TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6408 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 23.06.2025 con concessione alle parti del termine di cui all'art 190 c.p.c. e vertente tra
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT ST
attore
e
( c.f. , ( c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) e ( c.f. ) quali eredi di C.F._3 Parte_3 C.F._4 Per_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Pirrò, del foro di Catanzaro;
[...]
- Convenuti - nonchè
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._5
Francesco Sacchi, del foro di Catanzaro;
- Convenuto- nonchè
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Simona de CP_3 C.F._6
Septis, del foro di Catanzaro;
- Convenuto -
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Catanzaro l'avv. il dott. e l'ing. , Persona_1 CP_3 CP_2 per sentire accertare e dichiarare la responsabilità degli stessi per la mancata liberazione 2
dell'immobile sia nella fase anteriore che posteriore all'aggiudicazione del bene stesso, con la condanna alla somma di euro 50.000,00 quale risarcimento dei danni subiti oltre interessi e rivalutazione o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda l'attore in epigrafe rappresentava che:
- in forza di un credito vantato nei confronti di quale Lr.p.
1. della South Persona_2
Park s.a.s. - si vedeva costretto ad intraprendere azione esecutiva nei confronti della debitrice di pignoramento immobiliare relativamente ad un immobile in proprietà alla stessa, sito in Catanzaro alla via Carlo Poerio, 30, piano terra, costituito di 4,5 vani, oltre accessori, identificato catastalmente al Catasto Fabbricato del detto Comune al foglio 47, particella 33, sub 17, categoria A/3, rendita catastale € 302,13.
- detto pignoramento veniva iscritto con R.G.E. n. 86/2007 innanzi al Tribunale di
Catanzaro Sezione Esecuzione Immobiliare e nell'ambito della procedura, al fine di valutare il prezzo dell'immobile, veniva dapprima nominato quale CTU l'ing,
[...]
che con perizia depositata riteneva di fissare il prezzo di vendita in € CP_2
124.822,50, dichiarando di non esserci titoli abitativi per l'occupazione da parte di terzi;
- successivamente, mutato il Giudice dell'Esecuzione, questi provvedeva a nominare quale nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio il Dott. il quale nella propria perizia CP_3 sosteneva che l'immobile oggetto di procedura esecutiva, era occupato da diverso tempo da tale senza il possesso di alcun titolo giustificativo;
Parte_4
- Disposta la vendita dell'immobile, visto che lo stesso risultava occupato sine titulo,
l'odierno attore chiedeva la nomina di un custode nominato dal Giudice dell'Esecuzione nella persona dell'Avv. ; Persona_1
- successivamente il creditore procedente nonché odierno attore si aggiudicava l'immobile de quo al prezzo di € 36.000,00 cosicchè richiedeva al US l'immissione nel possesso dell'immobile, che nonostante il trasferimento del bene operato con Decreto avente Cron. 1061/2015 e Rep. 1669/2015 da parte del Notaio , non si Persona_3 era adoperato per la consegna dell'immobile ancora in mano al terzo, e che alcuna azione veniva intentata al riguardo da parte della custodia, tanto che - nelle more - Pt_4
proponeva azione civile per vedersi riconosciuto l'acquisto dell'immobile in
[...] oggetto per usucapione, per tale motivo l'azione per il rilascio dell'immobile oggetto di aggiudicazione in favore del veniva sospesa dal Giudice delle Esecuzioni, che Pt_1 decidendo sull'istanza cautelare avanzata dallo stesso - sospendeva il Parte_4 procedimento di rilascio immobile.
Sulla scorta di queste premesse l'attore, ritenendo sussistere responsabilità del US , 3
nonché dei professionisti nell'espletamento dell'incarico ad essi affidati, per avergli cagionato nocumento quale aggiudicatario del bene oggetto della procedura - ha intentato il presente giudizio chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per la mancata liberazione del cespite immobiliare in parola, sia nella fase anteriore che posteriore all'aggiudicazione del bene, concludendo come sopra riportato.
