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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1093/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
ER RI, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17863/2015 depositato il 23/09/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it terzi chiamati in causa
Direzione Regionale Lazio Ufficio Contenzioso
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018104751 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK3018104751, notificato il 29.5.2015, relativo ad imposta sui redditi persone fisiche per l'anno 2006, con il quale l'amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito imponibile ai fini IRPEF assoggettando a tassazione l'importo di euro 437.996,00, quale redditi da capitale non dichiarato.
L'avviso di accertamento trae origine dalla segnalazione della DPI di Roma, Ufficio controlli n. 4696 del
29.10.2012 di emissione dell'avviso di accertamento n. TK3036405973/2011 nei confronti della società
Società_1 e Società_1 a r.l. in liquidazione concernente il maggior reddito di impresa per euro 437.996,00 emerso dal p.v.c del 28.10.2010 della Guardia di Finanza di Tivoli e dal conseguente recupero a tassazione del relativo importo anche nei confronti del contribuente, quale amministratore unico di fatto della società Società_1 e Società_1 a r.l..
1.2. Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato:
1) perché già illegittimamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a mani di persona non meglio identificata senza che il notificatore abbia dato conto delle ricerche effettuate e senza che siano state rispettate tutte le formalità normativamente prescritte;
2) per intervenuta decadenza e prescrizione in quanto si tratta di accertamento relativo all'anno di imposta
2006, emesso solo il 20.5.2015 e notificato il successivo 29.5.2015. Ad avviso del ricorrente non sarebbe condivisibile la tesi dell'amministrazione finanziaria secondo cui la comunicazione di reato ex art. 331 c.p. p. opererebbe anche nei suoi confronti quale socio della Società_1 e Società_1 a r.l. con conseguente raddoppio dei termini per l'accertamento sia perché non emergerebbe dagli atti alcuna evidenza circa un ruolo attivo nella società di cui sarebbe stato solo il commercialista, sia perché i reati tributari relativi all'accertamento in controversia sono stati dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza n. 755 del 22.4.2015 del Tribunale di Roma;
3) per carenza di potere in quanto il funzionario che ha sottoscritto l'atto di accertamento su delega del
Direttore Provinciale non apparterrebbe alla carriera direttiva, né ricorrerebbero nel caso in esame quelle ipotesi di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento ovvero di reggenza dell'ufficio in attesa del dirigente titolare che avrebbero potuto giustificare l'appartenenza del delegato alla nona qualifica funzionale. Sulla scorta delle dette considerazioni il ricorrente ha chiesto ordinarsi all'amministrazione finanziaria l'esibizione della delega per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente giudizio, escludendo aprioristicamente che si verta in un'ipotesi cui è applicabile l'art. 21 octies della legge n. 241/1990;
4) per inapplicabilità della circolare 54/2009 perché tra la citata società e il ricorrente non sussisterebbe alcun legame tributario che non sarebbe integrato né dal rapporto tra cliente e commercialista, né dallo svolgimento di compiti esecutivi senza alcuna ingerenza negli schemi e nei rapporti societari e dal compimento delle operazioni contabili per proseguire e ultimare la procedura di liquidazione con conseguente cancellazione dal registro delle imprese per inattività;
5) per insussistenza dell'obbligo di denuncia e per conseguente inapplicabilità del raddoppio dei termini perché il ricorrente sarebbe il commercialista della società, estraneo alla compagine sociale, e non vi sarebbero elementi per attribuirgli né la qualifica di socio, né quella di amministratore di fatto mancando qualsiasi dimostrazione del compimento di atti di gestione societaria, tanto è vero che la comunicazione di reato ex art. 331 c.p.p. riguarda solo la società e non anche i soci;
6) per violazione dei diritti del contribuente perché nel corso della verifica eseguita dalla Guardia di Finanza le informazioni assunte in relazione al ricorrente non sarebbero state assistite da alcuna garanzia quanto meno riguardo all'estensione delle indagini alla posizione contributiva personale di quest'ultimo;
7) perché l'accertamento non potrebbe spiegare i propri effetti nei confronti di una società cessata dall'attività
a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.
