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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1587/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. VOLPE
FRANCESCO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
, Controparte_2
pagina 1 di 19 (C.F. ) C.F._2
, Controparte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellati -
elettivamente domiciliate in MOGLIANO VENETO, VIA MARCONI n. 21, con il patrocinio degli avv.ti MARAZZATO MONICA e BASSI SIMONA,
Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA-MARGHERA, VIALE DELLE INDUSTRIE n.
19/C, con il patrocinio dell'avv. SOLINAS GIANNI,
nonché con l'intervento di
, Controparte_5
(C.F. ) P.IVA_3
- intervenuta -
elettivamente domiciliata in RENDE, VIA F.LLI BANDIERA n. 8, con il patrocinio dell'avv. VOLPE FRANCESCO.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia n. 4653/2023, pubblicata in data
11.7.23.
Conclusioni della appellante:
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento volontario ex art. 111 III co. c.p.c. spiegato nel presente giudizio dalla , così provvedere: Controparte_5
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 19 Per le motivazioni esposte nella richiamata comparsa di intervento volontario dell'08.01.2024, confermare l'ordinanza di estromissione (ex art. 108 e 109 c.p.c.) dal processo della emessa dalla Corte di Appello adita in data 17.01.2024; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In accoglimento del gravame proposto dalla Parte_2
, condiviso e fatto proprio dalla scrivente Compagnia:
[...]
a) Annullare e revocare l'ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Venezia
datata (erroneamente) 19.07.2023, comunicata in data 11.07.2023 (rg. 945/2022);
b) Rigettare la domanda originariamente proposta dagli eredi , per i CP_2
motivi esposti in atti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dall'assicuratore nella propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado del
04.11.2022 che di seguito si trascrivono: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto rilevato in parte motiva respingere integralmente le pretese di pagamento formulate dalla controparte per le tre polizze sottoscritte dal de cuius dr. e per l'effetto, CP_2
visto il mancato pagamento dei premi alla scadenza, dichiarare legittima la messa in riduzione delle predette polizze da parte di ai sensi del 1924 c. 2 c.c. e Parte_1
delle richiamate disposizioni contrattuali di polizza, la cui liquidazione complessiva è
pari ad € 16.241,11 da versare in favore dei ricorrenti, previa deduzione di quanto dovuto al creditore NO [PARI AD EURO 15.128,47] in Parte_3
forza dell'atto di pegno sulle tre polizze citate - Respingere integralmente le richieste di condanna alle spese legali da parte di [e per essa Parte_1 [...]
inerenti la procedura di mediazione, la fase del reclamo all'ivass e Controparte_5
tutte quelle inerenti le fasi precedenti al presente giudizio poiché le stesse sono da considerarsi infondate in fatto ed in diritto per le ragioni evidenziate in narrativa. In
ogni caso - Dichiarare che [e per essa Parte_1 Controparte_5
pagina 3 di 19 non potrà versare alcunché in favore degli odierni ricorrenti senza la ricezione del consenso scritto da parte del creditore NO ”- Vinte le spese Parte_3
del presente giudizio”;
c) Ordinare ai sigg. e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
la ripetizione, in favore dalla delle somme
[...] Controparte_5
indebitamente percepite in virtù dell'atto di precetto del 12.09.2023 notificato, in danno della Compagnia estromessa, in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
d) Emettere ogni consequenziale provvedimento inerente la revoca, ivi compresa la regolamentazione delle spese di mediazione e processuali tra tutte le parti in causa, con condanna degli eredi alla refusione, in favore della CP_2 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio;
Controparte_5
IN VIA SUBORDINATA:
e) Nella denegata e non voluta ipotesi di reiezione dei primi due motivi di appello voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, annullare e/o revocare il capo della gravata ordinanza relativo alle spese processuali disponendo l'integrale compensazione tra la e la Controparte_5 Controparte_6
per entrambi i gradi di giudizio, non potendosi riscontrare alcun profilo di
[...]
antagonismo tra le stesse.
Si produce atto di precetto del 12.09.2023.
Conclusioni degli appellati e : CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia
- Rigettare l'appello e conseguentemente confermare integralmente l'ordinanza del
Tribunale di Venezia in data 19.07.2023, resa all'esito ed in totale accoglimento del procedimento ex art. 702bis cpc (Rg n. 945/2022)
- Con rifusione di spese per entrambi i gradi del giudizio pagina 4 di 19 Sempre con espressa riserva di separata azione risarcitoria ordinaria nei confronti di e per essa Parte_1 Controparte_5
Conclusioni della appellata : CP_4
Nel merito rigettarsi l'appello proposto da , ora Controparte_7
sostituita ex art. 111 c.p.c. da nella parte in cui chiede Controparte_5
la riforma in punto spese di lite nei confronti della Banca;
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio nei suoi confronti
Conclusioni dell'intervenuta : Controparte_5
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento volontario ex art. 111 III co. c.p.c. spiegato nel presente giudizio dalla , così provvedere: Controparte_5
IN VIA PRELIMINARE:
Per le motivazioni esposte nella richiamata comparsa di intervento volontario dell'08.01.2024, confermare l'ordinanza di estromissione (ex art. 108 e 109 c.p.c.) dal processo della emessa dalla Corte di Appello adita in data 17.01.2024; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In accoglimento del gravame proposto dalla Parte_2
, condiviso e fatto proprio dalla scrivente Compagnia:
[...]
a) Annullare e revocare l'ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Venezia
datata (erroneamente) 19.07.2023, comunicata in data 11.07.2023 (rg. 945/2022);
b) Rigettare la domanda originariamente proposta dagli eredi , per i CP_2
motivi esposti in atti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dall'assicuratore nella propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado del pagina 5 di 19 04.11.2022 che di seguito si trascrivono: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto rilevato in parte motiva respingere integralmente le pretese di pagamento formulate dalla controparte per le tre polizze sottoscritte dal de cuius dr. e per l'effetto, CP_2
visto il mancato pagamento dei premi alla scadenza, dichiarare legittima la messa in riduzione delle predette polizze da parte di ai sensi del 1924 c. 2 c.c. e Parte_1
delle richiamate disposizioni contrattuali di polizza, la cui liquidazione complessiva è
pari ad € 16.241,11 da versare in favore dei ricorrenti, previa deduzione di quanto dovuto al creditore NO [PARI AD EURO 15.128,47] in Parte_3
forza dell'atto di pegno sulle tre polizze citate - Respingere integralmente le richieste di condanna alle spese legali da parte di [e per essa Parte_1 [...]
inerenti la procedura di mediazione, la fase del reclamo all'ivass e Controparte_5
tutte quelle inerenti le fasi precedenti al presente giudizio poiché le stesse sono da considerarsi infondate in fatto ed in diritto per le ragioni evidenziate in narrativa. In
ogni caso - Dichiarare che [e per essa Parte_1 Controparte_5
non potrà versare alcunché in favore degli odierni ricorrenti senza la ricezione del consenso scritto da parte del creditore NO ”- Vinte le spese Parte_3
del presente giudizio”;
c) Ordinare ai sigg. e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
la ripetizione, in favore dalla delle somme
[...] Controparte_5
indebitamente percepite in virtù dell'atto di precetto del 12.09.2023 notificato, in danno della Compagnia estromessa, in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
d) Emettere ogni consequenziale provvedimento inerente la revoca, ivi compresa la regolamentazione delle spese di mediazione e processuali tra tutte le parti in causa, con condanna degli eredi alla refusione, in favore della CP_2 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio;
Controparte_5
pagina 6 di 19 IN VIA SUBORDINATA:
e) Nella denegata e non voluta ipotesi di reiezione dei primi due motivi di appello voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, annullare e/o revocare il capo della gravata ordinanza relativo alle spese processuali disponendo l'integrale compensazione tra la e la Controparte_5 Controparte_6
per entrambi i gradi di giudizio, non potendosi riscontrare alcun profilo di
[...]
antagonismo tra le stesse.
Si produce atto di precetto del 12.09.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc avanti al Tribunale di Venezia, , Controparte_1
e , premettendo: Controparte_3 Controparte_2
- che il dott. aveva rispettivamente stipulato con Parte_4 Parte_1
in data 24.9.10 e 25.9.10:
o la polizza di n. 1763505, con capitale assicurato di € 17.267,28 e bonus del
20%, di cui era beneficiario il figlio , Controparte_3
o la polizza di n. 1766846, con capitale assicurato di € 17.267,28 e bonus del
20%, di cui era beneficiaria la figlia , Controparte_2
o la polizza di n. 1767143, con capitale assicurato di € 17.267,28 e bonus del
20%, munita di garanzia aggiuntiva “Temporanea Caso Morte” di cui alla polizza collegata n. 1767144, con capitale assicurato pari ad € 24.509,80, di cui erano beneficiari gli eredi legittimi,
- che nel corso del 2017 il dott. aveva quindi assoggettato a pegno Parte_4
tutte e tre le polizze sopra citate in favore della Controparte_8
, venendo evidenziato nell'appendice dei predetti atti di pegno che “in caso di
[...]
pagina 7 di 19 decesso dell'assicurato e al verificarsi della scadenza contrattuale non si procederà
alla liquidazione di nessun importo senza il consenso scritto del creditore
NO, il quale potrà richiedere la liquidazione a semplice richiesta”,
- che, essendosi verificato in data 10.10.19 il decesso dello stipulante, essi avevano quindi accettato in via beneficiata l'eredità relitta del congiunto in forza di atto stipulato in data 26.11.19 dal Notaio , previa autorizzazione Parte_5
rilasciata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia in relazione alla posizione dei figli, all'epoca ancora minorenni,
- che al momento del decesso era ancora pendente il termine di tolleranza pari a 30
giorni dalla scadenza, rispettivamente intervenuta per le prime due polizze in data
24.9.19 e per la terza in data 25.9.19, entro il quale il premio avrebbe potuto essere versato dal contraente senza interruzione nella prestazione delle garanzie assicurative e senza necessità di versamento degli interessi di mora per ritardato pagamento,
- che, in forza di ciò, spettava loro, nella veste di eredi del de cuius, in quanto rispettivamente figli e moglie del defunto, la liquidazione del capitale assicurato secondo le disposizioni pattuite in relazione a ciascuna delle citate polizze,
- che, ciò nonostante, la compagnia assicurativa si era rifiutata di liquidare il dovuto,
hanno convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al pagamento delle somme, rispettivamente:
- di € 19.211,93 quanto alla polizza n. 1763505 in favore di , Controparte_3
- di € 19.211,93 quanto alla polizza n. 1766846 in favore di , Controparte_2
- di € 43.721,73 quanto alle polizze n. 1767143 e n. 1767144 in favore degli eredi del dott. , Parte_4
oltre all'aggiornamento alla data esatta del decesso e con contestuale disposizione di pagina 8 di 19 versamento, in relazione a ciascuna delle cifre sopra indicate, della quota di spettanza dovuta al creditore NO . Controparte_8
Costituitasi in giudizio, riscontrava l'infondatezza delle avverse Parte_1
pretese in ragione del mancato pagamento dell'ultimo premio relativo a ciascuna delle polizze azionate e chiedeva venisse accertata la legittimità della messa in riduzione delle predette polizze, da essa operata ai sensi del secondo comma dell'art. 1924 cc e delle richiamate disposizioni contrattuali di polizza, la cui liquidazione complessiva era pari ad € 16.241,11, che riconosceva quindi dovuti in favore dei ricorrenti, previa deduzione di quanto spettante al creditore NO, con precisazione peraltro che al relativo pagamento si sarebbe potuto procedere solo previa ricezione di apposito consenso scritto da parte di . Controparte_8
A propria volta costituitasi in causa, quest'ultima si associava alle domande svolte dai ricorrenti, ribadendo la sussistenza del diritto al versamento diretto in proprio favore della quota di sua spettanza, pari ad € 14.934,74, di cui € 14.135,79 per saldo residuo del contratto di finanziamento n. 030/449314 ed € 798,95 per saldo negativo del conto corrente n. 124/1363792.
Procedutosi all'istruzione meramente documentale del giudizio, la causa è stata quindi decisa con l'ordinanza n. 4653/23, pubblicata in data 11.7.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'art.
