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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 314 del 2024, trattenuta in decisione in data 19 marzo 2025, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Walter Franzè ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Pasquale Matera ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte resistente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, ha adito Parte_1
1 l'intestato Tribunale e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale: -modificare in euro 400,00 l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nei confronti delle figlie e , alla luce Per_2
delle mutate condizioni economiche”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte ricorrente ha dedotto:
-che “i coniugi richiedevano congiuntamente la separazione coniugale, che veniva omologata con decreto del Tribunale di Vibo Valentia in data
13.10.2021 nell'ambito del proc. 927/2021, alle condizioni liberamente determinate dai coniugi”;
-che “nello specifico, relativamente alle statuizioni di ordine economico, la pronuncia … poneva a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento dei figli, comprensivo del canone di locazione dell'immobile in uso alla IG.ra con le CP_1
minori … € 500,00 al mese”;
-che “il IG. si era determinato nel corrispondere la somma di € Pt_1
500,00 al mese a titolo di mantenimento poiché la propria capacità reddituale era costituita anche dagli assegni familiari, la cui acquisizione non è mai messa in discussione dalla IG.ra ”; CP_1
-che “successivamente all'emissione del decreto di omologa, la IG.ra , CP_1
senza alcun preavviso decideva di attribuirsi arbitrariamente il 100% degli assegni unici familiari (del valore complessivo di circa 400,00 euro) e pertanto, così facendo, ha ridotto da un lato la capacità economica del ricorrente in favore della propria”;
-che “il IG. ad oggi percepisce una retribuzione pari ad € 1.300 Pt_1
circa”;
-che “lo stesso per recarsi sul posto di lavoro 5 giorni su 7 deve portarsi presso la Città di Lamezia Terme, sostenendo spese di circa 250,00 al mese solo per il gasolio”;
-che “il IG. sta provvedendo … al pagamento di una finanziaria Pt_1
pagando personalmente € 419,00 mensili per i debiti contratti durante il 2 matrimonio”;
-che “il mantenimento richiesto dalla ricorrente (500,00 euro mensili) non può essere sostenuto dal IG. , viste le già disagiate condizioni Pt_1
economiche”;
-che “a causa della scarsa capacità economica il ricorrente è riuscito a trovare sostegno presso i suoi familiari, i quali forniscono allo stesso vitto e alloggio, partecipando alle spese familiari”.
Instaurato il contraddittorio, in data 29 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la cui difesa ha chiesto il rigetto della domanda e ha dedotto: che CP_1
“con l'avvento del c.d. assegno unico per i figli fino a 21 anni … invitato dalla sig.ra ad attivarsi per incassare il 50% dell'assegno unico di sua CP_1
spettanza il è rimasto inerte perdendo la possibilità di incassare tale Pt_1
contributo e allo stesso tempo, però, ha decurtato arbitrariamente l'assegno di mantenimento dovuto calcolandolo al netto della somma incassata dalla resistente a titolo di assegno unico…”; e che “nessun decremento della capacità reddituale del ricorrente è stato dimostrato tale da consentire una riduzione dell'assegno di mantenimento”.
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Con ordinanza pronunciata ex art. 127 ter c.p.c. in data 19 marzo 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione.
****
La domanda proposta dal ricorrente non può trovare accoglimento.
Va premesso che, in questa sede, occorre verificare se, tra la data in cui è stato pronunciato il decreto di omologa e la proposizione del ricorso, siano intervenute circostanze nuove idonee a giustificare la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, atteso che non è possibile procedere a una mera rivisitazione del suddetto provvedimento in assenza di elementi sopravvenuti.
Il collegio ritiene che nel presente giudizio non sia stata dimostrata in alcun 3 modo l'esistenza di circostanze sopravvenute che possano legittimare tale modifica.
Infatti:
1) il finanziamento risulta essere stato contratto dalla parte ricorrente in data antecedente al decreto di omologa (cfr. piano di ammortamento);
2) nessuna prova è stata fornita dalla parte ricorrente circa le spese sostenute mensilmente né è stata dimostrata la circostanza che le stesse siano differenti rispetto a quelle affrontate precedentemente da;
Parte_1
3) non è stata documentata la sopravvenuta necessità della parte ricorrente di avvalersi dell'aiuto dei familiari, non avendo neppure Parte_1
formulato richieste istruttorie.
Quanto, invece, all'assegno unico familiare va evidenziato che:
-in sede di separazione non è stato concordato nulla in ordine alla ripartizione del sostegno economico;
-pertanto, in assenza di pronunce preclusive sul punto e in presenza di un successivo accordo tra le parti in merito alla ripartizione dell'assegno unico, il fatto che lo stesso sia stato percepito dalla resistente non può ritenersi elemento idoneo a integrare un sopravvenuto cambiamento in senso peggiorativo delle condizioni economiche del ricorrente, il quale avrebbe potuto attivarsi al fine di richiederne la corresponsione per come dedotto dalla parte resistente.
Nessuna circostanza documentata in atti ha, infatti, impedito alla parte ricorrente di ottenere l'assegno unico presentando la relativa istanza all'ente competente.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate nonché dell'attività espletata (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 314 del 2024 R.G., così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 462,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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