Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/06/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRASTRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al nr. 1839/2023 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. P.IVA_1 in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formichella, con studio in Benevento, ed ivi elettivamente domiciliata, come in atti;
APPELLANTE
ED
,CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. C.F. P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Gilio e Lucio Curcio, con studio in Potenza, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Curcio, come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza impugnata, n.
577/2022 del giudice di pace di Potenza pubblicata il 19.10.2022 accertando che nulla è dovuto dalla società appellante in virtù dei titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 702/2019 e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile e comunque privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge. Vittoria di spese ed onorari.
APPELLATA: inammissibilità dell'appello, improcedibilità dello stesso per tardiva iscrizione a ruolo, rigetto del gravame in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite del doppio grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 702/2019, notificato il 29.1.2020, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 2305,80 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento monitorio, a titolo di pagamento delle fatture nn. 6 e 16 del 2018, per la prestazione di servizi.
La causa era istruita mediante interrogatorio formale ed escussione di un teste di parte opposta e, con la sentenza n. 577/2022, pubblicata il 19.10.2022, il giudice rigettava l'opposizione, ritenuta raggiunta la prova del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, con conferma dello stesso e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Parte 1 proponeva appello avverso Con atto di citazione notificato il 19.4.2023 la società
la sentenza e concludeva come in epigrafe.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società appellata che a sua volta concludeva come in epigrafe, con proposizione della eccezione di improponibilità del gravame solo nella comparsa conclusionale.
La causa era istruita documentalmente e riservata a sentenza all'udienza del 25.2.2025.
L'appello è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le motivazioni che di seguito si riportano.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, va affermata la tempestività dell'atto di appello, tenuto conto della data di deposito della sentenza, non notificata, 19.10.2022 e della data di notifica dell'atto di citazione il 19.4. 2023.
L'appello va considerato ammissibile.
In diritto e come è noto, “... gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...". (cfr. Cass.
S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora si è sostenuto che: "...Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado...." (Cass. n. 40560/2021) L'atto introduttivo è coerente con l'orientamento del quale sono espressione i precedenti innanzi riportati.
Quanto alla proposta eccezione di improcedibilità, la stessa va rigettata, tenuto conto della tempestiva costituzione in giudizio del convenuto che, peraltro, nulla rilevava in proposito. (sul tema cfr. Cass. n.
24224/2019)
In fatto, si osserva come l'appellante abbia documentato problemi di carattere tecnico ostativi rispetto alla iscrizione a ruolo del fascicolo al medesimo non addebitabili.
Nel merito, l'appellante censura la sentenza di primo grado articolando alle stessa le seguenti censure: mancanza di prova documentale del credito laddove erano state depositate in giudizio solo le fatture ed alcun ulteriore riscontro documentale atto a provare l'effettiva esecuzione delle attività documentate in fattura. Il giudice, pure correttamente riportando i principi in tema di riparto dell'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, di essi poi in concreto non faceva applicazione, con conseguente illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione delle circostanze di fatto;
inconferenza della prova testimoniale esperita a mezzo di un solo teste, al quale era stata posta la domanda, articolata in citazione, e riguardante l'esecuzione di attività presso le pale eoliche site in
Monte Sant'Angelo, circostanza che il teste di fatto non confermava;
lo stesso teste inoltre riferiva di avere eseguito solo “la parte pratica" e riferiva della esecuzione della " parte burocratica" per aver appreso tale circostanza da altri, con evidente inconferenza della deposizione de relato;
mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della appellante che aveva riferito di non essere proprietaria di alcun impianto di pale eoliche.
Le allegazioni sono solo in parte condivisibili.
In fatto, il decreto ingiuntivo era emesso in forza del deposito di due fatture di pagamento, oltre che dell'estratto autentico delle scritture contabili, nel quale le fatture erano annotate.
La prima fattura, n.6 del 30.3.2018, si riferiva alla prestazione di servizi di “generazione password per firma dichiarazione consumi, dichiarazione consumi anno 2017 e trasmissione GSE, verifica periodica
(5 anni) delibera AEEG e test, nuovo addendum tecnico per Enel”; nel documento non era specificato il luogo di esecuzione delle prestazioni e l'importo era pari ad € 1.830,00.
La seconda fattura, n. 16 del 24.4.2018 si riferiva al "controllo fusibili con sostituzione degli stessi,
messa in servizio inverter spento pulizia e programmazione condizionatore sala inverter con fornitura di fusibili", per l'importo di € 475,80; anche in questo caso manca l'indicazione del luogo di esecuzione delle prestazioni.
La parte opponente, sia putre a tratti genericamente, contestava l'esistenza del rapporto contrattuale e che le prestazioni fossero state effettivamente eseguite. Non era fornita ulteriore prova documentale dal creditore, neanche nel giudizio a cognizione piena, in relazione alle prestazioni (anche quelle relative alle pratiche gestite per conto terzi e trasmesse alle autorità indicate) indicate sinteticamente in fattura.
Nella comparsa di costituzione e riposta si evidenzia una evidente discrasia tra allegazioni di cui in parte argomentativa e capitolazione della prova testimoniale, in contrasto tra loro.
Ed infatti, se alla pagina 3 la società precisava che le fatture si riferivano a pratiche e manutenzione di un "impianto fotovoltaico" sito in Monte Sant'Angelo, poi, all'ultima pagina il capitolo di prova riferiva che dette prestazioni riguardavano pale eoliche site in Monte Sant'Angelo.
Come precisato innanzi, nulla le fatture indicavano quanto ai luoghi di esecuzione delle prestazioni.
La parte opposta chiedeva di poter escutere un teste a conferma della esecuzione delle prestazioni fatturate, che venivano riportate al capitolo primo, che sarebbero state eseguite presso un impianto a pale eoliche in Mote Sant'Angelo (Foggia).
L'unico teste escusso riferiva che le prestazioni fatturate erano state tutte eseguite, ma presso un impianto fotovoltaico sito in San Marco dei Cavoti.
Lo stesso, che sosteneva essere stato dipendente della opposta, riferiva, tuttavia, di avere eseguito lui stesso "la parte pratica" mentre “la parte burocratica" era stata effettuata da altri e di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto "trattandosi di piccola azienda era in contatto con i proprietari”.
Egli riferiva, poi, di avere appreso che il corrispettivo pattuito per le prestazioni era di circa € 2.000,00.
La legale rappresentante della opposta non confermava i capitoli del deferito interrogatorio formale che erano gli stessi predisposti per la prova testimoniale) e precisava di non essere proprietaria di pale eoliche e di non avere conferito alcun incarico.
In diritto e come è noto mette capo al creditore opposto, attore in senso sostanziale, di fornire prova convincente della sussistenza del credito, nell' an e nel quantum, e prova documentale di esso non è, nel giudizio a cognizione piena, la fattura commerciale, documento unilateralmente formato dal creditore.
In sé, poi, la mancata contestazione della fattura non costituisce prova della esistenza del credito.
Orbene, nella fattura manca qualsiasi annotazione sul luogo di esecuzione delle prestazioni che, anche per la parte in cui riguardano comunicazioni ad Enti terzi sono sguarnite di ulteriore riscontro documentale.
Alla stregua di quanto innanzi, vanno valutate le risultanze della prova testimoniale esperita a mezzo di un solo teste. Orbene, al di là dell'evidente contrasto tra il contenuto del capitolo e la parte argomentativa della comparsa di costituzione, il dipendente della opposta ha precisato il luogo e la tipologia di impianto al quale le prestazioni fatturate erano riferibili.
Egli, tuttavia, aveva conoscenza diretta della sola esecuzione della “parte pratica” delle fatturate prestazioni, parte pratica che, in mancanza di precisazioni nel capitolo, ragionevolmente si riferisce al contenuto della fattura di manutenzione e sostituzione dei fusibili, ovvero alla n. 16/2018.
Per il resto il teste riferiva che l'esecuzione delle altre prestazioni e la pattuizione del compenso erano circostanze che aveva appreso da terzi, in quanto si trattava di impresa di piccole dimensioni ed egli era in contatto con i proprietari.
La parte eseguita da terzi parrebbe riguardare (in assenza di precisazioni in capitolo) la fattura n.
6/2018.
Queste le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio la cui conferenza, coerenza e precisione è argomento centrale della critica dell'appellante.
...Sulla valenza probatoria della testimonianza de relato, come è noto occorre distinguere i testimoni 66
"de relato actoris" e quelli "de relato" in genere. I primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto
è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. Gli altri testi,
"de relato" in genere, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità...". (cfr. sul tema ex plurimis Cass. n. 43/1998) 66Inoltre, va rimarcato come, in linea generale, ed anche quando non si tratti di testimonianza " de relato actoris" "Le testimonianze "de relato", aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità". (cfr. Cass. n. 4306/2001)
Orbene, pure a non voler considerare la circostanza specificata dal tese dell'essere egli a conoscenza delle circostanza non attinenti al proprio lavoro perché era a stretto contatto con i proprietari” ( il 66
che lo renderebbe mero teste de relato actoris) la valenza probatoria della sue deposizioni appare attenuata ed insufficiente, da sola, a ritenere effettivamente eseguite tutte le prestazioni fatturate, anche quelle che non paiono rigorosamente inerire a lavori meramente esecutive ovvero "pratiche", come il teste stesso riferisce. Ed allora, considerato che alcuna altra prova è stata fornita dal creditore in merito alla effettiva esecuzione delle lavorazioni di cui alla fattura n. 6/2018, la prova del credito può dirsi raggiunta solo nei limiti della somma di € 475,00, comprensiva di IVA.
Non pare ostativa rispetto alle conclusioni di cui innanzi la circostanza della- evidente- discrasia tra parte argomentativa della comparsa e capitolo di prova, giacchè il teste ha chiaramente indicato il luogo e l'impianto presso il quale aveva egli eseguito le sue prestazioni per conto della opposta.
Pertanto e conclusivamente, il decreto ingiuntivo n. 702/2019 va revocato con accertamento del minor credito in capo all'opposto di € 475,80 comprensivo di IVA, oltre ad interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Dalla riforma della sentenza discende il riesame del riparto delle spese di lite.
Stante il riconoscimento di un credito in capo alla parte opposta, sia pure di minore importo le spese processuali vanno poste a carico della parte opponente, e liquidate in € € 700,00 oltre spese forfettarie
IVA e CPA come per legge, in base ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147//2022 applicati sulla scorta del valore della causa, delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione di importi sostanzialmente pari ai minimi tariffari per i giudizi innanzi al giudice di pace. (sul riparto delle spese di lite in caso di rideterminazione del credito cfr. ex plurimis Cass. n. 15916/2021 espressione di indirizzo consolidato)
Ne va disposta la distrazione come da istanza dei procuratori costituiti, contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado.
Le spese dell'odierno grado di giudizio vanno invece poste a carico della parte appellata ed in favore della parte appellante.
Esse sono liquidate complessivamente in € 1.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive queste pari ad € 147,00, tenuto conto del valore e della natura della causa, delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e con applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 di modifica del primo, sostanzialmente in importo prossimo ai minimi, in considerazione della assenza di attività istruttoria e della modesta complessità
delle questioni in diritto tutte affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal GiudiceParte_1 di pace di Potenza n. 577/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 702/2019, accertando in capo al creditore il minor credito nell'importo di € 475,80 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese del primo grado, che liquida in €
700,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori costituiti per fattone anticipo;
3) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado di appello, che liquida in €
1.500,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste da liquidare in € 147.00.
Così deciso in Potenza il 27.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO