Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8847/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.07.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Francesco L. Bellman presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv. Fabio Rizzo e Luigi Colantuoni presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21/09/2013 in Milano
(anno 2013 atto N. 0641 Registro 01 Parte 2 serie A) in separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1940/2024 passata in giudicato in data 21.11.24 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: nata il [...], cittadina italiana Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO PREVALENTE E TEMPI DI CURA DI AZZURRA
GALLETTI GERACI
1.1. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre nella casa coniugale sita in Milano, Via Pesaro n. 5, ove viene fissata la sua residenza anagrafica;
1.2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta nei periodi di competenza in cui terranno la minore con sé;
1.3. La casa coniugale sita in Milano, Via Pesaro n. 5, rimane assegnata alla madre con tutti gli arredi e corredi in ragione del collocamento prevalente della minore. Resta inteso che, a seguito della corresponsione del mantenimento da parte del Sig. e dell'assegnazione della casa Pt_2 familiare alla Sig.ra ogni spesa ordinaria e straordinaria inerente all'immobile sarà a Pt_1 carico della Sig.ra in misura del 100%; Pt_1
1.4. Tempi di cura di Per_1
1.4.1.Weekend: starà con l'uno o con l'altro genitore a weekend alternati dall'uscita Per_1 da scuola del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
1.4.2.Pernottamenti infrasettimanali: starà con il padre per due pernottamenti Per_1 infrasettimanali consecutivi (preferibilmente il martedì e mercoledì) nella settimana con weekend di competenza materna e un pernottamento infrasettimanale (preferibilmente il martedì) nella settimana con weekend di competenza paterna;
1.4.3.Giugno: durante il mese di giugno, i tempi di cura di seguiranno il calendario Per_1 ordinario, e i genitori, terminata la scuola, si accorderanno affinché la minore partecipi a dei campus estivi;
1.4.4.Luglio: i tempi di cura di saranno suddivisi in misura paritetica tra i genitori Per_1 che si adopereranno affinché la minore possa mantenere rapporti significativi con gli ascendenti materni e paterni, raggiungendoli nei rispettivi luoghi di villeggiatura;
1.4.5.Vacanze estive ad Agosto: trascorrerà due settimane consecutive nel mese di Per_1
Agosto dall'1 al 15 con un genitore e dal 15 al 31 con l'atro; i genitori si impegnano a concordare tali periodi di competenza entro il 30 Aprile di ogni anno.
1.4.6.Vacanze invernali: trascorrerà il primo periodo dalla chiusura della scuola sino Per_1 al 30/12 con un genitore, ed un secondo periodo dal 30/12 sino alla riapertura della scuola a
Gennaio con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza;
1.4.7.Pasqua: trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali ad anni alternati con l'uno Per_1
o con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza;
1.4.8.Ponti: eventuali ponti saranno accorpati al weekend di competenza dell'uno o dell'altro genitore;
1.4.9. Tutto quanto sopra, salvo migliore accordo tra i genitori.
2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER LA MINORE Pe
. Il padre provvederà a versare alla madre, in via anticipata, un contributo al mantenimento per pari ad Euro 300,00 (trecento/00), entro il 5 di ogni mese per dodici mensilità con Per_1 rivalutazione ISTAT come per Legge ferma la base al luglio 2024;
2.2. Le spese straordinarie per , previste e disciplinate dal Protocollo Spese del Tribunale di Per_1
Milano (ed Novembre 2017), saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e quindi:
2.2.1.spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2.2.2.spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
2.2.3.spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
2.2.4.spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
2.2.5.spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
2.2.6.spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
2.2.7.Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata / pec / email / messaggistica con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2.3. L'Assegno Unico per le famiglie verrà percepito integralmente dalla madre, collocataria prevalente della figlia;
2.4. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio per la figlia minore.
2.5. Con l'adempimento di tutti gli obblighi sopra riportati, le parti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale e di nulla aver reciprocamente a pretendere.
3. SPESE LEGALI
3.1. Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti, e i rispettivi legali sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13 comma ottavo N.L.P.F.;
§
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 06.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
21.09.2013 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG