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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 15020/2024
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. SALZANO LUCA. Parte_1
Per il l'avv. GLORIA CENTINEO CAVARRETTA MAZZOLENI. Controparte_1
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALZANO LUCA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GARZA MARCO;
elettivamente domiciliata in VIA CENISIO, 55/C 20154 , CP_1 presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONELLO e dell'avv. COZZI PAOLA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 , presso il difensore CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificata in data 19.04.2024 proponeva Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 3 R.D. n. 639/1910, avverso l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 2024 0430802402716647686 con la quale il Comune di le aveva CP_1
ingiunto il pagamento di € 12.986,99 a titolo di canoni ed indennità di occupazione relativi
2 all'annualità 2021 e relativi all'area di proprietà comunale sita in , Via Novara, 282 CP_1
oggetto del contratto di locazione transitorio del 22.03.2016, scaduto in data 31.03.2021.
a fondamento della proprio opposizione, allegava: Parte_1
1) che con e-mail del 26 aprile 2021, dunque dopo oltre un mese dalla scadenza del contratto di locazione, aveva comunicato all'Amministrazione comunale che “per qualche tempo il ristorante non [sarebbe stato] operativo causa covid 19” (cfr. all.4);
2) che con successiva comunicazione del 17 giugno 2022 aveva confermato all'Ente che,
“… causa pandemia dal 8.3.2020 l'area non [sarebbe] stata utilizzata” e che fattori macroeconomici contingenti sconsigliavano di investire e di “… riprendere il lavoro nella massima incertezza” (cfr. all.5);
3) che il bene non è era stato, dunque, goduto a causa delle restrizioni impeditive della diffusione del virus COVID 19 e della chiusura dei locali di ristorazione al servizio dei quali l'area era destinata e, comunque, non era stato fruito dopo la scadenza;
4) che nelle more, aveva più volte offerto al la restituzione della res con modalità CP_1 equipollenti di “… offerta reale non formale“ serie, concrete e tempestive (cfr. doc. 5), ma il di non aveva mai espresso la volontà di voler riottenerne la CP_1 CP_1 disponibilità;
5) che alla data del 31 marzo 2021 il contratto era, dunque, cessato e divenuto improduttivo di effetti anche sotto il profilo economico;
6) che sarebbe stato il a doversi “tempestivamente e fattivamente” attivare, “a CP_1
ridosso dello spirare del termine (31 marzo 2021) di durata del contratto di locazione
(All.3) per compiere tutti quegli atti, idonei e/o necessari, a riassumere al proprio patrimonio il bene locato” (cfr. pag. 9 atto di citazione);
7) che, in ogni caso, l'importo dovuto doveva essere compensato col deposito cauzionale di € 2.919,42 ancora a mani del CP_1
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, concludeva per l'annullamento dell'atto di riscossione o, in subordine, per la riduzione dell'importo a fronte della citata compensazione.
Il si costituiva contestando la fondatezza delle eccezioni avverse e chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione perché infondata.
3 Disposto un rinvio per tentare di definire bonariamente la vertenza, all'odierna udienza la causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Tribunale deve rigettare la richiesta di annullamento dell'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 2024 0430802402716647686 di € 12.986,99 emesso dal , Controparte_1
essendo le argomentazioni svolte da del tutto infondate. Parte_1
L'art. 12 del contratto di locazione transitorio stipulato tra le parti in data 22.03.2016 e scaduto in data 31.03.2021, prevede che “Cessata la locazione (…) fino alla data di effettiva riconsegna dell'area il Conduttore è tenuto a dare il corrispettivo convenuto”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di precisare che “Il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto (nella specie, accertata giudizialmente) è tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art.
1591 cod. civ.” (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 4484 del 25.02.2009).
In altri termini, la parte conduttrice è tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione per il solo fatto che non ha restituito l'immobile alla data di cessazione della locazione, rappresentando tale importo il corrispettivo del mancato godimento del bene.
L'importo dovuto al locatore a tale titolo è parametrato al canone di locazione originariamente convenuto tra le parti, trattandosi di una forma di risarcimento prevista ex lege in misura minima dallo stesso art. 1591 c.c.
E', pertanto, legittima la pretesa creditoria del di a vedersi riconosciuta CP_1 CP_1
l'indennità di occupazione relativa al 2021, non avendo la dimostrato Parte_1
l'effettiva e formale riconsegna del bene al locatore.
Quest'ultima, infatti, con comunicazione del 17 giugno 2022 ha manifestato una disponibilità alla restituzione dell'area locata non solo del tutto generica ed indeterminata laddove ha comunicato al “Se poi avete necessità del terreno e non intendete cederlo alla proprietà e CP_1 non volete aderire alla proposta dell'affitto parziale e momentaneo, ci darete indicazioni”, ma anche del tutto tardiva, essendo a quella data ormai trascorso oltre un anno dalla scadenza contrattuale (occorsa in data 31.03.2021).
Ne deriva che sia del tutto pacifica la debenza dell'indennità di occupazione in relazione al
2021, stante la pacifica occupazione del bene e l'omessa restituzione formale del medesimo.
4 Né, nel caso di specie, vi è stata da parte di alcuna offerta formale di Parte_1
restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1216 c.c. che varrebbe a liberare il conduttore dagli obblighi connessi alla mancata riconsegna qualora manchi la cooperazione del locatore.
Se è vero, inoltre, che la Suprema Corte abbia statuito che “l'illegittimo rifiuto del locatore di ricevere in restituzione la cosa locata esclude la mora del conduttore, quindi l'obbligo di pagare il canone, pur se eseguita tramite offerta non formale” (Cfr. Cass. Civile 21 novembre 2012 n. 21004) deve, tuttavia, essere negata efficacia all'offerta non formale quando ricorrono, nella sostanza, peculiari ragioni idonee a giustificare il permanere dell'obbligo di pagamento del canone: per esempio per il fatto che il conduttore ha continuato ad occupare i locali, nonostante l'offerta di restituzione, o perché l'offerta è stata comunque considerata non seria.
Nel caso di specie, è indubbio che non vi sia stata alcuna offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, di restituzione dell'immobile da parte della conduttrice, non potendo attribuirsi efficacia liberatoria ad una generica messa a disposizione del bene.
1 della abbia Controparte_2 CP_3
attivato la procedura di riscossione di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019
(trattandosi di crediti dell'Ente derivanti da obbligazioni contrattuali consistenti nei canoni ed indennità di occupazione pattuiti tra le parti, ai sensi dell'art. 12 del medesimo contratto di locazione scaduto) e che con nota PG 98054 del 18.02.2022 abbia emesso l'avviso di pagamento per il mancato versamento dei corrispettivi dovuti a titolo di canoni e di indennità di occupazione con riferimento alla annualità 2021 (cfr. doc. 5 resistente).
Del pari infondata è la richiesta della di restituzione della cauzione, atteso Parte_1 che, in applicazione dell'art. 15 del contratto, il deposito cauzionale costituito da di € 2.919,42 “sarà restituito alla data di scadenza della presente convenzione Parte_1
(...), previa riconsegna dell'area e verifica dell'integrale adempimento di ogni obbligazione derivante dal contratto” e, nel caso di specie, non vi è prova che l'area sia stata restituita neppure a seguito del rinvio concesso dal Tribunale all'udienza del 23 ottobre 2024.
Dalle considerazioni che precedono segue il rigetto delle domande svolte da Parte_1
[...]
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande svolte da Parte_1
2. condanna alla refusione delle spese di lite a favore del Parte_1 CP_1
, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese
[...]
generali, IVA e CPA se dovute.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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