3.b della scheda sintetica di polizza, ubicato alla pagina 5/88 ed intitolato “Prestazioni in caso di decesso”, disponeva che, in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la compagnia fosse tenuta a corrispondere il capitale assicurato e i bonus previsti “a condizione che la polizza sia in regola con i pagamenti”,
- osservato che nello stesso senso si esprimevano anche altre disposizioni contrattuali pagina 9 di 19 tra cui:
o l'art. A.2 della nota informativa a pag. 14/78, nel cui ambito, disciplinandosi l'ipotesi di decesso dell'assicurato in corso di contratto, si precisava che in tali casi spettava ai beneficiari designati la liquidazione del capitale assicurato oltre al bonus maturato “sempre che il contratto sia al corrente con il versamento dei premi”,
o l'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, a pag. 32/78, secondo il quale
“Qualora nel corso della durata contrattuale si verifichi il decesso del contraente e dell'assicurato, tutti i diritti derivanti dalla polizza saranno
esercitabili dal beneficiario. Le prestazioni di cui sopra verranno
corrisposte a condizione che il contratto sia al corrente con il versamento
dei premi”,
- rilevato, d'altro canto, che la polizza prevedeva altresì all'art. 9, in relazione al pagamento del premio e con deroga in melius rispetto al termine di venti giorni dettato dall'art. 1924 cc, un termine di tolleranza di trenta giorni,
- opinato, di conseguenza, che il contraente deceduto dovesse ritenersi in regola con i pagamenti e non inadempiente, dovendosi in ogni caso adottare una interpretazione del termine “in regola con i pagamenti” nel senso più favorevole al contraente e, per esso, al beneficiario, in forza:
o da un lato, del disposto dell'art. 1370 cc, dettato in tema di clausole inserite nell'ambito di condizioni generali di contratto o di moduli o formulari predisposti da uno solo dei contraenti,
o d'altro lato, del disposto dell'art. 1366 cc, il quale, imponendo una interpretazione della volontà negoziale secondo buona fede, induce a preferire l'opzione ermeneutica che consenta la realizzazione della causa pagina 10 di 19 concreta del contratto di assicurazione sulla vita, costituita dalla tutela di ragioni di previdenza e di risparmio, entrambe garantite anche a livello costituzionale,
ha condannato la convenuta al pagamento del dovuto in favore dei ricorrenti, al netto di quanto spettante al creditore NO, con addebito delle spese di lite a carico di sia nei confronti di quest'ultimo che dei beneficiari delle polizze. Parte_1
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame la compagnia assicurativa formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese e di accoglimento delle domande già svolte in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Gli originari ricorrenti, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato e , dal suo canto, si è Controparte_8
associata a tali conclusioni invocando la conferma dell'ordinanza impugnata.
Intervenuta quindi in causa quale cessionaria Controparte_5
del ramo d'azienda di , nel frattempo posta in liquidazione coatta Parte_1
amministrativa, la quale faceva proprie le conclusioni della cedente, disposta l'estromissione di quest'ultima e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata infine rimessa al collegio per l'udienza del 22 novembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello l'assicurazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1924 cc, norma di per sé derogabile anche in senso più favorevole all'assicuratore, osservando non essersi tenuto conto del disposto del secondo comma di pagina 11 di 19 essa, il quale, escludendo il verificarsi della risoluzione allorquando sia possibile la messa in riduzione delle somme assicurate, viene così ad a esplicitare in maniera inconfutabile che, una volta decorso inutilmente il termine di tolleranza senza che sia avvenuto il pagamento del premio, cessano in linea di massima tutti gli obblighi della compagnia.
Deduceva altresì la mancata applicazione del disposto dell'art. 14 delle condizioni di polizza, relativo alle ipotesi di interruzione del versamento dei premi, il quale, in presenza di almeno tre annualità di premio corrisposte, riconosceva il diritto a sospendere il versamento dei premi mantenendo in vigore il contratto fino alla scadenza dello stesso per una prestazione assicurativa ridotta, escludendo peraltro la spettanza del bonus e della garanzia aggiuntiva “Temporanea Caso Morte”, in quanto costituenti garanzie aggiuntive desinate in tali ipotesi a decadere automaticamente.
Sosteneva, pertanto, potersi riconoscere ai ricorrenti la sola minor somma di € 5.413,71
in relazione a ciascuna polizza, per un totale complessivo di € 16.241,11.
Il motivo è infondato.
La tesi sostenuta dalla appellante si scontra, invero, con la chiara e per nulla equivoca espressione del secondo comma dell'art. 1924 cc, secondo il quale “Se il contraente non
paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza,
nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi
pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il
riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata”.
Siffatta locuzione, nella parte in cui parla di un “termine di tolleranza”, vale infatti a precisare che il rapporto si risolve di diritto solo ed unicamente una volta trascorsi i pagina 12 di 19 venti giorni dalla scadenza qualora l'assicurato non abbia versato il premio successivo e cioè relativo alla nuova annualità.
Nel caso di specie, poi, il predetto termine di venti giorni è stato pattiziamente aumentato a trenta, come tra l'altro pacificamente ammesso da entrambe le parti nel corso di entrambi i gradi di giudizio, in forza di quanto disposto dall'art. 15 delle
Condizioni di Assicurazione (pag. 38/88), il quale consente appunto la dilazione del pagamento per tale periodo senza applicazione di interessi, precisando poi che solo una volta “scaduto tale termine gli obblighi contrattuali della società sono sospesi”.
Il che vieppiù conferma come, sino a quel momento, la compagnia assicurativa resti tenuta ad assicurare la copertura pattuita senza alcun fallo.
Tale, peraltro lapalissiana, interpretazione della norma codicistica e di quella in proposito contrattualmente pattuita fra le parti, risulta d'altronde confermata dalla
Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 172 del 22.1.72 ha appunto avuto modo di statuire, in un caso identico a quello ivi trattato, che la risoluzione di diritto prevista dal secondo comma dell'art 1924 cc, per il contratto di assicurazione sulla vita, opera solo alla scadenza del termine di tolleranza, onde se l'assicurato muore dopo la data di scadenza del premio, ma in pendenza del termine di tolleranza, l'assicuratore resta tenuto a corrispondere la somma pattuita.
E che la questione dovesse ritenersi così risolta una volta per sempre, stante l'assoluta chiarezza del disposto normativo, risulta poi confermato dalla circostanza che, nel corso dei successivi cinquant'anni, la Corte di Cassazione non ha più avuto modo di occuparsi della problematica in oggetto giacché, all'evidenza, ritenuta pacifica dagli operatori del diritto, che, almeno sino ad oggi, non avevano più avuto occasione di sottoporla pagina 13 di 19 all'attenzione dei giudici di legittimità.
Ora, dal momento che nel caso di specie:
- le polizze decorrevano inizialmente la n. 1767143 dal 24.9.10 e le altre due dal
25.9.10, con prima scadenza al 24 e al 25.10.11,
- la scadenza di pagamento delle rate era rispettivamente fissata al 24.9 ed al 25.9,
- il contraente provvedeva puntualmente al pagamento di esse sino al settembre 2018,
- il contratto risultava allora rinnovato ed in vigore rispettivamente sino al 24 e 25
settembre 2019, oltre il periodo di tolleranza di trenta giorni,
- il dott. decedeva il 10.10.19, Parte_4
non vi è chi non veda come risulti dovuta in favore dei beneficiari l'integrale liquidazione delle polizze, dal momento che l'evento di morte dedotto nel contratto interveniva quando era ancora pendente il termine di tolleranza e cioè in un momento di piena validità del contratto.
E ciò dovendosi anche sottolineare la circostanza, altrettanto lapalissiana ma comunque meritevole di essere evidenziata, che la morte improvvisa del contraente non costituisce certo atto volontario e consapevole attuato da parte del medesimo al fine di omettere il versamento dei premi ma rappresenta, al contrario, l'avveramento della condizione da cui discende l'obbligo di erogazione delle somme in favore dei beneficiari.
Mentre resta del tutto inconferente rispetto alla descritta vicenda il disposto dell'art. 14
delle Condizioni di Assicurazione (pag. 37/88), il quale risulta destinato a disciplinare la diversa ipotesi di sospensione del versamento dei premi, la quale, in quanto facente riferimento per tale ipotesi alla risoluzione del contratto ovvero alla sua riduzione, non può che trovare applicazione, proprio in forza del termine di tolleranza, solo quando pagina 14 di 19 quest'ultimo sia scaduto e cioè quando, effettivamente, il contraente possa considerarsi inadempiente rispetto al pagamento del dovuto.
Giacché, diversamente argomentando – e cioè volendosi sostenere che la clausola in oggetto possa trovare applicazione non appena sia scaduto il termine previsto per il pagamento della rata – si giungerebbe all'assurdo, nelle ipotesi in cui il numero delle annualità sino a quel momento versate sia inferiore a tre, di dover già considerare risolto il contratto che, invece, proprio in forza del termine di tolleranza sta ancora continuando ad esplicare i propri effetti.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole inoltre della ritenuta operatività nel caso di specie delle norme codicistiche destinate a disciplinare l'interpretazione contrattuale, richiamate dal giudice di prime cure, osservando che le stesse, di natura chiaramente sussidiaria, potevano, in realtà, venire in soccorso alla parte più debole solamente ove fossero state riscontrate incertezze nella comprensione delle pattuizioni concluse fra i contraenti, in assenza delle quali dovevano trovare invece applicazione gli artt. da 1362 a 1365 cc, il che appunto era da riscontrarsi nella fattispecie, nel cui ambito nessuna clausola era stata indicata siccome ambigua od equivoca. Di tal che, secondo l'assunto dell'appellante, l'operata interpretazione di norme assolutamente chiare, effettuata contra stipulatorem, finiva per risultare del tutto ingiustificata.
Tale motivo, alla luce di quanto già esposto sub 3.1, risulta:
- per un verso infondato, giacché resta evidente la correttezza della interpretazione dell'art. 1924 cc e delle clausole di polizza compiuta dal giudice di primo grado,
- per altro verso assorbito, poiché alle conclusioni di ci sopra poteva comunque pagina 15 di 19 giungersi anche senza fare applicazione dei criteri ermeneutici specificamente dettati dagli artt. 1366 e 1370 cc, stante la natura non equivoca della clausola.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene, infine, contestata la statuizione relativa all'addossamento a proprio carico delle spese di lite sostenute dal creditore NO,
osservandosi:
- che essa non aveva mai contestato la spettanza delle somme da riconoscere a
, la quale era stata d'altro canto evocata in Controparte_8
giudizio dai ricorrenti,
- che solo a seguito della presentazione del ricorso l'istituto di credito aveva specificato l'ammontare delle somme ad esso dovute e prestato il proprio assenso alla relativa liquidazione.
A fronte delle quali circostanze doveva allora ritenersi che nessun contrasto di posizioni si fosse mai verificato fra le predette parti e che, di conseguenza, nemmeno potesse parlarsi di una qualsiasi ipotesi di soccombenza.
Tale motivo è infondato.
In proposito vale, invero, osservare come – sebbene la compagnia assicurativa non si sia mai opposta all'accoglimento della pretesa, avanzata dall'istituto di credito, di vedersi attribuire la quota delle somme dovute ai beneficiari delle polizze in ragione del pegno attivato sulle medesime – ciò nonostante l'attivazione della presente procedura giudiziaria, cui è conseguita la necessaria chiamata in causa del creditore NO
da parte degli attori, risulti effettivamente addebitabile al comportamento antigiuridico dell'assicurazione che, omettendo di liquidare quanto dovuto, dava motivo all'insorgenza della lite, delle cui spese deve, ora farsi debitamente carico nei confronti di tutti coloro che sono stati legittimamente chiamati a farne parte ed a sostenere i pagina 16 di 19 relativi costi di difesa.
Ciò che è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte la quale ha appunto avuto modo di affermare che, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, sicché essa prescinde dalle ragioni, di merito o processuali, che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. 26.4.22 n. 13031).
Dal che deriva, quindi, l'oggettiva esistenza di un contrasto tra le posizioni delle parti in questione, quanto meno con riguardo all'onere di sopportazione dei predetti costi, che va appunto addebitato a quel soggetto che ha causato l'instaurazione del giudizio.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
ritiene la Corte che le medesime, in applicazione del principio della soccombenza pagina 17 di 19 sancito dall'art. 91 cpc, debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante in favore degli originari ricorrenti e del creditore NO,
determinandole in € 6.946,00.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della ordinanza del Tribunale di Venezia n. 4653/2023, pubblicata in data 11.7.23, che per il resto conferma:
1) compensa integralmente le spese di lite del primo grado tra
[...]
e ; Controparte_5 Controparte_8
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore di , Controparte_1 [...]
e le spese processuali di questo grado, che liquida in CP_3 Controparte_2
€ 6.946,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna la parte appellante a rifondere in favore di Controparte_8
le spese processuali di questo grado, che liquida in € 6.946,00, oltre al
[...]
rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
pagina 18 di 19 dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 19 di 19
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1587/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. VOLPE
FRANCESCO,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
, Controparte_2
pagina 1 di 19 (C.F. ) C.F._2
, Controparte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellati -
elettivamente domiciliate in MOGLIANO VENETO, VIA MARCONI n. 21, con il patrocinio degli avv.ti MARAZZATO MONICA e BASSI SIMONA,
Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_2
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA-MARGHERA, VIALE DELLE INDUSTRIE n.
19/C, con il patrocinio dell'avv. SOLINAS GIANNI,
nonché con l'intervento di
, Controparte_5
(C.F. ) P.IVA_3
- intervenuta -
elettivamente domiciliata in RENDE, VIA F.LLI BANDIERA n. 8, con il patrocinio dell'avv. VOLPE FRANCESCO.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia n. 4653/2023, pubblicata in data
11.7.23.
Conclusioni della appellante:
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento volontario ex art. 111 III co. c.p.c. spiegato nel presente giudizio dalla , così provvedere: Controparte_5
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 19 Per le motivazioni esposte nella richiamata comparsa di intervento volontario dell'08.01.2024, confermare l'ordinanza di estromissione (ex art. 108 e 109 c.p.c.) dal processo della emessa dalla Corte di Appello adita in data 17.01.2024; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In accoglimento del gravame proposto dalla Parte_2
, condiviso e fatto proprio dalla scrivente Compagnia:
[...]
a) Annullare e revocare l'ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Venezia
datata (erroneamente) 19.07.2023, comunicata in data 11.07.2023 (rg. 945/2022);
b) Rigettare la domanda originariamente proposta dagli eredi , per i CP_2
motivi esposti in atti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dall'assicuratore nella propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado del
04.11.2022 che di seguito si trascrivono: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto rilevato in parte motiva respingere integralmente le pretese di pagamento formulate dalla controparte per le tre polizze sottoscritte dal de cuius dr. e per l'effetto, CP_2
visto il mancato pagamento dei premi alla scadenza, dichiarare legittima la messa in riduzione delle predette polizze da parte di ai sensi del 1924 c. 2 c.c. e Parte_1
delle richiamate disposizioni contrattuali di polizza, la cui liquidazione complessiva è
pari ad € 16.241,11 da versare in favore dei ricorrenti, previa deduzione di quanto dovuto al creditore NO [PARI AD EURO 15.128,47] in Parte_3
forza dell'atto di pegno sulle tre polizze citate - Respingere integralmente le richieste di condanna alle spese legali da parte di [e per essa Parte_1 [...]
inerenti la procedura di mediazione, la fase del reclamo all'ivass e Controparte_5
tutte quelle inerenti le fasi precedenti al presente giudizio poiché le stesse sono da considerarsi infondate in fatto ed in diritto per le ragioni evidenziate in narrativa. In
ogni caso - Dichiarare che [e per essa Parte_1 Controparte_5
pagina 3 di 19 non potrà versare alcunché in favore degli odierni ricorrenti senza la ricezione del consenso scritto da parte del creditore NO ”- Vinte le spese Parte_3
del presente giudizio”;
c) Ordinare ai sigg. e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
la ripetizione, in favore dalla delle somme
[...] Controparte_5
indebitamente percepite in virtù dell'atto di precetto del 12.09.2023 notificato, in danno della Compagnia estromessa, in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
d) Emettere ogni consequenziale provvedimento inerente la revoca, ivi compresa la regolamentazione delle spese di mediazione e processuali tra tutte le parti in causa, con condanna degli eredi alla refusione, in favore della CP_2 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio;
Controparte_5
IN VIA SUBORDINATA:
e) Nella denegata e non voluta ipotesi di reiezione dei primi due motivi di appello voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, annullare e/o revocare il capo della gravata ordinanza relativo alle spese processuali disponendo l'integrale compensazione tra la e la Controparte_5 Controparte_6
per entrambi i gradi di giudizio, non potendosi riscontrare alcun profilo di
[...]
antagonismo tra le stesse.
Si produce atto di precetto del 12.09.2023.
Conclusioni degli appellati e : CP_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia
- Rigettare l'appello e conseguentemente confermare integralmente l'ordinanza del
Tribunale di Venezia in data 19.07.2023, resa all'esito ed in totale accoglimento del procedimento ex art. 702bis cpc (Rg n. 945/2022)
- Con rifusione di spese per entrambi i gradi del giudizio pagina 4 di 19 Sempre con espressa riserva di separata azione risarcitoria ordinaria nei confronti di e per essa Parte_1 Controparte_5
Conclusioni della appellata : CP_4
Nel merito rigettarsi l'appello proposto da , ora Controparte_7
sostituita ex art. 111 c.p.c. da nella parte in cui chiede Controparte_5
la riforma in punto spese di lite nei confronti della Banca;
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio nei suoi confronti
Conclusioni dell'intervenuta : Controparte_5
Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis rejectis, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento volontario ex art. 111 III co. c.p.c. spiegato nel presente giudizio dalla , così provvedere: Controparte_5
IN VIA PRELIMINARE:
Per le motivazioni esposte nella richiamata comparsa di intervento volontario dell'08.01.2024, confermare l'ordinanza di estromissione (ex art. 108 e 109 c.p.c.) dal processo della emessa dalla Corte di Appello adita in data 17.01.2024; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In accoglimento del gravame proposto dalla Parte_2
, condiviso e fatto proprio dalla scrivente Compagnia:
[...]
a) Annullare e revocare l'ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Venezia
datata (erroneamente) 19.07.2023, comunicata in data 11.07.2023 (rg. 945/2022);
b) Rigettare la domanda originariamente proposta dagli eredi , per i CP_2
motivi esposti in atti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dall'assicuratore nella propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado del pagina 5 di 19 04.11.2022 che di seguito si trascrivono: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto rilevato in parte motiva respingere integralmente le pretese di pagamento formulate dalla controparte per le tre polizze sottoscritte dal de cuius dr. e per l'effetto, CP_2
visto il mancato pagamento dei premi alla scadenza, dichiarare legittima la messa in riduzione delle predette polizze da parte di ai sensi del 1924 c. 2 c.c. e Parte_1
delle richiamate disposizioni contrattuali di polizza, la cui liquidazione complessiva è
pari ad € 16.241,11 da versare in favore dei ricorrenti, previa deduzione di quanto dovuto al creditore NO [PARI AD EURO 15.128,47] in Parte_3
forza dell'atto di pegno sulle tre polizze citate - Respingere integralmente le richieste di condanna alle spese legali da parte di [e per essa Parte_1 [...]
inerenti la procedura di mediazione, la fase del reclamo all'ivass e Controparte_5
tutte quelle inerenti le fasi precedenti al presente giudizio poiché le stesse sono da considerarsi infondate in fatto ed in diritto per le ragioni evidenziate in narrativa. In
ogni caso - Dichiarare che [e per essa Parte_1 Controparte_5
non potrà versare alcunché in favore degli odierni ricorrenti senza la ricezione del consenso scritto da parte del creditore NO ”- Vinte le spese Parte_3
del presente giudizio”;
c) Ordinare ai sigg. e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
la ripetizione, in favore dalla delle somme
[...] Controparte_5
indebitamente percepite in virtù dell'atto di precetto del 12.09.2023 notificato, in danno della Compagnia estromessa, in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
d) Emettere ogni consequenziale provvedimento inerente la revoca, ivi compresa la regolamentazione delle spese di mediazione e processuali tra tutte le parti in causa, con condanna degli eredi alla refusione, in favore della CP_2 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio;
Controparte_5
pagina 6 di 19 IN VIA SUBORDINATA:
e) Nella denegata e non voluta ipotesi di reiezione dei primi due motivi di appello voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, annullare e/o revocare il capo della gravata ordinanza relativo alle spese processuali disponendo l'integrale compensazione tra la e la Controparte_5 Controparte_6
per entrambi i gradi di giudizio, non potendosi riscontrare alcun profilo di
[...]
antagonismo tra le stesse.
Si produce atto di precetto del 12.09.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc avanti al Tribunale di Venezia, , Controparte_1
e , premettendo: Controparte_3 Controparte_2
- che il dott. aveva rispettivamente stipulato con Parte_4 Parte_1
in data 24.9.10 e 25.9.10:
o la polizza di n. 1763505, con capitale assicurato di € 17.267,28 e bonus del
20%, di cui era beneficiario il figlio , Controparte_3
o la polizza di n. 1766846, con capitale assicurato di € 17.267,28 e bonus del
20%, di cui era beneficiaria la figlia , Controparte_2
o la polizza di n. 1767143, con capitale assicurato di € 17.267,28 e bonus del
20%, munita di garanzia aggiuntiva “Temporanea Caso Morte” di cui alla polizza collegata n. 1767144, con capitale assicurato pari ad € 24.509,80, di cui erano beneficiari gli eredi legittimi,
- che nel corso del 2017 il dott. aveva quindi assoggettato a pegno Parte_4
tutte e tre le polizze sopra citate in favore della Controparte_8
, venendo evidenziato nell'appendice dei predetti atti di pegno che “in caso di
[...]
pagina 7 di 19 decesso dell'assicurato e al verificarsi della scadenza contrattuale non si procederà
alla liquidazione di nessun importo senza il consenso scritto del creditore
NO, il quale potrà richiedere la liquidazione a semplice richiesta”,
- che, essendosi verificato in data 10.10.19 il decesso dello stipulante, essi avevano quindi accettato in via beneficiata l'eredità relitta del congiunto in forza di atto stipulato in data 26.11.19 dal Notaio , previa autorizzazione Parte_5
rilasciata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia in relazione alla posizione dei figli, all'epoca ancora minorenni,
- che al momento del decesso era ancora pendente il termine di tolleranza pari a 30
giorni dalla scadenza, rispettivamente intervenuta per le prime due polizze in data
24.9.19 e per la terza in data 25.9.19, entro il quale il premio avrebbe potuto essere versato dal contraente senza interruzione nella prestazione delle garanzie assicurative e senza necessità di versamento degli interessi di mora per ritardato pagamento,
- che, in forza di ciò, spettava loro, nella veste di eredi del de cuius, in quanto rispettivamente figli e moglie del defunto, la liquidazione del capitale assicurato secondo le disposizioni pattuite in relazione a ciascuna delle citate polizze,
- che, ciò nonostante, la compagnia assicurativa si era rifiutata di liquidare il dovuto,
hanno convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al pagamento delle somme, rispettivamente:
- di € 19.211,93 quanto alla polizza n. 1763505 in favore di , Controparte_3
- di € 19.211,93 quanto alla polizza n. 1766846 in favore di , Controparte_2
- di € 43.721,73 quanto alle polizze n. 1767143 e n. 1767144 in favore degli eredi del dott. , Parte_4
oltre all'aggiornamento alla data esatta del decesso e con contestuale disposizione di pagina 8 di 19 versamento, in relazione a ciascuna delle cifre sopra indicate, della quota di spettanza dovuta al creditore NO . Controparte_8
Costituitasi in giudizio, riscontrava l'infondatezza delle avverse Parte_1
pretese in ragione del mancato pagamento dell'ultimo premio relativo a ciascuna delle polizze azionate e chiedeva venisse accertata la legittimità della messa in riduzione delle predette polizze, da essa operata ai sensi del secondo comma dell'art. 1924 cc e delle richiamate disposizioni contrattuali di polizza, la cui liquidazione complessiva era pari ad € 16.241,11, che riconosceva quindi dovuti in favore dei ricorrenti, previa deduzione di quanto spettante al creditore NO, con precisazione peraltro che al relativo pagamento si sarebbe potuto procedere solo previa ricezione di apposito consenso scritto da parte di . Controparte_8
A propria volta costituitasi in causa, quest'ultima si associava alle domande svolte dai ricorrenti, ribadendo la sussistenza del diritto al versamento diretto in proprio favore della quota di sua spettanza, pari ad € 14.934,74, di cui € 14.135,79 per saldo residuo del contratto di finanziamento n. 030/449314 ed € 798,95 per saldo negativo del conto corrente n. 124/1363792.
Procedutosi all'istruzione meramente documentale del giudizio, la causa è stata quindi decisa con l'ordinanza n. 4653/23, pubblicata in data 11.7.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che l'art.
