Articolo 1470 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1473Articolo 1475
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2024
Art. 1470. Liberta' di riunione 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo ((quanto previsto dall'articolo 1480-bis per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai militari.)) 2. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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