'importo capitale. Pt_1
L'opposta si era costituita in giudizio contestando che il Parte_1
trasferimento delle strutture ospedaliere oggetto del contratto di concessione sottoscritto con la potesse esserle opposto, in quanto essa, in qualità di parte contrattuale, non aveva mai CP_8
prestato il consenso alla cessione del contratto, né, in ogni caos, era stata informata del trasferimento.
L'opposta aveva, altresì, contestato i presupposti per la rideterminazione del TIR
contrattuale.
All'udienza del 24 febbraio 2017, peraltro, le parti avevano concordemente dato dell'intervenuta esecuzione di un Accordo Ricognitivo, mediante il quale esse avevano regolato il pagamento della sorte capitale del credito ingiunto, corrisposto direttamente dalla
[...]
, che era succeduta nella titolarità delle strutture ospedaliere interessate dalla ONroparte_10
concessione.
ciò precisato, aveva insistito comunque per la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 1.309.136,91, corrispondente alla sorte per interessi, e all'importo di € 11.686,00 oltre accessori, corrispondente alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo.
1.2 Prima della definizione del giudizio, con atto di citazione notificato il 25 marzo 2019,
l' , derivata ONroparte_18
dalla trasformazione della con decorrenza dal 1° gennaio 2017 per effetto della legge CP_8
regionale 27 luglio 2016, n. 17, avevano nuovamente convenuto la davanti Parte_1
al Tribunale di Cagliari e, sostenendo che, in conseguenza dell'accordo di revisione e dei
Pagina 8 successivi affidamenti intervenuti, si sarebbe verificata una variazione dell'equilibrio del Piano
Economico Finanziario (di seguito PEF) del medesimo rapporto contrattuale senza che si fosse proceduto alla doverosa revisione dello stesso, come previsto dall'art. 19 della l. 109/1994,
dall'art. 143 del d.lgs. 163/2006 nonché dalle stesse clausole contrattuali, avevano chiesto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate in eccesso, aggiungendo, altresì,
che, anche nel caso in cui non fossero dovuti importi a titolo di revisione del PEF, gli stessi sarebbero comunque dovuti a titolo di arricchimento senza causa.
La si era costituita anche in questo secondo giudizio, contestando il fondamento Pt_1
della avversa domanda e contestando, in particolare, che l'incorporazione delle strutture ospedaliere Microcitemico e A. Businco nella OB potesse esserle opposta, in quanto il
ONr contratto di concessione era stato stipulato con la (oggi e non era mai stato CP_8
prestato il consenso richiesto dall'art. 1406 c.c. per la cessione dello stesso. Conseguentemente,
ONr OB – in quanto terzo rispetto al contratto stipulato con – non poteva far valere alcuna pretesa fondata sul contratto di concessione.
La stessa convenuta, inoltre, per l'ipotesi in cui nel corso del giudizio fosse stato accertato l'avvenuto subentro di OB nella posizione contrattuale di ATS, aveva chiesto in via riconvenzionale che OB venisse condannata al pagamento degli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 in relazione alla rata del contratto di concessione relativa al periodo agosto
2015-agosto 2016, ovvero degli interessi ancora oggetto di contestazione nel primo giudizio.
1.3 Le due cause non erano state riunite ed erano state, quindi, decise con due diverse sentenze.
Con la sentenza n. 381/2021, definendo la prima causa, quella avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al credito per sorte capitale, accolto l'opposizione per quanto concerneva la restante parte del credito e condannato l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, con la citata pronuncia, che è qui oggetto di impugnazione, aveva, innanzi tutto,
Pagina 9 dato atto che, nel corso del procedimento, un terzo soggetto estraneo al procedimento, ovvero l' , aveva provveduto al pagamento delle fatture emesse dall'AT ONroparte_10
e poste a fondamento del ricorso monitorio, con esclusione degli interessi e delle spese Pt_1
del decreto ingiuntivo, cosicché con riferimento alla sorte capitale doveva ritenersi ormai cessata la matria del contendere.
