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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
.Sentenza n. R.G. n. 237/2022 Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 237/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 4/2002 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 10.01.2022 a conclusione del giudizio n.
804/2919 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c.”, vertente tra
– c.f. , P. Parte_1 P.IVA_1
iva , con sede centrale in Roma, in via Ciro il Grande n. 212, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv,ti Ugo
Nucciarone e Antonella Testa, giusta procura generale alle liti in atti con i quali è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla v. Zurlo n. 11
-APPELLANTE-
e
(già ,) c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 P.IVA_3
– tempore, rappresentata e difesa dall' avv,to Angela Catalano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Campobasso, P,zza Vittorio Emanuele II
n. 9 presso lo studio dell'avv.to Nicola Lavanga
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
19.2.2025, entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che in questa sede si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui agli artt. 190
e 352 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., l' impugnava Pt_1
l'atto di precetto notificato in data 19.06.2018 presso l'Agenzia di San Donà di Piave dell'Istituto ad istanza della (ora con il quale veniva intimato il pagamento della CP_3 Controparte_1
somma di € 8.316,29, oltre spese ed ulteriori accessori maturandi, in virtù di decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di Larino n. 1/18, emesso il 3.01.2018.
Eccepiva l' la nullità dell'atto di precetto perché intimato in virtù di titolo esecutivo inefficace, Pt_1
non avendo la mai notificato il decreto ingiuntivo presso la sede legale dell' a CP_3 Pt_1
norma dell'art. 145 c.p.c.
Eccepiva inoltre la nullità dell'atto di precetto perchè notificato in violazione dell'art. 14, comma 1,
del D.L. n. 669/96, come modificato dall'art. 147 della L. n. 388/00 e dall'art. 44 del D.L. n. 269/03,
essendo stato notificato l'atto di precetto senza il rispetto del termine di 120 giorni dalla notifica all' (mai avvenuta) del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo spedito in forma esecutiva). Pt_1
L' , quindi, instava per la declaratoria di nullità/e/o inefficacia dell'atto di precetto, previa Pt_1
sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i. n. 1/18.
La si costituiva in giudizio e contestava a vario titolo l'opopoisizione spiegata. CP_3 Successivamente, respinta l'istanza di sospensione avanzata dall' , la causa veniva decisa con la Pt_1
sentenza n. 4/2022 in epigrafe, con la quale l'adito Tribunale di Larino rigettava l'opposizione e confermava la validità dell'atto di precetto opposto, condannando l' al rimborso delle spese di Pt_1
lite.
Nel motivare la propria decisione il Tribunale ha ritenuto di dover respingere entrambe le eccezioni di nullità dell'atto di precetto sollevate dall' , sulla base della seguente, testuale motivazione: Pt_1
“Diverse pronunce di Tribunali hanno statuito che con l'opposizione al precetto intimato in virtù di
un titolo esecutivo, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione
forzata. Il Giudice dell'Esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine di un titolo di
natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su
questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quali il titolo esecutivo si é formato. Il
principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi altresì applicabile in caso di opposizione
a precetto intimato sulla base di un titolo esecutivo definitivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del
credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento possono essere dedotti solo nel processo di
appello e non anche in sede esecutiva nel processo di opposizione ex art. 615 c.p.c. Le causa di nullità
o di ingiustizia del titolo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva
la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'appello.
Dunque al Giudice dell'opposizione all'esecuzione può essere devoluta la sola cognizione dei motivi
di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni
di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui l'inefficacia
del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.) è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi
del tutto (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e
non anche nella ipotesi di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché
la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indicativa
della volontà del creditore di volersi avvalere del decreto. Nella eventualità che la nullità o irregolarità della notifica del decreto abbia impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza
del decreto, è stata prevista la possibilità di farla valere a mezzo dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. Ed anche in questa ipotesi, l'opposizione non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità
perché, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata
all'apertura del giudizio di merito non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno
con riguardo alle spese della fase monitoria (Cass. n. 18791 del 2009). Quindi ove il vizio attenga
alla fase della consegna è inesistente, se eseguita ad un soggetto o in un luogo totalmente estranei
al destinatario (cfr., tra la tante, Cass. civ. 6.05.2015, n. 9083, Cass. civ. 30.05.2014, n. 12301),
mentre nel caso di specie la sede territoriale di San Donà di Piave, non può certo considerarsi Pt_1
soggetto diverso e/o estraneo, men che meno autonomo, rispetto alla sede centrale di Roma, Pt_1
come già riconosciuto da codesto Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 16.01.2020
sopra richiamata.
Si può, pertanto accertare che il destinatario veniva a conoscenza della notifica del decreto Pt_1
ingiuntivo e la mancata opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ha comportato la validità della notifica
del titolo esecutivo e la definitività dello stesso.
Il termine dei 120 gg. per la notifica dell'atto di precetto decorre regolarmente dalla data di notifica
del decreto (30.01.2018). L'opposizione a precetto, in conclusione, deve essere rigettata […]”
Con citazione notificata il 6.07.2020 l' ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, per i Pt_1
motivi di seguito precisati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza: -
in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto
pervenuto all'Agenzia di San Donà di Piave in data 19.06.2018 perché intimato in violazione Pt_1
dell'art 14, del D.L. 31/12/96, n. 669; - condannare la Società appellata al pagamento delle spese
del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 2.12.2022 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello avversario con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' investe la parte della sentenza n. 4/2022 laddove il Tribunale ha Pt_1
respinto l'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto di precetto sollevata dall'attuale appellante ex art. 14, comma 1, del d.l. 669/96, come modificato dall'art. 147, comma 1, della L. n. 388/00 e dall'art. 44 del D.L. n. 269/03, per essere stata eseguita la notifica del predetto atto di precetto prima del decorso del termine di 120 dalla notifica all' del titolo esecutivo, ”notifica peraltro mai Pt_1
avvenuta”
Pare che parte appellante non abbia inteso impugnare espressamente la sentenza di primo grado anche nella parte in cui è stata riconosciuta la “validità del titolo esecutivo e la definitività dello
stesso”, anche se a chiusura del motivo di appello anzi riportato ribadisce “…notifica all'Istituto del
tutolo esecutivo, notifica peraltro mai avvenuta”, concetto ripreso a pag. 3, infine, della comparsa conclusionale “…notifica del titolo esecutivo (nel caso di specie mai avvenuta)”.
Perciò, per fugare ogni dubbio, si richiama la motivazione della sentenza di primo grado, anzi testualmente riportata, nella quale il Tribunale correttamente e condivisibilmente, ha statuito quanto segue: “Quindi ove il vizio attenga alla fase della consegna è inesistente, se eseguita ad un soggetto
o in un luogo totalmente estranei al destinatario (cfr., tra la tante, Cass. civ. 6.05.2015, n. 9083,
Cass. civ. 30.05.2014, n. 12301), mentre nel caso di specie la sede territoriale di San Donà di Pt_1
Piave, non può certo considerarsi soggetto diverso e/o estraneo, men che meno autonomo, rispetto
alla sede centrale di Roma[…]. Pt_1
Si può, pertanto accertare che il destinatario veniva a conoscenza della notifica del decreto Pt_1
ingiuntivo e la mancata opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ha comportato la validità della notifica
del titolo esecutivo e la definitività dello stesso”.
Ciò posto, passando alla disamina del motivo (espresso) di appello, va evidenziato che l'appellante ivi si duole, nel dettaglio, che il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Larino n. 1/18 non è mai stato notificato all'Istituto munito di formula esecutiva e che pertanto la sentenza gravata sarebbe errata ove si afferma che ”Il termine decorre regolarmente dalla data di notifica del decreto
(30.01.2018)”.
Pacifico essendo tra le parti che il d.i. in questione è stato notificato privo della formula esecutiva,
nel caso di specie non si versa in presenza di mere irregolarità formali, bensì del mancato rispetto di una condizione di efficacia del titolo esecutivo e di conseguente invalidità del precetto,
espressamente sancita dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/96, e succ. modifiche, atteso che, come evidenziato dalla S.C. con le sentenze 26.11.2010, n. 24078; nello stesso senso, T.A.R. Roma
(Lazio), sez. III, 15.06.2015, n. 8356: “Non v'è dubbio, dunque, che il decreto ingiuntivo,
regolarmente notificato ai fini della opposizione, debba essere rinotificato una volta divenuto
esecutivo”; Cass. civ. sez, III, 20.09.2006, n. 20330; nello stesso senso, Cass, civ., sez. III,
26.03.2009, n. 7360; Cass., civ. sez. lav., 17.02.2015, n. 2133), la stessa stabilisce un necessario intervallo temporale di 120 giorni tra la notifica alla P.A. del titolo esecutivo – nella fattispecie decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. ed esecutività ex art. 475 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis) – e quella del precetto, intervallo temporale prima del decorso del quale il precetto intempestivamente notificato è insanabilmente nullo.
Ed invero, sollo dalla notifica del provvedimento giudiziale munito di efficacia esecutiva (non prima,
e cioè quando il titolo esecutivo non è ancora formato e potrebbe non essere formato mai per una serie di vicende) può legittimamente decorrere il termine dilatorio previsto dalla norma per consentire alla P.A. l'attivazione delle procedure per l'esecuzione del titolo.
Senza considerare , poi, che, nel caso che occupa, alla data di notifica dell'atto di precetto
(19.06.2018), il predetto termine di 120 giorni non risultava decorso neanche dalla data dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo (27.03.2018).
Per espresso dettato della Suprema Corte (v. sentenza n. 24078/10 cit,), quindi, in mancanza della notifica del decreto ingiuntivo spedito in forma esecutiva, alcuna sanatoria è ammissibile ed il precetto notificato in violazione del termine di cui all'art. 14 citato è inevitabilmente nullo e tale deve essere dichiarato. Per tali ragioni l'appello va accolto.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, in base al D.M. n. 55/2024 e succ. modif., parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
e per il secondo grado in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al credito per cui si procede (€
8.316,29), ai sensi dell'art. 17, comma primo, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
237/2022 R.G. sull'appello proposto dall' Parte_1
con citazione notificata il 6/07/2022 nei confronti della
[...] CP_1
avverso la sentenza n. 4/2002 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica
[...]
pubblicata il 10.01.2022 a conclusione del giudizio n. 804/2919 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita , così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità
dell'atto di precetto pervenuto all'Agenzia di San Donà di Piave in data 19.06.2018; Pt_1
- Condanna la , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Controparte_1
rimborso, in favore della parte appellante, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidandole, per il primo grado in € 4.346,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
e per il secondo grado in € 355,50 per esborsi, ed in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 19.06.2025
Il consigliere est. Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 237/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 4/2002 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 10.01.2022 a conclusione del giudizio n.
804/2919 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c.”, vertente tra
– c.f. , P. Parte_1 P.IVA_1
iva , con sede centrale in Roma, in via Ciro il Grande n. 212, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv,ti Ugo
Nucciarone e Antonella Testa, giusta procura generale alle liti in atti con i quali è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla v. Zurlo n. 11
-APPELLANTE-
e
(già ,) c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2 P.IVA_3
– tempore, rappresentata e difesa dall' avv,to Angela Catalano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Campobasso, P,zza Vittorio Emanuele II
n. 9 presso lo studio dell'avv.to Nicola Lavanga
- APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
19.2.2025, entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che in questa sede si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui agli artt. 190
e 352 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., l' impugnava Pt_1
l'atto di precetto notificato in data 19.06.2018 presso l'Agenzia di San Donà di Piave dell'Istituto ad istanza della (ora con il quale veniva intimato il pagamento della CP_3 Controparte_1
somma di € 8.316,29, oltre spese ed ulteriori accessori maturandi, in virtù di decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di Larino n. 1/18, emesso il 3.01.2018.
Eccepiva l' la nullità dell'atto di precetto perché intimato in virtù di titolo esecutivo inefficace, Pt_1
non avendo la mai notificato il decreto ingiuntivo presso la sede legale dell' a CP_3 Pt_1
norma dell'art. 145 c.p.c.
Eccepiva inoltre la nullità dell'atto di precetto perchè notificato in violazione dell'art. 14, comma 1,
del D.L. n. 669/96, come modificato dall'art. 147 della L. n. 388/00 e dall'art. 44 del D.L. n. 269/03,
essendo stato notificato l'atto di precetto senza il rispetto del termine di 120 giorni dalla notifica all' (mai avvenuta) del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo spedito in forma esecutiva). Pt_1
L' , quindi, instava per la declaratoria di nullità/e/o inefficacia dell'atto di precetto, previa Pt_1
sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i. n. 1/18.
La si costituiva in giudizio e contestava a vario titolo l'opopoisizione spiegata. CP_3 Successivamente, respinta l'istanza di sospensione avanzata dall' , la causa veniva decisa con la Pt_1
sentenza n. 4/2022 in epigrafe, con la quale l'adito Tribunale di Larino rigettava l'opposizione e confermava la validità dell'atto di precetto opposto, condannando l' al rimborso delle spese di Pt_1
lite.
Nel motivare la propria decisione il Tribunale ha ritenuto di dover respingere entrambe le eccezioni di nullità dell'atto di precetto sollevate dall' , sulla base della seguente, testuale motivazione: Pt_1
“Diverse pronunce di Tribunali hanno statuito che con l'opposizione al precetto intimato in virtù di
un titolo esecutivo, si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione
forzata. Il Giudice dell'Esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine di un titolo di
natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su
questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quali il titolo esecutivo si é formato. Il
principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi altresì applicabile in caso di opposizione
a precetto intimato sulla base di un titolo esecutivo definitivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del
credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento possono essere dedotti solo nel processo di
appello e non anche in sede esecutiva nel processo di opposizione ex art. 615 c.p.c. Le causa di nullità
o di ingiustizia del titolo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva
la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'appello.
Dunque al Giudice dell'opposizione all'esecuzione può essere devoluta la sola cognizione dei motivi
di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni
di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui l'inefficacia
del decreto ingiuntivo (art. 644 c.p.c.) è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi
del tutto (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e
non anche nella ipotesi di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché
la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indicativa
della volontà del creditore di volersi avvalere del decreto. Nella eventualità che la nullità o irregolarità della notifica del decreto abbia impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza
del decreto, è stata prevista la possibilità di farla valere a mezzo dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. Ed anche in questa ipotesi, l'opposizione non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità
perché, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata
all'apertura del giudizio di merito non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno
con riguardo alle spese della fase monitoria (Cass. n. 18791 del 2009). Quindi ove il vizio attenga
alla fase della consegna è inesistente, se eseguita ad un soggetto o in un luogo totalmente estranei
al destinatario (cfr., tra la tante, Cass. civ. 6.05.2015, n. 9083, Cass. civ. 30.05.2014, n. 12301),
mentre nel caso di specie la sede territoriale di San Donà di Piave, non può certo considerarsi Pt_1
soggetto diverso e/o estraneo, men che meno autonomo, rispetto alla sede centrale di Roma, Pt_1
come già riconosciuto da codesto Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 16.01.2020
sopra richiamata.
Si può, pertanto accertare che il destinatario veniva a conoscenza della notifica del decreto Pt_1
ingiuntivo e la mancata opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ha comportato la validità della notifica
del titolo esecutivo e la definitività dello stesso.
Il termine dei 120 gg. per la notifica dell'atto di precetto decorre regolarmente dalla data di notifica
del decreto (30.01.2018). L'opposizione a precetto, in conclusione, deve essere rigettata […]”
Con citazione notificata il 6.07.2020 l' ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, per i Pt_1
motivi di seguito precisati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza: -
in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto
pervenuto all'Agenzia di San Donà di Piave in data 19.06.2018 perché intimato in violazione Pt_1
dell'art 14, del D.L. 31/12/96, n. 669; - condannare la Società appellata al pagamento delle spese
del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 2.12.2022 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello avversario con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' investe la parte della sentenza n. 4/2022 laddove il Tribunale ha Pt_1
respinto l'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto di precetto sollevata dall'attuale appellante ex art. 14, comma 1, del d.l. 669/96, come modificato dall'art. 147, comma 1, della L. n. 388/00 e dall'art. 44 del D.L. n. 269/03, per essere stata eseguita la notifica del predetto atto di precetto prima del decorso del termine di 120 dalla notifica all' del titolo esecutivo, ”notifica peraltro mai Pt_1
avvenuta”
Pare che parte appellante non abbia inteso impugnare espressamente la sentenza di primo grado anche nella parte in cui è stata riconosciuta la “validità del titolo esecutivo e la definitività dello
stesso”, anche se a chiusura del motivo di appello anzi riportato ribadisce “…notifica all'Istituto del
tutolo esecutivo, notifica peraltro mai avvenuta”, concetto ripreso a pag. 3, infine, della comparsa conclusionale “…notifica del titolo esecutivo (nel caso di specie mai avvenuta)”.
Perciò, per fugare ogni dubbio, si richiama la motivazione della sentenza di primo grado, anzi testualmente riportata, nella quale il Tribunale correttamente e condivisibilmente, ha statuito quanto segue: “Quindi ove il vizio attenga alla fase della consegna è inesistente, se eseguita ad un soggetto
o in un luogo totalmente estranei al destinatario (cfr., tra la tante, Cass. civ. 6.05.2015, n. 9083,
Cass. civ. 30.05.2014, n. 12301), mentre nel caso di specie la sede territoriale di San Donà di Pt_1
Piave, non può certo considerarsi soggetto diverso e/o estraneo, men che meno autonomo, rispetto
alla sede centrale di Roma[…]. Pt_1
Si può, pertanto accertare che il destinatario veniva a conoscenza della notifica del decreto Pt_1
ingiuntivo e la mancata opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ha comportato la validità della notifica
del titolo esecutivo e la definitività dello stesso”.
Ciò posto, passando alla disamina del motivo (espresso) di appello, va evidenziato che l'appellante ivi si duole, nel dettaglio, che il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Larino n. 1/18 non è mai stato notificato all'Istituto munito di formula esecutiva e che pertanto la sentenza gravata sarebbe errata ove si afferma che ”Il termine decorre regolarmente dalla data di notifica del decreto
(30.01.2018)”.
Pacifico essendo tra le parti che il d.i. in questione è stato notificato privo della formula esecutiva,
nel caso di specie non si versa in presenza di mere irregolarità formali, bensì del mancato rispetto di una condizione di efficacia del titolo esecutivo e di conseguente invalidità del precetto,
espressamente sancita dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/96, e succ. modifiche, atteso che, come evidenziato dalla S.C. con le sentenze 26.11.2010, n. 24078; nello stesso senso, T.A.R. Roma
(Lazio), sez. III, 15.06.2015, n. 8356: “Non v'è dubbio, dunque, che il decreto ingiuntivo,
regolarmente notificato ai fini della opposizione, debba essere rinotificato una volta divenuto
esecutivo”; Cass. civ. sez, III, 20.09.2006, n. 20330; nello stesso senso, Cass, civ., sez. III,
26.03.2009, n. 7360; Cass., civ. sez. lav., 17.02.2015, n. 2133), la stessa stabilisce un necessario intervallo temporale di 120 giorni tra la notifica alla P.A. del titolo esecutivo – nella fattispecie decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. ed esecutività ex art. 475 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis) – e quella del precetto, intervallo temporale prima del decorso del quale il precetto intempestivamente notificato è insanabilmente nullo.
Ed invero, sollo dalla notifica del provvedimento giudiziale munito di efficacia esecutiva (non prima,
e cioè quando il titolo esecutivo non è ancora formato e potrebbe non essere formato mai per una serie di vicende) può legittimamente decorrere il termine dilatorio previsto dalla norma per consentire alla P.A. l'attivazione delle procedure per l'esecuzione del titolo.
Senza considerare , poi, che, nel caso che occupa, alla data di notifica dell'atto di precetto
(19.06.2018), il predetto termine di 120 giorni non risultava decorso neanche dalla data dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo (27.03.2018).
Per espresso dettato della Suprema Corte (v. sentenza n. 24078/10 cit,), quindi, in mancanza della notifica del decreto ingiuntivo spedito in forma esecutiva, alcuna sanatoria è ammissibile ed il precetto notificato in violazione del termine di cui all'art. 14 citato è inevitabilmente nullo e tale deve essere dichiarato. Per tali ragioni l'appello va accolto.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, in base al D.M. n. 55/2024 e succ. modif., parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
e per il secondo grado in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al credito per cui si procede (€
8.316,29), ai sensi dell'art. 17, comma primo, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
237/2022 R.G. sull'appello proposto dall' Parte_1
con citazione notificata il 6/07/2022 nei confronti della
[...] CP_1
avverso la sentenza n. 4/2002 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica
[...]
pubblicata il 10.01.2022 a conclusione del giudizio n. 804/2919 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita , così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità
dell'atto di precetto pervenuto all'Agenzia di San Donà di Piave in data 19.06.2018; Pt_1
- Condanna la , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Controparte_1
rimborso, in favore della parte appellante, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidandole, per il primo grado in € 4.346,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
e per il secondo grado in € 355,50 per esborsi, ed in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 19.06.2025
Il consigliere est. Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico