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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 642 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati CERNIGLIARO DELIA e Pt_1
CIANCIMINO ROSARIA
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. POTENZANO Parte_2
GIUSEPPINA
- Appellato - All'udienza del 5/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo in data 14.12.2021, chiedeva condannarsi l' quale gestore del Fondo di Parte_2 Pt_1
Tesoreria, alla corresponsione in suo favore della somma di € 7.483,57 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, maturato alle dipendenze della . Parte_3 CP_1
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3398/2019;
[...] deduceva che dell'importo complessivamente spettante era stato ammesso al passivo fallimentare soltanto quello di € 5.571,28 atteso che, come rilevato dal giudice delegato, la parte residua del credito (pari a € 7.483,57) doveva essere erogato direttamente dall' quale Fondo di Tesoreria. Pt_1
Con sentenza n. 2177/2023 del 15.06.2023 il Tribunale accoglieva integralmente la domanda, osservando che, come suggerito da fonti di rango secondario interne all (circolare n. 70 del 3.4.2007, messaggio n. 17020 Pt_1 Pt_1 del 19.10.2012, messaggio n. 413/2020), “le prestazioni erogate dal sono Pt_1 CP_2
1 soggette al generale principio di automaticità di cui all'articolo 2116 del codice civile e, pertanto, nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale”; soggiungeva che il credito, contrariamente a quanto eccepito dall' (secondo cui il ricorso doveva ritenersi improcedibile, Pt_1 non avendo il ricorrente allegato alla domanda amministrativa la documentazione prescritta), era ampiamente documentato dal verbale di verifica dei crediti in sede fallimentare. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
29.06.2023, chiedendone la riforma. ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 5/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia rilevato l'improponibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa, deducendo che quella inoltrata dal ricorrente, diretta non già al Fondo di Tesoreria ma al di Garanzia, concerneva una prestazione ben diversa da quella per cui CP_2
è causa;
tale rilievo, anche officioso, soggiunge, avrebbe assorbito ogni altra questione ed avrebbe dovuto altresì condurre ad una statuizione sulle spese di lite favorevole all'istituto.
L'appello è infondato. Va premesso che il motivo, sebbene concernente un'eccezione sollevata soltanto con l'atto di appello, è ammissibile;
è, infatti, noto che “la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. Ne consegue che, integrando la previa presentazione della domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitario, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa), la circostanza che l'ente tenuto alla prestazione non abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa non preclude la possibilità di proporre l'eccezione stessa in appello e al giudice di rilevare d'ufficio il temporaneo difetto di
2 giurisdizione” (ex multis v. Cass. n. n. 5149 del 12/03/2004, n. 11756 del 24/06/2004, n. 26146 del 27/12/2010, n. 2063 del 30/01/2014). L'eccezione da esso veicolata è, tuttavia, infondata nel merito, dal momento che la menzionata condizione di procedibilità dell'azione concerne i giudizi relativi a prestazioni previdenziali ed assistenziali, natura cui non partecipa il trattamento per cui è causa. La legge istitutiva (Legge n. 296/2006 art. 1 commi 755 e segg.) ha previsto che:
“Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto corrente aperto presso la Pt_1 tesoreria dello Stato. Il predetto garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei CP_2 trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo (comma 755). Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756 -bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva (comma 756).
3 Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge… (comma 757).” Il D.M. del 30.01.2007, di attuazione della citata normativa, ha poi previsto all'art. 2, che il Fondo ha il compito di erogare le prestazioni “secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007” (comma 1) e che le prestazioni in oggetto “sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in CP_2 caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese” (comma 2); inoltre “L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso” (comma 4). Orbene, pur non ignorandosi un divergente orientamento (v. Cass. n. 25035/2023) che ha sostenuto la natura previdenziale della prestazione del Fondo (che resterebbe obbligato anche in caso di mancato versamento delle quote di t.f.r. da parte del datore di lavoro, dovendo semmai recuperare esso stesso da quest'ultimo i contributi non versati), deve nondimeno osservarsi che tale indirizzo, a quel che consta, è rimasto isolato. Si ritiene pertanto di dover aderire al più consolidato orientamento che esclude siffatta natura, condividendosene le considerazioni, come già sostenuto da questa Corte in precedenti analoghe controversie (v. anche Cass. n. 27014/2017, n. 11536/2019, n. 12009/2018 e n. 24510/2021; v. sentenza n. 661/2023 del 2.08.2023 di questa Corte). La legge n.296/2006, infatti, definisce chiaramente un sistema alimentato in base al principio di ripartizione, cioè a dire mediante il versamento, con le denunce mensili, da parte del datore di lavoro delle quote di trattamento maturate per ciascun lavoratore. L' dunque, è chiamato ad intervenire in via sussidiaria in caso di Pt_1 inadempimento del datore di lavoro – cui il lavoratore è tenuto anzitutto a rivolgersi - essendo previsto che “Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del c.c. … Le prestazioni … sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del salvo conguaglio da valersi CP_2
4 prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”. (cfr. art. 2 del Regolamento attuativo approvato con D.M. del 30/01/2007). Tale, del resto, è il senso che si ricava dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta a sindacare l'interpretazione del su esposto meccanismo trilatero nel senso di individuare in prima battuta nel datore di lavoro fallito il soggetto obbligato atteso che “in materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall' ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il Pt_1 datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso” (Cass. n. 12009 del 16/05/2018; Cass. n. 24510 del 10/09/2021). Ed è giust'appunto sulla scorta di tali considerazioni che la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo di Tesoreria dello Stato, gestito dall' ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale Pt_1 ex lege, non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi delle quote” (così in motivazione Cass. n.24510/2021 – nello stesso senso Cass. n.24985/2022). Orientamento, questo, ancora una volta ribadito di recente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10082/2025 del 16.04.2025 ove si è affermato: “..a partire dall'1.1.2007, la stessa natura retributiva del TFR è stata riaffermata da questa Corte anche di recente (ordinanza n. 16928 del 19/06/2024; v. pure Cass. 13/7/2022, n. 22131) richiamando quanto già sostenuto da Cass. n. 24510/2021 e n. 19708/2018, nelle quali, anche dopo la modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto è stato sostenuto che nel nuovo e più composito panorama normativo (ex art. 1, comma 755 - 757 legge n. 296/2006, che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti presso il Fondo di Tesoreria resta Pt_1 fermo il fatto che il t.f.r. costituisca a tutti gli effetti un credito del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Ne consegue che le quote accantonate del t.f.r., tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l' ex art. 1, comma 755 - 757 legge n. 296/2006, Pt_1 ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l'esigibilità. Va pertanto ribadito che
5 il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria gestito dall' Pt_1 posto che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso (Cass. n. 12009 del 16/05/2018), con trasferimento di essa ad esclusivo carico dell' Il mero richiamo Pt_1 effettuato dall'art. 1, comma 755 - 757 legge n. 296/2006 delle norme in tema di "contributi" vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato mese per mese dal lavoratore e del rafforzamento delle garanzie del lavoratore in sede previdenziale;
ma in caso di inadempimento, non produce alcuna automatica immutazione della natura sostanziale del TFR, intesa come retribuzione differita ex art. 2120 c.c.; né tale richiamo incide sulla modalità di calcolo delle suddette quote e della relativa base imponibile, che restando regolata dall'art. 2120 c.c. è diversa da quella propria dei contributi previdenziali.” La natura retributiva e non invece previdenziale della prestazione in parola induce, pertanto, ad escludere la sussistenza di un onere, a carico del lavoratore, di presentare apposita domanda amministrativa a valere quale condizione di procedibilità dell'azione ex art. 443 c.p.c.. Né tale onere è previsto dal meccanismo previsto dalla stessa legge istitutiva, come sopra tratteggiato, che prevede l'onere del lavoratore di presentare un'unica domanda esclusivamente al datore di lavoro e pone a carico di quest'ultimo (ovvero, si ritiene, in via analogica, del curatore fallimentare, nel caso di insolvenza) l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento (salvo conguaglio) ovvero ad informare il Fondo circa l'incapienza della contribuzione versata quale provvista per la liquidazione del TFR. In senso analogo si è pronunciata anche giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Brescia, sent. n. 190 del 14.7.2021), qui condivisa, secondo cui, sebbene la gestione del Fondo di tesoreria esercitata dall' per conto Pt_1 dello Stato possa considerarsi alla stregua di una “gestione previdenziale”, nel senso che l' vi provvede, quanto alle attività di accertamento e Pt_1 riscossione, secondo le modalità proprie di una gestione previdenziale, “ciò non toglie che il lavoratore ottiene dal Fondo non una prestazione previdenziale, bensì il pagamento del proprio credito per TFR tanto è vero che, secondo la fisiologia dell'istituto, il lavoratore non presenta alcuna domanda al Fondo ma deve domandare solo al datore di lavoro la liquidazione del TFR. Dunque, ipotizzare la necessità di una domanda amministrativa (non prevista dalla norma) e farne derivare la decadenza per inosservanza del termine per la proposizione del ricorso giudiziale significherebbe far discendere da una inerzia in nessun modo addebitabile al lavoratore non la perdita della possibilità di
6 conseguire una prestazione previdenziale, ma il venir meno di un diritto già entrato a far parte del proprio patrimonio”). Non avendo l' contestato nel merito le statuizioni della sentenza Pt_1 gravata relative alla sussistenza dei requisiti sostanziali per accedere alla prestazione invocata, esse vanno ormai ritenute coperte dal giudicato. L'appello va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 2177/2023 resa il 15.06.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali che Parte_2 liquida per compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 5/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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