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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2024, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata -Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4540/2023 R.G. previdenza vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. DONNARUMMA Parte_1 ENRICO con il quale elettivamente domicilia in Scafati alla via Bonifica vic. Langellotti n. 21
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_ difeso Avv. TOMASELLO ANTONELLA con cui elettivamente domicilia presso l'Ufficio legale distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84. Ricorso in opposizione ad Atp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso che, svolgendo l'attività di operario presso il pastificio “La fabbrica della pasta s.a.s”; e ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invocato diritto e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto (negando la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa) a percepire l'indennità richiesta - proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c. 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo riconoscimento di uno stato di invalidità tale da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
Lamentava in particolare di non aver potuto presentare note critiche alla relazione peritale, non avendo il ctu inviato preventivamente la bozza alle parti. Il tutto con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge.
Attesa la nullità relativa della ctu depositata in fase di atp per mancato invio della bozza alle parti ed attesa la possibilità di una sanatoria per rinnovazione o di nomina di un nuovo ctu, si provvedeva alla nomina in nuovo CTU, in quanto quello nominato in sede di atp si era nel frattempo cancellato dall'albo, chiedendogli di verificare se parte ricorrente si trovasse dal punto di vista medico-legale nelle condizioni per fruire della provvidenza richiesta.
All'esito del deposito della ctu e delle note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter cpc, la controversia veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione. Il C.T.U., con la relazione medico-legale in atti, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta una permanente riduzione a meno di 1/3 delle sue capacità al lavoro. In particolare, il ctu ha evidenziato che tra le patologie diagnosticate al ricorrente “la patologia neurologica-ortopedica, determina una rilevante incidenza negativa sullo svolgimento di attività lavorative prettamente manuali da sempre svolte dal periziando. Senza trascurare la patologia della parete addominale, che non solo contribuisce a ridurre la validità lavorativa semispecifica del soggetto ma che potrebbe, altresì, essere ulteriormente aggravata dall'esecuzione di sforzi fisici.” Pertanto,
“sussistono, nella fattispecie, i requisiti biologici per il diritto all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, essendo ridotta la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di un terzo ed in modo permanente (art. 1, L. 222/84) dalla data della domanda amministrativa (27.01.2021).” Dunque, parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per potere beneficiare dell'assegno invocato con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Rileva il Tribunale che la conclusione è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale dell'invalidità alla luce dell'attività lavorativa di operaio svolta dal ricorrente. Per quanto precede, la domanda di accertamento del requisito sanitario proposta con l'atto introduttivo del giudizio va accolta, con decorrenza dalla domanda amministrativa. E' invece inammissibile la domanda di accertamento del diritto CP alla prestazione e di condanna dell' al pagamento della prestazione, essendo anche il ricorso in opposizione, come l'Atp, finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario e non al diritto alla prestazione. La pronuncia ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, ovvero il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti (v. Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 9876 del 2019) e, a maggior ragione, la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato per essere avulso dal thema decidendum.
Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1) Accoglie il ricorso in opposizione avverso l'ATP e per l'effetto dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario previsto dalla legge per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 a decorrere 27/01/2021; CP_
2) Pone le spese di lite a carico dell' che liquida in euro 1.200, oltre interessi e accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP
3) pone le spese della CTU a carico di che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti