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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/12/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Federica Sacchetto Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1646/2025 promossa da:
con avv. Sabrina Cerantola Parte_1
Ricorrente contro con avv. Marco Gianesini Controparte_1
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Conclusioni
-Dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra
[...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
CP_1
pagina 1 di 9 in via subordinata:
-rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra in quanto CP_1 infondata in fattio e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
sul regime di affidamento affidarsi il figlio , nato il [...] a Cittadella (PD), ad [...] i Persona_1 genitori con la modalità dell'affido condiviso;
sul collocamento e sul regime di visita della madre
- disporsi il collocamento del figlio minore presso la residenza del Persona_1 padre, in 35013 – Cittadella (PD), Via Michela n. 30;
- stabilire il seguente calendario di visita: starà presso il padre due settimane Per_1 consecutive, la prima intera (dal lunedì alla domenica) e la seconda fino al venerdì, quando la madre andrà a prendere il figlio all'uscita di scuola (o presso Per_1
l'abitazione del padre durante i periodi di vacanza) per tenerlo con sé fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione del padre durante i periodi di vacanza);
- stabilire il seguente calendario di visita per i periodi di vacanza:
• durante le vacanze estive, trascorrerà con entrambi i genitori 2 settimane Per_1 consecutive nel mese di luglio e 2 settimane consecutive nel mese di agosto.
• durante le festività di Natale, il figlio trascorrerà – ad anni alternati – una settimana con il padre ed una con la madre, da individuarsi nel periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio.
• durante le festività pasquali, trascorrerà il periodo delle vacanze scolastiche, Per_1 un anno con il padre e l'anno successivo con la madre, dalla sera del primo giorno antecedente l'inizio delle vacanze fino alla mattina del primo giorno di scuola, quando verrà accompagnato a scuola dal genitore con il quale ha trascorso le vacanze. sul contributo al mantenimento del figlio minore Per_1 disporsi a carico della signora quale contributo al mantenimento del figlio CP_1
, un assegno mensile dell'importo di € 150,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del presente ricorso e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, nel conto corrente intestato al signor
. Per_1
pagina 2 di 9 Disporsi, altresì, che la signora concorra nella misura del 50% al CP_1 pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , come da Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Disporre che il signor possa fruire dell'Assegno unico e universale erogato Per_1 dall' nella misura del 100%.” CP_2
Per parte resistente
“In via riconvenzionale
a)accertare che la sig.ra è creditrice nei confronti del sig. CP_1 Per_1 dell'importo di € 6.150 a titolo di contributi non versati per il mantenimento del figlio in forza dell'Accordo sottoscritto il 13 ottobre 2021 e condannare quest'ultimo a versare detto importo alla sig.ra CP_1
In via principale
b) affidare ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido Persona_1 condiviso;
c) disporre il collocamento di presso la residenza del padre, in 35013 Persona_1
– Cittadella (PD), Via Michela n. 30;
d) stabilire il seguente calendario di visita: starà presso il padre due settimane Per_1 consecutive (dal lunedì al venerdì della settimana successiva), quando la madre andrà
a prendere il figlio all'uscita di scuola (o presso l'abitazione del padre durante Per_1
i periodi di vacanza) per tenerlo con sé fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione del padre durante i periodi di vacanza);
e) stabilire il seguente calendario di visita per i periodi di vacanza: durante le vacanze estive, trascorrerà 2 settimane a luglio e 2 settimane ad Per_1 agosto con ciascun genitore;
durante le festività di Natale, trascorrerà – ad anni alternati – una settimana Per_1 con il padre ed una con la madre, da individuarsi nel periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio.
Durante le festività pasquali, trascorrerà il periodo delle vacanze scolastiche, Per_1 un anno con il padre e l'anno successivo con la madre, dalla sera del primo giorno antecedente l'inizio delle vacanze fino alla mattina del primo giorno di scuola, quando verrà accompagnato a scuola dal genitore con il quale ha trascorso le vacanze.
pagina 3 di 9 f) Disporsi che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
Per_1
g) assegnare al signor l'Assegno unico e universale erogato dall' nella Per_1 CP_2 misura del 100%;
h) disporsi a carico della signora quale contributo al mantenimento del CP_1 figlio , un assegno mensile dell'importo non superiore a € 150, da Per_1 corrispondersi al signor una volta estinto per compensazione il credito Per_1 oggetto della domanda riconvenzionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.3.2025 parte ricorrente ha chiesto la Parte_1 regolamentazione primaria delle condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e contributo di mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla Persona_1 relazione non matrimoniale con la resistente e riconosciuto da entrambi i genitori.
