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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 331/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14.02.24, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
e , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Maria Mottola e Simonetta Cassano appellanti
e
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Amerigo Cetraro appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 60/22 del Tribunale di Paola (giudizio R.G. 639/16), pubblicata il
27/1/22…accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e per l'effetto: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., del in ordine alla Controparte_1 produzione dell'evento dannoso di cui alla premessa dell'atto introduttivo di primo grado, occorso in data 09.02.15; - per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti dagli odierni attori e conseguenti all'evento dannoso de quo, nessuno escluso, per complessivi euro 79.867,42, o di quella diversa somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria, dal fatto al soddisfo, come per legge. Con vittoria di spese di giustizia e compenso professionale ex D.M. 55/14, così come modificato dal D.M.37/18, relative ai due gradi di giudizio”. Per l'appellato:“rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e , in Parte_1 Parte_2 quanto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, contraddistinta con il n. 60/22, emessa dal Tribunale di Paola
…condannare, infine, parte appellante alla refusione delle spese di lite. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, ai sensi del D.M. n.140/12”.
Svolgimento del processo
I coniugi e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Paola, il per sentirlo condannare al pagamento della somma di €. 79.867,42 Controparte_1
o del diverso importo ritenuto congruo, a titolo di risarcimento, ex art. 2051 cod. civ., dei danni subiti dal loro immobile, sito in , Contrada Foresta, alla Via Bellavista 7, a causa del grave CP_1 fenomeno infiltrativo, verificatosi il 09.02.15, per un guasto della condotta idrica comunale.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_1 quanto il guasto non si sarebbe verificato nel tratto di condotta idrica comunale;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Il giudizio, istruito con prova documentale e c.t.u., veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 60/22, pubblicata il 27.01.22, il Tribunale di Paola rigettava la domanda risarcitoria e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, e interponevano gravame Parte_1 Parte_2 affidandolo ad un unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludevano, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 19.07.22, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di inibitoria e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.02.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 22.02.24.
Gli appellanti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale;
l'appellato anche al deposito della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo gli appellanti censurano la pronuncia laddove il Tribunale ha affermato:
“dalla condivisibile c.t.u… è emerso che l'appartamento sito al piano terra è stato danneggiato da infiltrazioni causate dalla rottura della condotta idrica, posta sul terrazzo dell'unità immobiliare, ubicata al piano superiore, di AR AO, il quale è conseguentemente proprietario della medesima condotta, ai sensi dell'art. 24 del regolamento Comunale…. che, rubricato “proprietà delle condotte”, così recita: “le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto dagli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totali spese degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Ente gestore, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua proprietà privata. Gli attori hanno, invece, sostenuto che il tubo guasto debba ritenersi di proprietà comunale in quanto sito a valle del contatore privato, ai sensi dell'art.2, lett. B), del D. Lgs. 31/2001.
Il rilievo, tuttavia non coglie nel segno. Non si dubita che il tubo rotto … … precedeva il contatore del AR, ma ciò non è decisivo per attribuire all'ente locale la proprietà del predetto tubo”.
Ed ancora, al punto 2.1. della motivazione si legge: “esso era infatti, comunque, ubicato nel terrazzo del AR e, quindi, di sua proprietà, come specificamente evidenziato all'art. 24 del regolamento comunale. Del resto, l'art. 1117 cod. civ. prevede che gli impianti idrici fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale sono condominiali, confermando che, se i tubi sono collocati nella proprietà condominiale sono condominiali, piuttosto che di enti pubblici, mentre solo dopo il punto di diramazione appartengono alle proprietà dei singoli condomini.”. Non si dubita che il tubo rotto … precedeva il contatore del AR, ma ciò non è decisivo per attribuire all'ente locale la proprietà del predetto tubo…ne deriva il rigetto della domanda in quanto l'infiltrazione non
è stata provocata da un bene di proprietà del convenuto”.
Orbene, secondo gli appellanti, sarebbe pacifico che il tratto di tubazione idrica, ove si è manifestato il guasto, è ubicato a monte del contatore del AR, ossia prima del punto di consegna;
pertanto, sarebbe in gestione esclusiva dell'Ente che ne ha il pieno ed esclusivo controllo e sul quale ricadrebbe la responsabilità, ex art. 2051 c.c.
Al riguardo, l'art.2 lett. B del D.lgs. n.31 del 02.02.01, al II capoverso, recita: “la delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore”.
Le risultanze istruttorie costituite anche dalla documentazione prodotta ed in particolare dal verbale dei VV.FF., intervenuti sui luoghi di causa, dimostrerebbero chiaramente che il tratto di condotta - ove si è verificata la rottura - è in esclusiva gestione e manutenzione dell'appellato.
Del resto, lo stesso nella raccomandata del 21.04.15, avrebbe confermato di essere CP_1 unico titolare e custode del tratto in questione.
