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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12891/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CAPUANO CAROLINA come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 21.5.25 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 20.10.23 parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'irripetibilità della somma di euro 6.607,40 oggetto di comunicazione del 16.03.2023, con la quale l' chiedeva il recupero delle somme erogate dal 01.04.2020 al 28.03.2023 a titolo di CP_1
maggiorazione sociale della pensione, somme ritenute indebite a causa del possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge.
A fondamento della domanda è stata eccepita la mancanza di motivazione, l'irripetibilità della somma in ragione della buona fede dell'accipiens, trattandosi di indebito assistenziale;
inoltre la difesa della parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di redditi compatibili con la prestazione in godimento.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando in particolare CP_1 che:
- la ricorrente era titolare di pensione di vecchiaia VR n. 20 01 30920803 a decorrere da febbraio1997 con integrazione al trattamento minimo;
- da aprile 2020 la ricorrente era titolare anche di pensione indiretta SO n. 20 01
29033627, anch'essa integrata al trattamento minimo;
- l'indebito nasceva dalla duplicazione dell'integrazione al minimo delle due prestazioni;
in caso di doppia integrazione al trattamento minimo su pensioni di gestione diverse, l'integrazione spettava solo sulla pensione avente decorrenza più remota, ossia sulla pensione di vecchiaia VR con decorrenza da febbraio 1997;
- la ricorrente riceveva comunicazione in data 02.02.2023 di tale circostanza.
2. Tanto premesso, l'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente a ripetere la somma indicata nella CP_2
comunicazione del 16.3.2023 a titolo di integrazione del trattamento minimo sulla
2 pensione indiretta riconosciuta dal aprile 2020 in relazione al periodo compreso tra il
01.04.2020 ed il 28.03.2023.
Va osservato in generale che, relativamente all'onere della prova gravante sul ricorrente, la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di indebito, anche previdenziale, “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. n.
18046/10). Nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, poiché l'irripetibilità costituisce un limite
"esterno" dell'altrui diritto, colui che tale irripetibilità eccepisce ha, per l'art. 2697 secondo comma, c.c., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti (nella specie condizioni reddituali) normativamente previsti per la percezione della prestazione nella misura rivendicata.
Posto che è incontestato tra le parti che la ricorrente beneficia di due prestazioni integrate al minimo, l' ha dato attuazione alla disposizione normativa applicabile alla CP_1
fattispecie in esame. L'Art. 6 comma 3 della legge 638 1983 prevede: “
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempre che non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione”.
Sulla base della documentazione versata in atti e della relazione amministrativa risulta che: “con “ricostituzione proveniente da liste pensioni da verificare” n. 2037948700020 accolta in
3 data 13.01.2023, è stata annullata l'integrazione sulla pensione indiretta SO [cfr. all.to n. 13]. E se ne è data comunicazione alla ricorrente a mezzo posta ordinaria spedita in data 02.02.2023: lettera
n. 23PRN1K0080450 datata 13 gennaio2023 [cfr. all.ti n. 15 e n. 15.1.]. In questa si indica che sulla pensione numero 20 01 29033627 categoria SO è stata rideterminata l'integrazione al trattamento minimo per titolarità su altra pensione. In particolare, l' ha corrisposto un CP_1 pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo di 7.835,46 euro. Questo è stato successivamente ricalcolato in ragione della natura imponibile dello stesso e/o del periodo di riferimento. Quindi, l'importo netto da restituire è pari a 6.607,46 euro”.
Parte ricorrente non ha contestato la suddetta documentazione, né ha fornito elementi idonei a superare o contrastare tali risultanze.
In presenza dei presupposti di legge, l' ha correttamente rideterminato l'importo CP_1
evitando la duplicazione delle due integrazioni al minimo e, pertanto, l'indebito avente natura previdenziale, risulta pienamente sussistente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili avendo la parte ricorrente, soccombente, depositato l'autodichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Aversa, 22.5.25 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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