Il Tribunale, osservando che restava, invece, in piedi l'interesse dell' alla CP_12
pronuncia sugli interessi legali sulla sorte capitale e sulle spese, rispetto ai quali essa non aveva ottenuto soddisfazione, con la conseguente necessità di accertare se fosse il soggetto CP_8
obbligato all'adempimento del contratto di concessione per il periodo agosto 2015 – agosto
2016, aveva, quindi, effettuato una ricognizione normativa, a partire dalle legge regionale 23
del 2014 (che aveva previsto l'avvio del “processo di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle aziende sanitarie locali della Sardegna”, indicando, tra le linee d'azione, la
“incorporazione nell'Azienda ospedaliera " " dei presidi ONroparte_19 CP_20
ospedalieri "Microcitemico" ed " ", attualmente facenti capo alla ONroparte_21 [...]
) ed aveva concluso che non vi è dubbio sul fatto che, tra e vi ONroparte_8 CP_8 CP_22
sia stato il trasferimento delle strutture ospedaliere Microcitemico e Businco a far data dal
1.7.2015 e che analogamente dalla stessa dato sono stati trasferiti in capo all'incorporante
[...]
i rapporti giuridici, compresi i contratti pendenti, nonché tutti i rapporti obbligatori CP_22
attivi e passivi. In particolare, gli accordi tra le parti hanno richiamato anche il trasferimento
del rapporto contrattuale pendente con l' CP_12
Il Tribunale aveva poi sottolineato che la vicenda, sotto il profilo pubblicistico, rientrava
nell'ambito di una successione tra enti pubblici, giacché con essa è stata regolata la
successione di nei rapporti giuridici di relativi alle strutture ospedaliere CP_22 CP_8
Businco e Microcitemico, aveva affermato che le disposizioni di legge che regolano la
successione prevalgono sulla disciplina privatistica dei singoli contratti con i quali gli enti
cedenti hanno acquistato i propri beni e, pertanto, che, nel caso in esame, le norme da applicare
Pagina 10 sono quelle individuate dalla legge regionale e dagli atti pubblici amministrativi che ne hanno
attuato le prescrizioni ed aveva, quindi, stabilito che il rapporto contrattuale è stato trasferito
ON ex lege dalla alla , con decorrenza dal 1.7.2015, senza che possa rilevare CP_10
in alcun modo il consenso della parte contrattuale ceduta.
Lo stesso Tribunale, peraltro, aveva osservato che anche muovendosi in ambito civilistico, e
dunque superando il principio della prevalenza della disciplina speciale dettata dalla legge
Co che ha regolato la successione, non sarebbe comunque convincente la tesi dell' di
considerare la vicenda sotto il profilo esclusivo della cessione di contratto, astraendola dalla
più complessa operazione di successione. Come anticipato in precedenza, la vicenda del
trasferimento delle strutture ospedaliere, se esaminata con il codice civile in mano, verrebbe
inquadrata in una operazione straordinaria di cessione d'azienda o di un suo ramo, di cui,
come già anticipato, la legge regionale ed i provvedimenti attuativi hanno mutuato le previsioni
fondamentali. In tal caso, troverebbe applicazione l'art. 2558 c.c. il quale, regolando la
cessione dei contratti facenti capo all'azienda ceduta, prevede che “se non è pattuito
diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”, fermo restando il diritto potestativo
del terzo contraente “di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento”.
Co Sottolineando, quindi, che la tesi dell' pertanto, è errata tanto se si applica la disciplina
pubblicistica, quanto quella privatistica, non avendo indicato alcuna giusta causa per sottrarsi
al contratto sottoscritto, il Tribunale aveva affermato che in conclusione, la pretesa formulata
dall'Ati non è fondata, in quanto, in relazione al periodo cui si riferiscono le Pt_1
prestazioni rese, il contratto di concessione sottoscritto tra le parti era già stato ceduto dalla
alla nell'ambito del trasferimento delle strutture ospedaliere CP_8 CP_10 CP_17
Microcitemico, restando in capo alla cedente solamente i debiti pregressi. CP_8
1.4 Con la sentenza n. 2311/2021, definendo la seconda causa, invece, il Tribunale di
Cagliari aveva rigettato tutte le domande proposte dalle parti e compensato le spese di lite.
Pagina 11 Il Tribunale, per quanto rileva in questa sede, aveva ritenuto opportuno trattare
preliminarmente la domanda riconvenzionale proposta dalla relativa agli interessi ex Pt_1
d. lgs 231/2002 maturati sulla rata di € 12.904.465,03 relativa al periodo agosto 2015 – agosto
2016, aveva poi osservato che la domanda proposta dalla convenuta, pertanto, è subordinata
al fatto che il Tribunale accerti l'avvenuto subentro di nel contratto di concessione, CP_22
così come prospettato dalle parti attrici e, richiamando integralmente le argomentazioni svolte nella sentenza rese al termine del precedente giudizio, aveva concluso che la pretesa formulata
dall' relativa agli interessi maturati sulla rata pagata in ritardo deve essere rivolta CP_12
nei confronti dell' che, a partire dal 1.7.2015, è titolare del ONroparte_10
rapporto di concessione e tenuta all'adempimento delle prestazioni di pagamento ivi previste.
Lo stesso Giudice, peraltro, aveva anche aggiunto che è pacifico che OB, in seguito al
subentro nel rapporto concessorio, si sia dichiarata debitrice di offrendo il Pt_1
pagamento del debito maturato successivamente al subentro, pagamento che ha Pt_1
rifiutato sino al momento dell'accordo raggiunto tra tutte le parti prima della instaurazione
del presente giudizio e nelle more di quello iscritto al n.r.g. 8802 del 2016 e che è pacifico,
come sopra già rilevato, che si sia rifiutata sin da subito di emettere le fatture nei Pt_1
confronti di OB, volendo ingiustamente e pervicacemente ottenere il pagamento
dall'originario debitore , con la conseguenza che la domanda di pagamento degli interessi CP_8
doveva essere pertanto rigettata.
1.5 Con atto di citazione spedito il 7 settembre 2021, la ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 381/2021.
La ha espressamente affermato di ritenere corretta la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere per essere stata
pagata la sorte capitale del decreto ingiuntivo opposto,
Con un unico articolato motivo, intitolato “violazione di legge in relazione l'art. 11, comma
13, del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
Pagina 12 servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, vigente al momento
della scadenza del termine per pagare le fatture di cui al decreto ingiuntivo”, l'appellante ha,
invece, contestato le parti della sentenza poste dal Tribunale di Cagliari a fondamento
dell'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo dell' e della conseguente CP_10
reiezione della domanda di condanna dell' al pagamento in favore di degli CP_10 CP_12
interessi da ritardato pagamento calcolati sull'importo capitale portato dal decreto ingiuntivo
n. 1502/2016 del Tribunale di Cagliari.
L'appellante, in particolare, dopo avere ricordato che l'art. 11, comma 13, del d.lgs 12 aprile
2006 n. 163 dispone che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”, ha, in sintesi, lamentato che il Tribunale aveva
fondato la propria statuizione sull'errato presupposto che la predetta legge regionale disciplinasse la successione dell' nella posizione in cui si trovava Parte_2
l' , mentre la del 2014, all'art. 9 c. 1 lett. c si limita esclusivamente a CP_10 ONroparte_23
disciplinare la “incorporazione nell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale " " dei CP_20
presidi ospedalieri "Microcitemico" ed " ", attualmente facenti capo ONroparte_21
alla , e che aveva erroneamente applicato principi di matrice civilistica ONroparte_8
dettati per la fattispecie della cessione d'azienda, dopo avere affermato che, in caso di
successione tra enti pubblici, la normativa pubblica (nel caso, regionale) e gli atti
amministrativi che la attuano prevalgono ed escludono l'applicazione della disciplina civilistica;
quanto precede, con l'effetto di giungere alla conclusione che, in forza di quanto
previsto da disposizioni civilistiche, il trasferimento automatico della titolarità dei contratti
prescinde dal consenso del contraente ceduto.
ONr A seguito dell'estinzione della si è costituita in giudizio la TR
, la quale ha contestato la fondatezza del gravame, riproponendo, in via subordinata,
[...]
Pagina 13 la domanda di compensazione contenuta nell'atto di citazione e ritenuta assorbita in primo grado.
1.6 Nel frattempo, la sola di - e non anche ATS o la Parte_3 CP_8
sua Gestione liquidatoria – ha proposto appello avverso la sentenza n. 2311/2021, chiedendo che venisse accertato il credito di OB nei confronti di AT per riequilibrio del TIR e Pt_1
comunque per arricchimento senza causa.
