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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3258/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Portici (NA) alla Via Madonnelle n. 21, , ed elettivamente Parte_2 domiciliata in Portici (NA) alla Via Diaz n. 2 presso lo studio dell'avv. Sabino Antonino Sarno (C.F: ) che la rappresenta e difende ed indica C.F._1 per le comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- Appellante
E
(C.F. Controparte_1
), con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che CP_1 C.F._2 lo rappresenta e difende giusta e indica per le comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata t. Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 04.10.2023 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento dell'indebito CP_1 versamento in favore dell della somma di € 104.735,00, eseguita in esecuzione CP_2 del provvedimento di rateazione dell'8.09.2016 (rif. 0502), e la condanna dell CP_1 alla restituzione della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese sostenute per il pregresso procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. La società ricorrente deduceva in punto di fatto che : in epoca antecedente all'aprile 2012 aveva versato i contributi previdenziali e assistenziali relativi al proprio personale dipendente sulla posizione n. 5117114817; a seguito dell'obbligo di iscrizione alla gestione CP_1 Pt_3 comunicato nel mese di aprile 2012, l' aveva aperto d'ufficio una nuova CP_1 posizione contributiva n. 5134509227, destinata a ricevere i versamenti per malattia e disoccupazione, mentre la quota riferita all'IVS doveva essere trasferita dalla posizione preesistente;
tale trasferimento contabile non veniva mai eseguito, con conseguente duplicazione delle richieste contributive e formazione di “note di rettifica”, per un importo di € 59.128,00 oltre € 45.899,00 per sanzioni e interessi. Esponeva che, in data 03.08.2016, presso la sede provinciale di Napoli, era stato CP_1 concordato un piano di regolarizzazione contributiva avente finalità meramente amministrativa e provvisoria, volto a consentire il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con l'impegno dell'Istituto di provvedere successivamente alla sistemazione contabile delle due posizioni. A seguito di tale incontro, l' adottava in data 08.09.2016 il provvedimento n. 0502 di CP_1 accoglimento della richiesta di rateazione, in forza del quale la società versava, nel periodo settembre 2016 – giugno 2018, la somma complessiva di euro 104.735,00, suddivisa in ventiquattro rate.
Nonostante i pagamenti, il sistema informatico dell'Ente continuava a generare note di rettifica senza considerare gli importi già corrisposti. La società, rimasta priva di riscontro a una istanza di autotutela trasmessa in data 11.07.2018, proponeva dunque ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 23281/2018), nel cui ambito veniva nominato CTU al fine verificare l'esistenza di eventuali debiti e l'avvenuto storno tra le due posizioni esistenti presso l' L' Ausiliare, esaminava il provvedimento CP_1 CP_1 del 08.09.2016 di accoglimento dell' istanza di rateizzazione per complessivi € 105.027,00 e, ricostruite le partite contabili, all' esito di numerose operazioni peritali, accertava che tale importo non era dovuto avendo la società Parte_1 regolarmente assolto a tutti gli obblighi contributivi relativi al periodo 2007 – aprile 2012 e che la duplicazione delle posizioni contributive aveva determinato indebite richieste di pagamento da parte dell' tanto è vero che lo stesso aveva CP_1 CP_1 considerato già esigibile e compensabile dalla società la somma di € 12.842,00.
Sulla scorta di tali risultanze, la società concludeva quindi nel senso di: 1) disporre l'acquisizione della CTU ai sensi dell'art. 696 bis, quinto comma, c.p.c.; 2) dichiarare l'indebito oggettivo dei versamenti per euro 104.735,00 e condannare 2 l' alla restituzione della somma, o di quella accertata in giudizio, oltre interessi e CP_1 rivalutazione;
3) condannare altresì l'Ente al rimborso delle spese e competenze sostenute per il procedimento di AT (onorario CTU euro 1.248,36, spese euro 43,00, competenze legali euro 3.827,00).
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva che, con la domanda di rateazione del CP_1
06.09.2016, la società aveva riconosciuto espressamente il debito contributivo e rinunciato a qualsivoglia contestazione, anche giudiziaria, in ordine all'an e al quantum, sicché ogni richiesta di restituzione doveva ritenersi preclusa. L'Ente tuttavia riconosceva la non debenza della somma di € 12.842,00, relativa all'ultimo periodo di riferimento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere su tale punto e il rigetto della residua domanda.