Si costituivano in giudizio il Dott. contestando espressamente il Controparte_4 contenuto della domanda azionata ed eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, faceva rilevare l'inammissibilità e la pretestuosità della domanda, stante la infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze e censure in relazione all'elaborato peritale e, più in generale, circa l'attività svolta dal convenuto, nella spiegata qualità di ausiliario del Giudice nella procedura esecutiva RGE n. 86/2007.
Si costituiva altresì l'Ing. concludendo per il rigetto della domanda per CP_2 mancanza di fondamento giuridico e probatorio chiedendo l'estromissione dal giudizio non rinvenendo alcuna legittimazione passiva e chiedendo altresì la condanna per lite temeraria ex art 96 per responsabilità processuale aggravata, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza tenutasi in data 20 aprile 2018 veniva dichiarata l'interruzione del processo per morte della parte convenuta Avv. e quindi la causa riassunta dal Persona_1 [...]
. Parte_1
A seguito della riassunzione si costituivano oltre che L'ing. ed il dott. CP_2 [...]
anche la sig.ra nonché i figli e CP_4 Controparte_1 Parte_3 Parte_2
eredi di i quali preliminarmente facevano rilevare di avere
[...] Persona_1 accettato con beneficio di inventario l'eredità del loro, rispettivamente, marito e padre eccepivano la genericità della domanda giudiziale rivolta in maniera Persona_1 indiscriminata a diversi soggetti avendo avuto differenti incarichi e ricoperte diverse funzioni, sia pur accomunati dall'aver partecipato alla procedura esecutiva n. 86/2007 e comunque chiedevano il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita solo in via documentale, avendo parte attrice rinunciato alla prova testimoniale pure ammessa e quindi dopo essere stata rinviata diverse volte per esigenze di ufficio, la stessa veniva rinviata, all'udienza del 23.06.2025 dove, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da nota di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di cui all'art 190 c.p.c.
--------------
La domanda non è fondata e, pertanto, deve essere respinta per i motivi di seguito esposti. 4
Nel presente giudizio è dedotta la responsabilità dei diversi soggetti che hanno avuto differenti incarichi e ricoperte diverse funzioni sia pur accomunati dalla partecipazione alla procedura esecutiva n 86/2007, dovendo, quindi, procedere a valutare le diverse posizioni.
Quanto alla posizione del Dott. deve evidenziarsi che questi è stato chiamato dal CP_3
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catanzaro Dott.ssa Giovanna Gioia, in sostituzione del precedente Professionista nominato ing. , al fine di espletare una nuova CP_2 perizia di stima relativa all'immobile oggetto della procedura esecutiva sopra evidenziata e questi, per come risulta dalla prova documentale versata in atti , ha proceduto a rispondere ai quesiti tutti posti dal G.E. Nell'elaborato peritale del Dott. veniva infatti evidenziato CP_3 come l'immobile oggetto dell'esecuzione fosse da tempo occupato dal sig. , Parte_4 circostanza rilevante della quale il è stato fin da subito informato dallo stesso CTU Pt_1
Dott. ( cfr verbale sopralluogo del 19.01.2010 doc. 5 fascicolo parte . Dalla stessa CP_3 CP_3 perizia emerge anche che il CTU aveva pure verificato presso la competente Conservatoria
(cfr.ispezione ipotecaria del 3.3.2010), se fosse stata accertata e trascritta la riferita usucapione del bene da parte del , ma nulla all'epoca era stato formalizzato sul punto. Pt_4
Pertanto non si ravvisa alcuna responsabilità professionale relativa a tale figura avendo lo stesso avuto il compito di valutare l'immobile oggetto di pignoramento, determinarne il valore di mercato, verificarne la conformità urbanistica e catastale, e identificare eventuali criticità che avrebbero potuto influenzare la vendita all'asta, attenendosi alle indicazioni fornite dal giudice e rispettando i termini stabiliti dal Tribunale. Le sue conclusioni si sono basate esclusivamente su fatti e circostanze ritualmente dedotti e provati nel giudizio.
La giurisprudenza prevalente ritiene che proprio in ragione della funzione che il ctu è chiamato a svolgere, un'eventuale responsabilità civile possa configurarsi unicamente, oltre che nel caso di dolo, nell'ipotesi di colpa grave (Cass. 22587/2004; Tribunale di Bologna sentenza del 15/03/2015). Per “colpa grave” si intende una macroscopica e inescusabile negligenza o imperizia nell'esecuzione dell'incarico affidato, una condotta palesemente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede: un errore, in altri termini, “imperdonabile” e
“ingiustificabile” da parte del ctu.
Trattandosi di un illecito civile extracontrattuale, per ottenere il risarcimento del danno il danneggiato deve dare prova del danno patito, del nesso di causalità tra il danno e la condotta del ctu e della sussistenza della colpa in capo al ctu in termini di gravità, “ Di conseguenza, per i danni cagionati all'aggiudicatario, il perito ne risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ove ne sia accertato il suo comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, atteso che il perito nominato ai sensi dell'art. 569 c.p.c. risponde 5
esclusivamente dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività e sempre che queste siano connotate dal requisito della colpa grave ex art. 64 c.p.c.; quindi spetta all'aggiudicatario la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra questo
e la condotta del consulente, posto che nell'esecuzione della prestazione dovuta, lo stimatore
d'asta è tenuto ad osservare la diligenza qualificata ex art. 1176 del c.c., quindi dimostrare di aver impiegato tutte le energie e mezzi necessari per adempiere alla prestazione dovuta.”
(cfr. Trib. Monza, Sez. II civ., 27.10.2023, n. 2049).
Nel caso di specie , si deve rilevare come l'attore non ha né dedotto né provato profili di responsabilità ascrivibili in capo al convenuto ausiliario Dr. né tantomeno ha esplicitato CP_3 il nesso causale tra la responsabilità dello stesso professionista convenuto ed il danno lamentato.
Nessun addebito può quindi essere mosso nei confronti del Dott. convenuto nel presente CP_3 giudizio, non avendo peraltro la parte attrice mai prospettato, dedotto e provato un eventuale pregiudizio derivato in conseguenza di negligenze e/o omissioni nell'espletamento dell'incarico di ausiliario del Giudice svolto dal convenuto,
Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto riguarda la posizione dell'Ing. CP_2 anche lui chiamato dal giudice dell'esecuzione per provvedere alla stima dell'immobile
[...] oggetto di pignoramento e che nello svolgimento del proprio operato metteva in rilievo di non essere riuscito ad acquisire tutti gli elementi che gli avrebbero consentito di rendere risposte certe ed esaustive, atteso il comportamento poco collaborativo dell'esecutata che più volte invitata a consentire l'accesso, non si era mai presentata sul luogo di causa, avendo così il
CTU elaborato la perizia sulla base di quanto era riuscito a rilevare, dando atto al G.E. della sua disponibilità a rendere ogni occorrente integrazione.
Anche in questo caso non si ravvisa alcuna responsabilità professionale a carico dell'ing.
per la mancata liberazione dell'immobile sottoposto a pignoramento atteso che il CP_2 tecnico non aveva ricevuto dal G.E. alcun incarico in tal senso, bensì solo quello di provvedere alla sua valutazione economica.
Anche in questo caso è rimasta priva di ogni dimostrazione relativa al nesso di causa con i presunti danni subiti non osservando parte attrice il principio fondamentale sull'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c. – Non emerge da nessun documento l'esistenza del nesso causale tra il presunto danno e la condotta del consulente tecnico caratterizzato da colpa grave e/o da dolo.
