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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4012/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
01/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VENDRAMIN CRISTIANO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GUZZO BARBARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 25.7.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue (in particolar modo con riferimento all'assegno una tantum riconosciuto in favore di , rispondono all'interesse della prole e non Parte_2
presentano profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo parere in data 2.7.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/06/2012 da Parte_1
(n. a TOLMEZZO (UD) il 25/02/1968) e (n. a BASSANO DEL GRAPPA Parte_2
(VI) il 19/03/1966), trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di COLLE UMBERTO alle seguenti condizioni:
1) Il signor verserà in unica soluzione alla GN a titolo di assegno divorzile una Parte_1 Parte_2
tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma VIII della L. n. 898/1870, la somma di € 65.000,00
(sessantacinquemila/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente iban : , CodiceFiscale_3
intestato alla GN nel termine di 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la Parte_2
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni tra loro concordate.
2) La casa familiare sita in Colle Umberto (TV) - via Trieste n. 1, di proprietà del signor resta assegnata Parte_1
allo stesso che continuerà ad abitarvi con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, con gli Per_1
arredi ed i beni ivi contenuti. La GN , la quale dopo la separazione si è trasferita a vivere a Conegliano Parte_2
(TV) in via Cadore n. 3 piano 2 i.n.c., in un immobile appartenente alla stessa, ha già provveduto ad asportare dalla casa familiare tutti i beni e gli effetti di sua proprietà.
3) La figlia maggiorenne, economicamente non autosufficiente, manterrà abitazione e residenza anagrafica Per_1
presso il padre a Colle Umberto (TV), e determinerà in via autonoma i tempi di frequentazione con i genitori e, in particolare, quelli di trascorrenza con la madre quale genitore non convivente.
4) I genitori continueranno a provvedere direttamente al mantenimento ordinario della figlia quando ella sarà Per_1
presso ciascuno di loro, mentre le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, atteso il maggior reddito dello stesso, verranno sostenute dal signor nella misura del 100%; con Parte_1
assegno unico e universale, sino a quando dovuto, e detrazioni fiscali interamente di spettanza di quest'ultimo.
5) Le spese e le competenze legali, giudiziali e stragiudiziale, del presente procedimento rimarranno interamente compensate tra le parti.
6) Le parti dichiarano sin d'ora di prestare la loro acquiescenza ex art. 329 c.p.c. all'emananda sentenza, in accoglimento delle sopraindicate condizioni, con rinuncia a qualsivoglia impugnazione, con richiesta che venga dato atto di un tanto in sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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