Cass. civ., sez. III, sentenza 03/12/2003, n. 18476
CASS
Sentenza 3 dicembre 2003

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Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce a favore del ricevitore conseguente allo sbarco - sia d'ufficio che di amministrazione -, il vettore marittimo, con l'affidamento del carico all'impresa, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, che non assorbe ne' sostituisce il rapporto derivante dall'originario contratto di trasporto; ne consegue che per le perdite ed avarie delle cose verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto è responsabile il vettore, in quanto solo con l'affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi di legge; mentre per le perdite ed avarie coeve o posteriori allo sbarco e fino alla consegna al destinatario, è responsabile "ex recepto" l'impresa di sbarco, la quale, al fine di liberarsi dalla responsabilità su di essa incombente, non è sufficiente che dimostri di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., ma è tenuta a provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento è dipeso da causa a sè non imputabile, vale a dire l'imprevedibilità o l'inevitabilità della perdita avaria delle cose, ovvero, " a fortiori", l'estraneità di esse rispetto al comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto, a tale stregua a suo carico pertanto rimanendo il fatto dannoso riconducibile a terzi preposti al compimento di attività connesse al deposito.

In materia di trasporto marittimo, il contratto di raccomandazione intercorrente tra il raccomandatario e l'impresa nautica integra un'ipotesi di mandato con rappresentanza avente ad oggetto il compimento di atti giuridici concernenti l'attività di appoggio alla nave in arrivo o in partenza, con esclusione di qualsiasi attività di natura viceversa strettamente materiale (quale ad esempio quella cosiddetta di impresa di sbarco, il cui svolgimento costituisce pertanto oggetto di un diverso contratto). Ne consegue che il raccomandatario, in relazione al compimento dell'attività propria del contratto di raccomandazione, può incorrere in responsabilità di natura esclusivamente extracontrattuale nei confronti del terzo danneggiato, il quale ha peraltro in tal caso azione, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per far valere anche la responsabilità contrattuale del raccomandante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/12/2003, n. 18476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18476
    Data del deposito : 3 dicembre 2003

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