3.b della scheda sintetica di polizza, ubicato alla pagina 5/88 ed intitolato “Prestazioni in caso di decesso”, disponeva che, in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la compagnia fosse tenuta a corrispondere il capitale assicurato e i bonus previsti “a condizione che la polizza sia in regola con i pagamenti”,
- osservato che nello stesso senso si esprimevano anche altre disposizioni contrattuali pagina 9 di 19 tra cui:
o l'art. A.2 della nota informativa a pag. 14/78, nel cui ambito, disciplinandosi l'ipotesi di decesso dell'assicurato in corso di contratto, si precisava che in tali casi spettava ai beneficiari designati la liquidazione del capitale assicurato oltre al bonus maturato “sempre che il contratto sia al corrente con il versamento dei premi”,
o l'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, a pag. 32/78, secondo il quale
“Qualora nel corso della durata contrattuale si verifichi il decesso del contraente e dell'assicurato, tutti i diritti derivanti dalla polizza saranno
esercitabili dal beneficiario. Le prestazioni di cui sopra verranno
corrisposte a condizione che il contratto sia al corrente con il versamento
dei premi”,
- rilevato, d'altro canto, che la polizza prevedeva altresì all'art. 9, in relazione al pagamento del premio e con deroga in melius rispetto al termine di venti giorni dettato dall'art. 1924 cc, un termine di tolleranza di trenta giorni,
- opinato, di conseguenza, che il contraente deceduto dovesse ritenersi in regola con i pagamenti e non inadempiente, dovendosi in ogni caso adottare una interpretazione del termine “in regola con i pagamenti” nel senso più favorevole al contraente e, per esso, al beneficiario, in forza:
o da un lato, del disposto dell'art. 1370 cc, dettato in tema di clausole inserite nell'ambito di condizioni generali di contratto o di moduli o formulari predisposti da uno solo dei contraenti,
o d'altro lato, del disposto dell'art. 1366 cc, il quale, imponendo una interpretazione della volontà negoziale secondo buona fede, induce a preferire l'opzione ermeneutica che consenta la realizzazione della causa pagina 10 di 19 concreta del contratto di assicurazione sulla vita, costituita dalla tutela di ragioni di previdenza e di risparmio, entrambe garantite anche a livello costituzionale,
ha condannato la convenuta al pagamento del dovuto in favore dei ricorrenti, al netto di quanto spettante al creditore NO, con addebito delle spese di lite a carico di sia nei confronti di quest'ultimo che dei beneficiari delle polizze. Parte_1
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame la compagnia assicurativa formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese e di accoglimento delle domande già svolte in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Gli originari ricorrenti, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato e , dal suo canto, si è Controparte_8
associata a tali conclusioni invocando la conferma dell'ordinanza impugnata.
Intervenuta quindi in causa quale cessionaria Controparte_5
del ramo d'azienda di , nel frattempo posta in liquidazione coatta Parte_1
amministrativa, la quale faceva proprie le conclusioni della cedente, disposta l'estromissione di quest'ultima e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata infine rimessa al collegio per l'udienza del 22 novembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello l'assicurazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1924 cc, norma di per sé derogabile anche in senso più favorevole all'assicuratore, osservando non essersi tenuto conto del disposto del secondo comma di pagina 11 di 19 essa, il quale, escludendo il verificarsi della risoluzione allorquando sia possibile la messa in riduzione delle somme assicurate, viene così ad a esplicitare in maniera inconfutabile che, una volta decorso inutilmente il termine di tolleranza senza che sia avvenuto il pagamento del premio, cessano in linea di massima tutti gli obblighi della compagnia.
Deduceva altresì la mancata applicazione del disposto dell'art. 14 delle condizioni di polizza, relativo alle ipotesi di interruzione del versamento dei premi, il quale, in presenza di almeno tre annualità di premio corrisposte, riconosceva il diritto a sospendere il versamento dei premi mantenendo in vigore il contratto fino alla scadenza dello stesso per una prestazione assicurativa ridotta, escludendo peraltro la spettanza del bonus e della garanzia aggiuntiva “Temporanea Caso Morte”, in quanto costituenti garanzie aggiuntive desinate in tali ipotesi a decadere automaticamente.
Sosteneva, pertanto, potersi riconoscere ai ricorrenti la sola minor somma di € 5.413,71
in relazione a ciascuna polizza, per un totale complessivo di € 16.241,11.
Il motivo è infondato.
La tesi sostenuta dalla appellante si scontra, invero, con la chiara e per nulla equivoca espressione del secondo comma dell'art. 1924 cc, secondo il quale “Se il contraente non
paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza,
nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi
pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il
riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata”.
Siffatta locuzione, nella parte in cui parla di un “termine di tolleranza”, vale infatti a precisare che il rapporto si risolve di diritto solo ed unicamente una volta trascorsi i pagina 12 di 19 venti giorni dalla scadenza qualora l'assicurato non abbia versato il premio successivo e cioè relativo alla nuova annualità.
Nel caso di specie, poi, il predetto termine di venti giorni è stato pattiziamente aumentato a trenta, come tra l'altro pacificamente ammesso da entrambe le parti nel corso di entrambi i gradi di giudizio, in forza di quanto disposto dall'art. 15 delle
Condizioni di Assicurazione (pag. 38/88), il quale consente appunto la dilazione del pagamento per tale periodo senza applicazione di interessi, precisando poi che solo una volta “scaduto tale termine gli obblighi contrattuali della società sono sospesi”.
Il che vieppiù conferma come, sino a quel momento, la compagnia assicurativa resti tenuta ad assicurare la copertura pattuita senza alcun fallo.
Tale, peraltro lapalissiana, interpretazione della norma codicistica e di quella in proposito contrattualmente pattuita fra le parti, risulta d'altronde confermata dalla
Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 172 del 22.1.72 ha appunto avuto modo di statuire, in un caso identico a quello ivi trattato, che la risoluzione di diritto prevista dal secondo comma dell'art 1924 cc, per il contratto di assicurazione sulla vita, opera solo alla scadenza del termine di tolleranza, onde se l'assicurato muore dopo la data di scadenza del premio, ma in pendenza del termine di tolleranza, l'assicuratore resta tenuto a corrispondere la somma pattuita.
E che la questione dovesse ritenersi così risolta una volta per sempre, stante l'assoluta chiarezza del disposto normativo, risulta poi confermato dalla circostanza che, nel corso dei successivi cinquant'anni, la Corte di Cassazione non ha più avuto modo di occuparsi della problematica in oggetto giacché, all'evidenza, ritenuta pacifica dagli operatori del diritto, che, almeno sino ad oggi, non avevano più avuto occasione di sottoporla pagina 13 di 19 all'attenzione dei giudici di legittimità.