Inoltre, i fatti occorsi, la necessità da parte delle autorità intervenute (VV.FF e CC.) di dover reperire l'addetto e/o l'idraulico comunale per la risoluzione, anche temporanea della problematica, comproverebbero che l'unico soggetto che ha di fatto un potere di controllo, su detto tratto di rete idrica, è esclusivamente il Controparte_1
Ulteriore prova della custodia in capo a quest'ultimo emergerebbe dall'attività compiuta dall'idraulico comunale che si è calato nella botula comunale, ove è ubicata la chiave di arresto e/o manovra di detta condotta idrica, al fine di poter chiudere e/o sospendere il flusso di rete idrica, con ciò evidenziando che solo dalla botula di proprietà esclusiva del è possibile Controparte_1 avere il controllo e la gestione dei flussi idrici che attraversano l'indicata condotta idrica.
È, altresì, pacifico che le riparazioni sono state effettuate dall'idraulico del Comune e mai alcuna contestazione è stata sollevata al riguardo.
Il Giudice di primo grado non solo attribuisce la proprietà della tubazione ad altro soggetto, facendo riferimento al Regolamento Comunale, approvato il 28.06.63, ma richiama anche quanto previsto dall'art. 1117 c.c. che fa un espresso riferimento al punto di diramazione quale punto di distinzione delle proprietà.
Nella fattispecie, non vi sarebbe la presenza di condominio e/o condomini o di altro soggetto giuridico ed il tratto di rete in questione è situato tra il punto di diramazione ubicato nella botula comunale ed il punto di consegna ove, a norma dell'art. 1117 c.c., inizia la diramazione per la singola proprietà privata.
Pertanto, vi sarebbe un passaggio diretto dalla rete idrica del mentre, la distribuzione CP_1 al privato ed il punto di diramazione sarebbe semplicemente il c.d. punto di consegna.
Dal contatore e dalla relativa chiave di arresto (cd. diramazione) inizierebbe, a norma dell'art. 1117 c.c., la proprietà del privato, mentre fino a detto punto, denominato anche punto di consegna, ne risponde il soggetto che ha il potere di azione sul tratto derivante dall'ultimo punto di diramazione, ovvero il Controparte_1
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto che la rottura della tubazione non è avvenuta nel terrazzo del AR, bensì nel ballatoio antecedente la porta d'ingresso della sua proprietà ove lo stesso trattandosi di area esterna alla proprietà privata, ha installato il relativo contatore. Pt_3
In ogni caso, il citato regolamento comunale risulta acquisito dal c.t.u., durante le operazioni peritali
Ebbene, trattandosi di documento esclusivo di parte, doveva essere prodotto dal convenuto che, invece, in una fase di accesso del consulente, mai comunicata, lo ha fornito al c.t.u. ovviando, eventualmente, ad una propria mancanza di produzione tempestiva in giudizio.
Detto documento sarebbe, dunque, da intendersi non ritualmente acquisito agli atti del processo. Gli appellanti, infine, censurano la c.t.u. ritenendola deficitaria poiché l'ausiliare non avrebbe risposto a tutti i quesiti posti dal Giudice, mentre, sulle eccezioni di parte, tempestivamente sollevate, non vi sarebbe alcun riferimento nella motivazione della sentenza.
L'appello è infondato.
Ritiene, invero, la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, rigettando la domanda proposta in quanto le lamentate infiltrazioni non sono state provocate da un bene di proprietà dell' CP_2
Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha, infatti, accertato che: “l'appartamento sito al piano terra di proprietà dei sigg.ri e è stato danneggiato da infiltrazioni d'acqua Pt_1 Pt_2 causati dalla rottura della condotta idrica avvenuta su terrazzo appartenente all'unità immobiliare, sita al piano primo e di proprietà del sig. AR;
dunque, trattasi di proprietà privata ed esclusiva. Vedasi art. n. 24 (proprietà delle condotte) del Regolamento riguardante la gestione degli acquedotti adottato dal Comune di Praia a Mare….che cita… “le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto dagli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totali spese degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Ente gestore restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua proprietà privata”.
Ed ancora: “alla luce del sopraluogo effettuato e dalle ricognizioni espedite si può affermare, senza ombra di dubbio, che l'inconveniente si è verificato su un tratto di condotta adduttrice che ricade nell'ambito della proprietà privata e nello specifico rappresentata dall'impianto di distribuzione interna dell'appartamento, sito al piano primo di proprietà del sig. AR;
l'unica causa accertata è la rottura della condotta idrica posta sul terrazzo di proprietà del sig.
”. Parte_4
Pertanto, correttamente, il Tribunale, ha affermato che: “dalla condivisibile c.t.u., a cura del
Geom. , è emerso che l'appartamento, sito al piano terra, è stato danneggiato da Controparte_3 infiltrazioni causate dalla rottura della condotta idrica posta su terrazzo dell'unità immobiliare, ubicata al piano superiore, di AR AO, il quale è conseguentemente proprietario delle medesima condotta ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale”.
Né può condividersi l'assunto degli appellanti secondo i quali il tubo guasto deve ritenersi di proprietà comunale poiché situato a valle del contatore privato, ai sensi dell'art. 2, lett. B), del D.lgs.
31/2001.
A tal riguardo, il giudice di prime cure ha correttamente precisato che: “non si dubita che il tubo rotto - come, del resto, correttamente evidenziato nelle fotografie allegate alla c.t.u. - precedeva il contatore del AR, ma ciò non è decisivo per attribuire all'ente locale la proprietà del predetto tubo. Esso era, infatti, comunque ubicato nel terrazzo del AR e, quindi, di sua proprietà, come specificamente evidenziato nell'art. 24 del regolamento comunale” aggiungendo, giustamente, che l'art. 1117 c.c. prevede che gli impianti idrici fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale sono condominiali con ciò confermando che se i tubi sono collocati nella proprietà condominiale sono condominiali, piuttosto che di enti pubblici, mentre solo dopo il punto di diramazione, appartengono alle proprietà dei singoli condomini.
Infondata è altresì la circostanza secondo cui il comune di , nella raccomandata CP_1 del 21.04.15, confermava di essere unico titolare e custode del tratto di condotta idrico danneggiato.
Si legge, infatti, nella predetta missiva: “dopo aver posto in essere i dovuti accertamenti sullo stato dei luoghi ove si sarebbe verificato il danno…nessuna responsabilità è da ascrivere per
l'accaduto al Nel caso di specie i danni subiti dal suo cliente non sono stati Controparte_1 causati dalla rottura della condotta idrica di zona, ma dalla rottura del tubo di erogazione dell'acqua potabile, che è avvenuta sul pianerottolo di ingresso alla proprietà altrui, posto al piano soprastante
l'immobile di proprietà del sig. . Non essendo in alcun modo configurabile un nesso Parte_1 di causalità tra il danno lamentato e la condotta di questo si declina ogni responsabilità CP_1 risarcitoria”.
Gli stessi VV.FF., intervenuti nell'immediatezza, accertavano che: “verosimilmente le infiltrazioni erano dovute alla rottura del tubo dell'acqua potabile a monte del contatore in utenza del sig. AR AO posto in prossimità dell'ingresso al primo piano”.
Rileva, ulteriormente, la Corte, che vi è in atti la relazione di intervento sui luoghi di causa dell'idraulico comunale, il quale dichiarava: “mi recavo immediatamente sul posto Testimone_1 dove notavo la presenza dei Vigili del Fuoco che erano intervenuti all'interno di un'abitazione interessata da allagamento. Mi accertavo che il guasto non riguardava la rete idrica comunale, bensì era avvenuto all'interno della proprietà del sig. AR, presente sul posto, in corrispondenza del pianerottolo d'ingresso alla propria abitazione, al primo piano … L'intervento di riparazione del guasto, all'interno della proprietà AR, veniva eseguito la mattina successiva da un idraulico della zona”.
Lo stesso c.t.u. afferma a pag. 16 della propria relazione che: “dalla documentazione in possesso risulta che la riparazione è stata effettuata dal sig. AR, il tutto come previsto dall'art. n.34 (responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione) del Regolamento
Idrico adottato dal Praia a Mare (CS) che cita “l'utente deve provvedere perché siano CP_1 preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto.
L'utente è responsabile verso l'ente gestore dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione”. Quanto, alla censura sull'utilizzo da parte del c.t.u. del regolamento comunale va rilevato che
- a prescindere da detto documento, peraltro, ritualmente allegato al fascicolo di parte di I grado -
l'ausiliare ha, comunque, identificato la causa delle infiltrazioni nella rottura della condotta idrica, posta su terrazzo dell'unità immobiliare di AR AO, dunque su proprietà privata.
Privi di pregio, infine, si appalesano i rilievi in ordine alla risposta ai quesiti posti al c.t.u. ed alle osservazioni alla bozza, rilievi, estremamente generici e, comunque, smentiti dal corposo elaborato peritale ove l'ausiliare ha dato conto di quanto accertato rispondendo, esaurientemente, ai quesiti e alle osservazioni proposte.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, per tutte le fasi, (scaglione: valore indeterminabile complessità bassa, nei minimi - come determinato dal Tribunale), in favore dell'appellato.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per gli appellanti, in solido, di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. n. 60/22, pubblicata il 27.01.22, emessa dal Tribunale di Paola, così
[...] provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 che liquida in complessivi €. 4.996, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura
[...] del 15%, iva e cpa, come per legge;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre agli appellanti, in solido, il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 11.06.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)