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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5119/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/04/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avvocato Debora Francesca Lambertini (c.f. – . C.F._2 Email_1
del Foro di Milano, con Studio in Milano – Corso Venezia n. 35, Email_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana codice fiscale: C.F._3 residente a [...] con l'avvocato Raffaella Cosco (c.f. – C.F._4 Email_3 del Foro di Busto Arsizio, con Studio in Gallarate (VA) – Corso Sempione n. 11, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AT IN (MI) in data 11/04/2015
(il relativo atto risulta trascritto nel Registro di Stato Civile del medesimo Comune, Numero 1 - Parte
II – Serie A– Anno 2015, nonché nel Registro di Stato Civile del Comune di Valmadrera – LC -, al
N. 4, P. II, S. B, Anno 2015), in regime di separazione patrimoniale dei beni (a seguito della convenzione matrimoniale 07/07/2020 del notaio dott. , Persona_1
con la seguente figlia: (c.f. ), cittadina italiana, nata a Parte_2 C.F._5
Magenta (MI), in data 04/01/2021.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1- la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_2 prevalente e residenza anagrafica della stessa presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Il padre, fatte salve le diverse ed anche più ampie facoltà di incontro che i genitori volessero di volta in volta concordemente attuare, potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento, nonché Pt_2 in un giorno infrasettimanale, dall'orario di uscita da scuola, con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno successivo. Ed ancora il padre potrà trascorrere con la minore 3 (tre) settimane anche non consecutive durante le ferie estive (in periodo da concordarsi con la madre entro il 31/05 di ogni anno), una settimana durante le festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio di ogni anno, in via alternata, con la precisazione che la minore resterà con il genitore non collocatario dal pomeriggio del 25 dicembre al pranzo del 26 dicembre incluso, nonché dal pomeriggio del 31 dicembre al pranzo del 01 gennaio incluso. Il padre potrà altresì trascorrere con la minore le festività pasquali (Pasqua o Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni) ed i periodi di ponte corrispondenti alle varie festività civili e religiose cadenti durante l'anno, sempre in via alternata. I genitori concordano che, in occasione dei viaggi lavorativi della madre, il padre terrà la bambina con sé, presso la propria abitazione, facendosi eventualmente aiutare per la gestione della stessa (allorché egli sia al lavoro) dai nonni. Ciascun genitore, allorché avrà la minore con sé, si impegna a garantire all'altro la possibilità di effettuare almeno una chiamata/videochiamata giornaliera con la stessa;
2- la casa familiare, sita in AT IN (MI) – Via Roma n. 44, cointestata tra i coniugi al 50%, rimane assegnata in esclusivo godimento alla moglie, che continuerà a viverci con la figlia. Il marito, entro il 31/03/2025, si trasferirà a vivere altrove, asportando i propri beni ed effetti personali. Le spese di ordinaria manutenzione e le utenze relative all'immobile saranno ad esclusivo carico dell'assegnataria, la quale si obbliga altresì a corrispondere integralmente tutte le rate, pari a € 857,04 mensili ciascuna, del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare (scadente il 01/03/2035), nei seguenti termini: pagherà a in via anticipata, al 01/04/2025 e CP_1 Parte_3 successivamente al 01/01 di ogni anno, la quota del 50% di mutuo (ossia € 3.856,68 al 01/04/2025 e
€ 5.142,24 al 01/01 di ogni anno successivo) di spettanza del predetto per l'anno in corso, nonché verserà mensilmente, entro la fine di ogni mese, sul conto corrente di appoggio del mutuo (ossia sul conto corrente n. 03834/6152/93825841 intestato a presso Intesa Sanpaolo S.p.a.), Parte_3 il 50% della rata mensile a lei spettante, ossia € 428,52 (quattrocentoventotto/52). Le spese di straordinaria amministrazione inerenti la casa familiare saranno divise al 50% tra i comproprietari.
Le parti concordano che la quota di mutuo versata dalla sig.ra er il marito verrà considerata, CP_1 nell'ipotesi di acquisto da parte della moglie della quota di immobile di proprietà del sig. Pt_3 quale anticipo sul prezzo di vendita;
nell'ipotesi di vendita a terzi, invece, il ricavato, al netto di ogni spesa, verrà suddiviso tra i coniugi tenendo in considerazione la maggior quota di mutuo versata dalla sig.ra CP_1 3- verserà ad un contributo per il mantenimento della figlia minore di Parte_3 CP_1
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4- i genitori divideranno al 50% l'attuale retta scolastica di € 200,00 (duecento/00) mensili della scuola materna frequentata dalla figlia e tutte le spese straordinarie relative alla medesima, come da seguente schema (di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano): Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus, organizzate da scuole pubbliche e da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy –scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5- i genitori divideranno al 50% l'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia;
6- i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento;
7- i coniugi si impegnano a che la figlia minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8- i coniugi manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse della minore, che risulta munita di autonomo documento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in AT IN (MI) in data 11/04/2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT IN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG