Articolo 2 della Legge 30 novembre 1983, n. 656
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 dicembre 1983
Art. 2.
Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1983