Allegava a sostegno:
- di avere convissuto more uxorio con dal 01.09.2014 al 09.06.2017 Controparte_1
e che dall'unione è nato il figlio , in data 24.09.2014; Persona_1
- che, a seguito alla cessazione della convivenza, , di comune accordo, veniva Per_1 collocato presso la madre con diritto di visita del padre a settimane alterne;
- che la resistente, tuttavia, non rispettava gli accordi, delegando la cura del figlio ai nonni materni e al ricorrente;
- che attualmente ella convive col nuovo compagno, dal quale ha avuto due figli, e che il rapporto tra la madre e si sono fatti molto radi;
Per_1
- che , da giugno 2024, su accordo delle parti, ha trasferito la residenza dal Per_1 padre, il quale provvede in via esclusiva a tutte le sue esigenze, e che il minore non ha rapporti significativi con la madre.
Si costituiva regolarmente in giudizio la resistente in data Controparte_1
07.10.2025, nulla opponendo alla disciplina proposta in punto affido, collocamento e diritto di visita del figlio minore, ma chiedendo di contribuire al mantenimento con la minore somma di euro 150 mensili oltre al 50% e chiedono in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributi di mantenimento non versati in forza dell'accordo del 13.10.2021.
Allegava a sostegno:
pagina 4 di 9 -che alla cessazione della convivenza col ricorrente, nel 2017, ella si era fatta carico dell'accudimento del figlio senza alcun contributo da parte del padre, potendo contare unicamente sulla famiglia di origine e sui propri redditi;
- che il ricorrente restava inadempiente anche dopo la formalizzazione degli accordi con
(tramite scrittura privata datata 13.10.2021) circa la contribuzione a suo carico, determinata in euro 150 mensili;
- che da giugno 2021 ella avviava una convivenza col nuovo compagno, dal quale aveva due figli con gravidanze problematiche;
- che ella attualmente deve dunque occuparsi anche dei due figli di tenera età, oltre che del figlio maggiore , con conseguenti difficoltà organizzative;
Per_1
- che attualmente è disoccupata e percepisce la PI.
Le parti comparivano personalmente all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. in data
07.11.2025 e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale.
All'esito dell'udienza, le conclusioni delle parti risultavano conformi in punto affido, collocamento, diritto di visita e contributo di mantenimento, restando unica questione controversa la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, rigettate le istanze istruttorie, invitava le parti a concludere. All'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
1. Affido, collocamento, diritto di visita del minore.
Sul punto le parti hanno chiesto, in primo luogo, disporsi affido condiviso del figlio minore con collocamento presso il padre.
La domanda deve essere accolta, risultando conforme alla regola di cui all'art. 337 ter co. 2 c.c. secondo la quale il Giudice “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” e, per quanto attiene al collocamento, conforme alle attuali abitudini di vita di . Per_1
Quanto al diritto di visita, può parimenti essere accolto il calendario proposto concordemente dalle parti che di seguito si riporta: “ starà presso il padre due Per_1 settimane consecutive (dal lunedì al venerdì della settimana successiva), quando la madre andrà a prendere il figlio all'uscita di scuola (o presso l'abitazione del Per_1 padre durante i periodi di vacanza) per tenerlo con sé fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione del padre durante i periodi di vacanza); pagina 5 di 9 durante le vacanze estive, trascorrerà 2 settimane a luglio e 2 settimane ad agosto con ciascun genitore;
durante le festività di Natale, trascorrerà – ad anni alternati – una settimana con il padre ed una con la madre, da individuarsi nel periodo dal 24 al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, trascorrerà il periodo delle vacanze scolastiche, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre, dalla sera del primo giorno antecedente l'inizio delle vacanze fino alla mattina del primo giorno di scuola, quando verrà accompagnato a scuola dal genitore con il quale ha trascorso le vacanze”.
