Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 306/2025 Reclami
Il TRIBUNALE DI CATANIA Sesta Sezione civile riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) dott. ssa Maria Acagnino Presidente
2) dott. Sergio Centaro Giudice
3) dott.ssa Laura Messina Giudice est.
Ha emesso la seguente
ORDINANZA COLLEGIALE in sede di reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 306/2025 RG inteso ad ottenere la revoca dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione emessa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. R.G. 3494/2024 dal Giudice dell'esecuzione; promosso da
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Oberdan n. 2, C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Giarre alla via Turati nr. 89, presso lo studio dell'Avv. Mario Cavallaro, (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
; CodiceFiscale_2 reclamante contro
, in persona del Procuratore Speciale Dott. Controparte_1
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Persona_1
Sicilia, a ciò autorizzato per procura speciale per atto Notaio – Persona_2
Roma, repertorio n. 181515, raccolta n. 12772 del 25/7/24, rilasciata da
[...]
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 Controparte_1
(codice fiscale/partita IVA n. ), elettivamente domiciliata in Siracusa P.IVA_1
Viale Santa Panagia 136 I, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Rizza, (CF
, , che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 P.IVA_2 in atti;
reclamata
*********
Il Tribunale,
Pagina 1
1. Sospendere l'esecutività del pignoramento n. 29384202400005242/001 per i sopra specificati motivi;
2. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e /o privo di effetti giuridici il pignoramento presso terzi notificato al Sig. per i motivi meglio illustrati nella parte narrativa;
3. Con Pt_1 vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
OSSERVA
Nell'ambito della procedura esecutiva n. 3494 Rg. l'odierno reclamante proponeva opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi ad istanza di , sollevando una serie di Controparte_1 eccezioni e precisamente: a) la prescrizione del diritto di credito dell'
[...]
; b) l'inesistenza del pignoramento oggi opposto per la Controparte_2 mancanza di una valida notifica dello stesso;
c) la nullità del pignoramento opposto per la mancata indicazione dei crediti azionati;
d) l'erronea applicazione degli interessi e la mancata analitica indicazione dei criteri di calcolo degli stessi interessi.
Con l'ordinanza impugnata il Giudice dell'esecuzione, non ritenendo fondati i motivi di opposizione, rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e contestualmente condannava il al pagamento delle spese Pt_1 della fase cautelare in favore dell' . Controparte_1
Con il proposto reclamo il ha formulato le conclusioni sopra riportate, Pt_1 insistendo nella richiesta di sospensione della procedura esecutiva.
si è costituita chiedendo, nel merito, il rigetto Controparte_2 della proposta impugnazione.
Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile.
Il reclamante, pur premettendo che “La conclusione del Dott. non appare Pt_2 condivisibile, in quanto frutto di un'evidente errata percezione degli elementi di fatto posti a fondamento delle difese del Sig. che, se correttamente valutati, Pt_1 risulteranno sufficienti a sostenere la richiesta cautelare avanzata e, conseguentemente, con l'instaurazione del presente procedimento di reclamo è intenzione del medesimo ricorrente ottenere la già chiesta sospensione.”, non ha in alcun modo censurato l'ordinanza reclamata, limitandosi a riproporre le questioni già sottoposte al vaglio del Giudice dell'esecuzione.
Basta un esame del ricorso introduttivo del presente procedimento per rendersi conto che, in nessun modo, è censurato l'iter logico- giuridico seguito dal
Giudice di prime cure. A ciò si aggiunga che, nonostante l'ampia giurisprudenza citata nell'ordinanza, nessuna deduzione è stata effettuata dal circa Pt_1
l'eventuale non pertinenza o non rilevanza dei suddetti richiami da parte del
Giudice dell'esecuzione.
Pagina 2 Sotto tale profilo, si osserva che se è vero che il reclamo costituisce un mezzo di impugnazione di natura devolutiva non soggetto a particolari requisiti formali, è altrettanto vero che si tratta comunque di uno strumento di impugnazione con cui si chiede la modifica e/o revoca di un provvedimento giudiziale e che, quindi, non può ignorare, come nulla fosse, la circostanza che un primo giudice si è già pronunciato disattendendo le eccezioni che vengono reiterate pedissequamente come già formulate nella prima fase, senza alcuno sforzo critico ed argomentativo rispetto alle valutazioni svolte nel provvedimento impugnato. Il controllo del Giudice del reclamo è circoscritto ex lege alla ordinanza che accolga o rigetti la sospensione dell'esecuzione e agli eventuali errori contenuti nel provvedimento impugnato.
In particolare e solo a titolo esemplificativo, l'ordinanza oggetto di reclamo si fonda- almeno sotto due profili- sul difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario, e ciò in quanto i crediti sottesi al pignoramento sono in larga parte di natura tributaria. Il Giudice di prime cure ha rilevato, infatti, che “ogni questione relativa all'eventuale nullità derivata dell'atto di pignoramento (per la mancata o invalida notifica degli atti da esso presupposti) esula, quanto ai ruoli tributari (erariali e locali), dalla cognizione di questo G.E. alla luce della giurisprudenza della S.C. (cfr.
Cass. S.U. sentenza n. 13913 del 5.06.2017): secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt.
2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” ed ancora e analogamente, che non sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alla prescrizione dei crediti, essendo questione relativa al merito della pretesa, da sottoporre al Giudice
Tributario.
Ebbene, sul punto, il nulla deducendo con riferimento all'eccezione di Pt_1 carenza di giurisdizione su cui l'ordinanza si fonda, si è limitato ad affermare che “le uniche notifiche prodotte da controparte sono ininfluenti ai fini del decorso del termine prescrizionale nonché assolutamente illegittime, nulle e/o comunque inesistenti per carenza di perfezionamento così come prescritto dalla legislazione vigente, nonché effettuate ad un indirizzo di residenza errato del Sig. per come si evince dal Pt_1 certificato di residenza prodotto, nel quale risulta che il ricorrente già dal 2006 era residente in [...] (e non in via Oberdan n.
4- indirizzo dove sono state effettuate tutte le notifiche) (All. 4). Inoltre, si evidenzia come l'art. 140 cpc prescriva che la notifica per compiuta giacenza deve essere perfezionata tramite l'invio di una
Pagina 3 raccomandata informativa e, anche per il perfezionamento della notifica ai sensi della legge n. 890/1982, è necessaria la CAD (ved. Corte. Cass. Sez. Unite sent. n.10012/21).
Nel caso de quo ciò non si è verificato e il Sig. non ha mai ricevuto alcunché Pt_1 relativamente agli atti prodromici al pignoramento, come si evince dalla stessa documentazione depositata da controparte.”, entrando- dunque- nuovamente nel merito della regolarità delle notifiche stesse.
Alle stesse conclusioni può giungersi, come detto, anche con riferimento all'eccezione di prescrizione.
Anche in relazione alla notifica dell'atto di pignoramento, il reclamante ignora il ragionamento logico- giuridico del Giudice (e le citazioni giurisprudenziali in merito) in ordine alla eventuale nullità e non all'inesistenza della notifica e alla sanatoria per raggiungimento dello scopo stante la proposizione dell'opposizione. Il si limita, infatti, ad eccepire la inesistenza della Pt_1 notifica, citando giurisprudenza risalente.
Non avendo formulato alcuna osservazione critica avverso il provvedimento impugnato, dunque, il reclamo va dichiarato inammissibile.
Si precisa che non può essere accolta la richiesta di “assegnazione delle somme” formulata da , trattandosi di pignoramento ex Controparte_1 art. 72 bis D.P.R. 602/73.
Venendo alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (scaglione fino ad € 520.000, solo fase introduttiva e decisionale, valori medi ridotti della metà stante la decisione in rito).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
1) dichiara inammissibile il reclamo proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese della presente fase che si liquidano in € 2.056,00, Controparte_1 oltre spese generali, IVA (se dovuta) e cpa;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile del
Tribunale in data 21 marzo 2025.
Il Giudice Il Presidente
Laura Messina dott.ssa Maria Acagnino
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