Ora, dal momento che nel caso di specie:
- le polizze decorrevano inizialmente la n. 1767143 dal 24.9.10 e le altre due dal
25.9.10, con prima scadenza al 24 e al 25.10.11,
- la scadenza di pagamento delle rate era rispettivamente fissata al 24.9 ed al 25.9,
- il contraente provvedeva puntualmente al pagamento di esse sino al settembre 2018,
- il contratto risultava allora rinnovato ed in vigore rispettivamente sino al 24 e 25
settembre 2019, oltre il periodo di tolleranza di trenta giorni,
- il dott. decedeva il 10.10.19, Parte_4
non vi è chi non veda come risulti dovuta in favore dei beneficiari l'integrale liquidazione delle polizze, dal momento che l'evento di morte dedotto nel contratto interveniva quando era ancora pendente il termine di tolleranza e cioè in un momento di piena validità del contratto.
E ciò dovendosi anche sottolineare la circostanza, altrettanto lapalissiana ma comunque meritevole di essere evidenziata, che la morte improvvisa del contraente non costituisce certo atto volontario e consapevole attuato da parte del medesimo al fine di omettere il versamento dei premi ma rappresenta, al contrario, l'avveramento della condizione da cui discende l'obbligo di erogazione delle somme in favore dei beneficiari.
Mentre resta del tutto inconferente rispetto alla descritta vicenda il disposto dell'art. 14
delle Condizioni di Assicurazione (pag. 37/88), il quale risulta destinato a disciplinare la diversa ipotesi di sospensione del versamento dei premi, la quale, in quanto facente riferimento per tale ipotesi alla risoluzione del contratto ovvero alla sua riduzione, non può che trovare applicazione, proprio in forza del termine di tolleranza, solo quando pagina 14 di 19 quest'ultimo sia scaduto e cioè quando, effettivamente, il contraente possa considerarsi inadempiente rispetto al pagamento del dovuto.
Giacché, diversamente argomentando – e cioè volendosi sostenere che la clausola in oggetto possa trovare applicazione non appena sia scaduto il termine previsto per il pagamento della rata – si giungerebbe all'assurdo, nelle ipotesi in cui il numero delle annualità sino a quel momento versate sia inferiore a tre, di dover già considerare risolto il contratto che, invece, proprio in forza del termine di tolleranza sta ancora continuando ad esplicare i propri effetti.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole inoltre della ritenuta operatività nel caso di specie delle norme codicistiche destinate a disciplinare l'interpretazione contrattuale, richiamate dal giudice di prime cure, osservando che le stesse, di natura chiaramente sussidiaria, potevano, in realtà, venire in soccorso alla parte più debole solamente ove fossero state riscontrate incertezze nella comprensione delle pattuizioni concluse fra i contraenti, in assenza delle quali dovevano trovare invece applicazione gli artt. da 1362 a 1365 cc, il che appunto era da riscontrarsi nella fattispecie, nel cui ambito nessuna clausola era stata indicata siccome ambigua od equivoca. Di tal che, secondo l'assunto dell'appellante, l'operata interpretazione di norme assolutamente chiare, effettuata contra stipulatorem, finiva per risultare del tutto ingiustificata.
Tale motivo, alla luce di quanto già esposto sub 3.1, risulta:
- per un verso infondato, giacché resta evidente la correttezza della interpretazione dell'art. 1924 cc e delle clausole di polizza compiuta dal giudice di primo grado,
- per altro verso assorbito, poiché alle conclusioni di ci sopra poteva comunque pagina 15 di 19 giungersi anche senza fare applicazione dei criteri ermeneutici specificamente dettati dagli artt. 1366 e 1370 cc, stante la natura non equivoca della clausola.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene, infine, contestata la statuizione relativa all'addossamento a proprio carico delle spese di lite sostenute dal creditore NO,
osservandosi:
- che essa non aveva mai contestato la spettanza delle somme da riconoscere a
, la quale era stata d'altro canto evocata in Controparte_8
giudizio dai ricorrenti,
- che solo a seguito della presentazione del ricorso l'istituto di credito aveva specificato l'ammontare delle somme ad esso dovute e prestato il proprio assenso alla relativa liquidazione.
A fronte delle quali circostanze doveva allora ritenersi che nessun contrasto di posizioni si fosse mai verificato fra le predette parti e che, di conseguenza, nemmeno potesse parlarsi di una qualsiasi ipotesi di soccombenza.
Tale motivo è infondato.
In proposito vale, invero, osservare come – sebbene la compagnia assicurativa non si sia mai opposta all'accoglimento della pretesa, avanzata dall'istituto di credito, di vedersi attribuire la quota delle somme dovute ai beneficiari delle polizze in ragione del pegno attivato sulle medesime – ciò nonostante l'attivazione della presente procedura giudiziaria, cui è conseguita la necessaria chiamata in causa del creditore NO
da parte degli attori, risulti effettivamente addebitabile al comportamento antigiuridico dell'assicurazione che, omettendo di liquidare quanto dovuto, dava motivo all'insorgenza della lite, delle cui spese deve, ora farsi debitamente carico nei confronti di tutti coloro che sono stati legittimamente chiamati a farne parte ed a sostenere i pagina 16 di 19 relativi costi di difesa.
Ciò che è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte la quale ha appunto avuto modo di affermare che, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, sicché essa prescinde dalle ragioni, di merito o processuali, che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. 26.4.22 n. 13031).
Dal che deriva, quindi, l'oggettiva esistenza di un contrasto tra le posizioni delle parti in questione, quanto meno con riguardo all'onere di sopportazione dei predetti costi, che va appunto addebitato a quel soggetto che ha causato l'instaurazione del giudizio.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
ritiene la Corte che le medesime, in applicazione del principio della soccombenza pagina 17 di 19 sancito dall'art. 91 cpc, debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante in favore degli originari ricorrenti e del creditore NO,
determinandole in € 6.946,00.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della ordinanza del Tribunale di Venezia n. 4653/2023, pubblicata in data 11.7.23, che per il resto conferma:
1) compensa integralmente le spese di lite del primo grado tra
[...]
e ; Controparte_5 Controparte_8
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore di , Controparte_1 [...]
e le spese processuali di questo grado, che liquida in CP_3 Controparte_2
€ 6.946,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna la parte appellante a rifondere in favore di Controparte_8
le spese processuali di questo grado, che liquida in € 6.946,00, oltre al
[...]
rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
pagina 18 di 19 dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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