TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg 2197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2197/2024 Rg Vg avente per oggetto l'adozione di maggiorenni promossa da:
Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 6, assistito e rappresentato dall'avv. Vincenzo Ionadi del Foro di Torino (Cf. ) C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Avigliana n. 19, gius Parte Ricorrente
(Cf. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3 la B Parte Adottanda
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - In data: 07/10/2025”
Collegio del 2.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“nel merito,
- dichiarare l'adozione del sig. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] – scala B da parte del sig. (C.F. ) nato Parte_1 C.F._1
a Torino il 7.6.1957, residente in [...], con t zando di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottando e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato l'11/10/2024 il sig. adiva il Tribunale di Ivrea al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, d sig. evidenziando la Parte_2 sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 291, co. 1, cc, consistenti nell'assenza di discendenti legittimi, nell'avvenuto compimento dei 35 anni di età e nella sussistenza di una differenza di età di almeno 18 anni tra l'adottante e l'adottando. Difatti, come riportato:
- il ricorrente (di anni 67) ha compiuto gli anni trentacinque e la sua età supera di oltre diciotto quella dell'adottando (di anni 33);
– i genitori del ricorrente sono deceduti ormai da tempo;
– il ricorrente è vedovo e non ha figli, né legittimi né naturali, ed è quindi privo di discendenti. Egli è molto affezionato al nipote sig. che, in quanto figlio del fratello della defunta moglie ha frequentato sin dalla sua Parte_2 Persona_1 più tenera età divenendo nel corso degli anni un riferimento fisso nella vita di quest'ultimo instaurando nel tempo con lui un profondo legame affettivo e famigliare di cui aspira oggi ad ottenere anche il riconoscimento giuridico;
– l'adottando è figlio di e di Persona_2 Persona_3
– l'adottando non è mai on la con la quale ha avuto la figlia minorenne Controparte_1
nata a [...] il [...]; Persona_4 ato adottato da nessun altro.
Riguardo alle condizioni fissate dal combinato disposto degli artt. 295 e 296 cc ai fini della pronuncia richiesta, nello specifico identificabili nella prestazione del consenso da parte dell'adottante e dell'adottando e nell'espressione dell'assenso da parte dell'adottando, parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza perché tali adempimenti fossero svolti innanzi al Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 311 cc. All'udienza del 05/02/2025 parte adottante manifestavano il consenso all'adozione. La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge. Invero l'adottante ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione, essendo nato il [...] e l'adottando, è nato il [...]; Parte_1 Parte_2 è inoltre di almeno anni 18 di età richiest dottante e adottando;
l'adottante non ha prole e l'adottando ha dichiarato di avere una figlia minorenne. Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione. Parimenti ha prestato l'assenso il sig. padre del sig. persona tenuta nella Persona_3 Parte_2 specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., con mail inviata a Parte ricorrente e depositata in atti. L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.
P.Q.M.
Visto il combinato disposto degli artt. 291, co. 1, 296, 297, co. 1, 311, co. 1, 312 e 313, co. 1, cc, Dichiara l'adozione di nato a [...] il [...] da parte di Parte_2 Parte_1 nato il [...]. Dispone che l'adottato posponga al proprio cognome quello dell'adottante. Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2197/2024 Rg Vg avente per oggetto l'adozione di maggiorenni promossa da:
Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 6, assistito e rappresentato dall'avv. Vincenzo Ionadi del Foro di Torino (Cf. ) C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Avigliana n. 19, gius Parte Ricorrente
(Cf. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3 la B Parte Adottanda
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - In data: 07/10/2025”
Collegio del 2.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“nel merito,
- dichiarare l'adozione del sig. (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] – scala B da parte del sig. (C.F. ) nato Parte_1 C.F._1
a Torino il 7.6.1957, residente in [...], con t zando di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottando e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato l'11/10/2024 il sig. adiva il Tribunale di Ivrea al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, d sig. evidenziando la Parte_2 sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 291, co. 1, cc, consistenti nell'assenza di discendenti legittimi, nell'avvenuto compimento dei 35 anni di età e nella sussistenza di una differenza di età di almeno 18 anni tra l'adottante e l'adottando. Difatti, come riportato:
- il ricorrente (di anni 67) ha compiuto gli anni trentacinque e la sua età supera di oltre diciotto quella dell'adottando (di anni 33);
– i genitori del ricorrente sono deceduti ormai da tempo;
– il ricorrente è vedovo e non ha figli, né legittimi né naturali, ed è quindi privo di discendenti. Egli è molto affezionato al nipote sig. che, in quanto figlio del fratello della defunta moglie ha frequentato sin dalla sua Parte_2 Persona_1 più tenera età divenendo nel corso degli anni un riferimento fisso nella vita di quest'ultimo instaurando nel tempo con lui un profondo legame affettivo e famigliare di cui aspira oggi ad ottenere anche il riconoscimento giuridico;
– l'adottando è figlio di e di Persona_2 Persona_3
– l'adottando non è mai on la con la quale ha avuto la figlia minorenne Controparte_1
nata a [...] il [...]; Persona_4 ato adottato da nessun altro.
Riguardo alle condizioni fissate dal combinato disposto degli artt. 295 e 296 cc ai fini della pronuncia richiesta, nello specifico identificabili nella prestazione del consenso da parte dell'adottante e dell'adottando e nell'espressione dell'assenso da parte dell'adottando, parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza perché tali adempimenti fossero svolti innanzi al Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 311 cc. All'udienza del 05/02/2025 parte adottante manifestavano il consenso all'adozione. La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge. Invero l'adottante ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione, essendo nato il [...] e l'adottando, è nato il [...]; Parte_1 Parte_2 è inoltre di almeno anni 18 di età richiest dottante e adottando;
l'adottante non ha prole e l'adottando ha dichiarato di avere una figlia minorenne. Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione. Parimenti ha prestato l'assenso il sig. padre del sig. persona tenuta nella Persona_3 Parte_2 specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., con mail inviata a Parte ricorrente e depositata in atti. L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.
P.Q.M.
Visto il combinato disposto degli artt. 291, co. 1, 296, 297, co. 1, 311, co. 1, 312 e 313, co. 1, cc, Dichiara l'adozione di nato a [...] il [...] da parte di Parte_2 Parte_1 nato il [...]. Dispone che l'adottato posponga al proprio cognome quello dell'adottante. Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.