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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2878/24, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1364/2016, emesso dal Tribunale di Torino il 06.02.2016 e notificato 01.04.2016, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Torino, corso Tassoni n. 16, presso lo studio dell'avv. Erica Rossetto, che la rappresenta e difende per procura speciale unita all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
con socio unico (C.F. e P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale Brenta n. 18/B, e per essa, quale mandataria, (P. IVA , già con sede legale in Verona, CP_2 P.IVA_2 CP_3 viale dell'Agricoltura n. 7Torino, via Corte d'Appello n. 11, elettivamente domiciliata in Torino, via XX Settembre n. 58, presso lo studio dell'avv. Teresa Besostri Grimaldi, che la rappresenta e difende per procura generale notarile prodotta unitamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 14
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione e altre garanzie personali – tutela del consumatore.
Conclusioni di parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
Previa acquisizione del fascicolo del decreto ingiuntivo opposto RG n. 32176/2015;
Previa, se ritenuta necessaria, acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare RGE
830/2022 e acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva per pignoramento presso terzi RGE
2042/2023, pendenti avanti al Tribunale di Torino, così come precisato in narrativa;
Respinta, in ogni caso, la richiesta di controparte di revoca della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, correttamente disposta
IN VIA PRELIMINARE DI RITO Sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1364/2016 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti della signora per i motivi tutti dedotti in narrativa. Parte_1
NEL MERITO
In via principale
Accertata e dichiarata, anche alla luce delle deduzioni svolte e delle produzioni documentali allegate al presente atto, nonché ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo, la presenza di clausole abusive nella fideiussione sottoscritta dalla sig.ra in data 29.12.2005, anche con riferimento alla clausola
Parte_1 derogatoria dell'art. 1957 c.c., dichiarare la nullità, totale e/o parziale, della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra e quindi la completa liberazione della stessa dalla garanzia prestata e,
Parte_1 conseguentemente, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1364/2016 emesso dal Tribunale di Torino, nei confronti della sig.ra illegittimo, nullo e/o annullabile e conseguentemente revocarlo
Parte_1 nei confronti della sig.ra mandando assolta la conchiudente da qualsivoglia pretesa
Parte_1 avanzata dalla convenuta opposta, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle procedure esecutive allo stato pendenti di cui si è dato atto e alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare e ogni altra conseguenza di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del difensore”.
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Disporre, per le ragioni in atti, la revoca della sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto
n. 1364/2016.
Dichiarare tamquam non esset e/o comunque inammissibile, improcedibile e infondato il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1364/2016 Tribunale di Torino per mancata evocazione in giudizio di che tale titolo aveva ottenuto e che è titolare del rapporto a esso sottostante. Controparte_4
Dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1 legittimata essendo la cedente per le ragioni tutte di cui in atti e in ogni caso respingere in Controparte_4 quanto inammissibile e infondata ogni domanda attorea;
dichiarare inammissibile, tardiva, preclusa e comunque respingere l'eventuale avversaria richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
pagina 2 di 14 dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino, essendo competente il Tribunale delle Imprese di Milano;
dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o preclusa ogni avversaria domanda per i motivi di cui in atto;
nel merito, in ogni caso, dichiarare nulla, improcedibile, inammissibile, preclusa, non concludente e comunque rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto, mandando assolta
[...] da ogni avversaria domanda. Controparte_1 Con vittoria di spese e onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia riguarda l'opposizione proposta da a mente dell'art. 650 c.p.c. Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1364/2016, emesso dal Tribunale di Torino il 06.02.2016, notificato il
01.04.2016 e provvisoriamente esecutivo, col quale la medesima è stata condannata a pagare a e, per essa, alla mandataria già Controparte_4 CP_3 Controparte_5
(rispettivamente, di seguito, “ e “ ) l'importo di euro 366.284,29, oltre
[...] CP_4 CP_3
accessori e spese. Come si dirà infra, del credito oggetto di ingiunzione diveniva in seguito cessionaria l'attuale convenuta opposta, con socio unico (“ ”). Controparte_1 CP_1
In virtù del decreto monitorio, ha agito in via esecutiva contro instaurando CP_1 Parte_1
davanti al Tribunale di Torino (i) il procedimento di espropriazione immobiliare avente n. R.G.E.
830/2022 e (ii) il procedimento di espropriazione presso terzi avente n. R.G.E. 2042/2023. Proprio nell'ambito di quest'ultima procedura, con ordinanza del 22.12.2023 il Giudice dell'esecuzione, sul presupposto della qualità di consumatrice della debitrice e in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023, ha rilevato l'assenza di motivazione del decreto monitorio in ordine all'eventuale carattere vessatorio, in relazione alla disciplina di cui agli artt. 33
e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del consumo”), delle clausole del contratto di fideiussione.
Ha autorizzato, pertanto, a proporre opposizione tardiva all'ingiunzione a mente Parte_1 dell'art. 650 c.p.c., e la stessa vi ha dato corso convenendo in giudizio . CP_1
L'efficacia esecutiva del decreto è stata sospesa da questo Giudice con ordinanza del 27.03.2024.
Non sussistono i presupposti per revocare tale provvedimento, come invece richiesto dalla convenuta opposta, non essendo stati allegati né provati elementi idonei a superare la valutazione in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora compiuta in tale sede.
pagina 3 di 14 Va evidenziato che nessuna parte ha instato per l'assunzione di prove costituende. Pt_1
tuttavia, ha chiesto che sia disposta l'acquisizione dei fascicoli dei procedimenti esecutivi
[...] nn. R.G.E. 830/2022 e 2042/2023. L'istanza non può essere accolta: in primo luogo, si tratta di un'attività di produzione documentale che era onere della parte compiere nel rispetto degli ordinari limiti preclusivi;
inoltre – e in ogni caso – non è dato apprezzare, alla luce delle allegazioni e difese delle parti, la rilevanza che tali atti assumerebbero in questa sede di cognizione.
2. I fatti di causa, interamente di natura documentale, possono essere ricostruiti nei termini seguenti.
• Il credito ingiunto trae origine dalla fideiussione specifica che, in data 28.12.2005, Pt_1
aveva sottoscritto, unitamente a e
[...] CP_6 CP_7 CP_8
(estranei a questo giudizio), a garanzia dell'adempimento, da parte di
[...] [...]
delle obbligazioni derivanti da un mutuo fondiario stipulato in pari data. Parte_2
• Il contratto di fideiussione, prodotto da entrambe le parti ai rispettivi docc. 6, reca, all'art. 7, una deroga espressa all'applicabilità del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. per la proposizione, da parte dell'istituto di credito, delle proprie istanze nei confronti dell'obbligato principale.
• per quanto rileva, non era partecipe della compagine sociale della società Parte_1
debitrice principale, né vi aveva rivestito funzioni gestorie. Si tratta di un fatto pacifico in causa.
• Con atto del 15.11.2012, intimava a di adempiere alle CP_4 Parte_2
obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, senza però che seguisse il pagamento.
• L'atto di costituzione in mora, prodotto quale doc. 9 di parte attrice, risulta indirizzato alla sola società debitrice principale;
non vi è prova del suo invio anche ai fideiussori – e, segnatamente, a – circostanza peraltro contestata dall'opponente con l'atto Parte_1
di citazione.
