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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 339/2021 R. G., vertente tra in Parte_1 persona del Curatore avv. Angelo Vitarelli, autorizzata con provvedimento del Giudice
Delegato del 19 giugno 2023, c. f. e P. IVA: , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, via Ghibellina n. 48, presso lo studio dell'avv. Giovanni Monforte (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura su atto separato, materialmente congiunto al ricorso in riassunzione depositato in data 17 luglio 2023,
APPELLANTE (in riassunzione) contro
, in persona del Sindaco p. t., c. f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Gaetano Callipo P.IVA_2
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende coma da deliberazione della Giunta Comunale
n. 67 del 25 giugno 2021 e procura alle liti (entrambi in atti),
APPELLATO
**************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 307/2021 emessa il 23 marzo 2021 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in materia di pagamento equo indennizzo per disagi ambientali.
***************
CONCLUSIONI delle PARTI 1 Per l'appellante (in riassunzione): “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di citazione in appello e negli altri atti e verbali di causa e chiede che l'appello sia accolto”.
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione e ai propri atti difensivi, insistendo nel rigetto dell'appello per i motivi ivi esposti”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 aprile 2021 la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p. t., ha impugnato davanti a questa Corte,
[...] nei confronti del , in persona del Sindaco p. t., la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in accoglimento della domanda proposta dal citato – volta ad ottenere il pagamento di CP_1
€ 20.827.605,39, oltre rivalutazione ed interessi, ai sensi dell'accordo di cui alla lettera B, quarto capoverso, numero 3, dell'appendice tecnica allegata alla convenzione stipulata tra le parti il 26 settembre 2003 –, l'ha condannata al pagamento, in favore dell'Ente, della predetta somma, oltre interessi (come in parte motiva), nonché al rimborso delle spese di lite (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero rigettate totalmente, o in gran parte, le domande proposte da parte avversa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 10 luglio 2021 si è costituito il
, in persona del Sindaco p. t., resistendo Controparte_1 all'appello, di cui ha contestato uno per uno i motivi, e chiedendone il rigetto se non dichiarato inammissibile, così come dell'istanza di inibitoria.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – giusta provvedimento emesso all'udienza del 17 settembre 2021 -, è stata fissata l'udienza del 19 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la Corte ha dichiarato interrotto il giudizio avendo il difensore di parte appellante comunicato, nelle note di trattazione scritta, l'intervenuto fallimento della
Parte_1
Riassunto il giudizio dalla Parte_1
liquidazione, in persona del Curatore avv. Angelo Vitarelli, con ricorso depositato il 17
[...] luglio 2023, si è costituito il , in persona del Controparte_1
Sindaco p. t., con comparsa depositata il 14 dicembre 2023, con la quale ha insistito nelle
2 proprie posizioni difensive e nelle relative istanze di cui alla comparsa di costituzione del 10 luglio 2021.
Con provvedimento reso l'8 gennaio 2024, in esito all'udienza “cartolare” del 18 dicembre
2023, la Corte ha fissato l'udienza del 4 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, nella quale, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle more del giudizio, con ricorso ex art. 351, comma 2, c. p. c. depositato il 23 giugno 2021 la in persona del legale rappresentante p. t., ha Parte_1 chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ed è stato, pertanto, avviato un sub-procedimento (iscritto al n. 339-1/2021 R. G.), conclusosi con ordinanza del 17 settembre 2021 di declaratoria di non luogo a provvedere (avendo la parte ricorrente rinunciato implicitamente alla richiesta, stante l'istanza di rinvio dell'udienza dalla stessa avanzata).
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello la liquidazione, oggi la Parte_1
della stessa (d'ora in avanti, per brevità, indicata solo come Parte_1
), deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 167, comma 2, c. p. c. Pt_1 sostenendo che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere, al paragrafo 2.5 della parte motiva, che le questioni sollevate dalla convenuta società (allora in bonis) nella comparsa di costituzione di primo grado – che vengono riportate in sintesi nelle pagg. 11-13 dell'atto di appello (cui qui si rimanda per brevità espositiva) – integrassero altrettante eccezioni non rilevabili d'ufficio, avendo ampliato il “thema disputandum”.
Nel suddetto paragrafo – rileva l'appellante - il Tribunale ha così testualmente argomentato:
“nessun rilievo ai fini del rigetto, anche solo parziale, della domanda del Controparte_1
possono assumere in giudizio i fatti introdotti dalla società convenuta in comparsa
[...] di costituzione e risposta. non ha contestato i fatti costitutivi della Controparte_2 pretesa indicati dal tra cui l'esistenza del contratto e dei conferimenti in discarica CP_1 nelle quantità indicate nell'atto introduttivo. Si è difesa, invece, adducendo l'esistenza di un contratto del 5 dicembre 2013 e di un decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della
Regione AN (decreto n. 200 del 2 marzo 2007). Le allegazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta non sono processualmente qualificabili come mere difese, integrando piuttosto altrettante eccezioni in senso stretto: si tratta di fatti che potrebbero essere – salvo il giudizio di rilevanza – impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere dal Controparte_1
(cfr. art. 2697, comma 2, c.c.); dalla loro introduzione nel processo è derivato
[...]
3 infatti un ampliamento del thema disputandum, dovendosene stabilire portata ed efficacia rispetto al diritto di credito fatto valere dalla controparte. La convenuta si è nondimeno costituita in giudizio il 2 luglio 2018, ossia il giorno prima dell'udienza di prima comparizione.
La costituzione è pertanto tardiva, con conseguente decadenza dal diritto di sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (cfr. artt. 163, comma 3, n. 7, 166 e 167, comma 2, c.p.c.)”.
A sostegno della critica richiama varie massime giurisprudenziali (di cui alle pagg. 14-17 dell'atto di appello) che affermano, al contrario, che, nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. (con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore) e sono rilevabili d'ufficio, non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo o anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Deduce perciò l'appellante che dall'erroneità della sentenza in parte qua deriverebbe l'erroneità della pronunciata condanna ai propri danni in quanto:
- in base all'accordo stipulato in data 5 dicembre 2013 tra il e la società (riportato CP_1 nel dettaglio nella comparsa di risposta di primo grado), protocollato in data 6 dicembre
2013 al n.6500 – il quale, come espressamente convenuto al n. 5 dello stesso, “annulla e sostituisce qualunque altro accordo” -, la società non sarebbe debitrice per il periodo 2002
– 2012 nei confronti dell'Ente attore dell'importo richiesto con l'atto di citazione, essendo venuto meno sin dall'inizio, in virtù del predetto accordo, anche il dovere della stessa di fatturare mensilmente ai Comuni conferitori l'importo di € 13,00 [obbligo previsto dall'appendice tecnica alla convenzione stipulata il 26 settembre 2003, al punto 3) della lett.
