Ordinanza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27/2025 R.G.
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice, rilevato che, a seguito con il Decreto Legislativo 149/2022, in vigore dal 01 gennaio 2023, è stata introdotta la possibilità di disporre che parte delle attività processuali siano svolte in forma scritta per mezzo del deposito di note - cui segue il provvedimento reso dal giudice - invece che nella forma orale, documentata con il processo verbale, tipica dell'udienza; letto il provvedimento con cui è stato disposto assegnato alle parti termine perentorio fino al giorno
18.03.2025 per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), diverse ed ulteriori rispetto agli atti di parte, da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza anche, se del caso, mediante rinvio a quelle già formulate negli atti già depositati;
esaminati gli atti del procedimento n. 27/2025 R.G. e rilevato che, nel termine assegnato, hanno provveduto al deposito di note:
l'Avv. Ivana D'amico, nell'interesse di parte ricorrente, la quale ha dichiarato di avere, per mero errore, provveduto al deposito di due distinti ricorsi aventi il medesimo oggetto, di non avere provveduto a notificare il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo
IL GIUDICE
Preso atto della rinuncia formulata in atti, dichiara l'estinzione del presente giudizio.
Manda la Cancelleria degli adempimenti di competenza
Trapani, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Campisi
1