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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/09/2024, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice ausiliario- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 95 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2020, avverso la sentenza n. 3149/2019(RG 10363/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di retribuzione, promossa da:
Parte_1
MONDELLI- Parte_2
in persona del legale rappresentante
[...] Parte_3
rappr. e dif. dall'avv. G. RANA
- Appellante - contro
, CP_1
rappr. e difeso dagli avv.ti N. GRIPPA e C. CURRO'
-Appellata-
OGGETTO: “Retribuzione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 10/3/2020 l'ente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto domanda di CP_1 condannandolo al pagamento di € 28.553,96 a titolo di retribuzioni non erogate nel periodo
1/5/2017-30/11/2018. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, che non ha considerato l'impossibilità dell'ente di utilizzare la ricorrente, atteso che l'immobile presso cui si esercitava l'attività di casa di cura, ove la ricorrente lavorava come inserviente, è sottoposto ad interventi di manutenzione straordinaria da parte del per cui è allo stato Controparte_2 inutilizzabile. Poi come si evince dal verbale relativo all'incontro con i sindacati del 12/4/2017, essa ha cercato di interessare gli enti pubblici(Comune e Regione) per trovare una ricollocazione del personale alle sue dipendenze, ma non c'è riuscita e comunque nessun tentativo avrebbe potuto sortire effetto, non avendo il restituito l'immobile. Ha domandato in conclusione la riforma CP_2
della sentenza impugnata e il rigetto della domanda della ricorrente. Parte appellata si è opposta alle avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Per giurisprudenza consolidata “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione”1.
Nel caso di specie l'appellante ritiene che si sia verificata una impossibilità oggettiva di utilizzare le prestazioni della ricorrente, per il venir meno dell'immobile presso il quale si esercitava l'attività.
Invero dal verbale del 12/4/2017 formato all'esito di un incontro con le stesse lavoratrici assistite dai sindacati, in cui queste chiedevano il pagamento delle loro retribuzioni, il commissario che rappresentava l'ente affermava che “non essendo possibile garantire, oltre il termine di marzo 2017, la continuità degli stipendi al personale dipendente, qualunque ulteriore previsione di cassa dovesse passare per la condivisione del piano di risanamento dell'ente con il Comune di . Nel CP_2
Part verbale si dava atto di ingenti difficoltà economiche dell' derivanti dal mancato pagamento delle prestazioni da parte del cui aveva fatto seguito l'inadempimento al pagamento dei CP_2 canoni per l'immobile utilizzato per esercitare l'attività, di proprietà del tanto che si CP_2
prospettava la possibilità di compensare i rispettivi crediti, circostanza oggetto di discussione con il anche se erano sorte delle difficoltà in fase di attuazione. Il commissario auspicava una CP_2 variazione della natura giuridica del contratto di affidamento dell'immobile da parte del CP_2 azzerandone la natura onerosa, stante le finalità sociali perseguite dall'ente, ma qualsiasi decisione avrebbe dovuto passare attraverso un piano di risanamento aziendale. Si dava atto, poi, che in quel momento l'immobile utilizzato dall'ente fosse in fase di ristrutturazione da parte del Comune, sicchè la casa di cura era temporaneamente chiusa. Si rappresentava da parte dei sindacati l'urgenza di ricollocare le lavoratrici o in altri enti pubblici o comunque individuando strumenti a sostegno del reddito.
Le lavoratrici presenti alla riunione concordavano con le richieste dei sindacati ma non prestavano adesione alla sospensione della retribuzione, prendendone solo atto. Il commissario dell'ente dal canto suo si impegnava a richiamare le lavoratrici qualora avesse riattivato alcuni servizi.
Ebbene, come è evidente dalla lettura del verbale di incontro, la casa di cura stava attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista economico, non riuscendo più né ad onorare gli impegni con il Comune relativi al pagamento dei canoni di locazione, tanto da auspicare un mutamento del contratto a base della detenzione dell'immobile(da locazione a comodato), né a pagare gli stipendi ai dipendenti, tanto da suscitare la preoccupazione e l'intervento dei sindacati.
La situazione dunque era ben più complessa di come l'ha prospettata nell'atto di appello l'azienda, nel senso che essa non ha sospeso l'attività per il venir meno dell'immobile ove era allocata l'attività, ma per serie difficoltà economiche. La circostanza che non fosse la mancanza dell'immobile ad impedire l'attività lo dimostra il fatto che nel luglio 2017 la appellata è stata richiamata in servizio per un breve periodo nonostante la mancata fruibilità dell'immobile di via
Fanelli n. 9 in ristrutturazione.
Non ha provato l'ente dunque, come ben espresso dal Tribunale, che la sospensione della prestazione lavorativa si ricollegasse ad una situazione imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, che abbia determinato l'impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa, con conseguente sospensione dell'obbligo retributivo. Non ha provato l'appellante di non avere la possibilità di utilizzare altri immobili o di poter organizzare il lavoro diversamente e comunque che la situazione di difficoltà finanziarie non fosse imputabile alla propria negligenza gestionale.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. La proposizione del ricorso in appello dopo il 31/1/2013 giustifica il pagamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in €
4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L.
n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 11/9/2024
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022