In quel giudizio, la si è costituita ed ha chiesto di accertare che Parte_1 [...]
non ha proposto appello nei confronti della sentenza TR
impugnata e che, pertanto, le statuizioni a sé riferibili hanno acquisito l'efficacia di giudicato,
di rigettare in toto l'appello e pertanto accertare e dichiarare l'inammissibilità, anche ex art.
345 c.p.c., e, comunque, l'infondatezza di tutte le domande formulate da e CP_22
respingerle, mandandone interamente assolta la conchiudente per tutte le motivazioni in atti,
con conferma delle statuizioni della sentenza oggetto di impugnazione, nonché, in via di appello
incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto della
conchiudente agli interessi da ritardato pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n.
1502/2016 del Tribunale di Cagliari in data 1 luglio 2016 e, per l'effetto dichiarare tenuta e
condannare a pagare alla conchiudente gli interessi ex d.lgs 231/2002 dalla data CP_22
ON del subentro nella posizione di (poi alla data del pagamento. CP_8
Questo secondo giudizio d'appello è stato già definito da questa Corte con la sentenza n.
418/2024, pubblicata il 12 novembre 2024, con la quale sono stati rigettati sia l'appello principale proposto dall' sia quello incidentale proposto dalla ONroparte_10
Pt_1
***
2.1 Orbene, come si è accennato, è pacifico tra le parti che i crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1° luglio 2016 costituivano il corrispettivo dovuto all'AT, in forza
ONr del contratto stipulato il 1° luglio 2003 (con cui l' di aveva affidato all' CP_8 CP_8
Pagina 14 i lavori per la costruzione e la gestione dell'ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei
Presidi Ospedalieri Microcitemico e A. Businco di e dei successivi accordi CP_8
modificativi o integrativi, con riferimento al periodo agosto 2015 – luglio 2016.
Nel corso del giudizio di primo grado, l' aveva provveduto al ONroparte_10
pagamento delle fatture emesse dall'AT di cui era stato richiesto il pagamento. Pt_1
ONr E' rimasta, invece, insoddisfatta la pretesa della stessa l pagamento degli interessi.
2.2 Quest'ultima, anche con la memoria conclusionale depositata il 2 dicembre 2024, ha continuato a sostenere che la sentenza qui impugnata ha, dunque, errato nel non accertare la
ON fondatezza della domanda di condanna al pagamento formulata da e a non Pt_1
ritenere l' tenuta al pagamento dell'interessi moratori a titolo di interessi ex d.lgs CP_10
231/2002 dalla data di scadenza delle fatture di cui al decreto ingiuntivo n. 1502/2016 del 1
luglio 2016 fino alla data del pagamento dell'importo capitale di € 12.904.465,03; sicché la
Sentenza deve essere annullata e/o riformata in accoglimento del presente motivo di appello,
con conseguente condanna dell' al pagamento delle somme richieste. CP_10
Una simile conclusione, tuttavia, appare ormai preclusa dal giudicato.
Il Tribunale, infatti, con la sentenza n. 2311/2021, definendo la seconda causa, aveva sottolineato che la pretesa formulata dall' relativa agli interessi maturati sulla rata CP_12
pagata in ritardo deve essere rivolta nei confronti dell' che, a ONroparte_10
partire dal 1.7.2015, è titolare del rapporto di concessione e tenuta all'adempimento delle
prestazioni di pagamento ivi previste e la stessa come si è già ricordato, nel relativo Pt_1
giudizio di appello ha evidenziato che non ha proposto TR
appello nei confronti della sentenza impugnata e che, pertanto, le statuizioni a sé riferibili
hanno acquisito l'efficacia di giudicato.
2.3 Questa Corte d'Appello, comunque, definendo quel giudizio, con riferimento alla domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi, ha sottolineato che è parimenti
ON infondato l'appello incidentale, con il quale ha lamentato il rigetto della domanda Pt_1
Pagina 15 di condanna di OB, a far data dal suo subentro nella posizione di , al Parte_4
pagamento degli interessi per ritardato pagamento del capitale di cui al D.I. 1502/16, relativo
alla rata del contratto di concessione per il periodo agosto 2015-agosto 2016, ottenuto nei
confronti di . CP_8
Al riguardo la ha dedotto che il primo giudice, erroneamente, non aveva tenuto Pt_1
conto che le fasi del procedimento amministrativo previste dalla legge regionale
programmatica non avevano fatto alcun riferimento alle modalità di subentro di OB nella
titolarità dei contratti di cui era titolare, e che un contratto pubblico non può essere CP_8
modificato unilateralmente da un atto amministrativo, ma tutte le vicende, oggettive o
soggettive, debbono risultare da un atto pubblico avente la medesima forma del contratto
originario, nella specie in forma scritta ad substantiam.
