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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2960/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IZ AR, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9769/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131l 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400016045 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7994/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, la società Autostrade per l'Italia S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante Ing. Rappresentante_1, rappresentata e difesa, dal Dott. Difensore_1, Dirigente della
Società ed iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di MA al n. AA_002858, e dall'avv. Difensore_2, dipendente e responsabile del contenzioso tributario di Ricorrente_1 per l'Italia
S.p.A., iscritta al Registro dei Difensori Tributari, sezione IV – ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. g), del d. lgs. 546/1992, impugnava l'avviso di accertamento n. 2400016045 del 4 marzo 2024, notificato ad ASPI in data 8 marzo 2024, avente ad oggetto una sanzione per tardivo versamento della Tassa Annuale sui Rifiuti
(cd. “TARI”) per gli anni d'imposta 2020-2022, per un importo complessivo di euro 46.820,57 chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
La Società ricorrente rappresentava di aver ricevuto dal Comune di MA in data 11.12.2023, l'avviso di accertamento esecutivo n. 2300725071 analogo al n. 2400016045, inerente al tardivo versamento dei bollettini suindicati e al tardivo versamento dell'avviso di pagamento n. 112100147454 per un importo totale di euro 118,256,64. In data 21.02.2024, la Società aveva effettuare il pagamento di euro 118,256,64, come da quietanza allegata al ricorso.
Successivamente, MA LE aveva disposto in autotutela, l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2300725071, con l'emissione del provvedimento di annullamento totale n. 2490005076 del
14.02.2024 e aveva notificato l'avviso di accertamento n. 2400016045 impugnato avente come oggetto i medesimi bollettini n. 112001468487 e n. 112200139323, la cui relativa sanzione era stata già saldata
Ciò posto la ricorrente evidenziava di aver richiesto all'Ente impositore l'annullamento dell'impugnato avviso in autotutela e di aver richiesto il rimborso del maggior importo versato pari ad euro 71.436,07
Con memoria depositata in data 20 giugno 2024 si costituiva MA LE chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
In data 11 luglio 2024, MA LE e la società Autostrade per l'Italia S.p.a. depositavano un'istanza con la quale chiedevano di dichiarare estinto il giudizio perché era cessata la materia del contendere avendo stipulato in data 9 luglio 2024 un atto di definizione extragiudiziale della posizione fiscali Ta.Ri di
Ricorrente_1 S.p.a. relativamente agli anni di tassazione 2018 – 2022.
All'udienza del 10 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta formulata dalle parti deve essere accolta
Dalla documentazione depositata in atti risulta che in data 09.07.2024 le parti hanno stipulato un atto di definizione extragiudiziale della posizione fiscale Ta.Ri. di Ricorrente_1 S.p.A., relativamente agli anni di tassazione 2018 – 2022, in virtù del quale hanno conciliato e definito la vertenza oggetto del presente giudizio.
Tenuto conto di ciò, il giudizio va dichiarato estinto perché è cessata la materia del contendere.
Atteso l'accordo raggiunto le spese del giudizio rimangono in capo di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in MA, 10 settembre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Riccardo Rizzi
RO TE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IZ AR, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9769/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131l 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400016045 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7994/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2024, la società Autostrade per l'Italia S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante Ing. Rappresentante_1, rappresentata e difesa, dal Dott. Difensore_1, Dirigente della
Società ed iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di MA al n. AA_002858, e dall'avv. Difensore_2, dipendente e responsabile del contenzioso tributario di Ricorrente_1 per l'Italia
S.p.A., iscritta al Registro dei Difensori Tributari, sezione IV – ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. g), del d. lgs. 546/1992, impugnava l'avviso di accertamento n. 2400016045 del 4 marzo 2024, notificato ad ASPI in data 8 marzo 2024, avente ad oggetto una sanzione per tardivo versamento della Tassa Annuale sui Rifiuti
(cd. “TARI”) per gli anni d'imposta 2020-2022, per un importo complessivo di euro 46.820,57 chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
La Società ricorrente rappresentava di aver ricevuto dal Comune di MA in data 11.12.2023, l'avviso di accertamento esecutivo n. 2300725071 analogo al n. 2400016045, inerente al tardivo versamento dei bollettini suindicati e al tardivo versamento dell'avviso di pagamento n. 112100147454 per un importo totale di euro 118,256,64. In data 21.02.2024, la Società aveva effettuare il pagamento di euro 118,256,64, come da quietanza allegata al ricorso.
Successivamente, MA LE aveva disposto in autotutela, l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2300725071, con l'emissione del provvedimento di annullamento totale n. 2490005076 del
14.02.2024 e aveva notificato l'avviso di accertamento n. 2400016045 impugnato avente come oggetto i medesimi bollettini n. 112001468487 e n. 112200139323, la cui relativa sanzione era stata già saldata
Ciò posto la ricorrente evidenziava di aver richiesto all'Ente impositore l'annullamento dell'impugnato avviso in autotutela e di aver richiesto il rimborso del maggior importo versato pari ad euro 71.436,07
Con memoria depositata in data 20 giugno 2024 si costituiva MA LE chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
In data 11 luglio 2024, MA LE e la società Autostrade per l'Italia S.p.a. depositavano un'istanza con la quale chiedevano di dichiarare estinto il giudizio perché era cessata la materia del contendere avendo stipulato in data 9 luglio 2024 un atto di definizione extragiudiziale della posizione fiscali Ta.Ri di
Ricorrente_1 S.p.a. relativamente agli anni di tassazione 2018 – 2022.
All'udienza del 10 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta formulata dalle parti deve essere accolta
Dalla documentazione depositata in atti risulta che in data 09.07.2024 le parti hanno stipulato un atto di definizione extragiudiziale della posizione fiscale Ta.Ri. di Ricorrente_1 S.p.A., relativamente agli anni di tassazione 2018 – 2022, in virtù del quale hanno conciliato e definito la vertenza oggetto del presente giudizio.
Tenuto conto di ciò, il giudizio va dichiarato estinto perché è cessata la materia del contendere.
Atteso l'accordo raggiunto le spese del giudizio rimangono in capo di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in MA, 10 settembre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Riccardo Rizzi
RO TE