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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/08/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6197 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il 6 novembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Tania Parte_1 P.IVA_1
Rossi (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Roma Largo dei Colli Albani n. 32, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Controparte_1 P.IVA_2
Bòrrea (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2 studio in Cassino alla Via Lombardia n. 8, giusta procura in atti,
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 368/2020 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 19.05.2020.
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di impugnazione, riformare, anche parzialmente, la sentenza resa dal Tribunale di Frosinone n. 368/2020 come sopra richiesto.
Con vittoria di spese del doppio grado oltre spese generali ed accessori come per legge da distrarsi in favore di questo patrocinio”.
Per l'appellato: “La Società come sopra rappresentata, difesa Controparte_1
e domiciliata, conclude per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio con la soccombenza”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 07.11.2018, la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 023980, notificatole da
[...] in data 01.10.2018, a seguito del mancato pagamento di tre fatture CP_1 relative al servizio idrico integrato e segnatamente: fattura n.
3017011000641607del 19.09.2017 di importo pari 18.324,76, fattura n.
3017011000700744 di importo pari ad €. 1.826,61 e fattura n.
3017011000750576 di importo pari ad €. 1.575,02, il tutto per la complessiva somma di €. 21.746,39, chiedendo l'annullamento della suddetta ingiunzione.
L'opponente deduceva la carenza di potere della ad emettere Controparte_1
l'ingiunzione ex Regio Decreto n. 639/1910, la mancata ricezione delle fatture,
l'errata ed eccessiva determinazione del consumo idrico adducendo la mancata ispezione del contatore, pur richiesta.
Si costituiva in data 19 febbraio 2019 chiedendo di rigettare le Controparte_1 domande attoree e per l'effetto convalidare l'ingiunzione. A sostegno della legittimità dell'ingiunzione la società convenuta argomentava di essere stata autorizzata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze alla riscossione dei propri crediti mediate ruolo previa emissione di apposita ingiunzione. A supporto, poi, della legittimità delle proprie pretese di pagamento delle, l'opposta documentava il regolare funzionamento del contatore (v.all.7 alla comparsa di costituzione di
1°grado) e la sostituzione di quest'ultimo nel 2016.
Terminata la fase istruttoria, negata l'ammissione della richiesta di CTU da parte de il Tribunale con la sentenza oggetto dell'odierno appello Parte_2 rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle Parte_2 spese processuali in favore della Parte_3
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione. Parte_2 si è costituita ritualmente contestando le argomentazioni Controparte_1 avversarie.
La formulava tre motivi di appello: Parte_1
1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla contestazione dell'opponente inerente le somme fatturate a titolo di conguaglio tariffario anni 2006-2011. Contratto stipulato da Parte_2 il 23.11.2012”.
[...]
2. “Violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in relazione al principio di acquisizione”.
3. “Carenza di potere di ad emettere l'ingiunzione c.d. fiscale di CP_2 cui al R.D. n. 639/1910”.
Seguendo un ordine logico, conviene partire dal terzo motivo di appello, ossia l'utilizzabilità o meno del procedimento previsto dal R.D. n. 639/1910. Sebbene la questione sia tutt'oggi discussa, occorre convenire che con D.M. 22/02/2016, conformemente all'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999 (ora sostituito dall' art. 121 del Testo unico del 24/03/2025 n. 33), l' è stata autorizzata alla CP_1 riscossione coattiva mediante ruolo, a mezzo della procedura dettata dal R.D. n.
639/1910. Quindi tale motivo di appello è infondato.
Quanto al secondo motivo di appello, relativa a chi incombe l'onere della prova, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'ente impositore mantenga il ruolo di convenuto, mentre l'opponente quello di attore, per cui gli incombe l'onere della prova della non debenza degli importi ingiuntigli. Occorre rilevare che tale opinione riflette una giurisprudenza assolutamente minoritaria (Cass. n.
3341/09).
Al contrario, folta giurisprudenza ritiene che, qualora si tratti di somme non riferentesi a tributi, l'ente impositore riveste la qualità di effettivo attore. Si riporta ad esempio Cass n. 9989 del 16/05/2016: “è insegnamento della suprema Corte - cui l'odierno giudicante aderisce - quello in base al quale "la
P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art.
2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costituivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento
a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art.
111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie"”.
(conf. tra le altre Cass. 16470 del 2020, 9381 del 08/04/2021, 23346 del
26/07/2022, 3843 del 08/02/2023 ).
Inoltre, sul tema della somministrazione sono intervenute Cass. 23699/2016,
Cass. 19154/2018 e l'ultimissima Cass. 512/2025 di cui si riporta la massima:
“In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.
Nel caso in esame ha provato di aver richiesto in data Parte_2
22/09/2015, a seguito del recapito della bolletta n° 2015/391064 di €. 7.575,00, un controllo del funzionamento del contatore, richiesta reiterata adducendo che il consumo rilevato appariva ingiustificato svolgendo un'attività (vendita di Gpl in bombole) che non comporterebbe particolari consumi e che nella bolletta
2015/391064 mostrava un consumo pari a mc 2053 in 568 giorni mentre per il periodo 23/11/2012 — 14/10/2013, ossia per 326 giorni, il consumo era stato Con pari a mc.46, con una differenza ingiustificata. Acea 5 sostiene di aver fatto eseguire il 27/11/2015, dopo la prima lettera di richiesta intervento, un controllo di cui dà prova con allegato 7 alla comparsa in primo grado. In realtà il controllo
(di cui l'opponente pare essere ignaro) è un semplice sopralluogo visivo sulla matricola del contatore, la sua apparente integrità e presenza del sigillo. Il
19/05/2016 Acea sostituiva il contatore matr. n.7049 con un nuovo contatore matr. n. 16-465873, che, a causa della morosità relativa alle bollette oggetto dell'ingiunzione opposta, distaccava il 22/03/2018.
La prevalente giurisprudenza della Suprema Corte già richiamata ritiene (anche con riferimento alle P.A.) che, qualora il credito sia riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, come ovviamente in questo caso, l'onere della prova, diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, incomba all'attore sostanziale, ossia all'ente ingiungente.
Sempre costante giurisprudenza della S.C. ritiene che incomba all'ente impositore provare, senza presunzione di veridicità della lettura del contatore, il consumo imputato all'utente.
Bisogna quindi considerare che l'appellante ha sollevato, con riferimento ad una bolletta precedente, due reclami sostenendo il malfunzionamento del contatore ed un anomalo aumento del consumo di acqua e che tale contestazione è stata ribadita in opposizione al procedimento di ingiunzione e nel presente appello. Il controllo del contatore del 27/11/2015, come detto, è stato esclusivamente visivo, volto a controllarne l'integrità esterna e non il funzionamento, mentre, sarebbe stato onere della società somministrante effettuare anche il controllo metrologico al fine di provare il suo credito, superando la specifica eccezione del ricorrente.
Pertanto, L' non ha assolto all'onere della prova ed il motivo di CP_1 appello merita accoglimento.
Il terzo motivo di appello risulta assorbito.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 368/2020 del Tribunale di Frosinone pubblicata in
[...] data 19.05.2020 così provvede: accoglie l'appello e dichiara non dovuta la somma ingiunta;
condanna al pagamento di entrambi i gradi di giugizio che Controparte_1 liquida, quanto al primo grado in € 4.227,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
e per l'appello in € 2.906, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Roma, 14.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6197 R.G. A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione il 6 novembre 2024 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Tania Parte_1 P.IVA_1
Rossi (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Roma Largo dei Colli Albani n. 32, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Controparte_1 P.IVA_2
Bòrrea (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2 studio in Cassino alla Via Lombardia n. 8, giusta procura in atti,
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 368/2020 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 19.05.2020.
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di impugnazione, riformare, anche parzialmente, la sentenza resa dal Tribunale di Frosinone n. 368/2020 come sopra richiesto.
Con vittoria di spese del doppio grado oltre spese generali ed accessori come per legge da distrarsi in favore di questo patrocinio”.
Per l'appellato: “La Società come sopra rappresentata, difesa Controparte_1
e domiciliata, conclude per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio con la soccombenza”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 07.11.2018, la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 023980, notificatole da
[...] in data 01.10.2018, a seguito del mancato pagamento di tre fatture CP_1 relative al servizio idrico integrato e segnatamente: fattura n.
3017011000641607del 19.09.2017 di importo pari 18.324,76, fattura n.
3017011000700744 di importo pari ad €. 1.826,61 e fattura n.
3017011000750576 di importo pari ad €. 1.575,02, il tutto per la complessiva somma di €. 21.746,39, chiedendo l'annullamento della suddetta ingiunzione.
L'opponente deduceva la carenza di potere della ad emettere Controparte_1
l'ingiunzione ex Regio Decreto n. 639/1910, la mancata ricezione delle fatture,
l'errata ed eccessiva determinazione del consumo idrico adducendo la mancata ispezione del contatore, pur richiesta.
Si costituiva in data 19 febbraio 2019 chiedendo di rigettare le Controparte_1 domande attoree e per l'effetto convalidare l'ingiunzione. A sostegno della legittimità dell'ingiunzione la società convenuta argomentava di essere stata autorizzata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze alla riscossione dei propri crediti mediate ruolo previa emissione di apposita ingiunzione. A supporto, poi, della legittimità delle proprie pretese di pagamento delle, l'opposta documentava il regolare funzionamento del contatore (v.all.7 alla comparsa di costituzione di
1°grado) e la sostituzione di quest'ultimo nel 2016.
Terminata la fase istruttoria, negata l'ammissione della richiesta di CTU da parte de il Tribunale con la sentenza oggetto dell'odierno appello Parte_2 rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle Parte_2 spese processuali in favore della Parte_3
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione. Parte_2 si è costituita ritualmente contestando le argomentazioni Controparte_1 avversarie.
La formulava tre motivi di appello: Parte_1
1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla contestazione dell'opponente inerente le somme fatturate a titolo di conguaglio tariffario anni 2006-2011. Contratto stipulato da Parte_2 il 23.11.2012”.
[...]
2. “Violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in relazione al principio di acquisizione”.
3. “Carenza di potere di ad emettere l'ingiunzione c.d. fiscale di CP_2 cui al R.D. n. 639/1910”.
Seguendo un ordine logico, conviene partire dal terzo motivo di appello, ossia l'utilizzabilità o meno del procedimento previsto dal R.D. n. 639/1910. Sebbene la questione sia tutt'oggi discussa, occorre convenire che con D.M. 22/02/2016, conformemente all'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999 (ora sostituito dall' art. 121 del Testo unico del 24/03/2025 n. 33), l' è stata autorizzata alla CP_1 riscossione coattiva mediante ruolo, a mezzo della procedura dettata dal R.D. n.
639/1910. Quindi tale motivo di appello è infondato.
Quanto al secondo motivo di appello, relativa a chi incombe l'onere della prova, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'ente impositore mantenga il ruolo di convenuto, mentre l'opponente quello di attore, per cui gli incombe l'onere della prova della non debenza degli importi ingiuntigli. Occorre rilevare che tale opinione riflette una giurisprudenza assolutamente minoritaria (Cass. n.
3341/09).
Al contrario, folta giurisprudenza ritiene che, qualora si tratti di somme non riferentesi a tributi, l'ente impositore riveste la qualità di effettivo attore. Si riporta ad esempio Cass n. 9989 del 16/05/2016: “è insegnamento della suprema Corte - cui l'odierno giudicante aderisce - quello in base al quale "la
P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art.
2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costituivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento
a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art.
111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie"”.
(conf. tra le altre Cass. 16470 del 2020, 9381 del 08/04/2021, 23346 del
26/07/2022, 3843 del 08/02/2023 ).
Inoltre, sul tema della somministrazione sono intervenute Cass. 23699/2016,
Cass. 19154/2018 e l'ultimissima Cass. 512/2025 di cui si riporta la massima:
“In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.
Nel caso in esame ha provato di aver richiesto in data Parte_2
22/09/2015, a seguito del recapito della bolletta n° 2015/391064 di €. 7.575,00, un controllo del funzionamento del contatore, richiesta reiterata adducendo che il consumo rilevato appariva ingiustificato svolgendo un'attività (vendita di Gpl in bombole) che non comporterebbe particolari consumi e che nella bolletta
2015/391064 mostrava un consumo pari a mc 2053 in 568 giorni mentre per il periodo 23/11/2012 — 14/10/2013, ossia per 326 giorni, il consumo era stato Con pari a mc.46, con una differenza ingiustificata. Acea 5 sostiene di aver fatto eseguire il 27/11/2015, dopo la prima lettera di richiesta intervento, un controllo di cui dà prova con allegato 7 alla comparsa in primo grado. In realtà il controllo
(di cui l'opponente pare essere ignaro) è un semplice sopralluogo visivo sulla matricola del contatore, la sua apparente integrità e presenza del sigillo. Il
19/05/2016 Acea sostituiva il contatore matr. n.7049 con un nuovo contatore matr. n. 16-465873, che, a causa della morosità relativa alle bollette oggetto dell'ingiunzione opposta, distaccava il 22/03/2018.
La prevalente giurisprudenza della Suprema Corte già richiamata ritiene (anche con riferimento alle P.A.) che, qualora il credito sia riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, come ovviamente in questo caso, l'onere della prova, diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, incomba all'attore sostanziale, ossia all'ente ingiungente.
Sempre costante giurisprudenza della S.C. ritiene che incomba all'ente impositore provare, senza presunzione di veridicità della lettura del contatore, il consumo imputato all'utente.
Bisogna quindi considerare che l'appellante ha sollevato, con riferimento ad una bolletta precedente, due reclami sostenendo il malfunzionamento del contatore ed un anomalo aumento del consumo di acqua e che tale contestazione è stata ribadita in opposizione al procedimento di ingiunzione e nel presente appello. Il controllo del contatore del 27/11/2015, come detto, è stato esclusivamente visivo, volto a controllarne l'integrità esterna e non il funzionamento, mentre, sarebbe stato onere della società somministrante effettuare anche il controllo metrologico al fine di provare il suo credito, superando la specifica eccezione del ricorrente.
Pertanto, L' non ha assolto all'onere della prova ed il motivo di CP_1 appello merita accoglimento.
Il terzo motivo di appello risulta assorbito.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 368/2020 del Tribunale di Frosinone pubblicata in
[...] data 19.05.2020 così provvede: accoglie l'appello e dichiara non dovuta la somma ingiunta;
condanna al pagamento di entrambi i gradi di giugizio che Controparte_1 liquida, quanto al primo grado in € 4.227,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
e per l'appello in € 2.906, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Roma, 14.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati