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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1248/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Borgata Parte_1 C.F._1
Lunetta n. 6 e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Simone Pettiti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Savona, Controparte_1 C.F._2
Corso Italia n. 15/9 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Ratti, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
1 Con note depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
b) spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 1° giugno 2024, , Parte_1 sulla premessa di avere contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1 data 10 settembre 2005, nel Comune di Forio (Na), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al numero 16 Parte II Serie C e dei registri dello stato civile del
Comune di Savona al numero 112, Parte II, Serie E dell'anno 2005 e dalla cui unione non era nato alcun figlio, ha dedotto che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata in data 19 settembre 2024, si è costituito in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto Controparte_1 matrimoniale, ha domandato dichiararsi la separazione personale dei coniugi nonché
l'assegnazione della casa coniugale sita in Mombarcaro, Via Provinciale n. 6.
Le parti hanno dunque provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 22 ottobre 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e, concordemente, hanno chiesto rinviarsi il giudizio a nuova udienza dando atto della pendenza di trattative volte a definire in via bonaria la controversia tra gli stessi insorta.
Pertanto, all'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
29/09/1958 a MOMBARCARO (CN), e , nato il [...] a Controparte_1
NAPOLI (NA), che hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/09/2005, nel
Comune di Forio (Na) regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune al numero 16 Parte II Serie C;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Chiara Martello
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1248/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Borgata Parte_1 C.F._1
Lunetta n. 6 e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Simone Pettiti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Savona, Controparte_1 C.F._2
Corso Italia n. 15/9 presso lo studio dell'Avv. Emanuela Ratti, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
1 Con note depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
b) spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 1° giugno 2024, , Parte_1 sulla premessa di avere contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1 data 10 settembre 2005, nel Comune di Forio (Na), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al numero 16 Parte II Serie C e dei registri dello stato civile del
Comune di Savona al numero 112, Parte II, Serie E dell'anno 2005 e dalla cui unione non era nato alcun figlio, ha dedotto che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata in data 19 settembre 2024, si è costituito in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto Controparte_1 matrimoniale, ha domandato dichiararsi la separazione personale dei coniugi nonché
l'assegnazione della casa coniugale sita in Mombarcaro, Via Provinciale n. 6.
Le parti hanno dunque provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 22 ottobre 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e, concordemente, hanno chiesto rinviarsi il giudizio a nuova udienza dando atto della pendenza di trattative volte a definire in via bonaria la controversia tra gli stessi insorta.
Pertanto, all'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
29/09/1958 a MOMBARCARO (CN), e , nato il [...] a Controparte_1
NAPOLI (NA), che hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/09/2005, nel
Comune di Forio (Na) regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune al numero 16 Parte II Serie C;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Chiara Martello
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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