Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/05/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 830/2024 R.G.L. promossa
D A
, Parte_1
rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Pierluigi De
Angelis
- opponente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti
- opposto –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.2.2024, l'opponente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001767890 notificatagli il 23.1.2024 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €
7.373,16 per sanzioni amministrative relative all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni mensili dei dipendenti della società CP_2
di cui l'opponente era legale rappresentante, relativamente
[...]
all'annualità 2018.
Deduceva il difetto di legittimazione passiva, l'omessa notifica dell'atto di accertamento, la decadenza del diritto alla riscossione e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
1
deduceva variamente l'infondatezza.
In via preliminare, deve ritenersi la tempestività della costituzione dell per la fase di merito . CP_1
Inoltre, nella fase cautelare non maturano decadenze anche in caso di costituzione del convenuto oltre il termine assegnatogli dal magistrato.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La sanzione in questione scaturisce dalla responsabilità “personale” dell'opponente, all'epoca dei fatti legale rappresentante della per l'omesso versamento delle quote di Controparte_2
contribuzione previdenziale previste per legge a carico dei lavoratori dipendenti, che furono oggetto di ritenute sulle retribuzioni dei medesimi nei mesi di riferimento.
Tale inadempimento è personale ancorchè solidale con la società rappresentata, non rivestendo alcun rilievo giuridico, né formale né sostanziale, il fatto che attualmente la Società all'epoca rappresentata, sia cessata.
Parimenti infondata è la doglianza circa l'omessa notifica dell'atto di accertamento, che al contrario risulta notificato nelle mani del fratello convivente in data 23.8.2019 (cfr. avviso di ricevimento in atti)
Da quanto sopra deriva poi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, poiché tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione non sono decorsi 5 anni.
2 Inconferente è il richiamo all'art. 24 del Dlgs n. 46/99 afferente alla diversa fattispecie dell'omesso versamento dei contribuiti previdenziali .
Analoga considerazione vale per il richiamo alla legge 27.07.2000
n. 212, relativa alla materia fiscale.
Pertanto, previa revoca della sospensiva disposta in corso di causa,
l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso CP_1
spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 17.5.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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