• Il 28.12.2015 proponeva ricorso per ingiunzione nei confronti sia della debitrice CP_4
principale sia, sulla scorta della fideiussione specifica per cui è Parte_2
causa, dei garanti, tra i quali la predetta Parte_1
• In accoglimento del ricorso, era emesso il decreto monitorio n. 1364/2016, provvisoriamente esecutivo, notificato a in data 01.04.2016. Parte_1
pagina 4 di 14 • In seguito, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, il 14.07.2017 cedeva in blocco a i crediti c.d. deteriorati nella sua CP_4 CP_1 titolarità, tra i quali quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
dell'operazione, in data
08.08.2017, era pubblicato avviso in Gazzetta Ufficiale.
3.1 Nell'esaminare le questioni oggetto di giudizio occorre, per priorità logico-giuridica, prender le
CP_ mosse dall'eccezione di incompetenza di questo Tribunale proposta da 1 in favore del
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese. Il fondamento dell'eccezione viene ravvisato nella circostanza che, a sostegno della propria opposizione, ha Parte_1
chiesto accertarsi e dichiararsi – proponendo, in tesi, una vera e propria domanda riconvenzionale –
la nullità delle clausole del contratto di fideiussione asseritamente riproduttive dello schema A.B.I. che, col noto provvedimento del 02.05.2005, n. 55, è stato reputato dalla Banca d'Italia integrare un'intesa limitativa della concorrenza. Dal che, secondo la convenuta opposta, la conseguenza per cui, a fronte della deduzione di tale nullità in via di azione, a mente degli artt. 3 e 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 168/2003 la cognizione della causa avrebbe dovuto esser devoluta alla sezione specializzata del Tribunale di Milano, territorialmente competente in relazione al luogo in cui CP_1
1 ha la propria sede legale.
[...]
L'eccezione, tuttavia, è infondata.
Sulla questione della competenza delle sezioni specializzate in ordine alla nullità delle clausole viziate da nullità c.d. anticoncorrenziale la Corte di legittimità ha enunciato principi che appaiono consolidati e ai quali, in questa sede, si ritiene di dare continuità. “La competenza della sezione specializzata per le imprese” – si legge in Cass. n. 3428/2023 – “benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 […], attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere
in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. altresì, nei medesimi termini, Cass. n. 32993/2023). Il discrimine è costituito, dunque, dal mezzo processuale col quale la nullità del contratto è stata fatta valere: solo nel caso in cui la parte ne abbia richiesto l'accertamento con apposita domanda (e, dunque, con efficacia di giudicato), sarà radicata la competenza del giudice specializzato. Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che l'opponente abbia inteso portare le proprie difese fino alla soglia della proposizione, in via pagina 5 di 14 riconvenzionale, di un'azione di nullità. Se è vero che, nelle conclusioni assunte con l'atto di citazione, ha chiesto, “Accertata e dichiarata […] la presenza di clausole abusive Parte_1 nella fideiussione sottoscritta dalla sig.ra in data 29.12.2005”, di “dichiarare Parte_1
la nullità, totale e/o parziale, della fideiussione…”, è tuttavia parimenti vero (come si trae dall'esame complessivo degli scritti difensivi, esteso al loro contenuto espositivo e argomentativo e) che – fermo quanto si osserverà nel prosieguo sui limiti dell'oggetto del giudizio – ciò risulta funzionale alla sola pronuncia di revoca del decreto opposto, senza mai travalicare, dunque, i limiti della mera eccezione. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza.
3.3. Fino 1 ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., rilevando come, nell'autorizzarne la proposizione sulla scorta del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, il Giudice dell'esecuzione l'abbia consentita “per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole [del negozio fideiussorio]” alla stregua della disciplina di tutela prevista dal Codice del consumo.
Sostiene la convenuta che, tuttavia, l'attrice (i) non avrebbe individuato in modo specifico, né nell'atto di citazione né, comunque, nelle successive difese, le pattuizioni asseritamente abusive e
(ii) avrebbe incentrato la propria posizione sul diverso ed eterogeno profilo – non deducibile nell'opposizione tardiva ammessa in applicazione del richiamato dictum di legittimità – della nullità derivata delle clausole contrattuali con riferimento alle norme in tema di concorrenza.
Reputa il Tribunale che anche questa eccezione sia priva di fondamento.
Invero, dalla (pur non agevole) disamina dell'atto di citazione in opposizione si evince come abbia effettivamente esplicitato quali siano le clausole negoziali che dovrebbero Parte_1 qualificarsi in termini di abusività. A pag. 7 dell'atto introduttivo si legge che “si rinvengono nella fideiussione clausole abusive, segnatamente indicate con i numeri 2, 7 e 9, che ne comportano la nullità” nel contesto di un paragrafo (ivi, pagg. 5-7) ove la parte tratta diffusamente del rapporto tra opposizione tardiva all'esecuzione e tutela consumeristica, ancorché al fine principale di suffragare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Né ad un diverso esito, va soggiunto, potrebbe pervenirsi in ragione del tenore delle conclusioni rassegnate dall'opponente:
e ciò sia perché, come si è detto, la portata della tutela invocata deve desumersi dall'interpretazione complessiva e sistematica dell'atto, anche al di là delle sue scansioni formali, sia – soprattutto – perché quanto ha richiesto è la revoca dell'ingiunzione in conseguenza della Parte_1
pagina 6 di 14 nullità derivante, “anche alla luce delle deduzioni svolte…”, dalla “presenza di clausole abusive nella fideiussione” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 12, e “Note di udienza” del
21.01.2025, pag. 2).
Gli elementi indicati appaiono comunque sufficienti per ritenere che fin dell'origine l'oggetto del giudizio sia stato correttamente determinato.
3.2 Ancora in via preliminare, la convenuta opposta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius, di titolarità passiva della situazione sostanziale controversa). Ha evidenziato Fino
1 che, dal momento che l'opponente, quale presupposto del rigetto della domanda, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità di talune clausole del contratto di fideiussione, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti del soggetto ( titolare del relativo rapporto CP_4
negoziale, e non di chi – quale, appunto, la società convenuta – si era cessionario non del contratto, ma della mera ragione di credito scaturente da quel rapporto.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
Va rilevato, in proposito, come la vicenda traslativa che ha interessato il credito sub iudice configuri un'operazione di cartolarizzazione, fattispecie le cui fonti di disciplina sono date dalla
Legge n. 130/1999 e, per effetto del rinvio ivi compiuto, dagli artt. 58 del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario – “T.U.B.”). Al tessuto normativo così delineato, come pure alla stessa figura codicistica della cessione di credito, è estranea una specifica regolamentazione delle eccezioni opponibili al cessionario da parte del debitore ceduto;
della sua individuazione, perciò, si
è fatto carico il diritto vivente. Di particolare rilevanza, al riguardo, appare la sentenza della Corte di Cassazione n. 21893/2019 (cui entrambe le parti fanno diffusamente richiamo), che ha scrutinato la questione proprio con riguardo ad una ipotesi di c.d. cartolarizzazione analoga a quella per cui è causa, con argomentazioni che si ritiene di condividere. L'itinerario della Suprema Corte prende le mosse dall'ordinaria cessione ex artt. 1260 ss. c.c.; sul punto, riafferma il principio (già enunciato, ex multis, da Cass. n. 9842/2018) per cui, posto che il debitore rimane strutturalmente estraneo alla vicenda circolatoria, la sua posizione non può risultarne aggravata rispetto a quella originaria: egli,
dunque, sarà legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni proponibili contro il cedente, incluse quelle attinenti alla validità del titolo o a fatti estintivi e modificativi anche posteriori alla cessione, purché anteriori alla sua accettazione, notifica o effettiva conoscenza. Di questa regola generale la pronuncia richiamata ha, quindi, espressamente statuito l'operatività anche in relazione pagina 7 di 14 alla cessione di crediti “in blocco” nelle forme della c.d. cartolarizzazione (cfr. negli stessi termini, per il factoring, Cass. n. 24657/2016). Ciò con l'unico limite – che la decisione ricollega alle peculiarità della fattispecie e, soprattutto, alla natura separata e funzionalmente destinata del patrimonio della società “veicolo” – per cui il debitore ceduto dovrà rivolgersi contro il cedente laddove detti vizi o fatti siano posti a fondamento non già di una semplice eccezione, ma di una nuova e contrapposta domanda (per esempio, restitutoria) idonea ad incidere autonomamente sul complesso patrimoniale vincolato all'operazione.
Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi che non è riscontrabile nel caso di specie: quel che Parte_1
ha chiesto, con la propria opposizione, è soltanto la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dell'asserita nullità di clausole inerenti alla fideiussione da lei sottoscritta, senza formulare (come già osservato in precedenza, al par. 3.1) domande riconvenzionali, men che meno aventi natura di condanna. Corretta, pertanto, va reputata l'individuazione di quale contraddittore, sicché CP_1
l'eccezione deve essere rigettata.
4.1 Venendo, ora, al merito della controversia, è necessario muovere dalle ragioni sulle quali fonda la propria opposizione. Al riguardo, tuttavia, va osservato che non potrà Parte_1
tenersi conto delle – pur diffuse – deduzioni e argomentazioni che sono state sviluppate con riguardo alla questione del contrasto della nullità c.d. anticoncorrenziale delle clausole contrattuali: come già rilevato, si tratta di questione che esula dall'ambito della cognizione di questo Giudice, nei termini in cui essa è circoscritta dalle specifiche ragioni che hanno legittimato l'attivazione del rimedio di cui all'art. 650 c.p.c.
4.2 Ciò premesso, afferma l'attrice che la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., prevista dalla clausola 7 della fideiussione da lei sottoscritta, dovrebbe qualificarsi come abusiva a mente dell'art. 33 del Codice del consumo e, per conseguenza, viziata di nullità, essendo sul punto mancata una trattativa individuale. Dall'illegittimità di tale deroga conseguirebbe l'intervenuta decadenza dalla garanzia, dal momento che il ricorso monitorio fu proposto contro la società debitrice principale soltanto 28.12.2015, quando dalla costituzione in mora della medesima, con atto del 15.12.2012, il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era ormai ampiamente decorso.
Preliminare allo scrutinio di merito, tuttavia, è la questione concernente la qualificazione giuridica del contratto per cui è causa. Occorre stabilire, segnatamente, se il negozio stipulato dall'opponente e denominato “fideiussione” sia effettivamente riconducibile al tipo legale di cui agli artt. 1936 e pagina 8 di 14 ss. c.c. o configuri, piuttosto (come afferma la convenuta) un contratto autonomo di garanzia, fattispecie rispetto alla quale la previsione dell'art. 1957 c.c. sarebbe strutturalmente incompatibile
(cfr., sul punto, App. Torino n. 28/2024).
I tratti distintivi tra le due figure negoziali sono stati delineati, come noto, dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione. La sentenza n. 3947/2010, nel ricondurre alla categoria del Garantievertrag la polizza fideiussoria, ha esaminato la fattispecie nei suoi profili generali e ne ha ravvisato l'elemento discretivo rispetto alla fideiussione nella diversa causa concreta: mentre la fideiussione assicura l'adempimento dell'obbligazione principale, funzione del contratto autonomo è quello di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico della mancata esecuzione di una determinata prestazione (di regola, qualitativamente diversa da quella cui è tenuto il garante), sia essa dipesa, o meno, da inadempimento imputabile. Al diverso profilo causale è connessa l'esclusione, nella garanzia autonoma, del vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, che caratterizza, per contro, il contratto tipico di fideiussione e ne informa la disciplina e che è prioritariamente espressa proprio dall'art. 1957 c.c. L'applicazione di queste coordinate di principio nei singoli casi concreti implica, tuttavia, un'attività ermeneutica relativa al contratto di volta in volta sub iudice. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. n.
15108/2013, Cass. n. 19500/2005; fra le pronunce di merito, Trib. Cuneo n. 557/2024), è
necessario verificare che la comune volontà dei contraenti si sia effettivamente orientata nel senso di escludere l'accessorietà, derogando alla regola essenziale posta dall'art. 1945 c.c., al fine di cautelare il creditore non dall'inadempimento in senso tecnico, ma dal più ampio rischio economico inerente al contratto. Lo stesso ricorso a formulazioni come “pagamento a prima richiesta” o simili non è in sé decisivo, se le stesse non trovano riscontro in un complessivo assetto pattizio teso ad elidere la natura accessoria (cfr., in particolare, Cass. n. 19500/2005 e, di recente,
Trib. Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa,15.03.2024, ord.).
Declinando questi dati ermeneutici alla vicenda oggetto di giudizio, ritiene il Tribunale che proprio l'apprezzamento unitario del regolamento negoziale e della funzione economico-individuale cui esso è rivolto evidenzi la natura accessoria, e non autonoma, della garanzia che le parti hanno costituito.
Decisiva, in questo senso, è, oltre la denominazione di “fideiussione” data al contratto (i) la determinazione dell'oggetto della prestazione del garante, che è il medesimo della prestazione pagina 9 di 14 posta in capo alla società obbligata principale: l'art. 8 del contratto, in particolare, pone a carico del fideiussore l'obbligo di pagare alla banca “quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, e cioè esattamente, sul piano quantitativo e qualitativo, lo stesso dare pecuniario cui è tenuto il debitore in virtù del rapporto fondamentale. È dunque nella tutela contro l'inadempimento dell'obbligato principale che i contraenti hanno individuato la giustificazione causale del negozio;
ciò implica che il vincolo di accessorietà sia rimasto integro. A ciò si aggiunga
(ii) l'assenza di convenzioni derogatorie rispetto alla facoltà di opporre eccezioni inerenti al rapporto garantito, riconosciuta al fideiussore dall'art. 1945 c.c., nonché (iii) la mancata previsione, nel testo del contratto, del diritto (non solo della banca, ma pure) del garante di rivalersi sul debitore principale senza dilazioni e in base ad una mera richiesta. Ancora, una conferma di questi approdi si trae dalla circostanza, rilevante quale comportamento successivo delle parti ex art. 1362, comma 2, c.c., che l'escussione di e degli altri cofideiussori avvenne Parte_1
contestualmente a quella della società debitrice principale, tutti questi soggetti essendo destinatari del ricorso per ingiunzione del 28.12.2015. A fronte di tali elementi convergenti, allora, non è significativa la previsione di pagamento “immediatamente… a semplice richiesta scritta”, che pur si legge all'art. 8, proprio perché essa si pone in termini di “patente, irredimibile discrasia con
l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale” (cfr., ancora, Cass., SS.UU., n. 3947/2010, par. 10 in motivazione).
4.3 È in connessione con la qualificazione giuridica del contratto che può, allora, essere vagliata la questione dirimente prospettata con l'opposizione: l'effettiva presenza, all'interno del regolamento negoziale, di pattuizioni integranti clausole abusive alla stregua degli artt. 33 e ss. del Codice del
Consumo. Avrebbero questa natura, secondo le clausole di cui agli articoli 2 Parte_1
(“Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti”), 7 (“Responsabilità del fideiussore”) e 9
(“Invalidità dell'obbligazione garantita”). Peraltro, nel corso del giudizio il riferimento agli articoli
2 e 9 non è più stato coltivato;
la difesa si è invece incentrata sulla previsione sub 7, che sancisce espressamente la deroga all'art. 1957 c.c.
