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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/11/2024, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 13/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/10/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
MICHELANGELO BERTUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca
(LU), viale San Concordio n. 823, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA LEGATO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Reggio
Calabria (RC), via G. Spagnolio n.36, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi continueranno a vivere separati;
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di rinunciare a percepire qualunque assegno economico, a qualsivoglia titolo, che sia collegato al loro rapporto matrimoniale;
3. i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividersi ogni bene comune e di aver già definito tra loro ogni altro diverso rapporto di carattere patrimoniale in separata sede e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
Con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
I ricorrenti dichiarano fin da ora di volere rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in NT (PI) il 25/11/1978, dal quale è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere Per_1 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n NT (PI) in data 25/11/1978, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di NT (PI) all'Atto Numero 108, Parte 2, Serie A, dell'Anno
1978;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NT (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 13/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 13/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/10/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
MICHELANGELO BERTUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca
(LU), viale San Concordio n. 823, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA LEGATO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Reggio
Calabria (RC), via G. Spagnolio n.36, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi continueranno a vivere separati;
2. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di rinunciare a percepire qualunque assegno economico, a qualsivoglia titolo, che sia collegato al loro rapporto matrimoniale;
3. i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividersi ogni bene comune e di aver già definito tra loro ogni altro diverso rapporto di carattere patrimoniale in separata sede e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
Con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
I ricorrenti dichiarano fin da ora di volere rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in NT (PI) il 25/11/1978, dal quale è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere Per_1 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n NT (PI) in data 25/11/1978, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di NT (PI) all'Atto Numero 108, Parte 2, Serie A, dell'Anno
1978;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NT (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 13/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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