Con sentenza n. 5079/2024, depositata in data 30.07.2024, il giudice adito accoglieva il ricorso soltanto per quanto di ragione, condannando l' al CP_1 pagamento della somma di euro 12.842,00 oltre interessi legali dalla domanda, compensando per tre quarti le spese di lite e ponendo a carico dell'Ente il residuo, liquidato in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché le spese di CTU pari a euro 310,00.
Avverso detta pronuncia con ricorso depositato in data 06.12.2024 ha proposto tempestivo appello la società censurando: Parte_1
1) l'erronea attribuzione alla società dell'“atto di impegno” del 06.09.2016, trattandosi di modulo predisposto unilateralmente dall'Ente e privo della sottoscrizione del legale rappresentante;
2) la nullità e inefficacia di detto atto per difetto di forma e mancanza di sottoscrizione, con conseguente impossibilità di attribuirgli valore di riconoscimento del debito;
3) la violazione dell'art. 1988 c.c., atteso che la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione ove il rapporto fondamentale risulti inesistente come accertato dalla CTU;
4) l'ingiustificata compensazione delle spese di lite, dovendo l'Ente essere condannato all'integrale rifusione delle spese dei giudizi di AT e di merito, avendo la consulenza tecnica consentito la definitiva sistemazione contabile della posizione contributiva e l'emersione del credito in favore della società. L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell alla CP_1 restituzione della somma di euro 91.893,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento integrale delle spese dei giudizi di primo grado e di accertamento tecnico preventivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha resistito al CP_1 gravame chiedendone il rigetto. Specificamente ha rilevato che la “domanda ed atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi” del 06.09.2016 dovesse considerarsi riconducibile alla società essendo stata presentata Parte_1 telematicamente mediante accesso autenticato al “Cassetto previdenziale”, e che la relativa segnatura di protocollo informatico costituiva prova legale della provenienza dell'atto. Ha sostenuto che tale istanza, era stata depositata dalla stessa società,
3 dapprima nel fascicolo del procedimento di AT e poi in quello di merito, senza alcuna contestazione sulla genuinità (le quali venivano mosse solo dopo la costituzione, nella fase del merito, dell' , che richiamava per l'appunto CP_1
l'efficacia giuridica di tale atto). Ha aggiunto, poi, che il successivo provvedimento di rateazione dell'08.09.2016 si fondava su tale istanza e che i pagamenti effettuati con modello F24 integravano accettazione del piano e riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. nonché rinuncia alle eccezioni, con conseguente esclusione del diritto alla restituzione delle somme ulteriormente versate. Ha infine rilevato che l'unica somma non dovuta, pari a € 12.842,00, è già stata riconosciuta e liquidata in primo grado, sicché la decisione del Tribunale, anche in ordine alla compensazione parziale delle spese, deve ritenersi corretta.
Disposta trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., la causa all'odierna udienza, sulle note di trattazione, è stata riservata in decisione.
L' appello proposto è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
La questione centrale devoluta all'esame di questo Collegio concerne la valenza giuridica dell'istanza di rateazione del 6 settembre 2016, nonché l'incidenza che tale atto – e il correlato provvedimento di accoglimento del 8 settembre 2016 – possono assumere ai fini della qualificazione dell'obbligazione contributiva e dell'eventuale preclusione all'azione restitutoria intrapresa dal contribuente.
Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha attribuito a detta istanza natura di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., ritenendo che la sua presentazione telematica attraverso la piattaforma dell' valesse quale CP_1 manifestazione inequivoca della volontà della società di ammettere la debenza dei contributi richiesti, con conseguente rinuncia a ogni successiva contestazione in ordine all'an e al quantum debeatur.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
La Corte ritiene, infatti, di dover aderire all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso con ordinanza della Corte di Cassazione n. 16110 del 2025, che – richiamando il precedente principio affermato da Cass. n. 5550/2021 – ha chiarito che la domanda di rateizzazione del debito contributivo resa in sede amministrativa e le correlate dichiarazioni sottoscritte non possono incidere su diritti indisponibili, quali quelli inerenti al rapporto previdenziale e al recupero della contribuzione obbligatoria.
Secondo tale indirizzo, la obbligazione contributiva si fonda su interessi di natura pubblicistica, connessi al sistema di sicurezza sociale, e pertanto non è disponibile né da parte dell'ente previdenziale né da parte del contribuente. Ne consegue che l' CP_1 non può validamente rinunciare alla riscossione dei contributi dovuti e che il
4 contribuente non può, a sua volta, rinunciare al diritto di contestare la pretesa contributiva, poiché tale rinuncia potrebbe incidere sui propri futuri diritti pensionistici.
In tale prospettiva, la richiesta di rateizzare un pagamento non può essere interpretata come ammissione definitiva di debito o come atto impeditivo dell'azione giudiziale, ma solo come manifestazione di disponibilità a regolarizzare temporaneamente una situazione contestata. Essa può rilevare esclusivamente sotto il profilo interruttivo della prescrizione o dell'inversione dell'onere della prova, ma non determina alcuna preclusione alla successiva verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva dell'Ente.
In applicazione di tali principi, questa Corte osserva che la società appellante ha effettivamente fornito la prova dell'infondatezza della pretesa contributiva dell' CP_1 avendo preventivamente esperito il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 23281/2018), all'esito del quale la CTU espletata ha accertato, a seguito di complessa e approfondita ricostruzione contabile delle posizioni e che l'importo complessivo di euro 105.027,00, oggetto CP_1 Pt_3 del provvedimento di rateazione dell'08.09.2016, non era dovuto, non risultando alcuna posizione debitoria in capo alla società e che quest' ultima aveva anzi versato indebitamente euro 104.735,00, a fronte di un'unica somma di euro 12.842,00 considerata “esigibile e compensabile” dallo stesso Ente;
conseguentemente, la società risultava creditrice nei confronti dell' della somma di euro 91.893,00, CP_1 pari alla differenza tra quanto indebitamente versato e quanto riconosciuto come dovuto.
Tali risultanze, acquisite in sede di AT e prodotte nel successivo giudizio di merito, sono pienamente utilizzabili e valutabili ai sensi dell'art. 696 bis, quinto comma, c.p.c., costituendo un accertamento tecnico specifico, svolto in contraddittorio tra le parti, che offre al giudice elementi istruttori completi e attendibili circa l'effettiva inesistenza della pretesa contributiva.
Deve pertanto ritenersi che, nella fattispecie, la società appellante abbia superato l'efficacia probatoria del presunto riconoscimento di debito, dimostrando con elementi oggettivi e documentali la non debenza delle somme versate in esecuzione del provvedimento di rateazione.
Il comportamento tenuto in sede amministrativa, consistente nella richiesta di dilazione, non può assumere valore confessorio né comportare la rinuncia all'azione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e suscettibile di accertamento giudiziale pieno.
In conclusione, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e delle risultanze tecniche acquisite, l'appello deve essere accolto, con riforma della
5 sentenza impugnata e accoglimento del ricorso originario, dovendosi dichiarare che la società ha indebitamente versato la somma di € 104.735,00, di cui € Parte_1
12.842,00 già riconosciuti come compensabili, e che pertanto l è tenuto alla CP_1 restituzione in suo favore di € 91.893,00, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio, nonché quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza dell'Ente e vanno poste integralmente a suo carico, con liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che l'importo complessivo di euro 104.735,00, versato dalla società in esecuzione del provvedimento di rateazione emesso dall in data 8 settembre 2016, non era CP_1 dovuto;
- condanna l' a restituire alla società la somma di euro 91.893,00, CP_1 Parte_1 pari alla differenza tra l'importo versato e quello riconosciuto come compensabile (euro 12.842,00), oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo;
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.115,00 per il primo grado e € 4.997,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
- condanna l' al pagamento, in favore dell' appellante, dell'onorario anticipato CP_1 dall'istante al C.T.U. Dott.sa nella misura di € 1.248,36 nonché delle spese e Per_1 competenze legali per l'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nella misura di € 3.827,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli, il giorno 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3258/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Portici (NA) alla Via Madonnelle n. 21, , ed elettivamente Parte_2 domiciliata in Portici (NA) alla Via Diaz n. 2 presso lo studio dell'avv. Sabino Antonino Sarno (C.F: ) che la rappresenta e difende ed indica C.F._1 per le comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- Appellante
E
(C.F. Controparte_1
), con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che CP_1 C.F._2 lo rappresenta e difende giusta e indica per le comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata t. Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 04.10.2023 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento dell'indebito CP_1 versamento in favore dell della somma di € 104.735,00, eseguita in esecuzione CP_2 del provvedimento di rateazione dell'8.09.2016 (rif. 0502), e la condanna dell CP_1 alla restituzione della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese sostenute per il pregresso procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. La società ricorrente deduceva in punto di fatto che : in epoca antecedente all'aprile 2012 aveva versato i contributi previdenziali e assistenziali relativi al proprio personale dipendente sulla posizione n. 5117114817; a seguito dell'obbligo di iscrizione alla gestione CP_1 Pt_3 comunicato nel mese di aprile 2012, l' aveva aperto d'ufficio una nuova CP_1 posizione contributiva n. 5134509227, destinata a ricevere i versamenti per malattia e disoccupazione, mentre la quota riferita all'IVS doveva essere trasferita dalla posizione preesistente;
tale trasferimento contabile non veniva mai eseguito, con conseguente duplicazione delle richieste contributive e formazione di “note di rettifica”, per un importo di € 59.128,00 oltre € 45.899,00 per sanzioni e interessi. Esponeva che, in data 03.08.2016, presso la sede provinciale di Napoli, era stato CP_1 concordato un piano di regolarizzazione contributiva avente finalità meramente amministrativa e provvisoria, volto a consentire il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con l'impegno dell'Istituto di provvedere successivamente alla sistemazione contabile delle due posizioni. A seguito di tale incontro, l' adottava in data 08.09.2016 il provvedimento n. 0502 di CP_1 accoglimento della richiesta di rateazione, in forza del quale la società versava, nel periodo settembre 2016 – giugno 2018, la somma complessiva di euro 104.735,00, suddivisa in ventiquattro rate.
Nonostante i pagamenti, il sistema informatico dell'Ente continuava a generare note di rettifica senza considerare gli importi già corrisposti. La società, rimasta priva di riscontro a una istanza di autotutela trasmessa in data 11.07.2018, proponeva dunque ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 23281/2018), nel cui ambito veniva nominato CTU al fine verificare l'esistenza di eventuali debiti e l'avvenuto storno tra le due posizioni esistenti presso l' L' Ausiliare, esaminava il provvedimento CP_1 CP_1 del 08.09.2016 di accoglimento dell' istanza di rateizzazione per complessivi € 105.027,00 e, ricostruite le partite contabili, all' esito di numerose operazioni peritali, accertava che tale importo non era dovuto avendo la società Parte_1 regolarmente assolto a tutti gli obblighi contributivi relativi al periodo 2007 – aprile 2012 e che la duplicazione delle posizioni contributive aveva determinato indebite richieste di pagamento da parte dell' tanto è vero che lo stesso aveva CP_1 CP_1 considerato già esigibile e compensabile dalla società la somma di € 12.842,00.
Sulla scorta di tali risultanze, la società concludeva quindi nel senso di: 1) disporre l'acquisizione della CTU ai sensi dell'art. 696 bis, quinto comma, c.p.c.; 2) dichiarare l'indebito oggettivo dei versamenti per euro 104.735,00 e condannare 2 l' alla restituzione della somma, o di quella accertata in giudizio, oltre interessi e CP_1 rivalutazione;
3) condannare altresì l'Ente al rimborso delle spese e competenze sostenute per il procedimento di AT (onorario CTU euro 1.248,36, spese euro 43,00, competenze legali euro 3.827,00).
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva che, con la domanda di rateazione del CP_1
06.09.2016, la società aveva riconosciuto espressamente il debito contributivo e rinunciato a qualsivoglia contestazione, anche giudiziaria, in ordine all'an e al quantum, sicché ogni richiesta di restituzione doveva ritenersi preclusa. L'Ente tuttavia riconosceva la non debenza della somma di € 12.842,00, relativa all'ultimo periodo di riferimento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere su tale punto e il rigetto della residua domanda.
Con sentenza n. 5079/2024, depositata in data 30.07.2024, il giudice adito accoglieva il ricorso soltanto per quanto di ragione, condannando l' al CP_1 pagamento della somma di euro 12.842,00 oltre interessi legali dalla domanda, compensando per tre quarti le spese di lite e ponendo a carico dell'Ente il residuo, liquidato in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché le spese di CTU pari a euro 310,00.
Avverso detta pronuncia con ricorso depositato in data 06.12.2024 ha proposto tempestivo appello la società censurando: Parte_1
1) l'erronea attribuzione alla società dell'“atto di impegno” del 06.09.2016, trattandosi di modulo predisposto unilateralmente dall'Ente e privo della sottoscrizione del legale rappresentante;
2) la nullità e inefficacia di detto atto per difetto di forma e mancanza di sottoscrizione, con conseguente impossibilità di attribuirgli valore di riconoscimento del debito;
3) la violazione dell'art. 1988 c.c., atteso che la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione ove il rapporto fondamentale risulti inesistente come accertato dalla CTU;
4) l'ingiustificata compensazione delle spese di lite, dovendo l'Ente essere condannato all'integrale rifusione delle spese dei giudizi di AT e di merito, avendo la consulenza tecnica consentito la definitiva sistemazione contabile della posizione contributiva e l'emersione del credito in favore della società. L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell alla CP_1 restituzione della somma di euro 91.893,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento integrale delle spese dei giudizi di primo grado e di accertamento tecnico preventivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha resistito al CP_1 gravame chiedendone il rigetto. Specificamente ha rilevato che la “domanda ed atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi” del 06.09.2016 dovesse considerarsi riconducibile alla società essendo stata presentata Parte_1 telematicamente mediante accesso autenticato al “Cassetto previdenziale”, e che la relativa segnatura di protocollo informatico costituiva prova legale della provenienza dell'atto. Ha sostenuto che tale istanza, era stata depositata dalla stessa società,
3 dapprima nel fascicolo del procedimento di AT e poi in quello di merito, senza alcuna contestazione sulla genuinità (le quali venivano mosse solo dopo la costituzione, nella fase del merito, dell' , che richiamava per l'appunto CP_1
l'efficacia giuridica di tale atto). Ha aggiunto, poi, che il successivo provvedimento di rateazione dell'08.09.2016 si fondava su tale istanza e che i pagamenti effettuati con modello F24 integravano accettazione del piano e riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. nonché rinuncia alle eccezioni, con conseguente esclusione del diritto alla restituzione delle somme ulteriormente versate. Ha infine rilevato che l'unica somma non dovuta, pari a € 12.842,00, è già stata riconosciuta e liquidata in primo grado, sicché la decisione del Tribunale, anche in ordine alla compensazione parziale delle spese, deve ritenersi corretta.
Disposta trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., la causa all'odierna udienza, sulle note di trattazione, è stata riservata in decisione.
L' appello proposto è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
La questione centrale devoluta all'esame di questo Collegio concerne la valenza giuridica dell'istanza di rateazione del 6 settembre 2016, nonché l'incidenza che tale atto – e il correlato provvedimento di accoglimento del 8 settembre 2016 – possono assumere ai fini della qualificazione dell'obbligazione contributiva e dell'eventuale preclusione all'azione restitutoria intrapresa dal contribuente.
Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha attribuito a detta istanza natura di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., ritenendo che la sua presentazione telematica attraverso la piattaforma dell' valesse quale CP_1 manifestazione inequivoca della volontà della società di ammettere la debenza dei contributi richiesti, con conseguente rinuncia a ogni successiva contestazione in ordine all'an e al quantum debeatur.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
La Corte ritiene, infatti, di dover aderire all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso con ordinanza della Corte di Cassazione n. 16110 del 2025, che – richiamando il precedente principio affermato da Cass. n. 5550/2021 – ha chiarito che la domanda di rateizzazione del debito contributivo resa in sede amministrativa e le correlate dichiarazioni sottoscritte non possono incidere su diritti indisponibili, quali quelli inerenti al rapporto previdenziale e al recupero della contribuzione obbligatoria.
Secondo tale indirizzo, la obbligazione contributiva si fonda su interessi di natura pubblicistica, connessi al sistema di sicurezza sociale, e pertanto non è disponibile né da parte dell'ente previdenziale né da parte del contribuente. Ne consegue che l' CP_1 non può validamente rinunciare alla riscossione dei contributi dovuti e che il
4 contribuente non può, a sua volta, rinunciare al diritto di contestare la pretesa contributiva, poiché tale rinuncia potrebbe incidere sui propri futuri diritti pensionistici.
In tale prospettiva, la richiesta di rateizzare un pagamento non può essere interpretata come ammissione definitiva di debito o come atto impeditivo dell'azione giudiziale, ma solo come manifestazione di disponibilità a regolarizzare temporaneamente una situazione contestata. Essa può rilevare esclusivamente sotto il profilo interruttivo della prescrizione o dell'inversione dell'onere della prova, ma non determina alcuna preclusione alla successiva verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva dell'Ente.
In applicazione di tali principi, questa Corte osserva che la società appellante ha effettivamente fornito la prova dell'infondatezza della pretesa contributiva dell' CP_1 avendo preventivamente esperito il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 23281/2018), all'esito del quale la CTU espletata ha accertato, a seguito di complessa e approfondita ricostruzione contabile delle posizioni e che l'importo complessivo di euro 105.027,00, oggetto CP_1 Pt_3 del provvedimento di rateazione dell'08.09.2016, non era dovuto, non risultando alcuna posizione debitoria in capo alla società e che quest' ultima aveva anzi versato indebitamente euro 104.735,00, a fronte di un'unica somma di euro 12.842,00 considerata “esigibile e compensabile” dallo stesso Ente;
conseguentemente, la società risultava creditrice nei confronti dell' della somma di euro 91.893,00, CP_1 pari alla differenza tra quanto indebitamente versato e quanto riconosciuto come dovuto.
Tali risultanze, acquisite in sede di AT e prodotte nel successivo giudizio di merito, sono pienamente utilizzabili e valutabili ai sensi dell'art. 696 bis, quinto comma, c.p.c., costituendo un accertamento tecnico specifico, svolto in contraddittorio tra le parti, che offre al giudice elementi istruttori completi e attendibili circa l'effettiva inesistenza della pretesa contributiva.
Deve pertanto ritenersi che, nella fattispecie, la società appellante abbia superato l'efficacia probatoria del presunto riconoscimento di debito, dimostrando con elementi oggettivi e documentali la non debenza delle somme versate in esecuzione del provvedimento di rateazione.
Il comportamento tenuto in sede amministrativa, consistente nella richiesta di dilazione, non può assumere valore confessorio né comportare la rinuncia all'azione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e suscettibile di accertamento giudiziale pieno.
In conclusione, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e delle risultanze tecniche acquisite, l'appello deve essere accolto, con riforma della
5 sentenza impugnata e accoglimento del ricorso originario, dovendosi dichiarare che la società ha indebitamente versato la somma di € 104.735,00, di cui € Parte_1
12.842,00 già riconosciuti come compensabili, e che pertanto l è tenuto alla CP_1 restituzione in suo favore di € 91.893,00, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio, nonché quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza dell'Ente e vanno poste integralmente a suo carico, con liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che l'importo complessivo di euro 104.735,00, versato dalla società in esecuzione del provvedimento di rateazione emesso dall in data 8 settembre 2016, non era CP_1 dovuto;
- condanna l' a restituire alla società la somma di euro 91.893,00, CP_1 Parte_1 pari alla differenza tra l'importo versato e quello riconosciuto come compensabile (euro 12.842,00), oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo;
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.115,00 per il primo grado e € 4.997,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
- condanna l' al pagamento, in favore dell' appellante, dell'onorario anticipato CP_1 dall'istante al C.T.U. Dott.sa nella misura di € 1.248,36 nonché delle spese e Per_1 competenze legali per l'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nella misura di € 3.827,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli, il giorno 13 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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