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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/09/2024, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso 22.2.2024 RG n. 317/2024
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Alessandra Bucchi del Foro di Forlì ed ivi domiciliata in via Giuseppe Garibaldi n. 127 ricorrente
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avvocato Lorena CP_1 C.F._2
Manicone del Foro di Matera ed ivi domiciliato in via Nazionale n. 230 resistente
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 564/2023 del 10.8.2023 del Tribunale di Forlì
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 564/2023 emessa dal
Tribunale di Forlì, sez. civile, RG:3805/2019 in persona del Giudice, dott. Maffa Danilo in data 10.08.2023 e non notificata così provvedere: dichiarare la nullità e/o comunque riformare la sentenza in ordine all'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori nonché alla condanna in capo a ai Parte_1 sensi dell'art. 709 ter cpc ed ai sensi dell'art. 614-bis cpc del dispositivo oggetto del presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del gravame – dichiarare l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocazione e domicilio Persona_1
presso la stessa;
rigettare le domande di cui all'art. 709-ter cpc e art. 614-bis cpc non sussistendone i presupposti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio.
Conclusioni parte resistente
IN RITO ED IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello così come proposto da Pt_1
atteso che i procedimenti già pendenti in primo grado, alla data del 28
[...]
febbraio 2023, dovrebbero essere ancora assoggettati alla disciplina previgente rispetto alla Riforma Cartabia introdotta con il Dpr 149/2022 così come integrato dalla
L.197/2022, quanto alle impugnazioni e ciò per i motivi meglio dedotti in premessa.
NEL MERITO:
a) rigettare l'appello perchè manifestamente infondato in fatto e diritto e per l'effetto:
b) confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minorenne
[...]
con collocazione presso il domicilio materno;
Per_1
c) confermare la condanna di al pagamento in favore della figlia minore Parte_1
della somma di euro 2000,00; Persona_1
d) confermare la condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 5000,00;
e) confermare la condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 150,00 per ogni inosservanza delle prescrizioni e nei termini meglio esplicitati in motivazione della sentenza di primo grado;
in riforma parziale della impugnata sentenza, accogliere l'appello incidentale formulato dal sig. e per l'effetto: CP_1
disporre che nessun assegno divorzile è dovuto a favore della sig.ra Pt_1
dal ;
[...] CP_1 disporre la sospensione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia sino Per_1
al ripristino dello stato di salute psichica del per i motivi meglio specificati;
CP_1 in via subordinata disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia in € 250,00; Per_1
condannare alle spese del presente giudizio anche per temerarietà della Parte_1 presente azione attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle motivazioni pag. 2/5 poste a fondamento del presente giudizio di appello, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 564/2023 del 10.8.2023 il Tribunale di Forlì, fatto seguito alla sentenza parziale sullo scioglimento del vincolo matrimoniale fra le parti (matrimonio contratto il
10.8.2001) dal quale era nata la figlia il 1.10.2008, tenuto conto anche di quanto Per_1 emergeva dall'intervento dei Servizi, affidava la stessa in forma condivisa ai genitori con collocamento presso la madre, imponeva all'attuale resistente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 500 quale contributo al mantenimento della figlia, considerando che risultava in atti che aveva rinunciato ad ogni attività lavorativa in Parte_1
costanza di matrimonio per accudire la famiglia e che non aveva, allo stato, alcuna occupazione. Inoltre, ritenuto provato che l'attuale appellante aveva mantenuto negli anni comportamenti ostacolanti nei confronti del resistente e tutti volti ad eludere le prescrizioni giudiziarie in relazione all'affido di , imponeva a il Per_1 CP_1
pagamento di un assegno divorzile pari ad euro 150 mensili mentre, ex art. 709 ter c.p.c., a l'obbligo di versare euro 2.000 a favore della figlia ed euro Parte_1
5.000 a favore del resistente. Applicava la norma di cui all'art. 614 bis c.p.c. e mandava i Servizi per le attività di controllo e sostegno necessarie.
Con ricorso 22.2.2024 impugnava la decisione, chiedendone la riforma. Parte_1
Ritualmente citato si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e CP_1
spiegando appello incidentale come indicato in epigrafe.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
12.9.2024
Motivi della decisione
Preliminarmente va sottolineato come l'errore sul rito non abbia alcuna conseguenza processuale ove sia rimasto integro e completo il contraddittorio.
Quanto alla richiesta di affido esclusivo della minore formulata dall'appellante la stessa non può essere accolta perché, come ampiamente motivato dal Tribunale, la situazione di conflittualità esistente fra ed il padre e le difficoltà relazionali (e le Per_1
manchevolezze imputabili a ) che oggettivamente emergono e di cui si CP_1
stanno occupando i Servizi, allo stato non integrano comunque quella relazione pag. 3/5 pregiudizievole per il minore con un genitore che legittima la deroga all'affido condiviso. Anche perché, salvo diversi e più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in futuro, l'affido condiviso costituisce uno stimolo che il genitore deve cogliere e coltivare per ricostruire la relazione genitoriale, ove la stessa abbia sofferto per le ragioni più varie.
La domanda di revoca della condanna formulata ex art. 709 ter cpc è ugualmente infondata, poiché nulla ha dedotto in concreto l'appellante a fronte dell'esame dettagliato dei comportamenti ostativi di cui parla lungamente il Tribunale e gravemente ostacolanti della relazione padre figlia (cfr. pagg. 9 e ss. sentenza, cui si può fare riferimento per brevità).
Quanto all'appello incidentale in punto assegno divorzile, anche qui la genericità della pretesa è insuperabile. Nulla viene detto quanto alla mancanza delle ragioni assistenziali compensative e perequative dell'assegno se non che, appunto genericamente,
l'appellante ha capacità di lavoro e non la esercita e che il resistente non ha alcuna o poca capacità di reddito.
Lo stesso dicasi per il contributo di mantenimento versato a favore della figlia alla luce del fatto che (come è noto) l'impegno del genitore nel mantenimento dei figli deve seguire le proprie sostanze e capacità di lavoro, con il che l'esonero è possibile solo in caso di conclamata incapacità totale di lavoro, soprattutto in casi, come il presente, in cui l'assegno è minimo (500 euro), le sostanze della madre collocataria egualmente minime e le esigenze della minore (nata nel 2008) di vita e di studio evidentemente rilevanti.
Le spese possono essere compensate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta gli appelli in atti e, per l'effetto conferma la sentenza 10.8.2023 Tribunale di
Forlì;
-compensa le spese.
Bologna, lì 12 settembre 2024
Il Presidente est.
pag. 4/5 dott. Giuseppe de Rosa
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso 22.2.2024 RG n. 317/2024
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Alessandra Bucchi del Foro di Forlì ed ivi domiciliata in via Giuseppe Garibaldi n. 127 ricorrente
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avvocato Lorena CP_1 C.F._2
Manicone del Foro di Matera ed ivi domiciliato in via Nazionale n. 230 resistente
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 564/2023 del 10.8.2023 del Tribunale di Forlì
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 564/2023 emessa dal
Tribunale di Forlì, sez. civile, RG:3805/2019 in persona del Giudice, dott. Maffa Danilo in data 10.08.2023 e non notificata così provvedere: dichiarare la nullità e/o comunque riformare la sentenza in ordine all'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori nonché alla condanna in capo a ai Parte_1 sensi dell'art. 709 ter cpc ed ai sensi dell'art. 614-bis cpc del dispositivo oggetto del presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del gravame – dichiarare l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocazione e domicilio Persona_1
presso la stessa;
rigettare le domande di cui all'art. 709-ter cpc e art. 614-bis cpc non sussistendone i presupposti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio.
Conclusioni parte resistente
IN RITO ED IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello così come proposto da Pt_1
atteso che i procedimenti già pendenti in primo grado, alla data del 28
[...]
febbraio 2023, dovrebbero essere ancora assoggettati alla disciplina previgente rispetto alla Riforma Cartabia introdotta con il Dpr 149/2022 così come integrato dalla
L.197/2022, quanto alle impugnazioni e ciò per i motivi meglio dedotti in premessa.
NEL MERITO:
a) rigettare l'appello perchè manifestamente infondato in fatto e diritto e per l'effetto:
b) confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minorenne
[...]
con collocazione presso il domicilio materno;
Per_1
c) confermare la condanna di al pagamento in favore della figlia minore Parte_1
della somma di euro 2000,00; Persona_1
d) confermare la condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 5000,00;
e) confermare la condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 150,00 per ogni inosservanza delle prescrizioni e nei termini meglio esplicitati in motivazione della sentenza di primo grado;
in riforma parziale della impugnata sentenza, accogliere l'appello incidentale formulato dal sig. e per l'effetto: CP_1
disporre che nessun assegno divorzile è dovuto a favore della sig.ra Pt_1
dal ;
[...] CP_1 disporre la sospensione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia sino Per_1
al ripristino dello stato di salute psichica del per i motivi meglio specificati;
CP_1 in via subordinata disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia in € 250,00; Per_1
condannare alle spese del presente giudizio anche per temerarietà della Parte_1 presente azione attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle motivazioni pag. 2/5 poste a fondamento del presente giudizio di appello, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 564/2023 del 10.8.2023 il Tribunale di Forlì, fatto seguito alla sentenza parziale sullo scioglimento del vincolo matrimoniale fra le parti (matrimonio contratto il
10.8.2001) dal quale era nata la figlia il 1.10.2008, tenuto conto anche di quanto Per_1 emergeva dall'intervento dei Servizi, affidava la stessa in forma condivisa ai genitori con collocamento presso la madre, imponeva all'attuale resistente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 500 quale contributo al mantenimento della figlia, considerando che risultava in atti che aveva rinunciato ad ogni attività lavorativa in Parte_1
costanza di matrimonio per accudire la famiglia e che non aveva, allo stato, alcuna occupazione. Inoltre, ritenuto provato che l'attuale appellante aveva mantenuto negli anni comportamenti ostacolanti nei confronti del resistente e tutti volti ad eludere le prescrizioni giudiziarie in relazione all'affido di , imponeva a il Per_1 CP_1
pagamento di un assegno divorzile pari ad euro 150 mensili mentre, ex art. 709 ter c.p.c., a l'obbligo di versare euro 2.000 a favore della figlia ed euro Parte_1
5.000 a favore del resistente. Applicava la norma di cui all'art. 614 bis c.p.c. e mandava i Servizi per le attività di controllo e sostegno necessarie.
Con ricorso 22.2.2024 impugnava la decisione, chiedendone la riforma. Parte_1
Ritualmente citato si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e CP_1
spiegando appello incidentale come indicato in epigrafe.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
12.9.2024
Motivi della decisione
Preliminarmente va sottolineato come l'errore sul rito non abbia alcuna conseguenza processuale ove sia rimasto integro e completo il contraddittorio.
Quanto alla richiesta di affido esclusivo della minore formulata dall'appellante la stessa non può essere accolta perché, come ampiamente motivato dal Tribunale, la situazione di conflittualità esistente fra ed il padre e le difficoltà relazionali (e le Per_1
manchevolezze imputabili a ) che oggettivamente emergono e di cui si CP_1
stanno occupando i Servizi, allo stato non integrano comunque quella relazione pag. 3/5 pregiudizievole per il minore con un genitore che legittima la deroga all'affido condiviso. Anche perché, salvo diversi e più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in futuro, l'affido condiviso costituisce uno stimolo che il genitore deve cogliere e coltivare per ricostruire la relazione genitoriale, ove la stessa abbia sofferto per le ragioni più varie.
La domanda di revoca della condanna formulata ex art. 709 ter cpc è ugualmente infondata, poiché nulla ha dedotto in concreto l'appellante a fronte dell'esame dettagliato dei comportamenti ostativi di cui parla lungamente il Tribunale e gravemente ostacolanti della relazione padre figlia (cfr. pagg. 9 e ss. sentenza, cui si può fare riferimento per brevità).
Quanto all'appello incidentale in punto assegno divorzile, anche qui la genericità della pretesa è insuperabile. Nulla viene detto quanto alla mancanza delle ragioni assistenziali compensative e perequative dell'assegno se non che, appunto genericamente,
l'appellante ha capacità di lavoro e non la esercita e che il resistente non ha alcuna o poca capacità di reddito.
Lo stesso dicasi per il contributo di mantenimento versato a favore della figlia alla luce del fatto che (come è noto) l'impegno del genitore nel mantenimento dei figli deve seguire le proprie sostanze e capacità di lavoro, con il che l'esonero è possibile solo in caso di conclamata incapacità totale di lavoro, soprattutto in casi, come il presente, in cui l'assegno è minimo (500 euro), le sostanze della madre collocataria egualmente minime e le esigenze della minore (nata nel 2008) di vita e di studio evidentemente rilevanti.
Le spese possono essere compensate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta gli appelli in atti e, per l'effetto conferma la sentenza 10.8.2023 Tribunale di
Forlì;
-compensa le spese.
Bologna, lì 12 settembre 2024
Il Presidente est.
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