ON Quanto all'argomentazione del primo giudice, secondo cui aveva rifiutato il Pt_1
pagamento da parte di OB in modo ingiustificato ed irragionevole, ha sostenuto che il
giudicante non aveva tenuto conto della comunicazione del 22 aprile 2016, proveniente da CP_8
8, con la quale la stessa aveva affermato di essere ancora a quella data titolare del contratto,
[...]
senza in alcun modo dare atto dell'avvenuto trasferimento ex lege di quel contratto in capo ad
OB a far data del 1.7.2015. Così operando aveva ingenerato in l'aspettativa CP_8 Pt_1
che la formalizzazione del passaggio del contratto fosse un atto costitutivo necessario ancora
da perfezionare.
Secondo l'appellante, inoltre, il giudice non aveva adeguatamente considerato che l'offerta
di pagamento di OB proveniva non dal debitore, qualificato come parte del contratto solo con
l'Accordo ricognitivo del 14 dicembre 2016.
Ebbene, anche l'appello incidentale non si confronta adeguatamente con le argomentazioni
esposte nella decisione impugnata.
Anzitutto il primo giudice, con ampia e puntuale motivazione, richiamato l'intero excursus
normativo e provvedimentale, ha osservato che si era verificato un trasferimento ex lege del
Pagina 16 rapporto di concessione in corso con AT da ad Pt_1 Parte_5 ONroparte_10
, con decorrenza dal 1.7.2015; il trasferimento giuridico, dunque, aveva avuto effetto tra
[...]
le parti dalla predetta data, ed era ben diverso, ed irrilevante ai fini che qui interessano, il
momento del trasferimento ammnistrativo, necessario per realizzare il “passaggio di
consegne” tra i due enti.
Sul punto l'appellante non ha sostanzialmente contestato l'avvenuto trasferimento giuridico
dal 1.7.2015, essendosi limitata a sostenere che il giudice aveva erroneamente fatto coincidere
il momento pubblicistico con gli effetti privatistici sul contratto in essere, senza tenere conto
che le fasi del procedimento amministrativo previste dalla legge regionale programmatica non
avevano mai fatto riferimento alle modalità di subentro di OB nella titolarità dei contratti di
cui era titolare. CP_8
L'appellante insiste nel richiamare la nota del 22.4.2016 di , il cui tenore e contenuto, CP_8
peraltro, è ben chiaro nel senso di indicare che era in corso il processo di trasferimento di
strutture, risorse e servizi, nonché dei rapporti giuridici, ma non anche di affermare di essere
ON a tale data ancora titolare del contratto di concessione a suo tempo stipulato con Pt_1
Comunque, ogni dubbio di AT deve ritenersi risolto con la comunicazione del Pt_1
Con 2.8.2016, con la quale OB si era dichiarata debitrice, in luogo di 8, della rata 2015-2016
(ossia quella azionata con ricorso monitorio da AT , e pronta a provvedere al Pt_1
pagamento, previa emissione delle relative fatture.
ON Tuttavia, nonostante di tale specifica indicazione, con comunicazione del 3.8.2016
aveva ribadito che, in mancanza di un trasferimento formale della titolarità del Pt_1
contratto, non avrebbe potuto emettere fatture a nome OB, in quanto prive di causa
contrattuale.
Con l'accordo del 14.12.2016, quindi, sottoscritto da , OB e le parti, CP_8 CP_12
premesso che su ricorso di AT era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1502/2016, Pt_1
avverso il quale aveva proposto opposizione assumendo, per quanto qui di interesse, di CP_8
Pagina 17 essere tenuta al pagamento degli interessi solo fino alla data in cui OB aveva chiesto ad
[...]
l'emissione delle fatture a sé intestate, e che invece quest'ultima in data 8.8.2016 CP_12
aveva emesso le fatture intestandole ed inviandole ad , ritenendola unica sua debitrice CP_8
per capitale ed interessi, avevano dato atto che era OB la controparte contrattuale di AT
“fermo restando dunque che per l' e l' tale individuazione era già Pt_1 CP_8 CP_22
avvenuta almeno con decorrenza 1 luglio 2015 e che per l'AT invece tale Pt_1
individuazione avviene solo in data odierna”.
Dal contenuto di tale ultimo inciso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto
dall'appellante, non si trae affatto la prova che solo a far data dal tale accordo OB era divenuta controparte della quanto, invece, che era solo quest'ultima che, fino a CP_12
quella data, non riconosceva OB quale propria controparte contrattuale.
ON Ed infatti all'art. 3 dell'accordo ricognitivo del 14.12.2016, si era impegnata Pt_1
a dare atto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dell'avvenuto pagamento del capitale, e a “limitare le domande alla richiesta di pagamento degli interessi ex d.lgs, 231/2002
e delle spese legali e di rigetto delle domande proposte da;
dunque, nonostante il CP_8
predetto accordo, ancora AT insisteva nel ritenere che fosse la sola tenuta al Pt_1 CP_8
pagamento degli interessi, tanto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha chiesto
la condanna di al relativo pagamento, mentre nel presente procedimento la medesima CP_8
pronuncia di condanna è stata chiesta nei confronti di OB.
Ebbene, come ritenuto correttamente dal primo giudice, non è dato ritenere una mora di
OB, che aveva prontamente offerto di provvedere al pagamento del capitale, trovando un
rifiuto da parte di la quale aveva dichiarato la propria disponibilità ad accettare CP_12
il pagamento di OB solo ai sensi dell'art. 1180 c.c. (vedi comunicazione del 3.8.2016).
In ogni caso, parte appellante non ha censurato in termini specifici l'argomentazione del
primo giudice, avente carattere dirimente, secondo cui la mancata emissione delle fatture
impedisce alla pubblica amministrazione di procedere ad un pagamento, ai sensi della L.
Pagina 18 ON 244/2007, con la conseguenza che era stato proprio il rifiuto di ad impedire ad Pt_1
OB di provvedere al pagamento del capitale.
Ebbene, le motivazioni addotte da questa Corte nel secondo giudizio di appello, nella parte in cui affrontano il problema della successione dell'Azienda nel rapporto contrattuale, CP_10
non possono che essere qui ribadite.
2.4 L'art. 9 c. 1 lett. c della legge della Regione Sardegna n. 23 del 17 novembre 2014, in vero, aveva previsto l'avvio del “processo di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle aziende sanitarie locali ”, stabilendo, in particolare, la CP_24
“incorporazione nell'Azienda ospedaliera " " dei presidi ONroparte_19 CP_20
ospedalieri "Microcitemico" ed " ", attualmente facenti capo alla ONroparte_21 [...]
. ONroparte_8
La stessa legge aveva, inoltre, indicato i passaggi amministrativi successivi, che contemplavano, tra l'altro, il commissariamento straordinario delle aziende sanitarie e ospedaliere coinvolte e la predisposizione da parte dei commissari straordinari di un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari ed uno specifico progetto di scorporo e di riconversione, demandando poi alla Giunta Regionale il compito di approvare il piano regionale di riorganizzazione e riqualificazione.
e l'OB avevano, quindi, predisposto il progetto di scorporo dei presidi ospedalieri CP_8
Microcitemico e A Businco, che prevedeva il trasferimento della titolarità giuridica delle funzioni, attività e risorse dei due ospedali in capo all' dal 1° luglio 2015, e questo CP_22
era stato approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/27 del 30 giugno 2015.
Alla approvazione del progetto di scorporo da parte della Giunta aveva poi fatto seguito la sottoscrizione, in data 1° luglio 2015, di un protocollo di intesa, con il quale l' di CP_8
e l' avevano regolato i rapporti e le obbligazioni CP_8 ONroparte_10
reciproche, ribadendo che l' subentra nella titolarità dei rapporti giuridici, così come CP_22
definiti nel documento congiunto di scorporo e di incorporazione …, e nella gestione dei presidi
Pagina 19 ospedalieri Businco e Microcitemico a far data dal 1/72015.
In questo quadro, dunque, appare evidente che la legge regionale non si era limitata a dettare
disposizioni programmatiche, procedimentali e organizzative, come ha erroneamente affermato l'appellante, ma aveva direttamente stabilito il trasferimento delle strutture ospedaliere
Microcitemico e Businco dalla all' , attribuendo poi alle CP_8 ONroparte_10
autorità amministrative ed, in particolare, alla Giunta Regionale il compito di definire, entro i termini legislativamente indicati, gli aspetti tecnici e di dettaglio dell'operazione, che, come aveva osservato il Tribunale, ben potrebbe essere assimilata ad un trasferimento di ramo d'azienda, o meglio dei due rami d'azienda costituiti dalle strutture ospedaliere Businco e
Microcitemico e dal fascio di rapporti contrattuali ad esse inerenti.
Come si è ricordato, il progetto di dettagliato progetto di incorporazione nell CP_10
ospedaliera " " dei presidi ospedalieri "Microcitemico" ed ONroparte_19 CP_20
" ", attualmente facenti capo alla di era stato poi ONroparte_21 CP_8 CP_8
approvato dalla Giunta Regionale con la delibera 30 giugno 2015, divenendo, quindi, efficace a far data dal successivo 1° luglio 2015.
ON Il rapporto contrattuale oggetto di causa, pertanto, era stato trasferito ex lege dalla alla con decorrenza dal 1.7.2015, senza che possa rilevare in alcun modo la CP_10
mancanza del consenso della parte contrattuale ceduta.
In vero, appare evidente che l'efficacia dei provvedimenti normativi di organizzazione della pubblica amministrazione certamente non è subordinata all'assenso dei privati che con la prima abbiano in corso rapporti contrattuali.
2.5 In verità, come ha correttamente osservato il Tribunale, l'assenso del contraente privato non sarebbe stato necessario neppure ove l' e l' avessero agito CP_8 ONroparte_10
puramente e semplicemente iure privatorum, ponendo in essere una operazione straordinaria di cessione d'azienda o di un suo ramo, di cui, come già anticipato, la legge regionale ed i provvedimenti attuativi hanno mutuato le previsioni fondamentali.
Pagina 20 In tal caso, infatti, avrebbe trovato applicazione l'art. 2558 c.c., il quale, a ben vedere, con riferimento all'ipotesi in cui la cessione dell'azienda fosse stata posta in essere dalla committente, non aveva subito deroghe da parte del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, invocato dall'appellante.
L'art. 116 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, infatti, si limitava a disciplinare “le vicende soggettive dell'esecutore del contratto” e, in particolare, il trasferimento della posizione del contraente a seguito di cessione di azienda, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società esecutrice, imponendo al soggetto subentrante
(con una disciplina simile a quella dettata dagli artt. 35 e 36 della legge 109/94) di procedere nei confronti della stazione appaltante “alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187” e di documentare “il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice” (art. 116, co. 1) ed assegnando alla committente il termine di sessanta giorni per opporsi al subentro nell'ipotesi di mancanza dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia in capo al soggetto subentrante o per la mancanza delle qualificazioni previste.
2.6 La a sostegno delle sue difese, ha invocato la sentenza della Suprema Corte 4 Pt_1
gennaio 2010 n. 13, ma tale pronuncia, concernente un caso in cui veniva in rilievo la successione alle estinte caratterizzata, ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 6, da una Pt_6
procedura di liquidazione affidata ad un'apposita gestione stralcio, non è in alcun modo pertinente.
2.7 In definitiva, per tali ragioni e considerato anche che la era stata resa edotta Pt_1
della successione di OB nel contratto fin dal mese di giugno 2015 (si vedano al riguardo il documento n. 11A del fascicolo dell'appellata e n. 6 di quello dell'appellante), l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso
Pagina 21 tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00 (giacché la stessa all'udienza del 24 Pt_1
febbraio 2017, aveva quantificato in complessivi euro 1.309.136,91 la somma asseritamente dovuta a titolo di interessi).
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da in proprio e quale capogruppo Parte_1
mandataria dell'associazione temporanea d'imprese costituita con CP_1 [...]
(successivamente fusa per incorporazione in , ONroparte_2 CP_1
(già e ) ONroparte_3 ONroparte_4 ONroparte_5
e CP_6
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della Gestione Regionale Sanitaria
ONr Liquidatoria di delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 24.064,00,
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 11 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
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