Questo il tenore della clausola: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore derivante dagli affidamenti garantiti dalla
presente, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi […] entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”.
pagina 10 di 14 Che le pattuizioni derogatorie alla decadenza ex art. 1957 c.c. siano idonee ad esser ricomprese nella tassonomia delle clausole vessatorie secondo la disciplina consumeristica (e, in particolare,
nella fattispecie di cui alla lettera t) dell'art. 33, Codice del Consumo, ove sono menzionate le clausole che sanciscono “a carico del consumatore… limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”) è stato un profilo sul quale la giurisprudenza è pervenuta ad affermazioni univoche. In particolare, Cass. n. 27558/2023 ha enunciato il seguente principio: “nel derogare in termini più ampi il termine […] viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato
principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca”. “Una siffatta clausola” – prosegue la sentenza – “si appalesa allora senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore” (cfr. altresì Trib. Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa,15.03.2024, ord.). Il che è avvalorato ove si consideri la ratio della norma in discorso: essa mira a far sì che il creditore si attivi in termini seri e concludenti nei confronti del debitore principale, evitando che la posizione del fideiussore resti indefinitamente “sospesa” (così
Cass. n. 1724/2016; tra le pronunce di merito, cfr. Trib. Lecco n. 627/2024 e Trib. Firenze n.
2807/2023). Si tratta di un piano del tutto differente da quello – cui allude la convenuta opposta nella memoria di replica, ancorché estraneo al thema decidendum – del giudizio di vessatorietà a mente dell'art. 1341 c.c., dal momento che, in materia di protezione del consumatore, la tutela apprestata dall'ordinamento è sostanziale, non formale, e pertanto non legata ad un elenco tassativo di ipotesi.
Discende da questi rilievi che la clausola di cui all'art. 7 della fideiussione – rispetto alla quale non
è stato neppure allegato, da parte di , lo svolgimento di una trattativa individuale – deve CP_1 presumersi vessatoria alla stregua dell'art. 33, comma 2, lettera t), cit. e, come tale, colpita dalla nullità sancita dall'art. 36 del medesimo Codice.
4.4 Fermo quanto precede, è comunque opportuno evidenziare che a non diverse conclusioni si sarebbe giunti anche accedendo alla diversa qualificazione del negozio sub iudice come contratto autonomo di garanzia.
Sull'applicabilità anche a questa figura negoziale della disciplina dettata dal Codice del consumo in tema di clausole vessatorie si registrano prese di posizione divergenti in sede ermeneutica. Non
pagina 11 di 14 ignora questo Giudice che, secondo una parte degli interpreti, il giudizio di vessatorietà non sarebbe predicabile in relazione alla garanzia autonoma: esso, si è detto, non potrebbe attingere quelle clausole che esprimono il profilo causale dell'accordo come concretamente configurato dai contraenti, posto che, in caso contrario, alla nullità di tali pattuizioni conseguirebbe la
“sopravvivenza” di un negozio diverso da quello voluto dalle parti. Si tratta, però, di una posizione che non appare persuasiva. Invero, dalla ricognizione della Direttiva CE 93/13/CEE del 5 aprile
2005 (di cui il Codice del consumo costituisce attuazione) si desume che l'ambito di applicazione del regime di tutela del consumatore è esteso a “qualsiasi contratto” stipulato tra professionista e consumatore: anche, dunque, ai contratti atipici – e tale è, come noto, il contratto autonomo di garanzia. Al contempo, la circostanza che, eliminate le clausole vessatorie, il negozio resti vincolante tra le parti laddove ne sia comunque possibile la sussistenza evidenzia solo – come è stato affermato da Cass. n. 5423/2022 – “la necessità che, eliminata la clausola abusiva, il contratto possa comunque esprimere una sua funzione regolatrice dell'assetto di interessi”, senza peraltro involgere l'oggetto principale del contratto, dato dalla funzione di garanzia. Sulla scorta di questi rilievi la pronuncia richiamata, proprio in relazione alla limitazione della facoltà di opporre eccezioni di cui alla lettera t) dell'art. 33, ha enunciato il seguente principio di diritto: “…nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina
degli artt. 33,34,35 e 36 Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò […] sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso
contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza – prosegue la Suprema Corte – “che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del citato art. 36, comma 1 ed il garante potrà opporre dette eccezioni”. In sostanza, si avrà la permanenza del regolamento negoziale, dal quale saranno espunte le clausole vessatorie e, tra queste, quella derogatoria rispetto all'art. 1957 c.c. Nel caso di specie (e fermi gli esiti dell'indagine ermeneutica di cui al paragrafo che precede), ne seguirebbe che, qualora – in particolare – la clausola sub 7 della fideiussione fosse ritenuta vessatoria per difetto di trattativa individuale, l'attrice sarebbe nuovamente legittimata ad opporre a l'eccezione di decadenza dalla garanzia, del cui concreto verificarsi occorrerebbe giudicare. CP_1
pagina 12 di 14 4.5 In ragione dell'invalidità della previsione derogatoria, la piena vigenza dell'art. 1957 c.c. impone di verificare se sia stato, o meno, osservato il termine che tale norma prevede, a pena di decadenza dalla garanzia, perché il creditore proponga le proprie “istanze” contro l'obbligato principale.
Sul punto, dalle acquisizioni processuali emerge che l'obbligato principale, Parte_2
fu costituito in mora da con atto del 15.11.2012 (del quale, come rilevato in fatto,
[...] CP_4 non consta l'invio ai cofideiussori: cfr. doc. 9 di parte attrice); ciononostante, il ricorso per ingiunzione nei confronti della società debitrice e dei garanti venne depositato soltanto il
28.12.2015. Conseguentemente, al tempo della domanda monitoria la decadenza prevista dall'art,
1957 c.c. si era già verificata, essendo stato ampiamente superato il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione garantita. Giova rammentare, in proposito, come sia pacifico presso gli interpreti che le “istanze” cui la disposizione fa riferimento siano costituite dai soli atti di esercizio di azioni giudiziali, siano esse di cognizione, esecutive o cautelari (cfr., ex multis, Cass. n.
1724/2016 e App. Torino n. 28/2024, cit., che ricollegano questa esegesi alla necessità che l'iniziativa del creditore, per potersi riflettere sulla posizione del fideiussore, sia connotata da profili di serietà e concludenza che non appaiono ravvisabili in meri atti stragiudiziali).
All'intervenuta decadenza è conseguita l'estinzione del diritto azionato in via monitoria e oggetto di questo giudizio di opposizione;
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
CP_ 5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. A carico di 1 vanno poste le spese sostenute dall'opponente che, in relazione al valore della causa (ricompresa Parte_1
nello scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00) e avuto riguardo ai parametri medi – salvo che per la fase di trattazione/istruttoria, rispetto alla quale la natura esclusivamente documentale della controversia impone l'applicazione dei valori minimi – si quantificano nel complessivo importo di euro 17.252,00, oltre ad euro 379,50 per C.U., rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge. Delle spese, esposti e accessori così liquidati va disposta la distrazione in favore dell'avv. Erica Rossetto, difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 13 di 14 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1364/2016, emesso dal Tribunale di Torino il 06.02.2016;
nel merito,
rigetta la domanda proposta da con socio unico contro Controparte_1 Parte_1
visti gli artt. 91 e 93 c.p.c.
condanna con socio unico a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
sostenute in relazione al presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi euro
17.252,00, oltre euro 379,50 per C.U., rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Erica Rossetto, quale difensore antistatario.
Così deciso in Torino il 18.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dal M.O.T. dott.Davide Melano Bosco
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2878/24, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1364/2016, emesso dal Tribunale di Torino il 06.02.2016 e notificato 01.04.2016, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Torino, corso Tassoni n. 16, presso lo studio dell'avv. Erica Rossetto, che la rappresenta e difende per procura speciale unita all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
con socio unico (C.F. e P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale Brenta n. 18/B, e per essa, quale mandataria, (P. IVA , già con sede legale in Verona, CP_2 P.IVA_2 CP_3 viale dell'Agricoltura n. 7Torino, via Corte d'Appello n. 11, elettivamente domiciliata in Torino, via XX Settembre n. 58, presso lo studio dell'avv. Teresa Besostri Grimaldi, che la rappresenta e difende per procura generale notarile prodotta unitamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 14
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione e altre garanzie personali – tutela del consumatore.
Conclusioni di parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
Previa acquisizione del fascicolo del decreto ingiuntivo opposto RG n. 32176/2015;
Previa, se ritenuta necessaria, acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare RGE
830/2022 e acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva per pignoramento presso terzi RGE
2042/2023, pendenti avanti al Tribunale di Torino, così come precisato in narrativa;
Respinta, in ogni caso, la richiesta di controparte di revoca della sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, correttamente disposta
IN VIA PRELIMINARE DI RITO Sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1364/2016 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti della signora per i motivi tutti dedotti in narrativa. Parte_1
NEL MERITO
In via principale
Accertata e dichiarata, anche alla luce delle deduzioni svolte e delle produzioni documentali allegate al presente atto, nonché ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo, la presenza di clausole abusive nella fideiussione sottoscritta dalla sig.ra in data 29.12.2005, anche con riferimento alla clausola
Parte_1 derogatoria dell'art. 1957 c.c., dichiarare la nullità, totale e/o parziale, della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra e quindi la completa liberazione della stessa dalla garanzia prestata e,
Parte_1 conseguentemente, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1364/2016 emesso dal Tribunale di Torino, nei confronti della sig.ra illegittimo, nullo e/o annullabile e conseguentemente revocarlo
Parte_1 nei confronti della sig.ra mandando assolta la conchiudente da qualsivoglia pretesa
Parte_1 avanzata dalla convenuta opposta, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle procedure esecutive allo stato pendenti di cui si è dato atto e alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare e ogni altra conseguenza di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del difensore”.
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Disporre, per le ragioni in atti, la revoca della sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto
n. 1364/2016.
Dichiarare tamquam non esset e/o comunque inammissibile, improcedibile e infondato il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1364/2016 Tribunale di Torino per mancata evocazione in giudizio di che tale titolo aveva ottenuto e che è titolare del rapporto a esso sottostante. Controparte_4
Dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1 legittimata essendo la cedente per le ragioni tutte di cui in atti e in ogni caso respingere in Controparte_4 quanto inammissibile e infondata ogni domanda attorea;
dichiarare inammissibile, tardiva, preclusa e comunque respingere l'eventuale avversaria richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
pagina 2 di 14 dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino, essendo competente il Tribunale delle Imprese di Milano;
dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o preclusa ogni avversaria domanda per i motivi di cui in atto;
nel merito, in ogni caso, dichiarare nulla, improcedibile, inammissibile, preclusa, non concludente e comunque rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto, mandando assolta
[...] da ogni avversaria domanda. Controparte_1 Con vittoria di spese e onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia riguarda l'opposizione proposta da a mente dell'art. 650 c.p.c. Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1364/2016, emesso dal Tribunale di Torino il 06.02.2016, notificato il
01.04.2016 e provvisoriamente esecutivo, col quale la medesima è stata condannata a pagare a e, per essa, alla mandataria già Controparte_4 CP_3 Controparte_5
(rispettivamente, di seguito, “ e “ ) l'importo di euro 366.284,29, oltre
[...] CP_4 CP_3
accessori e spese. Come si dirà infra, del credito oggetto di ingiunzione diveniva in seguito cessionaria l'attuale convenuta opposta, con socio unico (“ ”). Controparte_1 CP_1
In virtù del decreto monitorio, ha agito in via esecutiva contro instaurando CP_1 Parte_1
davanti al Tribunale di Torino (i) il procedimento di espropriazione immobiliare avente n. R.G.E.
830/2022 e (ii) il procedimento di espropriazione presso terzi avente n. R.G.E. 2042/2023. Proprio nell'ambito di quest'ultima procedura, con ordinanza del 22.12.2023 il Giudice dell'esecuzione, sul presupposto della qualità di consumatrice della debitrice e in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023, ha rilevato l'assenza di motivazione del decreto monitorio in ordine all'eventuale carattere vessatorio, in relazione alla disciplina di cui agli artt. 33
e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del consumo”), delle clausole del contratto di fideiussione.
Ha autorizzato, pertanto, a proporre opposizione tardiva all'ingiunzione a mente Parte_1 dell'art. 650 c.p.c., e la stessa vi ha dato corso convenendo in giudizio . CP_1
L'efficacia esecutiva del decreto è stata sospesa da questo Giudice con ordinanza del 27.03.2024.
Non sussistono i presupposti per revocare tale provvedimento, come invece richiesto dalla convenuta opposta, non essendo stati allegati né provati elementi idonei a superare la valutazione in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora compiuta in tale sede.
pagina 3 di 14 Va evidenziato che nessuna parte ha instato per l'assunzione di prove costituende. Pt_1
tuttavia, ha chiesto che sia disposta l'acquisizione dei fascicoli dei procedimenti esecutivi
[...] nn. R.G.E. 830/2022 e 2042/2023. L'istanza non può essere accolta: in primo luogo, si tratta di un'attività di produzione documentale che era onere della parte compiere nel rispetto degli ordinari limiti preclusivi;
inoltre – e in ogni caso – non è dato apprezzare, alla luce delle allegazioni e difese delle parti, la rilevanza che tali atti assumerebbero in questa sede di cognizione.
2. I fatti di causa, interamente di natura documentale, possono essere ricostruiti nei termini seguenti.
• Il credito ingiunto trae origine dalla fideiussione specifica che, in data 28.12.2005, Pt_1
aveva sottoscritto, unitamente a e
[...] CP_6 CP_7 CP_8
(estranei a questo giudizio), a garanzia dell'adempimento, da parte di
[...] [...]
delle obbligazioni derivanti da un mutuo fondiario stipulato in pari data. Parte_2
• Il contratto di fideiussione, prodotto da entrambe le parti ai rispettivi docc. 6, reca, all'art. 7, una deroga espressa all'applicabilità del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. per la proposizione, da parte dell'istituto di credito, delle proprie istanze nei confronti dell'obbligato principale.
• per quanto rileva, non era partecipe della compagine sociale della società Parte_1
debitrice principale, né vi aveva rivestito funzioni gestorie. Si tratta di un fatto pacifico in causa.
• Con atto del 15.11.2012, intimava a di adempiere alle CP_4 Parte_2
obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, senza però che seguisse il pagamento.
• L'atto di costituzione in mora, prodotto quale doc. 9 di parte attrice, risulta indirizzato alla sola società debitrice principale;
non vi è prova del suo invio anche ai fideiussori – e, segnatamente, a – circostanza peraltro contestata dall'opponente con l'atto Parte_1
di citazione.
• Il 28.12.2015 proponeva ricorso per ingiunzione nei confronti sia della debitrice CP_4
principale sia, sulla scorta della fideiussione specifica per cui è Parte_2
causa, dei garanti, tra i quali la predetta Parte_1
• In accoglimento del ricorso, era emesso il decreto monitorio n. 1364/2016, provvisoriamente esecutivo, notificato a in data 01.04.2016. Parte_1
pagina 4 di 14 • In seguito, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, il 14.07.2017 cedeva in blocco a i crediti c.d. deteriorati nella sua CP_4 CP_1 titolarità, tra i quali quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
dell'operazione, in data
08.08.2017, era pubblicato avviso in Gazzetta Ufficiale.
3.1 Nell'esaminare le questioni oggetto di giudizio occorre, per priorità logico-giuridica, prender le
CP_ mosse dall'eccezione di incompetenza di questo Tribunale proposta da 1 in favore del
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese. Il fondamento dell'eccezione viene ravvisato nella circostanza che, a sostegno della propria opposizione, ha Parte_1
chiesto accertarsi e dichiararsi – proponendo, in tesi, una vera e propria domanda riconvenzionale –
la nullità delle clausole del contratto di fideiussione asseritamente riproduttive dello schema A.B.I. che, col noto provvedimento del 02.05.2005, n. 55, è stato reputato dalla Banca d'Italia integrare un'intesa limitativa della concorrenza. Dal che, secondo la convenuta opposta, la conseguenza per cui, a fronte della deduzione di tale nullità in via di azione, a mente degli artt. 3 e 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 168/2003 la cognizione della causa avrebbe dovuto esser devoluta alla sezione specializzata del Tribunale di Milano, territorialmente competente in relazione al luogo in cui CP_1
1 ha la propria sede legale.
[...]
L'eccezione, tuttavia, è infondata.
Sulla questione della competenza delle sezioni specializzate in ordine alla nullità delle clausole viziate da nullità c.d. anticoncorrenziale la Corte di legittimità ha enunciato principi che appaiono consolidati e ai quali, in questa sede, si ritiene di dare continuità. “La competenza della sezione specializzata per le imprese” – si legge in Cass. n. 3428/2023 – “benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 […], attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere
in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. altresì, nei medesimi termini, Cass. n. 32993/2023). Il discrimine è costituito, dunque, dal mezzo processuale col quale la nullità del contratto è stata fatta valere: solo nel caso in cui la parte ne abbia richiesto l'accertamento con apposita domanda (e, dunque, con efficacia di giudicato), sarà radicata la competenza del giudice specializzato. Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che l'opponente abbia inteso portare le proprie difese fino alla soglia della proposizione, in via pagina 5 di 14 riconvenzionale, di un'azione di nullità. Se è vero che, nelle conclusioni assunte con l'atto di citazione, ha chiesto, “Accertata e dichiarata […] la presenza di clausole abusive Parte_1 nella fideiussione sottoscritta dalla sig.ra in data 29.12.2005”, di “dichiarare Parte_1
la nullità, totale e/o parziale, della fideiussione…”, è tuttavia parimenti vero (come si trae dall'esame complessivo degli scritti difensivi, esteso al loro contenuto espositivo e argomentativo e) che – fermo quanto si osserverà nel prosieguo sui limiti dell'oggetto del giudizio – ciò risulta funzionale alla sola pronuncia di revoca del decreto opposto, senza mai travalicare, dunque, i limiti della mera eccezione. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza.
3.3. Fino 1 ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., rilevando come, nell'autorizzarne la proposizione sulla scorta del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, il Giudice dell'esecuzione l'abbia consentita “per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole [del negozio fideiussorio]” alla stregua della disciplina di tutela prevista dal Codice del consumo.
Sostiene la convenuta che, tuttavia, l'attrice (i) non avrebbe individuato in modo specifico, né nell'atto di citazione né, comunque, nelle successive difese, le pattuizioni asseritamente abusive e
(ii) avrebbe incentrato la propria posizione sul diverso ed eterogeno profilo – non deducibile nell'opposizione tardiva ammessa in applicazione del richiamato dictum di legittimità – della nullità derivata delle clausole contrattuali con riferimento alle norme in tema di concorrenza.
Reputa il Tribunale che anche questa eccezione sia priva di fondamento.
Invero, dalla (pur non agevole) disamina dell'atto di citazione in opposizione si evince come abbia effettivamente esplicitato quali siano le clausole negoziali che dovrebbero Parte_1 qualificarsi in termini di abusività. A pag. 7 dell'atto introduttivo si legge che “si rinvengono nella fideiussione clausole abusive, segnatamente indicate con i numeri 2, 7 e 9, che ne comportano la nullità” nel contesto di un paragrafo (ivi, pagg. 5-7) ove la parte tratta diffusamente del rapporto tra opposizione tardiva all'esecuzione e tutela consumeristica, ancorché al fine principale di suffragare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Né ad un diverso esito, va soggiunto, potrebbe pervenirsi in ragione del tenore delle conclusioni rassegnate dall'opponente:
e ciò sia perché, come si è detto, la portata della tutela invocata deve desumersi dall'interpretazione complessiva e sistematica dell'atto, anche al di là delle sue scansioni formali, sia – soprattutto – perché quanto ha richiesto è la revoca dell'ingiunzione in conseguenza della Parte_1
pagina 6 di 14 nullità derivante, “anche alla luce delle deduzioni svolte…”, dalla “presenza di clausole abusive nella fideiussione” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 12, e “Note di udienza” del
21.01.2025, pag. 2).
Gli elementi indicati appaiono comunque sufficienti per ritenere che fin dell'origine l'oggetto del giudizio sia stato correttamente determinato.
3.2 Ancora in via preliminare, la convenuta opposta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius, di titolarità passiva della situazione sostanziale controversa). Ha evidenziato Fino
1 che, dal momento che l'opponente, quale presupposto del rigetto della domanda, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità di talune clausole del contratto di fideiussione, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti del soggetto ( titolare del relativo rapporto CP_4
negoziale, e non di chi – quale, appunto, la società convenuta – si era cessionario non del contratto, ma della mera ragione di credito scaturente da quel rapporto.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
Va rilevato, in proposito, come la vicenda traslativa che ha interessato il credito sub iudice configuri un'operazione di cartolarizzazione, fattispecie le cui fonti di disciplina sono date dalla
Legge n. 130/1999 e, per effetto del rinvio ivi compiuto, dagli artt. 58 del D.Lgs. n. 385/1993
(Testo Unico Bancario – “T.U.B.”). Al tessuto normativo così delineato, come pure alla stessa figura codicistica della cessione di credito, è estranea una specifica regolamentazione delle eccezioni opponibili al cessionario da parte del debitore ceduto;
della sua individuazione, perciò, si
è fatto carico il diritto vivente. Di particolare rilevanza, al riguardo, appare la sentenza della Corte di Cassazione n. 21893/2019 (cui entrambe le parti fanno diffusamente richiamo), che ha scrutinato la questione proprio con riguardo ad una ipotesi di c.d. cartolarizzazione analoga a quella per cui è causa, con argomentazioni che si ritiene di condividere. L'itinerario della Suprema Corte prende le mosse dall'ordinaria cessione ex artt. 1260 ss. c.c.; sul punto, riafferma il principio (già enunciato, ex multis, da Cass. n. 9842/2018) per cui, posto che il debitore rimane strutturalmente estraneo alla vicenda circolatoria, la sua posizione non può risultarne aggravata rispetto a quella originaria: egli,
dunque, sarà legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni proponibili contro il cedente, incluse quelle attinenti alla validità del titolo o a fatti estintivi e modificativi anche posteriori alla cessione, purché anteriori alla sua accettazione, notifica o effettiva conoscenza. Di questa regola generale la pronuncia richiamata ha, quindi, espressamente statuito l'operatività anche in relazione pagina 7 di 14 alla cessione di crediti “in blocco” nelle forme della c.d. cartolarizzazione (cfr. negli stessi termini, per il factoring, Cass. n. 24657/2016). Ciò con l'unico limite – che la decisione ricollega alle peculiarità della fattispecie e, soprattutto, alla natura separata e funzionalmente destinata del patrimonio della società “veicolo” – per cui il debitore ceduto dovrà rivolgersi contro il cedente laddove detti vizi o fatti siano posti a fondamento non già di una semplice eccezione, ma di una nuova e contrapposta domanda (per esempio, restitutoria) idonea ad incidere autonomamente sul complesso patrimoniale vincolato all'operazione.
Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi che non è riscontrabile nel caso di specie: quel che Parte_1
ha chiesto, con la propria opposizione, è soltanto la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dell'asserita nullità di clausole inerenti alla fideiussione da lei sottoscritta, senza formulare (come già osservato in precedenza, al par. 3.1) domande riconvenzionali, men che meno aventi natura di condanna. Corretta, pertanto, va reputata l'individuazione di quale contraddittore, sicché CP_1
l'eccezione deve essere rigettata.
4.1 Venendo, ora, al merito della controversia, è necessario muovere dalle ragioni sulle quali fonda la propria opposizione. Al riguardo, tuttavia, va osservato che non potrà Parte_1
tenersi conto delle – pur diffuse – deduzioni e argomentazioni che sono state sviluppate con riguardo alla questione del contrasto della nullità c.d. anticoncorrenziale delle clausole contrattuali: come già rilevato, si tratta di questione che esula dall'ambito della cognizione di questo Giudice, nei termini in cui essa è circoscritta dalle specifiche ragioni che hanno legittimato l'attivazione del rimedio di cui all'art. 650 c.p.c.
4.2 Ciò premesso, afferma l'attrice che la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., prevista dalla clausola 7 della fideiussione da lei sottoscritta, dovrebbe qualificarsi come abusiva a mente dell'art. 33 del Codice del consumo e, per conseguenza, viziata di nullità, essendo sul punto mancata una trattativa individuale. Dall'illegittimità di tale deroga conseguirebbe l'intervenuta decadenza dalla garanzia, dal momento che il ricorso monitorio fu proposto contro la società debitrice principale soltanto 28.12.2015, quando dalla costituzione in mora della medesima, con atto del 15.12.2012, il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era ormai ampiamente decorso.
Preliminare allo scrutinio di merito, tuttavia, è la questione concernente la qualificazione giuridica del contratto per cui è causa. Occorre stabilire, segnatamente, se il negozio stipulato dall'opponente e denominato “fideiussione” sia effettivamente riconducibile al tipo legale di cui agli artt. 1936 e pagina 8 di 14 ss. c.c. o configuri, piuttosto (come afferma la convenuta) un contratto autonomo di garanzia, fattispecie rispetto alla quale la previsione dell'art. 1957 c.c. sarebbe strutturalmente incompatibile
(cfr., sul punto, App. Torino n. 28/2024).
I tratti distintivi tra le due figure negoziali sono stati delineati, come noto, dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione. La sentenza n. 3947/2010, nel ricondurre alla categoria del Garantievertrag la polizza fideiussoria, ha esaminato la fattispecie nei suoi profili generali e ne ha ravvisato l'elemento discretivo rispetto alla fideiussione nella diversa causa concreta: mentre la fideiussione assicura l'adempimento dell'obbligazione principale, funzione del contratto autonomo è quello di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico della mancata esecuzione di una determinata prestazione (di regola, qualitativamente diversa da quella cui è tenuto il garante), sia essa dipesa, o meno, da inadempimento imputabile. Al diverso profilo causale è connessa l'esclusione, nella garanzia autonoma, del vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, che caratterizza, per contro, il contratto tipico di fideiussione e ne informa la disciplina e che è prioritariamente espressa proprio dall'art. 1957 c.c. L'applicazione di queste coordinate di principio nei singoli casi concreti implica, tuttavia, un'attività ermeneutica relativa al contratto di volta in volta sub iudice. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. n.
15108/2013, Cass. n. 19500/2005; fra le pronunce di merito, Trib. Cuneo n. 557/2024), è
necessario verificare che la comune volontà dei contraenti si sia effettivamente orientata nel senso di escludere l'accessorietà, derogando alla regola essenziale posta dall'art. 1945 c.c., al fine di cautelare il creditore non dall'inadempimento in senso tecnico, ma dal più ampio rischio economico inerente al contratto. Lo stesso ricorso a formulazioni come “pagamento a prima richiesta” o simili non è in sé decisivo, se le stesse non trovano riscontro in un complessivo assetto pattizio teso ad elidere la natura accessoria (cfr., in particolare, Cass. n. 19500/2005 e, di recente,
Trib. Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa,15.03.2024, ord.).
Declinando questi dati ermeneutici alla vicenda oggetto di giudizio, ritiene il Tribunale che proprio l'apprezzamento unitario del regolamento negoziale e della funzione economico-individuale cui esso è rivolto evidenzi la natura accessoria, e non autonoma, della garanzia che le parti hanno costituito.
Decisiva, in questo senso, è, oltre la denominazione di “fideiussione” data al contratto (i) la determinazione dell'oggetto della prestazione del garante, che è il medesimo della prestazione pagina 9 di 14 posta in capo alla società obbligata principale: l'art. 8 del contratto, in particolare, pone a carico del fideiussore l'obbligo di pagare alla banca “quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, e cioè esattamente, sul piano quantitativo e qualitativo, lo stesso dare pecuniario cui è tenuto il debitore in virtù del rapporto fondamentale. È dunque nella tutela contro l'inadempimento dell'obbligato principale che i contraenti hanno individuato la giustificazione causale del negozio;
ciò implica che il vincolo di accessorietà sia rimasto integro. A ciò si aggiunga
(ii) l'assenza di convenzioni derogatorie rispetto alla facoltà di opporre eccezioni inerenti al rapporto garantito, riconosciuta al fideiussore dall'art. 1945 c.c., nonché (iii) la mancata previsione, nel testo del contratto, del diritto (non solo della banca, ma pure) del garante di rivalersi sul debitore principale senza dilazioni e in base ad una mera richiesta. Ancora, una conferma di questi approdi si trae dalla circostanza, rilevante quale comportamento successivo delle parti ex art. 1362, comma 2, c.c., che l'escussione di e degli altri cofideiussori avvenne Parte_1
contestualmente a quella della società debitrice principale, tutti questi soggetti essendo destinatari del ricorso per ingiunzione del 28.12.2015. A fronte di tali elementi convergenti, allora, non è significativa la previsione di pagamento “immediatamente… a semplice richiesta scritta”, che pur si legge all'art. 8, proprio perché essa si pone in termini di “patente, irredimibile discrasia con
l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale” (cfr., ancora, Cass., SS.UU., n. 3947/2010, par. 10 in motivazione).
4.3 È in connessione con la qualificazione giuridica del contratto che può, allora, essere vagliata la questione dirimente prospettata con l'opposizione: l'effettiva presenza, all'interno del regolamento negoziale, di pattuizioni integranti clausole abusive alla stregua degli artt. 33 e ss. del Codice del
Consumo. Avrebbero questa natura, secondo le clausole di cui agli articoli 2 Parte_1
(“Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti”), 7 (“Responsabilità del fideiussore”) e 9
(“Invalidità dell'obbligazione garantita”). Peraltro, nel corso del giudizio il riferimento agli articoli
2 e 9 non è più stato coltivato;
la difesa si è invece incentrata sulla previsione sub 7, che sancisce espressamente la deroga all'art. 1957 c.c.
Questo il tenore della clausola: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore derivante dagli affidamenti garantiti dalla
presente, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi […] entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”.
pagina 10 di 14 Che le pattuizioni derogatorie alla decadenza ex art. 1957 c.c. siano idonee ad esser ricomprese nella tassonomia delle clausole vessatorie secondo la disciplina consumeristica (e, in particolare,
nella fattispecie di cui alla lettera t) dell'art. 33, Codice del Consumo, ove sono menzionate le clausole che sanciscono “a carico del consumatore… limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”) è stato un profilo sul quale la giurisprudenza è pervenuta ad affermazioni univoche. In particolare, Cass. n. 27558/2023 ha enunciato il seguente principio: “nel derogare in termini più ampi il termine […] viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato
principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca”. “Una siffatta clausola” – prosegue la sentenza – “si appalesa allora senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore” (cfr. altresì Trib. Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa,15.03.2024, ord.). Il che è avvalorato ove si consideri la ratio della norma in discorso: essa mira a far sì che il creditore si attivi in termini seri e concludenti nei confronti del debitore principale, evitando che la posizione del fideiussore resti indefinitamente “sospesa” (così
Cass. n. 1724/2016; tra le pronunce di merito, cfr. Trib. Lecco n. 627/2024 e Trib. Firenze n.
2807/2023). Si tratta di un piano del tutto differente da quello – cui allude la convenuta opposta nella memoria di replica, ancorché estraneo al thema decidendum – del giudizio di vessatorietà a mente dell'art. 1341 c.c., dal momento che, in materia di protezione del consumatore, la tutela apprestata dall'ordinamento è sostanziale, non formale, e pertanto non legata ad un elenco tassativo di ipotesi.
Discende da questi rilievi che la clausola di cui all'art. 7 della fideiussione – rispetto alla quale non
è stato neppure allegato, da parte di , lo svolgimento di una trattativa individuale – deve CP_1 presumersi vessatoria alla stregua dell'art. 33, comma 2, lettera t), cit. e, come tale, colpita dalla nullità sancita dall'art. 36 del medesimo Codice.
4.4 Fermo quanto precede, è comunque opportuno evidenziare che a non diverse conclusioni si sarebbe giunti anche accedendo alla diversa qualificazione del negozio sub iudice come contratto autonomo di garanzia.
Sull'applicabilità anche a questa figura negoziale della disciplina dettata dal Codice del consumo in tema di clausole vessatorie si registrano prese di posizione divergenti in sede ermeneutica. Non
pagina 11 di 14 ignora questo Giudice che, secondo una parte degli interpreti, il giudizio di vessatorietà non sarebbe predicabile in relazione alla garanzia autonoma: esso, si è detto, non potrebbe attingere quelle clausole che esprimono il profilo causale dell'accordo come concretamente configurato dai contraenti, posto che, in caso contrario, alla nullità di tali pattuizioni conseguirebbe la
“sopravvivenza” di un negozio diverso da quello voluto dalle parti. Si tratta, però, di una posizione che non appare persuasiva. Invero, dalla ricognizione della Direttiva CE 93/13/CEE del 5 aprile
2005 (di cui il Codice del consumo costituisce attuazione) si desume che l'ambito di applicazione del regime di tutela del consumatore è esteso a “qualsiasi contratto” stipulato tra professionista e consumatore: anche, dunque, ai contratti atipici – e tale è, come noto, il contratto autonomo di garanzia. Al contempo, la circostanza che, eliminate le clausole vessatorie, il negozio resti vincolante tra le parti laddove ne sia comunque possibile la sussistenza evidenzia solo – come è stato affermato da Cass. n. 5423/2022 – “la necessità che, eliminata la clausola abusiva, il contratto possa comunque esprimere una sua funzione regolatrice dell'assetto di interessi”, senza peraltro involgere l'oggetto principale del contratto, dato dalla funzione di garanzia. Sulla scorta di questi rilievi la pronuncia richiamata, proprio in relazione alla limitazione della facoltà di opporre eccezioni di cui alla lettera t) dell'art. 33, ha enunciato il seguente principio di diritto: “…nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina
degli artt. 33,34,35 e 36 Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò […] sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso
contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza – prosegue la Suprema Corte – “che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del citato art. 36, comma 1 ed il garante potrà opporre dette eccezioni”. In sostanza, si avrà la permanenza del regolamento negoziale, dal quale saranno espunte le clausole vessatorie e, tra queste, quella derogatoria rispetto all'art. 1957 c.c. Nel caso di specie (e fermi gli esiti dell'indagine ermeneutica di cui al paragrafo che precede), ne seguirebbe che, qualora – in particolare – la clausola sub 7 della fideiussione fosse ritenuta vessatoria per difetto di trattativa individuale, l'attrice sarebbe nuovamente legittimata ad opporre a l'eccezione di decadenza dalla garanzia, del cui concreto verificarsi occorrerebbe giudicare. CP_1
pagina 12 di 14 4.5 In ragione dell'invalidità della previsione derogatoria, la piena vigenza dell'art. 1957 c.c. impone di verificare se sia stato, o meno, osservato il termine che tale norma prevede, a pena di decadenza dalla garanzia, perché il creditore proponga le proprie “istanze” contro l'obbligato principale.
Sul punto, dalle acquisizioni processuali emerge che l'obbligato principale, Parte_2
fu costituito in mora da con atto del 15.11.2012 (del quale, come rilevato in fatto,
[...] CP_4 non consta l'invio ai cofideiussori: cfr. doc. 9 di parte attrice); ciononostante, il ricorso per ingiunzione nei confronti della società debitrice e dei garanti venne depositato soltanto il
28.12.2015. Conseguentemente, al tempo della domanda monitoria la decadenza prevista dall'art,
1957 c.c. si era già verificata, essendo stato ampiamente superato il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione garantita. Giova rammentare, in proposito, come sia pacifico presso gli interpreti che le “istanze” cui la disposizione fa riferimento siano costituite dai soli atti di esercizio di azioni giudiziali, siano esse di cognizione, esecutive o cautelari (cfr., ex multis, Cass. n.
1724/2016 e App. Torino n. 28/2024, cit., che ricollegano questa esegesi alla necessità che l'iniziativa del creditore, per potersi riflettere sulla posizione del fideiussore, sia connotata da profili di serietà e concludenza che non appaiono ravvisabili in meri atti stragiudiziali).
All'intervenuta decadenza è conseguita l'estinzione del diritto azionato in via monitoria e oggetto di questo giudizio di opposizione;
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
CP_ 5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. A carico di 1 vanno poste le spese sostenute dall'opponente che, in relazione al valore della causa (ricompresa Parte_1
nello scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00) e avuto riguardo ai parametri medi – salvo che per la fase di trattazione/istruttoria, rispetto alla quale la natura esclusivamente documentale della controversia impone l'applicazione dei valori minimi – si quantificano nel complessivo importo di euro 17.252,00, oltre ad euro 379,50 per C.U., rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge. Delle spese, esposti e accessori così liquidati va disposta la distrazione in favore dell'avv. Erica Rossetto, difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 13 di 14 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1364/2016, emesso dal Tribunale di Torino il 06.02.2016;
nel merito,
rigetta la domanda proposta da con socio unico contro Controparte_1 Parte_1
visti gli artt. 91 e 93 c.p.c.
condanna con socio unico a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
sostenute in relazione al presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi euro
17.252,00, oltre euro 379,50 per C.U., rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Erica Rossetto, quale difensore antistatario.
Così deciso in Torino il 18.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dal M.O.T. dott.Davide Melano Bosco
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