Art. 1.
Il Presidente della. Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con Memorandum e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960.
Il Presidente della. Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con Memorandum e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960.