Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 02 OME DEL OLO ALL01 3 LA CORTE SUPRE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Francesco AMIRANTE R.G.N. 5523/99 - Rel. Consigliere Cron.3612 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Florindo' MINICHIELLO Consigliere Rep. + Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 19/10/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente 429 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO M., giusta delega in atti;
ricorrente 1 contro domiciliata in ROMA GALLIANO ROSANNA, elettivamente UBALDI 66, presso lo studio 2001 VIA BALDO DEGLI -1- вене VINCENZO, che la rappresenta 4029 dell'avvocato RINALDI difende unitamente all'avvocato COLLIDA' GIAN FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 365/98 del Tribunale di CUNEO, depositata il 19/12/98 R.G.N. 658/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocatio PICCIOTTO per delega PROSPERI VALENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- tame SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 19 dicembre 1998, decidendo sull'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e respingendo il gravame, ha confermato l'impugnata sentenza pretorile che, in accoglimento della domanda di IA RO, aveva dichiarato che quest'ultima era coltivatrice diretta dal 1° gennaio 1990 con diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, e conseguentemente aveva condannato l'INPS а riconoscere alla predetta l'indennità di maternità di cui alla legge n.646 del 1987. Il giudice d'appello, avendo riguardo a certificazioni del Sindaco del Comune di Dronero ed a deposizioni testimoniali, ha ritenuto provata l'attività di coltivatrice diretta svolta in via prevalente dalla IA sin dal 1990 e quindi ha riconosciuto la illegittimità della cancellazione della stessa dagli elenchi SCAU. На inoltre ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione per essere stato il relativo termine (annuale) tempestivamente interrotto da lettere inviate all'INPS; ed ha rilevato la inammissibilità dell'eccezione di decadenza, pure formulata же 3 dall'Istituto, in quanto per la prima volta sollevata nell'atto di appello. L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo. L'intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente INPS denunzia "violazione ed - errata applicazione degli artt. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, nel testo modificato dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n.384, 438; convertito nella legge 14 novembre 1992 n. degli artt. 416 e 437 c.p.c.; degli artt. 1, 3 e 6 della legge 29 dicembre 1987 n.546; dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1957 n.1047, e degli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963; nonché erronea ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Censura la sentenza impugnata per avere definito eccezione in senso stretto l'eccezione di decadenza, essendo invece l'eccepita decadenza rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato, nella specie non formatosi. E deduce che nella specie, la parte era incorsa nella decadenza, in quanto al momento del deposito del ricorso 4 introduttivo era decorso il relativo termine facendo decorrere tale termine annuale, sia dall'esaurimento del residuo periodo per il compimento della fase amministrativa sia facendolo decorrere dal compimento dei trecento giorni dalla domanda amministrativa. L'Istituto censura altresì l'impugnata sentenza per avere ritenuto prevalente l'attività di coltivazione del fondo senza tener conto degli altri requisiti previsti per l'acquisizione della qualità di coltivatore diretto ai fini previdenziali, dagli artt. 2 e 3 della legge n.9 del 1963. -2. E' fondata la prima censura, concernente la rilevabilità della decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 (nelle successive modifiche). Devo invero essere richiamata e confermata la giurisprudenza da ultimo costantemente espressa da cui il Collegio ritiene dover questa Corte secondo cui, nello specifico settore aderire delle prestazioni previdenziali, la decadenza processuale dell'assistito dalla azione giudiziaria è annoverabile tra quelle previste a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e alla 5 Emr certezza delle determinazioni e dei provvedimenti concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è di conseguenza sottratta alla disponibilità della parte: pertanto tale decadenza, per la sua rilevanza pubblicistica, è rilevabile e grado del giudiziod'ufficio in ogni stato - salvo il limite del giudicato ed è quindi tardivamente dall'Istituto opponibile anche previdenziale nelle fasi di merito, così come verificatosi nel caso di specie (v. Cass. 21 settembre 2000 n.12508; cfr. Cass. 1° dicembre 1998 n.12141, 22 novembre 1991 n.12554; V. altresì Cass. 20 marzo 2001 n.3947 che ha escluso la rilevabilità della decadenza per la prima volta nel giudizio di cassazione qualora essa implichi indagini di fatto per il relativo accertamento). La - come detto -sentenza impugnata che ha ritenuto erroneamente trattarsi, nell'ipotesi di specie, di eccezione in senso stretto soggetta in appello alla preclusione di cui all'art. 437 capov. c.p.c., è pertanto incorsa nel denunziato vizio e, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata con rinvio. Resta, naturalmente, assorbita la questione oggetto dell'altra censura, riguardante la qualità mr. di coltivatore diretto ai fini previdenziali. 6 3.- Competerà al giudice del rinvio, designato come in dispositivo, procedere agli accertamenti di fatto occorrenti per accertare la concreta operatività, nel caso di specie, della decadenza eccepita dall'INPS in secondo grado, ed a quelli che eventualmente si rendessero successivamente necessari, ed altresì provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 ult. co. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 19 ottobre 2001. Aniente Pollone Macurio_ aBoyaca il Presidente: Il Cons. estensoré: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 1 FEB. 2002 I Oggi, , D LLO SSA IL CANCELLIERE I BO 10 , TA T. D SPESA 33 R STA 5 ELL'A . I R PO N GN O D C IM 3 O SI -7 A A SEN 1-8 D D , E TE 1 I ISTRO ESEN A E IRITTO G LEG EG R D ELLA O D 7