2. La Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del gravame. 3.
Con ordinanza n. 1640/2017 la sezione 36 ha rimesso gli atti al Presidente della Corte per la trasmissione alla sezione 10, attesa la connessione con il fascicolo Rg 19819/2013.
3.1. Con ordinanza n. 3060 del 28.11.2017 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo attesa la pregiudizialità dell'esito del giudizio relativo alla querela di falso presentata con riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento n. TK3018104751.
4. Con memoria, depositata il 20.4.2021, la Direzione Provinciale I di Roma ha dato atto del deposito della sentenza n. 6255/2020 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso e nel merito ha esposto che:
- l'avviso di accertamento n. TK3018104751/2012 è stato notificato una prima volta al contribuente in data
12.12.2012 e che successivamente è stata emessa la cartella di pagamento n. 09720130236616073, oggetto del giudizio Rg 19819/2023 nell'ambito del quale è stata proposta querela di falso avverso la notifica eseguita il 12.12.2012;
- il predetto avviso di accertamento è stato nuovamente notificato in data 29.5.2015 ed impugnato con il presente giudizio;
- nel caso di specie si verterebbe in ipotesi di raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per i reati previsti dal d.lgs. n.
74/2000 e il procedimento penale nei confronti del ricorrente sarebbe stato avviato;
- il responsabile di un'articolazione interna non sottoscrive l'atto in virtù dell'incarico dirigenziale ricevuto, ma per effetto della delega di firma del Direttore dell'Ufficio e nel caso in esame delegato è stato delegato dal Direttore dell'Ufficio Nominativo_1 , come da disposizione di servizio recante l'attribuzione delle deleghe di firma;
- l'Ufficio, considerato che il contribuente per l'anno d'imposta 2006 era risultato quale unico amministratore di fatto della società Società_1 a r.l. e che nei confronti della predetta società era stato emesso l'avviso di accertamento n. TK3036405973/2011 con il quale è stato accertato un maggior reddito d'impresa, ha accertato, ai sensi degli artt. 38 e 41 bis d.P.R. 600/1973, nei confronti del ricorrente il reddito derivante dalla quota di partecipazione agli utili della società;
- è del tutto irrilevante la circostanza della cancellazione della società Società_1 a r.l. atteso che nel caso di specie non si discute di debiti societari.
5. Con ordinanza n. 939/2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire la prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma in merito alla querela di falso.
6. Con ordinanza n. 1394, pubblicata il 7.5.2024, la Sezione ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Appello di Roma.
7. Con memoria, depositata il 16.7.2025, la Direzione Provinciale I di Roma ha dato atto che la Corte di
Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente con la sentenza n. 7627/2024, depositata il
4.12.2024 passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte di Appello ed ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
8. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. La Corte non ravvisa ragioni per riunire il presente ricorso a quello recante il numero Rg 19819/2013 sia perché oggetto dei due giudizi sono atti tributari diversi sia perché il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TK3018104751 nuovamente notificato al contribuente in data 29.5.2015, vale a dire in epoca successiva sia al primo avviso di accertamento notificato il 12.12.2012, sia alla cartella di pagamento n. 09720130236616073000, notificata il 30.7.2013.
10. Il ricorso non è fondato e va respinto.
11. Come detto oggetto del presente giudizio è l'avviso di accertamento n. TK3018104751, notificato il
29.5.2015, relativo ad imposta sui redditi persone fisiche per l'anno 2006, con il quale l'amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito imponibile ai fini IRPEF assoggettando a tassazione l'importo di euro
437.996,00, quale redditi da capitale non dichiarato.
11.1. L'avviso di accertamento in questione trae origine dal PVC della Guardia di Finanza di Tivoli, redatto il 28.10.2010, nel quale si dà atto che a seguito di un'attività di verifica eseguita nei confronti della società Società_2 a r.l. sono emersi i rapporti economici e commerciali intrattenuti con la società Società_1 e Società_1 a r.l. nei confronti della quale è stata avviata un'ulteriore attività di verifica sostanziale perché a fronte delle fatture annotate nei registri contabili per un imponibile complessivo di euro 1.016.600,00ed Iva esposta in fattura pari ad euro 203.720,00, la società non aveva presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva per gli anni 2007 e 2008, mentre per l'anno 2006, cui si riferiscono i rapporti citati, aveva presentato una dichiarazione modello unico 2007 per un volume di affari di euro 52.000,00 e per un reddito imponibile negativo pari a euro 93.000,00. Sempre con riguardo all'anno di imposta 2006 è stato inoltre evidenziato che la società Società_1 e Società_1 aveva presentato la comunicazione annuale dati IVA nella quale aveva esposto l'effettuazione di operazioni attive per euro 320.900,00.
11.2. Dal verbale emerge che vi è stato il contraddittorio:
- con Nominativo_2, quale amministratore unico della società verificata, che non solo non ha esibito nessuna documentazione, ma ha anche dichiarato di non possederne e che tutte le operazioni bancarie sono state eseguite dal titolare della società di cui è divenuto amministratore a seguito della proposta dell'odierno ricorrente. In particolare il sig. Nominativo_2 ha dichiarato di aver rilasciato, una volta divenuto amministratore, una serie di deleghe prestampate dagli istituti di credito e di averle consegnate all'odierno ricorrente;
- con l'odierno ricorrente, quale delegato ad operare sul conto corrente n. Conto_Corrente_1, acceso presso la Banca_1.
All'esito delle verifiche i verbalizzanti hanno ritenuto che l'odierno ricorrente fosse l'amministratore di fatto della società, sia alla luce delle dichiarazioni rese da colui che formalmente appariva essere l'amministratore unico della società, sia delle risultanze documentali dalle quali è emerso che presso lo studio dell'odierno ricorrente hanno sede numerose società di cui è amministratore il sig. Nominativo_2, divenuto amministratore della società Società_1 e Società_1 a r.l. su proposta del sig. Ricorrente_1 che è anche l'intermediario nella presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni IVA annuali, che in forza di una delega non esibita ha ritirato carnet di assegni del conto della società con i quali sono stati pagati fornitori e debiti societari, emettendo assegni successivamente monetizzati.
12. Tanto premesso in fatto la Corte ritiene non fondate tutte le censure sia di carattere procedurale che sostanziale.
12.1. Quanto alla dedotta illegittimità della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, la Corte rileva che la stessa è stata eseguita, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, presso l'abitazione del contribuente dal messo speciale DPI Roma mediante consegna a mani di addetta alla casa che ha sottoscritto per ricevuta in assenza del ricorrente. Ne discende che sono state eseguite tutte le formalità normativamente previste, come dimostra anche il fatto che il contribuente ha tempestivamente impugnato il provvedimento con conseguente applicabilità dell'art. 156 c.p.c..
12.2. Quanto all'eccepita intervenuta decadenza e prescrizione per inapplicabilità del raddoppio dei termini sia perché la comunicazione di reato ex art. 331 c.p.p. non opererebbe nei suoi confronti attesa l'assenza di qualsiasi ruolo attivo nella società di cui sarebbe stato solo il commercialista, sia perché i reati tributari relativi all'accertamento in controversia sono stati dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza n. 755 del 22.4.2015 del Tribunale di Roma, la censura è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass., n. 22337 del 2018; Cass. n. 13481 del 2020).
Il principio trova riscontro nella sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale, secondo cui l'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché "il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta " prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento" (cfr. anche Cass.,, 30 ottobre 2018,
n. 27629).
Il raddoppio infatti attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini raddoppiati sono anch'essi fissati direttamente dalla legge, come tali operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, senza che all'Ufficio sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. Non vi è obbligo pertanto neppure di esternare le ragioni in base alle quali l'Agenzia ritenga operante il raddoppio del termine, esulando l'applicazione da scelte discrezionali.
Nel caso di specie è pacifico che è stata iniziata l'azione penale anche nei confronti dell'odierno ricorrente, come si evince dalla sentenza n. 755/2015 del Tribunale penale di Roma che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Attesa per le ragioni esposte l'irrilevanza della prescrizione del reato,
è evidente che l'avvio della azione penale nei confronti dell'odierno ricorrente è idonea a giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
12.3. Quanto all'eccepita carenza di potere del funzionario che ha sottoscritto l'atto di accertamento su delega del Direttore Provinciale per non appartenere alla carriera direttiva, la Corte rileva che l'amministrazione finanziaria ha provveduto a depositare la delega di firma del Direttore dell'Ufficio.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la delega ad un funzionario diverso da quello previsto istituzionalmente ha natura di delega di firma e non di funzioni, per cui l'atto non ha rilevanza esterna e la delega può essere conferita mediante ordini di servizio. Questi ultimi individuano l'impiegato legittimato alla firma attraverso l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire la verifica del potere al soggetto che ha sottoscritto l'atto (Cassazione n. 1729/2025).
12.4. E' infondata anche la censura relativa alla dedotta inapplicabilità della circolare 54/2009 perché tra la società Società_1 e Società_1 e il ricorrente non sussisterebbe alcun legame tributario che non sarebbe integrato né dal rapporto tra cliente e commercialista, né dallo svolgimento di compiti esecutivi senza alcuna ingerenza negli schemi e nei rapporti societari e dal compimento delle operazioni contabili per proseguire e ultimare la procedura di liquidazione.
Dalle risultanze probatorie emerse dalla verifica eseguita dalla Guardia di Finanza e riportata sub 11) si evince chiaramente l'esistenza di un legame tributario tra l'odierno ricorrente e la società Società_1 e Società_1 di cui era l'amministratore di fatto, sia alla luce delle dichiarazioni rese da colui che formalmente appariva essere l'amministratore unico della società, sia alla luce delle risultanze documentali dalle quali è emerso che presso lo studio dell'odierno ricorrente hanno sede numerose società di cui è amministratore il sig. Nominativo_2, divenuto amministratore della società Società_1 e Società_1 a r.l. su proposta proprio del sig. Ricorrente_1 che è anche l'intermediario nella presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni IVA annuali e che in forza di una delega non esibita ha ritirato carnet di assegni del conto della società con i quali sono stati pagati fornitori e debiti societari, emettendo assegni successivamente monetizzati.
12.5. Quanto alla dedotta insussistenza dell'obbligo di denuncia e alla conseguente inapplicabilità del raddoppio dei termini perché il ricorrente sarebbe il commercialista della società, estraneo alla compagine sociale, e non vi sarebbero elementi per attribuirgli né la qualifica di socio, né quella di amministratore di fatto è sufficiente richiamare tutte le argomentazioni già espresse in relazioni alle precedenti censure.
12.6. Non è, infine, meritevole di accoglimento la censura con la quale viene dedotta la violazione dei diritti del contribuente perché nel corso della verifica eseguita dalla Guardia di Finanza le informazioni assunte in relazione al ricorrente non sarebbero state assistite da alcuna garanzia quanto meno riguardo all'estensione delle indagini alla posizione contributiva personale di quest'ultimo.
Dalla narrativa sub 11 relativa alle operazioni di verifica condotte dalla Guardia di finanza emerge chiaramente che è stato instaurato il contraddittorio anche con il ricorrente che ha avuto modo di depositare la documentazione in suo possesso e di dimostrare la sua estraneità alla compagine societaria.
12.7. Appare, infine, del tutto inconferente l'ultima censura con la quale si afferma che l'accertamento non potrebbe spiegare i propri effetti nei confronti di una società cessata dall'attività a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, costituendo oggetto del presente giudizio l'avviso di accertamento di cui è destinatario l'odierno ricorrente e che non spiega alcuna incidenza sulla società.
13. Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese di lite possono essere compensate attesa la complessità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
ER RI, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17863/2015 depositato il 23/09/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it terzi chiamati in causa
Direzione Regionale Lazio Ufficio Contenzioso
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018104751 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK3018104751, notificato il 29.5.2015, relativo ad imposta sui redditi persone fisiche per l'anno 2006, con il quale l'amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito imponibile ai fini IRPEF assoggettando a tassazione l'importo di euro 437.996,00, quale redditi da capitale non dichiarato.
L'avviso di accertamento trae origine dalla segnalazione della DPI di Roma, Ufficio controlli n. 4696 del
29.10.2012 di emissione dell'avviso di accertamento n. TK3036405973/2011 nei confronti della società
Società_1 e Società_1 a r.l. in liquidazione concernente il maggior reddito di impresa per euro 437.996,00 emerso dal p.v.c del 28.10.2010 della Guardia di Finanza di Tivoli e dal conseguente recupero a tassazione del relativo importo anche nei confronti del contribuente, quale amministratore unico di fatto della società Società_1 e Società_1 a r.l..
1.2. Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato:
1) perché già illegittimamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a mani di persona non meglio identificata senza che il notificatore abbia dato conto delle ricerche effettuate e senza che siano state rispettate tutte le formalità normativamente prescritte;
2) per intervenuta decadenza e prescrizione in quanto si tratta di accertamento relativo all'anno di imposta
2006, emesso solo il 20.5.2015 e notificato il successivo 29.5.2015. Ad avviso del ricorrente non sarebbe condivisibile la tesi dell'amministrazione finanziaria secondo cui la comunicazione di reato ex art. 331 c.p. p. opererebbe anche nei suoi confronti quale socio della Società_1 e Società_1 a r.l. con conseguente raddoppio dei termini per l'accertamento sia perché non emergerebbe dagli atti alcuna evidenza circa un ruolo attivo nella società di cui sarebbe stato solo il commercialista, sia perché i reati tributari relativi all'accertamento in controversia sono stati dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza n. 755 del 22.4.2015 del Tribunale di Roma;
3) per carenza di potere in quanto il funzionario che ha sottoscritto l'atto di accertamento su delega del
Direttore Provinciale non apparterrebbe alla carriera direttiva, né ricorrerebbero nel caso in esame quelle ipotesi di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento ovvero di reggenza dell'ufficio in attesa del dirigente titolare che avrebbero potuto giustificare l'appartenenza del delegato alla nona qualifica funzionale. Sulla scorta delle dette considerazioni il ricorrente ha chiesto ordinarsi all'amministrazione finanziaria l'esibizione della delega per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente giudizio, escludendo aprioristicamente che si verta in un'ipotesi cui è applicabile l'art. 21 octies della legge n. 241/1990;
4) per inapplicabilità della circolare 54/2009 perché tra la citata società e il ricorrente non sussisterebbe alcun legame tributario che non sarebbe integrato né dal rapporto tra cliente e commercialista, né dallo svolgimento di compiti esecutivi senza alcuna ingerenza negli schemi e nei rapporti societari e dal compimento delle operazioni contabili per proseguire e ultimare la procedura di liquidazione con conseguente cancellazione dal registro delle imprese per inattività;
5) per insussistenza dell'obbligo di denuncia e per conseguente inapplicabilità del raddoppio dei termini perché il ricorrente sarebbe il commercialista della società, estraneo alla compagine sociale, e non vi sarebbero elementi per attribuirgli né la qualifica di socio, né quella di amministratore di fatto mancando qualsiasi dimostrazione del compimento di atti di gestione societaria, tanto è vero che la comunicazione di reato ex art. 331 c.p.p. riguarda solo la società e non anche i soci;
6) per violazione dei diritti del contribuente perché nel corso della verifica eseguita dalla Guardia di Finanza le informazioni assunte in relazione al ricorrente non sarebbero state assistite da alcuna garanzia quanto meno riguardo all'estensione delle indagini alla posizione contributiva personale di quest'ultimo;
7) perché l'accertamento non potrebbe spiegare i propri effetti nei confronti di una società cessata dall'attività
a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.
2. La Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del gravame. 3.
Con ordinanza n. 1640/2017 la sezione 36 ha rimesso gli atti al Presidente della Corte per la trasmissione alla sezione 10, attesa la connessione con il fascicolo Rg 19819/2013.
3.1. Con ordinanza n. 3060 del 28.11.2017 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo attesa la pregiudizialità dell'esito del giudizio relativo alla querela di falso presentata con riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento n. TK3018104751.
4. Con memoria, depositata il 20.4.2021, la Direzione Provinciale I di Roma ha dato atto del deposito della sentenza n. 6255/2020 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso e nel merito ha esposto che:
- l'avviso di accertamento n. TK3018104751/2012 è stato notificato una prima volta al contribuente in data
12.12.2012 e che successivamente è stata emessa la cartella di pagamento n. 09720130236616073, oggetto del giudizio Rg 19819/2023 nell'ambito del quale è stata proposta querela di falso avverso la notifica eseguita il 12.12.2012;
- il predetto avviso di accertamento è stato nuovamente notificato in data 29.5.2015 ed impugnato con il presente giudizio;
- nel caso di specie si verterebbe in ipotesi di raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per i reati previsti dal d.lgs. n.
74/2000 e il procedimento penale nei confronti del ricorrente sarebbe stato avviato;
- il responsabile di un'articolazione interna non sottoscrive l'atto in virtù dell'incarico dirigenziale ricevuto, ma per effetto della delega di firma del Direttore dell'Ufficio e nel caso in esame delegato è stato delegato dal Direttore dell'Ufficio Nominativo_1 , come da disposizione di servizio recante l'attribuzione delle deleghe di firma;
- l'Ufficio, considerato che il contribuente per l'anno d'imposta 2006 era risultato quale unico amministratore di fatto della società Società_1 a r.l. e che nei confronti della predetta società era stato emesso l'avviso di accertamento n. TK3036405973/2011 con il quale è stato accertato un maggior reddito d'impresa, ha accertato, ai sensi degli artt. 38 e 41 bis d.P.R. 600/1973, nei confronti del ricorrente il reddito derivante dalla quota di partecipazione agli utili della società;
- è del tutto irrilevante la circostanza della cancellazione della società Società_1 a r.l. atteso che nel caso di specie non si discute di debiti societari.
5. Con ordinanza n. 939/2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire la prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma in merito alla querela di falso.
6. Con ordinanza n. 1394, pubblicata il 7.5.2024, la Sezione ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Appello di Roma.
7. Con memoria, depositata il 16.7.2025, la Direzione Provinciale I di Roma ha dato atto che la Corte di
Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente con la sentenza n. 7627/2024, depositata il
4.12.2024 passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte di Appello ed ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
8. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. La Corte non ravvisa ragioni per riunire il presente ricorso a quello recante il numero Rg 19819/2013 sia perché oggetto dei due giudizi sono atti tributari diversi sia perché il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TK3018104751 nuovamente notificato al contribuente in data 29.5.2015, vale a dire in epoca successiva sia al primo avviso di accertamento notificato il 12.12.2012, sia alla cartella di pagamento n. 09720130236616073000, notificata il 30.7.2013.
10. Il ricorso non è fondato e va respinto.
11. Come detto oggetto del presente giudizio è l'avviso di accertamento n. TK3018104751, notificato il
29.5.2015, relativo ad imposta sui redditi persone fisiche per l'anno 2006, con il quale l'amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito imponibile ai fini IRPEF assoggettando a tassazione l'importo di euro
437.996,00, quale redditi da capitale non dichiarato.
11.1. L'avviso di accertamento in questione trae origine dal PVC della Guardia di Finanza di Tivoli, redatto il 28.10.2010, nel quale si dà atto che a seguito di un'attività di verifica eseguita nei confronti della società Società_2 a r.l. sono emersi i rapporti economici e commerciali intrattenuti con la società Società_1 e Società_1 a r.l. nei confronti della quale è stata avviata un'ulteriore attività di verifica sostanziale perché a fronte delle fatture annotate nei registri contabili per un imponibile complessivo di euro 1.016.600,00ed Iva esposta in fattura pari ad euro 203.720,00, la società non aveva presentato le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva per gli anni 2007 e 2008, mentre per l'anno 2006, cui si riferiscono i rapporti citati, aveva presentato una dichiarazione modello unico 2007 per un volume di affari di euro 52.000,00 e per un reddito imponibile negativo pari a euro 93.000,00. Sempre con riguardo all'anno di imposta 2006 è stato inoltre evidenziato che la società Società_1 e Società_1 aveva presentato la comunicazione annuale dati IVA nella quale aveva esposto l'effettuazione di operazioni attive per euro 320.900,00.
11.2. Dal verbale emerge che vi è stato il contraddittorio:
- con Nominativo_2, quale amministratore unico della società verificata, che non solo non ha esibito nessuna documentazione, ma ha anche dichiarato di non possederne e che tutte le operazioni bancarie sono state eseguite dal titolare della società di cui è divenuto amministratore a seguito della proposta dell'odierno ricorrente. In particolare il sig. Nominativo_2 ha dichiarato di aver rilasciato, una volta divenuto amministratore, una serie di deleghe prestampate dagli istituti di credito e di averle consegnate all'odierno ricorrente;
- con l'odierno ricorrente, quale delegato ad operare sul conto corrente n. Conto_Corrente_1, acceso presso la Banca_1.
All'esito delle verifiche i verbalizzanti hanno ritenuto che l'odierno ricorrente fosse l'amministratore di fatto della società, sia alla luce delle dichiarazioni rese da colui che formalmente appariva essere l'amministratore unico della società, sia delle risultanze documentali dalle quali è emerso che presso lo studio dell'odierno ricorrente hanno sede numerose società di cui è amministratore il sig. Nominativo_2, divenuto amministratore della società Società_1 e Società_1 a r.l. su proposta del sig. Ricorrente_1 che è anche l'intermediario nella presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni IVA annuali, che in forza di una delega non esibita ha ritirato carnet di assegni del conto della società con i quali sono stati pagati fornitori e debiti societari, emettendo assegni successivamente monetizzati.
12. Tanto premesso in fatto la Corte ritiene non fondate tutte le censure sia di carattere procedurale che sostanziale.
12.1. Quanto alla dedotta illegittimità della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, la Corte rileva che la stessa è stata eseguita, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, presso l'abitazione del contribuente dal messo speciale DPI Roma mediante consegna a mani di addetta alla casa che ha sottoscritto per ricevuta in assenza del ricorrente. Ne discende che sono state eseguite tutte le formalità normativamente previste, come dimostra anche il fatto che il contribuente ha tempestivamente impugnato il provvedimento con conseguente applicabilità dell'art. 156 c.p.c..
12.2. Quanto all'eccepita intervenuta decadenza e prescrizione per inapplicabilità del raddoppio dei termini sia perché la comunicazione di reato ex art. 331 c.p.p. non opererebbe nei suoi confronti attesa l'assenza di qualsiasi ruolo attivo nella società di cui sarebbe stato solo il commercialista, sia perché i reati tributari relativi all'accertamento in controversia sono stati dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza n. 755 del 22.4.2015 del Tribunale di Roma, la censura è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass., n. 22337 del 2018; Cass. n. 13481 del 2020).
Il principio trova riscontro nella sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale, secondo cui l'unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché "il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta " prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento" (cfr. anche Cass.,, 30 ottobre 2018,
n. 27629).
Il raddoppio infatti attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini raddoppiati sono anch'essi fissati direttamente dalla legge, come tali operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, senza che all'Ufficio sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. Non vi è obbligo pertanto neppure di esternare le ragioni in base alle quali l'Agenzia ritenga operante il raddoppio del termine, esulando l'applicazione da scelte discrezionali.
Nel caso di specie è pacifico che è stata iniziata l'azione penale anche nei confronti dell'odierno ricorrente, come si evince dalla sentenza n. 755/2015 del Tribunale penale di Roma che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Attesa per le ragioni esposte l'irrilevanza della prescrizione del reato,
è evidente che l'avvio della azione penale nei confronti dell'odierno ricorrente è idonea a giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
12.3. Quanto all'eccepita carenza di potere del funzionario che ha sottoscritto l'atto di accertamento su delega del Direttore Provinciale per non appartenere alla carriera direttiva, la Corte rileva che l'amministrazione finanziaria ha provveduto a depositare la delega di firma del Direttore dell'Ufficio.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la delega ad un funzionario diverso da quello previsto istituzionalmente ha natura di delega di firma e non di funzioni, per cui l'atto non ha rilevanza esterna e la delega può essere conferita mediante ordini di servizio. Questi ultimi individuano l'impiegato legittimato alla firma attraverso l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire la verifica del potere al soggetto che ha sottoscritto l'atto (Cassazione n. 1729/2025).
12.4. E' infondata anche la censura relativa alla dedotta inapplicabilità della circolare 54/2009 perché tra la società Società_1 e Società_1 e il ricorrente non sussisterebbe alcun legame tributario che non sarebbe integrato né dal rapporto tra cliente e commercialista, né dallo svolgimento di compiti esecutivi senza alcuna ingerenza negli schemi e nei rapporti societari e dal compimento delle operazioni contabili per proseguire e ultimare la procedura di liquidazione.
Dalle risultanze probatorie emerse dalla verifica eseguita dalla Guardia di Finanza e riportata sub 11) si evince chiaramente l'esistenza di un legame tributario tra l'odierno ricorrente e la società Società_1 e Società_1 di cui era l'amministratore di fatto, sia alla luce delle dichiarazioni rese da colui che formalmente appariva essere l'amministratore unico della società, sia alla luce delle risultanze documentali dalle quali è emerso che presso lo studio dell'odierno ricorrente hanno sede numerose società di cui è amministratore il sig. Nominativo_2, divenuto amministratore della società Società_1 e Società_1 a r.l. su proposta proprio del sig. Ricorrente_1 che è anche l'intermediario nella presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni IVA annuali e che in forza di una delega non esibita ha ritirato carnet di assegni del conto della società con i quali sono stati pagati fornitori e debiti societari, emettendo assegni successivamente monetizzati.
12.5. Quanto alla dedotta insussistenza dell'obbligo di denuncia e alla conseguente inapplicabilità del raddoppio dei termini perché il ricorrente sarebbe il commercialista della società, estraneo alla compagine sociale, e non vi sarebbero elementi per attribuirgli né la qualifica di socio, né quella di amministratore di fatto è sufficiente richiamare tutte le argomentazioni già espresse in relazioni alle precedenti censure.
12.6. Non è, infine, meritevole di accoglimento la censura con la quale viene dedotta la violazione dei diritti del contribuente perché nel corso della verifica eseguita dalla Guardia di Finanza le informazioni assunte in relazione al ricorrente non sarebbero state assistite da alcuna garanzia quanto meno riguardo all'estensione delle indagini alla posizione contributiva personale di quest'ultimo.
Dalla narrativa sub 11 relativa alle operazioni di verifica condotte dalla Guardia di finanza emerge chiaramente che è stato instaurato il contraddittorio anche con il ricorrente che ha avuto modo di depositare la documentazione in suo possesso e di dimostrare la sua estraneità alla compagine societaria.
12.7. Appare, infine, del tutto inconferente l'ultima censura con la quale si afferma che l'accertamento non potrebbe spiegare i propri effetti nei confronti di una società cessata dall'attività a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, costituendo oggetto del presente giudizio l'avviso di accertamento di cui è destinatario l'odierno ricorrente e che non spiega alcuna incidenza sulla società.
13. Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese di lite possono essere compensate attesa la complessità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.