B)], così come il minor importo di € 12,97 (indicato dallo stesso attore in citazione) per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, quale equo indennizzo per i disagi ambientali da corrispondere all'Ente medesimo;
- in ogni caso, anche a non volere prendere in considerazione detto accordo, a decorrere dal 2 marzo 2007 (data in cui è stato adottato il decreto regionale n.200 del 2 marzo 2007 col quale
è stata rilasciata alla società deducente l'Autorizzazione Integrata Ambientale – A. I. A. per l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel territorio di
[...]
la misura di ristoro per opere di “mitigazione ambientale” in favore del CP_1 da applicare agli Enti conferitori in discarica sarebbe stata quella prevista dalla CP_1 tariffa di conferimento che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione
AN (quale autorità competente per l'autorizzazione integrata ambientale) avrebbe
4 dovuto fissare (in base a quanto espressamente stabilito dall'art.8 del decreto medesimo) e non più quella di € 13,00 prevista dalla predetta appendice tecnica;
- conseguentemente dal 2 marzo 2007 la società non avrebbe dovuto più fatturare € 13,00 ai
Comuni conferitori e legittimamente avrebbe fatturato, provvisoriamente e salvo conguaglio, un importo inferiore in attesa che l'Assessorato Regionale anzidetto fissasse la tariffa di conferimento, la quale avrebbe dovuto anche “prevedere misure di ristoro per opere di mitigazione ambientale in favore del ” (così Controparte_1 testualmente il decreto assessoriale anzidetto all'art.8).
Il motivo, nel suo complesso, non può trovare accoglimento per le ragioni che si espongono.
Sulla prima articolazione – attinente alla pretesa violazione del disposto del secondo comma dell'art. 167 c. p. c. – va rilevato che, effettivamente, l'attuale stato dell'arte della giurisprudenza della Suprema Corte nella presente materia è nel senso che nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), rientrando le restanti eccezioni o nella categoria delle eccezioni in senso lato oppure in quella delle mere difese.
Più in particolare, poi, in ordine alla distinzione tra queste ultime, mentre le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'articolo 2697 del c. c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le seconde si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'articolo 345, comma
2, del c. p. c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (v. Cass. Civ. nn. 9810/2023; 16560/2021).
Ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi
5 previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere - dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo però in entrambi i casi necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabili (così Cass. Civ. n.
24801/2023; in senso conforme si veda anche Cass. Civ. n. 24449/2023).
In questa prospettiva interpretativa, rileva la Corte che le circostanze allegate dalla
(convenuta in primo grado) nella comparsa di Parte_1 risposta – relativamente all'intervenuto accordo tra le parti del 5 dicembre 2013, nonché all'adozione del decreto regionale dirigenziale n. 200 del 2 marzo 2007, di cui si dirà più specificamente infra – paiono corrispondere ad eccezioni in senso lato, se non a mere difese, dato che con esse, per quanto non illustrate specificamente, la convenuta verosimilmente ha inteso addurre fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, volti a paralizzarla, e considerato che, all'evidenza, dette circostanze non sono qualificabili in termini di fattispecie il cui elemento integratore sia la volontà della parte interessata di far valere il relativo effetto giuridico.
Non è predicabile perciò l'intervenuta decadenza della parte dal potere di allegare e/o rilevare le suddette circostanze - per essersi costituita in giudizio senza il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza prescritto dal secondo comma dell'art. 167 c. p. c. -, come invece ha fatto il primo Giudice, posto che non si è di fronte ad eccezioni processuali e/o di merito non rilevabili d'ufficio, ma piuttosto a fatti integranti eccezioni in senso lato, che sono stati allegati dalla convenuta ben entro i termini delle preclusioni assertorie, nonché supportate da documentazione tempestivamente prodotta.
Giova precisare che, semmai, ove si attribuisse all'accordo del 5 dicembre 2013 la natura di atto transattivo – cosa peraltro mai specificata dalla convenuta, odierna appellante –
6 bisognerebbe distinguere a seconda che si tratti di transazione semplice, non formante oggetto di eccezione in senso stretto sottratta al rilievo d'ufficio (v. sul punto Cass. Civ. nn. 18586/2023;
26118/2021), oppure di transazione novativa, la quale invece costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, salva l'ipotesi di sua conclusione in corso di causa ex art. 1965
c. c., sempre che sia volta a paralizzare la pretesa di controparte (così Cass. Civ. n. 30905/2023).
In questa sede però la questione non rileva in concreto prima di tutto perché la parte appellante ha sempre e solo genericamente, sin dal primo grado, allegato l'esistenza di tale accordo senza argomentare alcunché in ordine al suo reale rilievo ed ai suoi effetti giuridici, e men che mai in merito alla sua natura, tanto che la qualificazione dell'atto anzidetto non è tema sul quale la
Corte può soffermarsi in quanto mai devoluto alla presente cognizione.
Ma soprattutto dirimente è la considerazione dell'infondatezza nel merito della doglianza di che trattasi, nella sua seconda articolazione, quella con cui, cioè, l'appellante reitera lo stesso
(generico) argomentare esposto nella comparsa di costituzione in primo grado, dolendosi che il
Tribunale, se avesse tenuto conto dei due atti suddetti (accordo del 5 dicembre 2013 e decreto regionale n. 200 del 2 marzo 2007), non avrebbe potuto che rigettare la domanda attrice, senza specificare però, nemmeno nell'atto di appello, in maniera chiara le ragioni giuridiche e fattuali poste alla base di questo (vago) argomento.
A voler mettere da parte i dubbi sull'ammissibilità della critica, che sorgono numerosi in quanto
– si ripete - dedotta in maniera superficiale e aspecifica, se ne rileva comunque l'infondatezza poiché, anzitutto, l'accordo del 5 dicembre 2013 – che verosimilmente, nell'idea dell'appellante
(già convenuta), avrebbe posto nel nulla la convenzione del 26 settembre 2003 – non può avere, come non ha, alcuna valenza giuridica nella presente vicenda, e ciò non soltanto perché dal tenore dell'accordo stesso non è dato ricavare l'esatta correlazione con la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio dal , ma anche e Controparte_3 soprattutto perché trattasi di un atto proveniente da un organo non competente e privo dei requisiti di forma-sostanza chiesti, a pena di nullità, per i contratti della p. a..
Sotto il primo profilo, giova evidenziare che nell'incipit dell'accordo si legge testualmente:
al 7 marzo 2013 era debitrice nei confronti del Parte_1 Controparte_1
della complessiva somma di € 1.437.543,10 a titolo di contributo per <
[...] mitigazione ambientale>> per conferimenti eseguiti dai conferitori pubblici nella discarica di proprietà e gestita da sita nel Comune di , contrada Parte_1 Controparte_1
Zuppà, nel periodo 2002-2012 (<>), come da conteggio allegato ”.
Si tratta all'evidenza di una situazione debitoria che non coincide, né nell'importo, né nel titolo, con quella oggetto della presente controversia, nella quale il attore ha chiesto (ed CP_1 ottenuto in primo grado) la condanna della già Parte_1
7 al pagamento della somma di € 12.869.772,02 quale differenza tra quanto la società avrebbe dovuto corrispondere all'Ente a titolo di equo indennizzo per “disagio ambientale” dall'1 dicembre 2003 fino al mese di dicembre 2013 e quanto invece essa ha corrisposto al CP_1 per effetto dell'unilaterale riduzione dell'ammontare dovuto per ogni tonnellata di rifiuti conferiti dagli Enti conferitori [fissato in € 13,00 nell'appendice tecnica (allegato B) alla convenzione del 26 settembre 2003, e poi ridotto, con decorrenza dall'1 gennaio 2003, a € 12,91 giusta ordinanza commissariale n. 20/2004].
Nell'accordo del 5 dicembre 2013 la quantificazione del “debito pregresso” della alla data del 7 marzo 2013 (riferito agli anni 2002-2012) è, Parte_1 all'evidenza, di gran lunga inferiore (€ 1.437.543,10) a quello rivendicato in questa sede dal
(€ 12.869.772,02) pressoché in relazione al medesimo periodo (2003-2013); esso si CP_1 riferisce poi, quanto al titolo, alle “opere di mitigazione ambientale”, cosa diversa dall'“equo indennizzo per disagio ambientale” posto alla base della pretesa attorea nel presente giudizio, sebbene non ignora la Corte che nella relazione espletata su incarico del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in data 8 aprile 2014 (prodotta agli atti in primo grado dal attore) si riporta una massima giurisprudenziale del TAR Toscana (n. CP_1
2336/2008) nella quale la cd. “indennità di disagio ambientale” sarebbe vincolata alla copertura delle spese per le opere e gli interventi di mitigazione del predetto disagio, accreditandosi perciò, in detta relazione, la tesi (discutibile) secondo la quale l'”equo indennizzo per disagi ambientali” (per cui è la presente causa) sarebbe assimilabile automaticamente ai costi per le
“opere di mitigazione ambientale”.
Ad ogni buon conto, ciò che è dirimente nel caso di specie è il fatto che l'accordo in parola (del
5 dicembre 2013) risulta sottoscritto (o meglio siglato) dal Sindaco del
[...]
(oltre che dall'A. D. della Controparte_4
, ma non preceduto da alcuna delibera Controparte_5 autorizzativa dell'organo consiliare, né da delibera di Giunta, né tanto meno seguito da un atto di approvazione postumo da parte dell'organo deliberativo dell'Ente.
Sotto il profilo più strettamente giuridico, anche al di là del dato contenutistico dell'accordo del
5 dicembre 2013, non perfettamente correlabile alle pretese fondate sulla convenzione del 26 settembre 2003, preme evidenziare che, a volere attribuire all'accordo de quo la natura di transazione o simili, la relativa materia contrattuale è riconducibile, di regola, quanto agli enti locali, alla competenza dirigenziale prevista dall'art. 107 T. U. E. L. (d. lgs. n. 267/2000) o, comunque, a quella del responsabile dei servizi (nei Comuni in cui non è presente il ruolo dirigenziale), come anche giustamente osservato dal appellato, rientrando nella CP_1
8 competenza della giunta o del consiglio comunale solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione comporti atti di disposizione che vanno oltre la mera gestione.
Sul punto non è inutile notare come la convenzione del 26 settembre 2003, posta alla base del diritto azionato dal nel presente giudizio, risulti sottoscritta, per l'Ente, proprio dal CP_1
Responsabile dell'Area Tecnico- Manutentiva, in virtù dell'allora legge 142/1990 (recepita in
Sicilia con L. R. n. 48/1991), poi sostituita dal citato d. lgs. n. 267/2000 (T. U. E. L.), con particolare riferimento all'art. 107, e non già dal Sindaco.
Certo è, in ogni caso, che, nell'ipotesi in esame, la semplice sottoscrizione dell'accordo del 5 dicembre 2013 da parte del Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, non legittimato alla stipula dell'accordo, peraltro non accompagnata (ovvero seguita) da alcuna delibera dell'organo collegiale, rende l'atto tamquam non esset sul piano del diritto, dovendosene escludere ogni valenza ed efficacia giuridica, appalesandosi esso del tutto illegittimo in quanto, a tacer d'altro, non rispettoso della procedura di formazione della volontà dell'ente locale, prevista a pena di nullità a tutela, tra l'altro, delle norme di contabilità pubblica, come correttamente messo in evidenza anche dal appellato. CP_1
Ne discende che, per tutte le superiori ragioni, non può accogliersi la tesi dell'appellante secondo la quale, prendendo in considerazione detto atto, la domanda del dovrebbe CP_1 essere rigettata, così come ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento all'altro atto invocato dall'appellante (già parte convenuta) per paralizzare la pretesa avversa, e segnatamente il decreto regionale n. 200 del 2 marzo 2007 (versato in atti) col quale è stata rilasciata alla (allora in bonis) l'Autorizzazione Ambientale Parte_1
Integrata per l'ampliamento della discarica dei rifiuti non pericolosi sita nel territorio di
Controparte_1
Assume l'appellante che da quando è stato emesso il predetto decreto – che all'art. 8 ha attribuito all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, quale Autorità competente per l'A.
I. A., il compito di fissare la misura di ristoro per “opere di mitigazione ambientale”, in uno con la tariffa di conferimento –, ossia dal 2 marzo 2007, la società (in bonis) non avrebbe dovuto, né potuto più fatturare € 13,00 per ogni tonnellata ai Comune conferitori, avendo legittimamente fatturato, perciò, un importo inferiore in attesa che il predetto fissasse Pt_2 la nuova tariffa.
Questo assunto, oltre ad essere stato esplicitato in questi termini per la prima volta in appello, senza che analogo argomento fosse stato dedotto dalla convenuta nella comparsa di risposta
(dove – si ripete – il richiamo al predetto decreto assessoriale è stato effettuato sic et simpliciter, senza spiegarne le ricadute nel presente contesa), ponendosi perciò al limite dell'inammissibilità, è comunque infondato nel merito in quanto la circostanza che
9 l'Assessorato non abbia provveduto a fissare la tariffa di conferimento dei rifiuti, che avrebbe dovuto anche “prevedere misure di ristoro per opere di mitigazione ambientale in favore del
” (come stabilito testualmente all'art. 8, comma 2, del decreto Controparte_1 medesimo), non legittimava certo la a porre unilateralmente nel nulla, Parte_1 nelle more, quanto convenuto con il con Controparte_3
l'accordo del 26 settembre 2003 (in particolare all'appendice tecnica alleg. B, punto 3).
Anzi, in attesa della determinazione della nuova tariffa da parte dell'Assessorato, sarebbe stato obbligo della società applicare la tariffa dell'equo indennizzo oggetto di causa, mai annullata, nella misura convenuta con detto atto - pari a € 13,00, poi lievemente ridotta (nel 2004) in €
12,41 come si è detto sopra -, essendo meramente arbitraria e non giuridicamente giustificata l'unilaterale riduzione dell'importo attuata dalla società prendendo a pretesto la previsione di cui all'art. 8 del decreto assessoriale n. 200 del 2 marzo 2007 e l'asserita inottemperanza dell'Assessorato.
Ciò a maggior ragione se si considera che quest'ultimo, secondo quanto stabilito nel citato articolo 8, avrebbe dovuto provvedere a fissare la tariffa “sulla scorta del piano finanziario Par allegato alla domanda di . A.” e nel termine di trenta giorni dalla presentazione, da parte della quale gestore IPPC, all' Parte_1 Controparte_6
, di “idonee garanzie finanziarie per la copertura dell'attività di gestione operativa di
[...] cui al decreto commissariale 2196/2002” (v. comma 1 dell'art. 8 citato); adempimento quest'ultimo che, stando agli atti acquisiti nel presente giudizio (tra cui l'ordinanza cautelare e decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Barcellona P. G. del 22 agosto
2015 e la relazione ispettiva espletata per incarico del Procuratore della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti sopra citata), la società non ha mai effettuato, non potendo perciò lamentare a ragione l'inottemperanza dell'Assessorato riguardo alla determinazione delle nuove tariffe, visto che essa presupponeva la previa prestazione di “idonee garanzie finanziarie” da parte della mai avveratasi). Parte_1
Né risulta essere stato presentato dalla in allegato alla domanda di A. Parte_1
I. A., il piano finanziario (sulla scorta del quale l'Assessorato avrebbe dovuto fissare la tariffa di conferimento dei rifiuti), circostanza questa che, come si legge alla pag. 19 della relazione ispettiva da ultimo richiamata, è stata rilevata con nota n. 14228 del 22 aprile 2008 dell'A. R.
R. A..
Discende da tutto quanto sin qui esposto il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per avere interpretato la clausola di cui al punto 3 dell'appendice tecnica (allegato B) alla convenzione
10 del 26 settembre 2003 nel senso che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'equo indennizzo per disagi ambientali sorgesse per effetto del conferimento dei rifiuti in discarica.
In particolare il primo Giudice ha ritenuto sul punto che l'obbligazione de qua fosse subordinata all'effettivo pagamento dell'importo fatturato da parte dei Comuni conferitori e che tale condizione sospensiva non fosse ostativa all'accoglimento della domanda formulata dal posto che “per effetto della non contestata omissione da parte della convenuta, CP_1 ossia in conseguenza della richiesta ai Comuni conferitori di un importo inferiore a quello pattuito con il , essa deve considerarsi avverata (art. 1359 Controparte_1
c.c.)” (così testualmente la motivazione della sentenza di primo grado alle pagg. 3-4).
Sostiene al contrario l'appellante che il suddetto punto 3) dell'allegato “B” dell'Appendice tecnica non potrebbe essere interpretato nel senso che l'obbligazione prevista da tale clausola contrattuale sorga per effetto del conferimento dei rifiuti in discarica, dovendosi invece ritenere che tale obbligazione nasca a seguito e per effetto della fatturazione delle somme da parte della dell'effettivo (susseguente) pagamento dell'importo fatturato Parte_1 da parte dei Comuni conferitori, senza porsi in contrasto con la disposizione dell'art. 1355 c. c.
(come argomentato, invece, dal primo Giudice).
E ciò – continua l'appellante – in quanto il è Controparte_3 stato socio di maggioranza (prima al 51% e poi al 45,48%) della Parte_1
[.. (come si legge anche nell'atto di citazione); inoltre, la maggioranza dei componenti del
Consiglio di Amministrazione della società è stata designata dal medesimo, il cui CP_1
Presidente è stato scelto tra essi (come risulta espressamente dall'atto costitutivo del 16 luglio
2002 e dalla visura camerale prodotti da parte attrice in primo grado) ed al C. d. A. spetta(va)no ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare, la facoltà di compiere tutti gli atti più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali;
al Presidente, poi, spetta(va) la rappresentanza legale della società ed il potere di firma sociale, oltre che la sovrintendenza al regolare andamento della società.
Sostiene altresì l'appellante che la clausola di cui al predetto punto 3) non conterrebbe alcuna condizione e, in ogni caso, ove anche la contenesse, essa non si potrebbe considerare avverata ai sensi dell'art. 1359 c. c..
Il motivo non merita accoglimento.
Al di là del fatto che in primo grado la convenuta nulla ha dedotto circa la subordinazione dell'insorgenza dell'obbligazione di cui al predetto punto 3) alla fatturazione delle somme da parte della società medesima ed all'effettivo pagamento dell'importo fatturato da parte dei
Comuni conferitori, trattandosi di argomento esplicitato ex novo nel presente grado, rileva la
11 Corte che immune da censure è, comunque, l'argomento del primo Giudice secondo il quale la Pa clausola in questione – che testualmente recita (per quanto qui di interesse specifico): “la p.
A. provvederà a fatturare mensilmente agli enti pubblici conferitori anche i seguenti importi: -
€ 13,00 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, quale equo indennizzo per disagi ambientali da corrispondere al;
tali importi, non appena incassati, debbono Controparte_7 essere versati, con cadenza mensile, alla Tesoreria Comunale di ” – deve Controparte_1 essere interpretata, secondo il suo significato letterale e logico-sistematico, nel senso che l'obbligo di di versare al anzidetto gli importi Parte_1 CP_1 corrisposti dai Comuni conferitori a titolo di equo indennizzo sorge per effetto del conferimento dei rifiuti da parte degli enti pubblici medesimi, divenendo esigibile sin dal momento dell'“incasso” delle somme dalla società.
La fatturazione ad opera di quest'ultima non potrebbe mai assurgere, come sostiene l'appellante, al rango di condizione sospensiva, non solo perché tale interpretazione contrasta con la lettera della clausola e con il suo tenore testuale, ma anche perché, in effetti, una simile lettura farebbe dipendere l'insorgenza dell'obbligo in capo alla società debitrice da un fatto legato alla sua mera volontà, in evidente contrasto con il disposto dell'art. 1355 c. c., anche considerato che l'equo indennizzo in questione, così come concepito per accordo delle parti, rappresenta una mera partita di giro e non già una risorsa economica per la società o un profitto per la stessa.
D'altra parte – va soggiunto -, l'argomento dedotto dall'appellante per contrastare la suddetta ricostruzione ermeneutica effettuata dal primo Giudice in ordine alla clausola de qua si appalesa all'evidenza del tutto inconferente rispetto all'iter logico della stessa, oltre che non adeguatamente esplicato ed illustrato nel suo significato giuridico-fattuale, non comprendendosi in che modo la dedotta ampia partecipazione del attore alla CP_1 compagine sociale della ed il coinvolgimento dell'Ente nella Parte_1 designazione degli organi della stessa potrebbe valere ad inficiare la suddetta limpida interpretazione, peraltro ineccepibile, data dal primo Giudice alla clausola di cui al punto 3, allegato B), della ridetta appendice tecnica.
Assolutamente generica e priva di supporto argomentativo è, infine, la tesi dell'appellante secondo cui, anche a voler considerare tale clausola come contenente una condizione, essa non si sarebbe avverata.
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello e, dunque, dell'intero gravame.
Ad esso segue la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore di controparte, che vanno liquidate secondo i
12 parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al disputatum la domanda (€ 16.000.001 - € 32.000.000) e tenuto conto dei compensi tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni oggetto di disputa, di bassa difficoltà, e delle relative prestazioni difensive, determinandole perciò in complessivi €
48.556,00 a titolo di onorario - di cui € 10.593,00 per la fase di studio, € 6.160,00 per la fase introduttiva, € 14.190,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023)
e € 17.613,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., ora Parte_1
, in persona del Curatore avv. Angelo Vitarelli, nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco p. t., avverso la Controparte_1 sentenza n. 307/2021 emessa il 23 marzo 2021 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la in Parte_1 liquidazione, in persona del Curatore avv. Angelo Vitarelli, al rimborso delle spese del presente grado in favore del appellato, in persona del Sindaco p. t., liquidate in CP_1 complessivi € 48.556,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta
13 impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si dà atto della collaborazione del dr. funzionario dell'ufficio del processo Controparte_8 addetto alla prima sezione civile, alla redazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
14
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 339/2021 R. G., vertente tra in Parte_1 persona del Curatore avv. Angelo Vitarelli, autorizzata con provvedimento del Giudice
Delegato del 19 giugno 2023, c. f. e P. IVA: , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, via Ghibellina n. 48, presso lo studio dell'avv. Giovanni Monforte (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura su atto separato, materialmente congiunto al ricorso in riassunzione depositato in data 17 luglio 2023,
APPELLANTE (in riassunzione) contro
, in persona del Sindaco p. t., c. f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Gaetano Callipo P.IVA_2
(con PEC indicata), che lo rappresenta e difende coma da deliberazione della Giunta Comunale
n. 67 del 25 giugno 2021 e procura alle liti (entrambi in atti),
APPELLATO
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Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 307/2021 emessa il 23 marzo 2021 dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto in materia di pagamento equo indennizzo per disagi ambientali.
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CONCLUSIONI delle PARTI 1 Per l'appellante (in riassunzione): “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di citazione in appello e negli altri atti e verbali di causa e chiede che l'appello sia accolto”.
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione e ai propri atti difensivi, insistendo nel rigetto dell'appello per i motivi ivi esposti”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 aprile 2021 la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p. t., ha impugnato davanti a questa Corte,
[...] nei confronti del , in persona del Sindaco p. t., la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in accoglimento della domanda proposta dal citato – volta ad ottenere il pagamento di CP_1
€ 20.827.605,39, oltre rivalutazione ed interessi, ai sensi dell'accordo di cui alla lettera B, quarto capoverso, numero 3, dell'appendice tecnica allegata alla convenzione stipulata tra le parti il 26 settembre 2003 –, l'ha condannata al pagamento, in favore dell'Ente, della predetta somma, oltre interessi (come in parte motiva), nonché al rimborso delle spese di lite (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero rigettate totalmente, o in gran parte, le domande proposte da parte avversa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 10 luglio 2021 si è costituito il
, in persona del Sindaco p. t., resistendo Controparte_1 all'appello, di cui ha contestato uno per uno i motivi, e chiedendone il rigetto se non dichiarato inammissibile, così come dell'istanza di inibitoria.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. – giusta provvedimento emesso all'udienza del 17 settembre 2021 -, è stata fissata l'udienza del 19 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la Corte ha dichiarato interrotto il giudizio avendo il difensore di parte appellante comunicato, nelle note di trattazione scritta, l'intervenuto fallimento della
Parte_1
Riassunto il giudizio dalla Parte_1
liquidazione, in persona del Curatore avv. Angelo Vitarelli, con ricorso depositato il 17
[...] luglio 2023, si è costituito il , in persona del Controparte_1
Sindaco p. t., con comparsa depositata il 14 dicembre 2023, con la quale ha insistito nelle
2 proprie posizioni difensive e nelle relative istanze di cui alla comparsa di costituzione del 10 luglio 2021.
Con provvedimento reso l'8 gennaio 2024, in esito all'udienza “cartolare” del 18 dicembre
2023, la Corte ha fissato l'udienza del 4 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, nella quale, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle more del giudizio, con ricorso ex art. 351, comma 2, c. p. c. depositato il 23 giugno 2021 la in persona del legale rappresentante p. t., ha Parte_1 chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ed è stato, pertanto, avviato un sub-procedimento (iscritto al n. 339-1/2021 R. G.), conclusosi con ordinanza del 17 settembre 2021 di declaratoria di non luogo a provvedere (avendo la parte ricorrente rinunciato implicitamente alla richiesta, stante l'istanza di rinvio dell'udienza dalla stessa avanzata).
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello la liquidazione, oggi la Parte_1
della stessa (d'ora in avanti, per brevità, indicata solo come Parte_1
), deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 167, comma 2, c. p. c. Pt_1 sostenendo che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere, al paragrafo 2.5 della parte motiva, che le questioni sollevate dalla convenuta società (allora in bonis) nella comparsa di costituzione di primo grado – che vengono riportate in sintesi nelle pagg. 11-13 dell'atto di appello (cui qui si rimanda per brevità espositiva) – integrassero altrettante eccezioni non rilevabili d'ufficio, avendo ampliato il “thema disputandum”.
Nel suddetto paragrafo – rileva l'appellante - il Tribunale ha così testualmente argomentato:
“nessun rilievo ai fini del rigetto, anche solo parziale, della domanda del Controparte_1
possono assumere in giudizio i fatti introdotti dalla società convenuta in comparsa
[...] di costituzione e risposta. non ha contestato i fatti costitutivi della Controparte_2 pretesa indicati dal tra cui l'esistenza del contratto e dei conferimenti in discarica CP_1 nelle quantità indicate nell'atto introduttivo. Si è difesa, invece, adducendo l'esistenza di un contratto del 5 dicembre 2013 e di un decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della
Regione AN (decreto n. 200 del 2 marzo 2007). Le allegazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta non sono processualmente qualificabili come mere difese, integrando piuttosto altrettante eccezioni in senso stretto: si tratta di fatti che potrebbero essere – salvo il giudizio di rilevanza – impeditivi o estintivi della pretesa fatta valere dal Controparte_1
(cfr. art. 2697, comma 2, c.c.); dalla loro introduzione nel processo è derivato
[...]
3 infatti un ampliamento del thema disputandum, dovendosene stabilire portata ed efficacia rispetto al diritto di credito fatto valere dalla controparte. La convenuta si è nondimeno costituita in giudizio il 2 luglio 2018, ossia il giorno prima dell'udienza di prima comparizione.
La costituzione è pertanto tardiva, con conseguente decadenza dal diritto di sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (cfr. artt. 163, comma 3, n. 7, 166 e 167, comma 2, c.p.c.)”.
A sostegno della critica richiama varie massime giurisprudenziali (di cui alle pagg. 14-17 dell'atto di appello) che affermano, al contrario, che, nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. (con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore) e sono rilevabili d'ufficio, non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo o anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Deduce perciò l'appellante che dall'erroneità della sentenza in parte qua deriverebbe l'erroneità della pronunciata condanna ai propri danni in quanto:
- in base all'accordo stipulato in data 5 dicembre 2013 tra il e la società (riportato CP_1 nel dettaglio nella comparsa di risposta di primo grado), protocollato in data 6 dicembre
2013 al n.6500 – il quale, come espressamente convenuto al n. 5 dello stesso, “annulla e sostituisce qualunque altro accordo” -, la società non sarebbe debitrice per il periodo 2002
– 2012 nei confronti dell'Ente attore dell'importo richiesto con l'atto di citazione, essendo venuto meno sin dall'inizio, in virtù del predetto accordo, anche il dovere della stessa di fatturare mensilmente ai Comuni conferitori l'importo di € 13,00 [obbligo previsto dall'appendice tecnica alla convenzione stipulata il 26 settembre 2003, al punto 3) della lett.
B)], così come il minor importo di € 12,97 (indicato dallo stesso attore in citazione) per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, quale equo indennizzo per i disagi ambientali da corrispondere all'Ente medesimo;
- in ogni caso, anche a non volere prendere in considerazione detto accordo, a decorrere dal 2 marzo 2007 (data in cui è stato adottato il decreto regionale n.200 del 2 marzo 2007 col quale
è stata rilasciata alla società deducente l'Autorizzazione Integrata Ambientale – A. I. A. per l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel territorio di
[...]
la misura di ristoro per opere di “mitigazione ambientale” in favore del CP_1 da applicare agli Enti conferitori in discarica sarebbe stata quella prevista dalla CP_1 tariffa di conferimento che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione
AN (quale autorità competente per l'autorizzazione integrata ambientale) avrebbe
4 dovuto fissare (in base a quanto espressamente stabilito dall'art.8 del decreto medesimo) e non più quella di € 13,00 prevista dalla predetta appendice tecnica;
- conseguentemente dal 2 marzo 2007 la società non avrebbe dovuto più fatturare € 13,00 ai
Comuni conferitori e legittimamente avrebbe fatturato, provvisoriamente e salvo conguaglio, un importo inferiore in attesa che l'Assessorato Regionale anzidetto fissasse la tariffa di conferimento, la quale avrebbe dovuto anche “prevedere misure di ristoro per opere di mitigazione ambientale in favore del ” (così Controparte_1 testualmente il decreto assessoriale anzidetto all'art.8).
Il motivo, nel suo complesso, non può trovare accoglimento per le ragioni che si espongono.
Sulla prima articolazione – attinente alla pretesa violazione del disposto del secondo comma dell'art. 167 c. p. c. – va rilevato che, effettivamente, l'attuale stato dell'arte della giurisprudenza della Suprema Corte nella presente materia è nel senso che nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), rientrando le restanti eccezioni o nella categoria delle eccezioni in senso lato oppure in quella delle mere difese.
Più in particolare, poi, in ordine alla distinzione tra queste ultime, mentre le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'articolo 2697 del c. c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le seconde si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'articolo 345, comma
2, del c. p. c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (v. Cass. Civ. nn. 9810/2023; 16560/2021).
Ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi
5 previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere - dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo però in entrambi i casi necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabili (così Cass. Civ. n.
24801/2023; in senso conforme si veda anche Cass. Civ. n. 24449/2023).
In questa prospettiva interpretativa, rileva la Corte che le circostanze allegate dalla
(convenuta in primo grado) nella comparsa di Parte_1 risposta – relativamente all'intervenuto accordo tra le parti del 5 dicembre 2013, nonché all'adozione del decreto regionale dirigenziale n. 200 del 2 marzo 2007, di cui si dirà più specificamente infra – paiono corrispondere ad eccezioni in senso lato, se non a mere difese, dato che con esse, per quanto non illustrate specificamente, la convenuta verosimilmente ha inteso addurre fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, volti a paralizzarla, e considerato che, all'evidenza, dette circostanze non sono qualificabili in termini di fattispecie il cui elemento integratore sia la volontà della parte interessata di far valere il relativo effetto giuridico.
Non è predicabile perciò l'intervenuta decadenza della parte dal potere di allegare e/o rilevare le suddette circostanze - per essersi costituita in giudizio senza il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza prescritto dal secondo comma dell'art. 167 c. p. c. -, come invece ha fatto il primo Giudice, posto che non si è di fronte ad eccezioni processuali e/o di merito non rilevabili d'ufficio, ma piuttosto a fatti integranti eccezioni in senso lato, che sono stati allegati dalla convenuta ben entro i termini delle preclusioni assertorie, nonché supportate da documentazione tempestivamente prodotta.
Giova precisare che, semmai, ove si attribuisse all'accordo del 5 dicembre 2013 la natura di atto transattivo – cosa peraltro mai specificata dalla convenuta, odierna appellante –
6 bisognerebbe distinguere a seconda che si tratti di transazione semplice, non formante oggetto di eccezione in senso stretto sottratta al rilievo d'ufficio (v. sul punto Cass. Civ. nn. 18586/2023;
26118/2021), oppure di transazione novativa, la quale invece costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, salva l'ipotesi di sua conclusione in corso di causa ex art. 1965
c. c., sempre che sia volta a paralizzare la pretesa di controparte (così Cass. Civ. n. 30905/2023).
In questa sede però la questione non rileva in concreto prima di tutto perché la parte appellante ha sempre e solo genericamente, sin dal primo grado, allegato l'esistenza di tale accordo senza argomentare alcunché in ordine al suo reale rilievo ed ai suoi effetti giuridici, e men che mai in merito alla sua natura, tanto che la qualificazione dell'atto anzidetto non è tema sul quale la
Corte può soffermarsi in quanto mai devoluto alla presente cognizione.
Ma soprattutto dirimente è la considerazione dell'infondatezza nel merito della doglianza di che trattasi, nella sua seconda articolazione, quella con cui, cioè, l'appellante reitera lo stesso
(generico) argomentare esposto nella comparsa di costituzione in primo grado, dolendosi che il
Tribunale, se avesse tenuto conto dei due atti suddetti (accordo del 5 dicembre 2013 e decreto regionale n. 200 del 2 marzo 2007), non avrebbe potuto che rigettare la domanda attrice, senza specificare però, nemmeno nell'atto di appello, in maniera chiara le ragioni giuridiche e fattuali poste alla base di questo (vago) argomento.
A voler mettere da parte i dubbi sull'ammissibilità della critica, che sorgono numerosi in quanto
– si ripete - dedotta in maniera superficiale e aspecifica, se ne rileva comunque l'infondatezza poiché, anzitutto, l'accordo del 5 dicembre 2013 – che verosimilmente, nell'idea dell'appellante
(già convenuta), avrebbe posto nel nulla la convenzione del 26 settembre 2003 – non può avere, come non ha, alcuna valenza giuridica nella presente vicenda, e ciò non soltanto perché dal tenore dell'accordo stesso non è dato ricavare l'esatta correlazione con la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio dal , ma anche e Controparte_3 soprattutto perché trattasi di un atto proveniente da un organo non competente e privo dei requisiti di forma-sostanza chiesti, a pena di nullità, per i contratti della p. a..
Sotto il primo profilo, giova evidenziare che nell'incipit dell'accordo si legge testualmente:
al 7 marzo 2013 era debitrice nei confronti del Parte_1 Controparte_1
della complessiva somma di € 1.437.543,10 a titolo di contributo per <
[...] mitigazione ambientale>> per conferimenti eseguiti dai conferitori pubblici nella discarica di proprietà e gestita da sita nel Comune di , contrada Parte_1 Controparte_1
Zuppà, nel periodo 2002-2012 (<
Si tratta all'evidenza di una situazione debitoria che non coincide, né nell'importo, né nel titolo, con quella oggetto della presente controversia, nella quale il attore ha chiesto (ed CP_1 ottenuto in primo grado) la condanna della già Parte_1
7 al pagamento della somma di € 12.869.772,02 quale differenza tra quanto la società avrebbe dovuto corrispondere all'Ente a titolo di equo indennizzo per “disagio ambientale” dall'1 dicembre 2003 fino al mese di dicembre 2013 e quanto invece essa ha corrisposto al CP_1 per effetto dell'unilaterale riduzione dell'ammontare dovuto per ogni tonnellata di rifiuti conferiti dagli Enti conferitori [fissato in € 13,00 nell'appendice tecnica (allegato B) alla convenzione del 26 settembre 2003, e poi ridotto, con decorrenza dall'1 gennaio 2003, a € 12,91 giusta ordinanza commissariale n. 20/2004].
Nell'accordo del 5 dicembre 2013 la quantificazione del “debito pregresso” della alla data del 7 marzo 2013 (riferito agli anni 2002-2012) è, Parte_1 all'evidenza, di gran lunga inferiore (€ 1.437.543,10) a quello rivendicato in questa sede dal
(€ 12.869.772,02) pressoché in relazione al medesimo periodo (2003-2013); esso si CP_1 riferisce poi, quanto al titolo, alle “opere di mitigazione ambientale”, cosa diversa dall'“equo indennizzo per disagio ambientale” posto alla base della pretesa attorea nel presente giudizio, sebbene non ignora la Corte che nella relazione espletata su incarico del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in data 8 aprile 2014 (prodotta agli atti in primo grado dal attore) si riporta una massima giurisprudenziale del TAR Toscana (n. CP_1
2336/2008) nella quale la cd. “indennità di disagio ambientale” sarebbe vincolata alla copertura delle spese per le opere e gli interventi di mitigazione del predetto disagio, accreditandosi perciò, in detta relazione, la tesi (discutibile) secondo la quale l'”equo indennizzo per disagi ambientali” (per cui è la presente causa) sarebbe assimilabile automaticamente ai costi per le
“opere di mitigazione ambientale”.
Ad ogni buon conto, ciò che è dirimente nel caso di specie è il fatto che l'accordo in parola (del
5 dicembre 2013) risulta sottoscritto (o meglio siglato) dal Sindaco del
[...]
(oltre che dall'A. D. della Controparte_4
, ma non preceduto da alcuna delibera Controparte_5 autorizzativa dell'organo consiliare, né da delibera di Giunta, né tanto meno seguito da un atto di approvazione postumo da parte dell'organo deliberativo dell'Ente.
Sotto il profilo più strettamente giuridico, anche al di là del dato contenutistico dell'accordo del
5 dicembre 2013, non perfettamente correlabile alle pretese fondate sulla convenzione del 26 settembre 2003, preme evidenziare che, a volere attribuire all'accordo de quo la natura di transazione o simili, la relativa materia contrattuale è riconducibile, di regola, quanto agli enti locali, alla competenza dirigenziale prevista dall'art. 107 T. U. E. L. (d. lgs. n. 267/2000) o, comunque, a quella del responsabile dei servizi (nei Comuni in cui non è presente il ruolo dirigenziale), come anche giustamente osservato dal appellato, rientrando nella CP_1
8 competenza della giunta o del consiglio comunale solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione comporti atti di disposizione che vanno oltre la mera gestione.
Sul punto non è inutile notare come la convenzione del 26 settembre 2003, posta alla base del diritto azionato dal nel presente giudizio, risulti sottoscritta, per l'Ente, proprio dal CP_1
Responsabile dell'Area Tecnico- Manutentiva, in virtù dell'allora legge 142/1990 (recepita in
Sicilia con L. R. n. 48/1991), poi sostituita dal citato d. lgs. n. 267/2000 (T. U. E. L.), con particolare riferimento all'art. 107, e non già dal Sindaco.
Certo è, in ogni caso, che, nell'ipotesi in esame, la semplice sottoscrizione dell'accordo del 5 dicembre 2013 da parte del Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, non legittimato alla stipula dell'accordo, peraltro non accompagnata (ovvero seguita) da alcuna delibera dell'organo collegiale, rende l'atto tamquam non esset sul piano del diritto, dovendosene escludere ogni valenza ed efficacia giuridica, appalesandosi esso del tutto illegittimo in quanto, a tacer d'altro, non rispettoso della procedura di formazione della volontà dell'ente locale, prevista a pena di nullità a tutela, tra l'altro, delle norme di contabilità pubblica, come correttamente messo in evidenza anche dal appellato. CP_1
Ne discende che, per tutte le superiori ragioni, non può accogliersi la tesi dell'appellante secondo la quale, prendendo in considerazione detto atto, la domanda del dovrebbe CP_1 essere rigettata, così come ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento all'altro atto invocato dall'appellante (già parte convenuta) per paralizzare la pretesa avversa, e segnatamente il decreto regionale n. 200 del 2 marzo 2007 (versato in atti) col quale è stata rilasciata alla (allora in bonis) l'Autorizzazione Ambientale Parte_1
Integrata per l'ampliamento della discarica dei rifiuti non pericolosi sita nel territorio di
Controparte_1
Assume l'appellante che da quando è stato emesso il predetto decreto – che all'art. 8 ha attribuito all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, quale Autorità competente per l'A.
I. A., il compito di fissare la misura di ristoro per “opere di mitigazione ambientale”, in uno con la tariffa di conferimento –, ossia dal 2 marzo 2007, la società (in bonis) non avrebbe dovuto, né potuto più fatturare € 13,00 per ogni tonnellata ai Comune conferitori, avendo legittimamente fatturato, perciò, un importo inferiore in attesa che il predetto fissasse Pt_2 la nuova tariffa.
Questo assunto, oltre ad essere stato esplicitato in questi termini per la prima volta in appello, senza che analogo argomento fosse stato dedotto dalla convenuta nella comparsa di risposta
(dove – si ripete – il richiamo al predetto decreto assessoriale è stato effettuato sic et simpliciter, senza spiegarne le ricadute nel presente contesa), ponendosi perciò al limite dell'inammissibilità, è comunque infondato nel merito in quanto la circostanza che
9 l'Assessorato non abbia provveduto a fissare la tariffa di conferimento dei rifiuti, che avrebbe dovuto anche “prevedere misure di ristoro per opere di mitigazione ambientale in favore del
” (come stabilito testualmente all'art. 8, comma 2, del decreto Controparte_1 medesimo), non legittimava certo la a porre unilateralmente nel nulla, Parte_1 nelle more, quanto convenuto con il con Controparte_3
l'accordo del 26 settembre 2003 (in particolare all'appendice tecnica alleg. B, punto 3).
Anzi, in attesa della determinazione della nuova tariffa da parte dell'Assessorato, sarebbe stato obbligo della società applicare la tariffa dell'equo indennizzo oggetto di causa, mai annullata, nella misura convenuta con detto atto - pari a € 13,00, poi lievemente ridotta (nel 2004) in €
12,41 come si è detto sopra -, essendo meramente arbitraria e non giuridicamente giustificata l'unilaterale riduzione dell'importo attuata dalla società prendendo a pretesto la previsione di cui all'art. 8 del decreto assessoriale n. 200 del 2 marzo 2007 e l'asserita inottemperanza dell'Assessorato.
Ciò a maggior ragione se si considera che quest'ultimo, secondo quanto stabilito nel citato articolo 8, avrebbe dovuto provvedere a fissare la tariffa “sulla scorta del piano finanziario Par allegato alla domanda di . A.” e nel termine di trenta giorni dalla presentazione, da parte della quale gestore IPPC, all' Parte_1 Controparte_6
, di “idonee garanzie finanziarie per la copertura dell'attività di gestione operativa di
[...] cui al decreto commissariale 2196/2002” (v. comma 1 dell'art. 8 citato); adempimento quest'ultimo che, stando agli atti acquisiti nel presente giudizio (tra cui l'ordinanza cautelare e decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Barcellona P. G. del 22 agosto
2015 e la relazione ispettiva espletata per incarico del Procuratore della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti sopra citata), la società non ha mai effettuato, non potendo perciò lamentare a ragione l'inottemperanza dell'Assessorato riguardo alla determinazione delle nuove tariffe, visto che essa presupponeva la previa prestazione di “idonee garanzie finanziarie” da parte della mai avveratasi). Parte_1
Né risulta essere stato presentato dalla in allegato alla domanda di A. Parte_1
I. A., il piano finanziario (sulla scorta del quale l'Assessorato avrebbe dovuto fissare la tariffa di conferimento dei rifiuti), circostanza questa che, come si legge alla pag. 19 della relazione ispettiva da ultimo richiamata, è stata rilevata con nota n. 14228 del 22 aprile 2008 dell'A. R.
R. A..
Discende da tutto quanto sin qui esposto il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per avere interpretato la clausola di cui al punto 3 dell'appendice tecnica (allegato B) alla convenzione
10 del 26 settembre 2003 nel senso che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'equo indennizzo per disagi ambientali sorgesse per effetto del conferimento dei rifiuti in discarica.
In particolare il primo Giudice ha ritenuto sul punto che l'obbligazione de qua fosse subordinata all'effettivo pagamento dell'importo fatturato da parte dei Comuni conferitori e che tale condizione sospensiva non fosse ostativa all'accoglimento della domanda formulata dal posto che “per effetto della non contestata omissione da parte della convenuta, CP_1 ossia in conseguenza della richiesta ai Comuni conferitori di un importo inferiore a quello pattuito con il , essa deve considerarsi avverata (art. 1359 Controparte_1
c.c.)” (così testualmente la motivazione della sentenza di primo grado alle pagg. 3-4).
Sostiene al contrario l'appellante che il suddetto punto 3) dell'allegato “B” dell'Appendice tecnica non potrebbe essere interpretato nel senso che l'obbligazione prevista da tale clausola contrattuale sorga per effetto del conferimento dei rifiuti in discarica, dovendosi invece ritenere che tale obbligazione nasca a seguito e per effetto della fatturazione delle somme da parte della dell'effettivo (susseguente) pagamento dell'importo fatturato Parte_1 da parte dei Comuni conferitori, senza porsi in contrasto con la disposizione dell'art. 1355 c. c.
(come argomentato, invece, dal primo Giudice).
E ciò – continua l'appellante – in quanto il è Controparte_3 stato socio di maggioranza (prima al 51% e poi al 45,48%) della Parte_1
[.. (come si legge anche nell'atto di citazione); inoltre, la maggioranza dei componenti del
Consiglio di Amministrazione della società è stata designata dal medesimo, il cui CP_1
Presidente è stato scelto tra essi (come risulta espressamente dall'atto costitutivo del 16 luglio
2002 e dalla visura camerale prodotti da parte attrice in primo grado) ed al C. d. A. spetta(va)no ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare, la facoltà di compiere tutti gli atti più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali;
al Presidente, poi, spetta(va) la rappresentanza legale della società ed il potere di firma sociale, oltre che la sovrintendenza al regolare andamento della società.
Sostiene altresì l'appellante che la clausola di cui al predetto punto 3) non conterrebbe alcuna condizione e, in ogni caso, ove anche la contenesse, essa non si potrebbe considerare avverata ai sensi dell'art. 1359 c. c..
Il motivo non merita accoglimento.
Al di là del fatto che in primo grado la convenuta nulla ha dedotto circa la subordinazione dell'insorgenza dell'obbligazione di cui al predetto punto 3) alla fatturazione delle somme da parte della società medesima ed all'effettivo pagamento dell'importo fatturato da parte dei
Comuni conferitori, trattandosi di argomento esplicitato ex novo nel presente grado, rileva la
11 Corte che immune da censure è, comunque, l'argomento del primo Giudice secondo il quale la Pa clausola in questione – che testualmente recita (per quanto qui di interesse specifico): “la p.
A. provvederà a fatturare mensilmente agli enti pubblici conferitori anche i seguenti importi: -
€ 13,00 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, quale equo indennizzo per disagi ambientali da corrispondere al;
tali importi, non appena incassati, debbono Controparte_7 essere versati, con cadenza mensile, alla Tesoreria Comunale di ” – deve Controparte_1 essere interpretata, secondo il suo significato letterale e logico-sistematico, nel senso che l'obbligo di di versare al anzidetto gli importi Parte_1 CP_1 corrisposti dai Comuni conferitori a titolo di equo indennizzo sorge per effetto del conferimento dei rifiuti da parte degli enti pubblici medesimi, divenendo esigibile sin dal momento dell'“incasso” delle somme dalla società.
La fatturazione ad opera di quest'ultima non potrebbe mai assurgere, come sostiene l'appellante, al rango di condizione sospensiva, non solo perché tale interpretazione contrasta con la lettera della clausola e con il suo tenore testuale, ma anche perché, in effetti, una simile lettura farebbe dipendere l'insorgenza dell'obbligo in capo alla società debitrice da un fatto legato alla sua mera volontà, in evidente contrasto con il disposto dell'art. 1355 c. c., anche considerato che l'equo indennizzo in questione, così come concepito per accordo delle parti, rappresenta una mera partita di giro e non già una risorsa economica per la società o un profitto per la stessa.
D'altra parte – va soggiunto -, l'argomento dedotto dall'appellante per contrastare la suddetta ricostruzione ermeneutica effettuata dal primo Giudice in ordine alla clausola de qua si appalesa all'evidenza del tutto inconferente rispetto all'iter logico della stessa, oltre che non adeguatamente esplicato ed illustrato nel suo significato giuridico-fattuale, non comprendendosi in che modo la dedotta ampia partecipazione del attore alla CP_1 compagine sociale della ed il coinvolgimento dell'Ente nella Parte_1 designazione degli organi della stessa potrebbe valere ad inficiare la suddetta limpida interpretazione, peraltro ineccepibile, data dal primo Giudice alla clausola di cui al punto 3, allegato B), della ridetta appendice tecnica.
Assolutamente generica e priva di supporto argomentativo è, infine, la tesi dell'appellante secondo cui, anche a voler considerare tale clausola come contenente una condizione, essa non si sarebbe avverata.
Ne discende il rigetto anche del secondo motivo di appello e, dunque, dell'intero gravame.
Ad esso segue la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore di controparte, che vanno liquidate secondo i
12 parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base al disputatum la domanda (€ 16.000.001 - € 32.000.000) e tenuto conto dei compensi tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni oggetto di disputa, di bassa difficoltà, e delle relative prestazioni difensive, determinandole perciò in complessivi €
48.556,00 a titolo di onorario - di cui € 10.593,00 per la fase di studio, € 6.160,00 per la fase introduttiva, € 14.190,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023)
e € 17.613,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., ora Parte_1
, in persona del Curatore avv. Angelo Vitarelli, nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco p. t., avverso la Controparte_1 sentenza n. 307/2021 emessa il 23 marzo 2021 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la in Parte_1 liquidazione, in persona del Curatore avv. Angelo Vitarelli, al rimborso delle spese del presente grado in favore del appellato, in persona del Sindaco p. t., liquidate in CP_1 complessivi € 48.556,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta
13 impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si dà atto della collaborazione del dr. funzionario dell'ufficio del processo Controparte_8 addetto alla prima sezione civile, alla redazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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