2. Contributo di mantenimento.
Sul punto occorre premettere che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
Tanto premesso, nel caso di specie le condizioni delle parti risultanti dagli atti sono le seguenti
Il ricorrente svolge attività di fotografo. Dalle dichiarazioni fiscali depositate risultano i seguenti redditi:
UNICO 2022 per l'anno 2021 reddito netto €. 26.407 (doc. 5 del ricorrente)
2023 per l'anno 2022 reddito netto €. 18.509 (doc. 6 del ricorrente) Pt_2
UNICO 2024 per l'anno 2023 reddito complessivo €. 20.312 (doc. 7 del ricorrente)
Abita in una casa di proprietà non gravata da mutuo.
La resistente percepisce attualmente trattamento PI (doc. 6) per un importo di circa
1.000 euro mensili. In precedenza, ha svolto attività lavorativa per AL SP (sino a febbraio 2024) e successivamente per FI a.d.s. fino a maggio 2024.
Abita con il nuovo compagno in una casa di proprietà di quest'ultimo.
Oltre ad ha altri due figli (nati il 14.3.2022 e il 13.11.2024). Per_1
Tenuto conto, dunque, del divario reddituale esistente tra le parti, del fatto che nessuna delle parti è gravata da spese abitative, del fatto che parte resistente ha l'onere di pagina 6 di 9 provvedere anche al mantenimento degli atri 2 figli, del fatto che l'onere di cura e accudimento del minore gravano in via preponderante sul padre, appare congruo, come richiesto anche dalle parti, prevedere che la madre contribuisca al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 150. Quanto alle spese straordinarie le stesse saranno suddivise al 50%.
Può infine essere accolta a domanda concordemente formulata di attribuzione dell'AU per l'intero al padre
3. Domanda riconvenzionale.
Parte resistente ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al versamento della somma di €.
6.150 a titolo di contributi non versati per il mantenimento in forza dell'accordo di data 13.10.2021.
Parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità per non essere ammesso il c.d. simultaneus processus nei casi in cui le domande proposte siano soggette a riti diversi
(familiari e ordinario).
La domanda è inammissibile.
Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza già formatasi in materia prima della riforma Cartabia secondo cui non è ammissibile “il cumulo in unico processo della domanda di separazione o di divorzio, soggetta al rito camerale, con quella di divisione dei beni comuni dei coniugi o di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra
i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni, o ancora con la domanda di restituzione di somme di denaro o di beni mobili o con quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, o con la domanda di condanna al risarcimento del danno per lamentate continue inadempienze, tutte soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra” (cfr., tra le ultime, Corte cass., ordinanza n. 6424 del 13/03/2017 e Corte cass., ordinanza n. 14878 del 31.5.2019);
I principi già elaborati sono declinabili anche dopo la riforma, in quanto la domanda di regolamentazione delle condizioni relative alla prole è soggetta al rito di cui agli artt.
473bis. e segg. c.p.c., mentre la domanda di condanna alla corresponsione delle somme rimane soggetta al rito ordinario.
Pertanto, pur avendo le parti sottoscritto all'epoca un valido accordo circa la regolamentazione del contributo di mantenimento per il figlio minore, la parte resistente dovrà agire in altra sede per il recupero delle somme. pagina 7 di 9 4. Spese di lite
Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza presso il padre;
2. dispone che la madre potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario:
starà presso il padre due settimane consecutive (dal lunedì al venerdì della Per_1 settimana successiva), quando la madre andrà a prendere il figlio all'uscita di Per_1 scuola (o presso l'abitazione del padre durante i periodi di vacanza) per tenerlo con sé fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione del padre durante i periodi di vacanza); durante le vacanze estive, il minore trascorrerà 2 settimane a luglio e 2 settimane ad agosto con ciascun genitore;
durante le festività di Natale, trascorrerà – ad anni alternati
– una settimana con il padre ed una con la madre, da individuarsi nel periodo dal 24 al
31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, trascorrerà il periodo delle vacanze scolastiche, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre, dalla sera del primo giorno antecedente l'inizio delle vacanze fino alla mattina del primo giorno di scuola, quando verrà accompagnato a scuola dal genitore con il quale ha trascorso le vacanze;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio , un assegno mensile dell'importo di € Per_1
150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, nel conto corrente intestato al sig. ; Per_1
4. pone a carico dei genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , come da Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
pagina 8 di 9 5. dispone che il signor fruisca dell'Assegno unico e universale erogato Per_1 dall' nella misura del 100%; CP_2
6. dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Federica Sacchetto
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