Quanto poi alla posizione del custode nominato Avv. , si osserva che Persona_1 anche su tale figura non possa addebitarsi nessun illecito posto che, fino all'emissione del 6
decreto di trasferimento dell'immobile in favore dell'acquirente e quindi in capo a
[...]
, questi non era certamente titolare del diritto di goderne in modo pieno ed esclusivo Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 832 c.c.. Ed infatti la liberazione della cosa venduta all'asta non avviene immediatamente dopo la vendita. L'acquirente, infatti, diventa proprietario dell'immobile solo a seguito del pagamento del saldo prezzo dell'asta e, di conseguenza, il debitore resta nel pieno possesso del bene per diverso tempo dopo l'aggiudicazione. Solo a seguito del pagamento completo del prezzo il tribunale emette il decreto di trasferimento che sancisce il passaggio di proprietà, per tale ragione l'istanza di liberazione del bene staggito prima del decreto di trasferimento, non poteva essere assecondata dal G.E.
Soltanto dopo l'emissione del decreto di trasferimento del 10.6.2015 il avrebbe potuto Pt_1 dolersi della inattività o, più precisamente, della inefficacia dell'attività del custode finalizzata allo sgombero dell'immobile.
Tuttavia, a riguardo si osserva che, il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo a favore dell'acquirente che, divenuto titolare del diritto trasferito, può avvalersi del provvedimento per ottenere la disponibilità materiale dell'immobile.
In virtù di detto titolo, l'acquirente, in caso mancata liberazione volontaria, come nella fattispecie che ci occupa, può esercitare direttamente l'azione esecutiva per il rilascio, non solo nei confronti del debitore, ma anche verso chiunque si trovi ad occupare il bene senza averne i titoli.
Ed infatti con lettera raccomandata del 17.7.2015 sottoscritta dall'avv. Casuscelli in nome e per conto di , l'aggiudicatario esonerava il custode stesso dall'attività di Parte_1 liberazione dell'immobile, espressamente dichiarando che “con il trasferimento del bene allo stesso ), cessa anche la carica di custode”. Tale circostanza, unitamente a Parte_1 quella per cui il sig. prendeva allo stesso tempo autonome iniziative, provvedendo a Pt_1 formalizzare atto di precetto per rilascio immobile ( cfr precetto per rilascio immobile del
20.04.2016 ) finalizzato ad ottenere la materiale disponibilità del bene acquistato, esoneravano l'Avv. dell'incombenza di chiedere il rilascio dell'immobile. Per_1
Dagli atti di causa emerge altresì come l'attore anche per tale soggetto non abbia fornito la minima prova della produzione di un danno a suo sfavore derivante dal non essere entrato immediatamente nel possesso del bene acquistato.
In definitiva osserva il Tribunale come gli inadempimenti allegati dall'attore siano infondati e che non emerge alcun comportamento dei convenuti censurabile ai sensi del canone di diligenza professionale di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c..
Quanto poi alla responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. avanzata da tutti i convenuti, questa 7
deve essere rigettata essendo solo genericamente formulata e non essendo adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio. Invero nonostante la soccombenza di parte attrice, i convenuti non hanno specificatamente dimostrato l'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio ed il danno subito a causa della condotta temeraria della propria controparte processuale.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 2014 n. 55 aggiornato secondo il D.M. 147/2022 previa applicazione di una riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, mancando la prova della mala fede o colpa grave.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande svolte da nei confronti dei convenuti. Parte_5
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di ing. Parte_1 [...]
, liquidandole in complessivi € 2.666,30 oltre rimborso forfettario per spese CP_3 generali, iva, cpa, come per legge.
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2 liquidandole in complessivi € 2.666,30 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge.
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, liquidandole in complessivi €
[...] Parte_2 Parte_3
2.666,30 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv. Flavio Pirrò dichiaratosi antistatario.
Catanzaro 10.11.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6408 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 23.06.2025 con concessione alle parti del termine di cui all'art 190 c.p.c. e vertente tra
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT ST
attore
e
( c.f. , ( c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) e ( c.f. ) quali eredi di C.F._3 Parte_3 C.F._4 Per_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Pirrò, del foro di Catanzaro;
[...]
- Convenuti - nonchè
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._5
Francesco Sacchi, del foro di Catanzaro;
- Convenuto- nonchè
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Simona de CP_3 C.F._6
Septis, del foro di Catanzaro;
- Convenuto -
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Catanzaro l'avv. il dott. e l'ing. , Persona_1 CP_3 CP_2 per sentire accertare e dichiarare la responsabilità degli stessi per la mancata liberazione 2
dell'immobile sia nella fase anteriore che posteriore all'aggiudicazione del bene stesso, con la condanna alla somma di euro 50.000,00 quale risarcimento dei danni subiti oltre interessi e rivalutazione o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda l'attore in epigrafe rappresentava che:
- in forza di un credito vantato nei confronti di quale Lr.p.
1. della South Persona_2
Park s.a.s. - si vedeva costretto ad intraprendere azione esecutiva nei confronti della debitrice di pignoramento immobiliare relativamente ad un immobile in proprietà alla stessa, sito in Catanzaro alla via Carlo Poerio, 30, piano terra, costituito di 4,5 vani, oltre accessori, identificato catastalmente al Catasto Fabbricato del detto Comune al foglio 47, particella 33, sub 17, categoria A/3, rendita catastale € 302,13.
- detto pignoramento veniva iscritto con R.G.E. n. 86/2007 innanzi al Tribunale di
Catanzaro Sezione Esecuzione Immobiliare e nell'ambito della procedura, al fine di valutare il prezzo dell'immobile, veniva dapprima nominato quale CTU l'ing,
[...]
che con perizia depositata riteneva di fissare il prezzo di vendita in € CP_2
124.822,50, dichiarando di non esserci titoli abitativi per l'occupazione da parte di terzi;
- successivamente, mutato il Giudice dell'Esecuzione, questi provvedeva a nominare quale nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio il Dott. il quale nella propria perizia CP_3 sosteneva che l'immobile oggetto di procedura esecutiva, era occupato da diverso tempo da tale senza il possesso di alcun titolo giustificativo;
Parte_4
- Disposta la vendita dell'immobile, visto che lo stesso risultava occupato sine titulo,
l'odierno attore chiedeva la nomina di un custode nominato dal Giudice dell'Esecuzione nella persona dell'Avv. ; Persona_1
- successivamente il creditore procedente nonché odierno attore si aggiudicava l'immobile de quo al prezzo di € 36.000,00 cosicchè richiedeva al US l'immissione nel possesso dell'immobile, che nonostante il trasferimento del bene operato con Decreto avente Cron. 1061/2015 e Rep. 1669/2015 da parte del Notaio , non si Persona_3 era adoperato per la consegna dell'immobile ancora in mano al terzo, e che alcuna azione veniva intentata al riguardo da parte della custodia, tanto che - nelle more - Pt_4
proponeva azione civile per vedersi riconosciuto l'acquisto dell'immobile in
[...] oggetto per usucapione, per tale motivo l'azione per il rilascio dell'immobile oggetto di aggiudicazione in favore del veniva sospesa dal Giudice delle Esecuzioni, che Pt_1 decidendo sull'istanza cautelare avanzata dallo stesso - sospendeva il Parte_4 procedimento di rilascio immobile.
Sulla scorta di queste premesse l'attore, ritenendo sussistere responsabilità del US , 3
nonché dei professionisti nell'espletamento dell'incarico ad essi affidati, per avergli cagionato nocumento quale aggiudicatario del bene oggetto della procedura - ha intentato il presente giudizio chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per la mancata liberazione del cespite immobiliare in parola, sia nella fase anteriore che posteriore all'aggiudicazione del bene, concludendo come sopra riportato.
Si costituivano in giudizio il Dott. contestando espressamente il Controparte_4 contenuto della domanda azionata ed eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, faceva rilevare l'inammissibilità e la pretestuosità della domanda, stante la infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze e censure in relazione all'elaborato peritale e, più in generale, circa l'attività svolta dal convenuto, nella spiegata qualità di ausiliario del Giudice nella procedura esecutiva RGE n. 86/2007.
Si costituiva altresì l'Ing. concludendo per il rigetto della domanda per CP_2 mancanza di fondamento giuridico e probatorio chiedendo l'estromissione dal giudizio non rinvenendo alcuna legittimazione passiva e chiedendo altresì la condanna per lite temeraria ex art 96 per responsabilità processuale aggravata, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza tenutasi in data 20 aprile 2018 veniva dichiarata l'interruzione del processo per morte della parte convenuta Avv. e quindi la causa riassunta dal Persona_1 [...]
. Parte_1
A seguito della riassunzione si costituivano oltre che L'ing. ed il dott. CP_2 [...]
anche la sig.ra nonché i figli e CP_4 Controparte_1 Parte_3 Parte_2
eredi di i quali preliminarmente facevano rilevare di avere
[...] Persona_1 accettato con beneficio di inventario l'eredità del loro, rispettivamente, marito e padre eccepivano la genericità della domanda giudiziale rivolta in maniera Persona_1 indiscriminata a diversi soggetti avendo avuto differenti incarichi e ricoperte diverse funzioni, sia pur accomunati dall'aver partecipato alla procedura esecutiva n. 86/2007 e comunque chiedevano il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita solo in via documentale, avendo parte attrice rinunciato alla prova testimoniale pure ammessa e quindi dopo essere stata rinviata diverse volte per esigenze di ufficio, la stessa veniva rinviata, all'udienza del 23.06.2025 dove, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da nota di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di cui all'art 190 c.p.c.
--------------
La domanda non è fondata e, pertanto, deve essere respinta per i motivi di seguito esposti. 4
Nel presente giudizio è dedotta la responsabilità dei diversi soggetti che hanno avuto differenti incarichi e ricoperte diverse funzioni sia pur accomunati dalla partecipazione alla procedura esecutiva n 86/2007, dovendo, quindi, procedere a valutare le diverse posizioni.
Quanto alla posizione del Dott. deve evidenziarsi che questi è stato chiamato dal CP_3
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catanzaro Dott.ssa Giovanna Gioia, in sostituzione del precedente Professionista nominato ing. , al fine di espletare una nuova CP_2 perizia di stima relativa all'immobile oggetto della procedura esecutiva sopra evidenziata e questi, per come risulta dalla prova documentale versata in atti , ha proceduto a rispondere ai quesiti tutti posti dal G.E. Nell'elaborato peritale del Dott. veniva infatti evidenziato CP_3 come l'immobile oggetto dell'esecuzione fosse da tempo occupato dal sig. , Parte_4 circostanza rilevante della quale il è stato fin da subito informato dallo stesso CTU Pt_1
Dott. ( cfr verbale sopralluogo del 19.01.2010 doc. 5 fascicolo parte . Dalla stessa CP_3 CP_3 perizia emerge anche che il CTU aveva pure verificato presso la competente Conservatoria
(cfr.ispezione ipotecaria del 3.3.2010), se fosse stata accertata e trascritta la riferita usucapione del bene da parte del , ma nulla all'epoca era stato formalizzato sul punto. Pt_4
Pertanto non si ravvisa alcuna responsabilità professionale relativa a tale figura avendo lo stesso avuto il compito di valutare l'immobile oggetto di pignoramento, determinarne il valore di mercato, verificarne la conformità urbanistica e catastale, e identificare eventuali criticità che avrebbero potuto influenzare la vendita all'asta, attenendosi alle indicazioni fornite dal giudice e rispettando i termini stabiliti dal Tribunale. Le sue conclusioni si sono basate esclusivamente su fatti e circostanze ritualmente dedotti e provati nel giudizio.
La giurisprudenza prevalente ritiene che proprio in ragione della funzione che il ctu è chiamato a svolgere, un'eventuale responsabilità civile possa configurarsi unicamente, oltre che nel caso di dolo, nell'ipotesi di colpa grave (Cass. 22587/2004; Tribunale di Bologna sentenza del 15/03/2015). Per “colpa grave” si intende una macroscopica e inescusabile negligenza o imperizia nell'esecuzione dell'incarico affidato, una condotta palesemente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede: un errore, in altri termini, “imperdonabile” e
“ingiustificabile” da parte del ctu.
Trattandosi di un illecito civile extracontrattuale, per ottenere il risarcimento del danno il danneggiato deve dare prova del danno patito, del nesso di causalità tra il danno e la condotta del ctu e della sussistenza della colpa in capo al ctu in termini di gravità, “ Di conseguenza, per i danni cagionati all'aggiudicatario, il perito ne risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ove ne sia accertato il suo comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, atteso che il perito nominato ai sensi dell'art. 569 c.p.c. risponde 5
esclusivamente dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività e sempre che queste siano connotate dal requisito della colpa grave ex art. 64 c.p.c.; quindi spetta all'aggiudicatario la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra questo
e la condotta del consulente, posto che nell'esecuzione della prestazione dovuta, lo stimatore
d'asta è tenuto ad osservare la diligenza qualificata ex art. 1176 del c.c., quindi dimostrare di aver impiegato tutte le energie e mezzi necessari per adempiere alla prestazione dovuta.”
(cfr. Trib. Monza, Sez. II civ., 27.10.2023, n. 2049).
Nel caso di specie , si deve rilevare come l'attore non ha né dedotto né provato profili di responsabilità ascrivibili in capo al convenuto ausiliario Dr. né tantomeno ha esplicitato CP_3 il nesso causale tra la responsabilità dello stesso professionista convenuto ed il danno lamentato.
Nessun addebito può quindi essere mosso nei confronti del Dott. convenuto nel presente CP_3 giudizio, non avendo peraltro la parte attrice mai prospettato, dedotto e provato un eventuale pregiudizio derivato in conseguenza di negligenze e/o omissioni nell'espletamento dell'incarico di ausiliario del Giudice svolto dal convenuto,
Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto riguarda la posizione dell'Ing. CP_2 anche lui chiamato dal giudice dell'esecuzione per provvedere alla stima dell'immobile
[...] oggetto di pignoramento e che nello svolgimento del proprio operato metteva in rilievo di non essere riuscito ad acquisire tutti gli elementi che gli avrebbero consentito di rendere risposte certe ed esaustive, atteso il comportamento poco collaborativo dell'esecutata che più volte invitata a consentire l'accesso, non si era mai presentata sul luogo di causa, avendo così il
CTU elaborato la perizia sulla base di quanto era riuscito a rilevare, dando atto al G.E. della sua disponibilità a rendere ogni occorrente integrazione.
Anche in questo caso non si ravvisa alcuna responsabilità professionale a carico dell'ing.
per la mancata liberazione dell'immobile sottoposto a pignoramento atteso che il CP_2 tecnico non aveva ricevuto dal G.E. alcun incarico in tal senso, bensì solo quello di provvedere alla sua valutazione economica.
Anche in questo caso è rimasta priva di ogni dimostrazione relativa al nesso di causa con i presunti danni subiti non osservando parte attrice il principio fondamentale sull'onere della prova posto dall'art. 2697 c.c. – Non emerge da nessun documento l'esistenza del nesso causale tra il presunto danno e la condotta del consulente tecnico caratterizzato da colpa grave e/o da dolo.
Quanto poi alla posizione del custode nominato Avv. , si osserva che Persona_1 anche su tale figura non possa addebitarsi nessun illecito posto che, fino all'emissione del 6
decreto di trasferimento dell'immobile in favore dell'acquirente e quindi in capo a
[...]
, questi non era certamente titolare del diritto di goderne in modo pieno ed esclusivo Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 832 c.c.. Ed infatti la liberazione della cosa venduta all'asta non avviene immediatamente dopo la vendita. L'acquirente, infatti, diventa proprietario dell'immobile solo a seguito del pagamento del saldo prezzo dell'asta e, di conseguenza, il debitore resta nel pieno possesso del bene per diverso tempo dopo l'aggiudicazione. Solo a seguito del pagamento completo del prezzo il tribunale emette il decreto di trasferimento che sancisce il passaggio di proprietà, per tale ragione l'istanza di liberazione del bene staggito prima del decreto di trasferimento, non poteva essere assecondata dal G.E.
Soltanto dopo l'emissione del decreto di trasferimento del 10.6.2015 il avrebbe potuto Pt_1 dolersi della inattività o, più precisamente, della inefficacia dell'attività del custode finalizzata allo sgombero dell'immobile.
Tuttavia, a riguardo si osserva che, il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo a favore dell'acquirente che, divenuto titolare del diritto trasferito, può avvalersi del provvedimento per ottenere la disponibilità materiale dell'immobile.
In virtù di detto titolo, l'acquirente, in caso mancata liberazione volontaria, come nella fattispecie che ci occupa, può esercitare direttamente l'azione esecutiva per il rilascio, non solo nei confronti del debitore, ma anche verso chiunque si trovi ad occupare il bene senza averne i titoli.
Ed infatti con lettera raccomandata del 17.7.2015 sottoscritta dall'avv. Casuscelli in nome e per conto di , l'aggiudicatario esonerava il custode stesso dall'attività di Parte_1 liberazione dell'immobile, espressamente dichiarando che “con il trasferimento del bene allo stesso ), cessa anche la carica di custode”. Tale circostanza, unitamente a Parte_1 quella per cui il sig. prendeva allo stesso tempo autonome iniziative, provvedendo a Pt_1 formalizzare atto di precetto per rilascio immobile ( cfr precetto per rilascio immobile del
20.04.2016 ) finalizzato ad ottenere la materiale disponibilità del bene acquistato, esoneravano l'Avv. dell'incombenza di chiedere il rilascio dell'immobile. Per_1
Dagli atti di causa emerge altresì come l'attore anche per tale soggetto non abbia fornito la minima prova della produzione di un danno a suo sfavore derivante dal non essere entrato immediatamente nel possesso del bene acquistato.
In definitiva osserva il Tribunale come gli inadempimenti allegati dall'attore siano infondati e che non emerge alcun comportamento dei convenuti censurabile ai sensi del canone di diligenza professionale di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c..
Quanto poi alla responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. avanzata da tutti i convenuti, questa 7
deve essere rigettata essendo solo genericamente formulata e non essendo adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio. Invero nonostante la soccombenza di parte attrice, i convenuti non hanno specificatamente dimostrato l'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio ed il danno subito a causa della condotta temeraria della propria controparte processuale.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 2014 n. 55 aggiornato secondo il D.M. 147/2022 previa applicazione di una riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, mancando la prova della mala fede o colpa grave.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande svolte da nei confronti dei convenuti. Parte_5
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di ing. Parte_1 [...]
, liquidandole in complessivi € 2.666,30 oltre rimborso forfettario per spese CP_3 generali, iva, cpa, come per legge.
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2 liquidandole in complessivi € 2.666,30 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge.
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, liquidandole in complessivi €
[...] Parte_2 Parte_3
2.666,30 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv. Flavio Pirrò dichiaratosi antistatario.
Catanzaro 10.11.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale