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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 10/07/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
663/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 663/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Fallica, come da procura in atti;
OPPONENTE contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e, per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da procura in atti;
OPPOSTA nonche'
(CF PI Controparte_3 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_4
Avvocati Massimo Cassarino e Cristina Grappone, come da procura in atti;
TERZO PIGNORATO
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 12.6.2025. Pag. 1 a 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ex art 616 c.p.c., notificato a mezzo pec e depositato in data
08.07.2021 introduceva il giudizio di merito a seguito di Parte_1 ordinanza del G.E. pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. r.g.
36/2021 e, più precisamente, nel sub procedimento di opposizione distinto con il n. r.g.
36/2021 sub. 1.
Il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva rilevando la non infondatezza della eccezione, sollevata da parte resistente, in ordine alla inammissibilità della proposta opposizione per mancata notificazione del decreto di comparizione parti e aveva rilevato che le doglianze formulate, quali motivi di opposizione, riguardavano questioni di merito il cui esame era precluso in sede di opposizione all'esecuzione.
Con il richiamato atto di citazione parte attrice-opponente reiterava le doglianze già sollevate in sede esecutiva. In sintesi, e per quel che interessa in questa sede, eccepiva la nullità del titolo, la nullità del contratto di carta di credito revolving per mancanza di forma scritta e in quanto non emessa da agente in attività finanziaria, l'anatocismo nelle carte di credito revolving, l'usura nelle carte di credito revolving, l'usura originaria e l'usura sopravvenuta.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ACCOGLIERE l'istanza di
per l'esistenza di gravi motivi in premessa richiamati Controparte_4 per e per l'effetto sospendere il giudizio di esecuzione anche per Controparte_5
l'esistenza del giudizio di opposizione acceso presso il Giudice di Pace Di Vasto al n° RG
17/21 con udienza fissata al 16 dicembre 2021 con motivi ed eccezioni preliminari e pregiudiziali eccepite ed oggi riprodotte unitamente all'atto depositato;
2. SOSPENDERE il presente giudizio per la pendenza di altro giudizio temporalmente incardinato presso il
Giudice di Pace di Vasto RG 17/21 nel quale è stata già disposta la mediazione come per legge;
3. REVOCARE e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il titolo azionato Decreto Ingiuntivo n. 433/20 per l'importo di € 3.481,04 emesso dal Giudice di Pace di Vasto per i motivi di cui in premessa dichiarandone la NULLITA' assoluta per i motivi in premessa indicati, con ogni conseguenza di legge disponendo la immediata sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato;
In via subordinata e nel merito: 4.
Pag. 2 a 7 DISPORRE con provvedimento che si invoca sin da ora e nel caso di non sospensione del presente giudizio in favore di quello del Giudice di Pace, la mediazione come per legge con termini per la sua attivazione;
5. DISPORRE il risarcimento danni nella misura che il giudice riterrà di giustizia;
6. Nel merito: respingere le domande formulate per tutto quanto esposto nel presente atto ed in quanto infondate in fatto e diritto ed, in pari tempo, respingere le domande tutte formulate per tutto quanto esposto nel presente atto ed in quanto infondate in fatto e diritto stabilendo, solo in caso di superamento delle eccezioni formulate in via pregiudiziale e preliminare l'importo di 1/5 della pensione decurtato il minimo vitale di € 679,50 rivalutato ad oggi febbraio 2021; 7. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi tutta la documentazione probante l'esistenza del giudizio di opposizione avanti al Giudice di Pace con eccezioni preliminari al titolo vantato dal Creditore;
8. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la , e per essa quale mandataria, Controparte_1 [...] contestando le deduzioni ed argomentazioni di parte opponente, Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione in ragione della mancata notifica del decreto di comparizione parti pronunciato dal G.E in data 24.2.2021 all'esito del deposito della costituzione di parte opponente contenente l'opposizione.
Concludeva, ove non fosse stata dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione, per il rigetto della opposizione medesima in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
All'esito della trattazione e, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. il giudice, alla udienza del 4.5.2023, rilevata la mancata citazione del terzo pignorato disponeva CP_6
l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio di n.30 giorni dalla data dell'udienza.
Parte opponente provvedeva a notificare all' un atto “ibrido” ovvero senza citazione CP_6
a comparire ma solamente con l'originario atto di citazione e il verbale di udienza.
Nonostante l'assoluta nullità di tale atto in quanto non contenente la “vocatio in ius”,
l' si costituiva in giudizio rilevando l'estrema correttezza del proprio operato, CP_6 improntato al rispetto delle norme di legge, e concludeva rimettendosi al giudicante, con vittoria di spese ovvero, in via subordinata, con compensazione delle spese di lite.
Pag. 3 a 7 A seguito della instaurazione del contraddittorio venivano concessi di nuovo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito, rigettata la richiesta di CTU contabile formulata da parte opponente, la causa giungeva alla odierna decisione.
*****
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In ordine alla eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per mancata notifica del decreto di fissazione udienza va osservato che l'inosservanza del termine per la notificazione del ricorso ex art. 615 c.p.c., stabilito dal Giudice per la fissazione dell'udienza davanti a sé, non preclude lo svolgimento del giudizio a cognizione piena. Il giudice del merito conserva, però, il potere/dovere di valutare la questione relativa all'ammissibilità/procedibilità dell'opposizione anche con riferimento al rispetto dei termini di decadenza riferibili alla fase endoesecutiva.
Si tratta, infatti, di condizioni processuali di procedibilità, la cui mancata verificazione inficia non soltanto la prima fase a cognizione sommaria dell'opposizione, ma anche l'eventuale seconda fase, atteso che questa - stante la natura necessariamente bifasica - presuppone la corretta instaurazione della prima. Invero l'omesso svolgimento della fase sommaria ha inevitabili ripercussioni anche nel successivo giudizio di merito, trattandosi di fase necessaria ed inderogabile non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e per esigenze di economica processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo.
Orbene, va accolta l'eccezione di omessa notifica del ricorso in opposizione, sollevata dalla opposta già nella fase cautelare e riproposta nella presente fase.
Risulta pacifico che all'opposta non è mai stato notificato il ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deputata alla sua discussione e che all'udienza di rinvio la creditrice opposta ha eccepito tale omessa notifica, chiedendo l'estinzione del giudizio di opposizione.
Ciò premesso, si rileva che sia il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, sia quello dato all'udienza per l'introduzione del merito sono espressamente qualificati come perentori dalla legge. La disciplina della conoscibilità del decreto di fissazione dell'udienza conseguente alla
Pag. 4 a 7 proposizione di un'opposizione è peculiare, atteso che è previsto dall'art.615 c.p.c. che il decreto del giudice debba essere notificato alla parte opposta dall'opponente. Deve pertanto affermarsi che, emesso il decreto di fissazione dell'udienza, sull'opponente gravava l'onere di acquisire la conoscenza del decreto e di notificarlo nel termine alle controparti.
Sul punto la Suprema Corte, in più occasioni, ha statuito che il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporti l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte (ex multis Cass., n. 4472 del 1984; Cass.,
n. 5787 del 1986; Cass., 4957 del 2007; Cass., n. 11583 del 2009; Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020).
In merito, inoltre, la Suprema Corte ha statuito quanto segue: “…secondo la stessa costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito)
e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624 cpc, comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione).
Altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art 615 cpc, comma 2, e/o art. 618 cpc, comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso (in particolare, l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante
l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potrà che essere dichiarata a sua
Pag. 5 a 7 volta improponibile). La conseguenza (che, come appena visto, emerge dal sistema) dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre (a più forte ragione, determinandosi in caso contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione…” (cfr. Cass.
11.10.2018 n. 25170, in motivazione).
Peraltro deve osservarsi che già la giurisprudenza di merito aveva stabilito che “…il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso in opposizione all'esecuzione e del decreto di fissazione di udienza, relativi alla fase camerale, comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte, stante la violazione di un termine perentorio che, in quanto tale, non può essere prorogato dal giudice una volta assegnato, non potendo neanche essere concesso un nuovo termine…” (Tribunale di Napoli, ordinanza del 13.11.2019, e Tribunale di Nola, sentenza 12.10.2105 n. 2620).
Per quanto sopra esposto deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta, con assorbimento di ogni altra questione sollevata.
Per la verità l'opposizione sarebbe infondata anche nel merito dovendosi rilevare, per quanto qui di interesse, che tutti i motivi di opposizione involgono motivi di merito da far valere nella fase propria della opposizione avverso il titolo esecutivo e non già nella fase della opposizione alla esecuzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di lite sostenute dal terzo pignorato, litisconsorte necessario, meritano di essere interamente compensate tra le parti atteso che l' ha apprestato una stringata CP_3
Pag. 6 a 7 difesa, limitata all'atto introduttivo e rimettendosi alle determinazioni del giudicante.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in intestazione, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione;
CONDANNA l'opponente al pagamento dei compensi in favore di
[...]
e, per essa, quale mandataria, , che si CP_1 Controparte_2 liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA se ed in quanto dovuta;
COMPENSA interamente le spese di lite sostenute da
[...]
; Controparte_3
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 10 luglio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 663/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Fallica, come da procura in atti;
OPPONENTE contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e, per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da procura in atti;
OPPOSTA nonche'
(CF PI Controparte_3 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_4
Avvocati Massimo Cassarino e Cristina Grappone, come da procura in atti;
TERZO PIGNORATO
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 12.6.2025. Pag. 1 a 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ex art 616 c.p.c., notificato a mezzo pec e depositato in data
08.07.2021 introduceva il giudizio di merito a seguito di Parte_1 ordinanza del G.E. pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. r.g.
36/2021 e, più precisamente, nel sub procedimento di opposizione distinto con il n. r.g.
36/2021 sub. 1.
Il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva rilevando la non infondatezza della eccezione, sollevata da parte resistente, in ordine alla inammissibilità della proposta opposizione per mancata notificazione del decreto di comparizione parti e aveva rilevato che le doglianze formulate, quali motivi di opposizione, riguardavano questioni di merito il cui esame era precluso in sede di opposizione all'esecuzione.
Con il richiamato atto di citazione parte attrice-opponente reiterava le doglianze già sollevate in sede esecutiva. In sintesi, e per quel che interessa in questa sede, eccepiva la nullità del titolo, la nullità del contratto di carta di credito revolving per mancanza di forma scritta e in quanto non emessa da agente in attività finanziaria, l'anatocismo nelle carte di credito revolving, l'usura nelle carte di credito revolving, l'usura originaria e l'usura sopravvenuta.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ACCOGLIERE l'istanza di
per l'esistenza di gravi motivi in premessa richiamati Controparte_4 per e per l'effetto sospendere il giudizio di esecuzione anche per Controparte_5
l'esistenza del giudizio di opposizione acceso presso il Giudice di Pace Di Vasto al n° RG
17/21 con udienza fissata al 16 dicembre 2021 con motivi ed eccezioni preliminari e pregiudiziali eccepite ed oggi riprodotte unitamente all'atto depositato;
2. SOSPENDERE il presente giudizio per la pendenza di altro giudizio temporalmente incardinato presso il
Giudice di Pace di Vasto RG 17/21 nel quale è stata già disposta la mediazione come per legge;
3. REVOCARE e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il titolo azionato Decreto Ingiuntivo n. 433/20 per l'importo di € 3.481,04 emesso dal Giudice di Pace di Vasto per i motivi di cui in premessa dichiarandone la NULLITA' assoluta per i motivi in premessa indicati, con ogni conseguenza di legge disponendo la immediata sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato;
In via subordinata e nel merito: 4.
Pag. 2 a 7 DISPORRE con provvedimento che si invoca sin da ora e nel caso di non sospensione del presente giudizio in favore di quello del Giudice di Pace, la mediazione come per legge con termini per la sua attivazione;
5. DISPORRE il risarcimento danni nella misura che il giudice riterrà di giustizia;
6. Nel merito: respingere le domande formulate per tutto quanto esposto nel presente atto ed in quanto infondate in fatto e diritto ed, in pari tempo, respingere le domande tutte formulate per tutto quanto esposto nel presente atto ed in quanto infondate in fatto e diritto stabilendo, solo in caso di superamento delle eccezioni formulate in via pregiudiziale e preliminare l'importo di 1/5 della pensione decurtato il minimo vitale di € 679,50 rivalutato ad oggi febbraio 2021; 7. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi tutta la documentazione probante l'esistenza del giudizio di opposizione avanti al Giudice di Pace con eccezioni preliminari al titolo vantato dal Creditore;
8. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la , e per essa quale mandataria, Controparte_1 [...] contestando le deduzioni ed argomentazioni di parte opponente, Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione in ragione della mancata notifica del decreto di comparizione parti pronunciato dal G.E in data 24.2.2021 all'esito del deposito della costituzione di parte opponente contenente l'opposizione.
Concludeva, ove non fosse stata dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione, per il rigetto della opposizione medesima in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
All'esito della trattazione e, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. il giudice, alla udienza del 4.5.2023, rilevata la mancata citazione del terzo pignorato disponeva CP_6
l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio di n.30 giorni dalla data dell'udienza.
Parte opponente provvedeva a notificare all' un atto “ibrido” ovvero senza citazione CP_6
a comparire ma solamente con l'originario atto di citazione e il verbale di udienza.
Nonostante l'assoluta nullità di tale atto in quanto non contenente la “vocatio in ius”,
l' si costituiva in giudizio rilevando l'estrema correttezza del proprio operato, CP_6 improntato al rispetto delle norme di legge, e concludeva rimettendosi al giudicante, con vittoria di spese ovvero, in via subordinata, con compensazione delle spese di lite.
Pag. 3 a 7 A seguito della instaurazione del contraddittorio venivano concessi di nuovo i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito, rigettata la richiesta di CTU contabile formulata da parte opponente, la causa giungeva alla odierna decisione.
*****
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In ordine alla eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio per mancata notifica del decreto di fissazione udienza va osservato che l'inosservanza del termine per la notificazione del ricorso ex art. 615 c.p.c., stabilito dal Giudice per la fissazione dell'udienza davanti a sé, non preclude lo svolgimento del giudizio a cognizione piena. Il giudice del merito conserva, però, il potere/dovere di valutare la questione relativa all'ammissibilità/procedibilità dell'opposizione anche con riferimento al rispetto dei termini di decadenza riferibili alla fase endoesecutiva.
Si tratta, infatti, di condizioni processuali di procedibilità, la cui mancata verificazione inficia non soltanto la prima fase a cognizione sommaria dell'opposizione, ma anche l'eventuale seconda fase, atteso che questa - stante la natura necessariamente bifasica - presuppone la corretta instaurazione della prima. Invero l'omesso svolgimento della fase sommaria ha inevitabili ripercussioni anche nel successivo giudizio di merito, trattandosi di fase necessaria ed inderogabile non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e per esigenze di economica processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo.
Orbene, va accolta l'eccezione di omessa notifica del ricorso in opposizione, sollevata dalla opposta già nella fase cautelare e riproposta nella presente fase.
Risulta pacifico che all'opposta non è mai stato notificato il ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deputata alla sua discussione e che all'udienza di rinvio la creditrice opposta ha eccepito tale omessa notifica, chiedendo l'estinzione del giudizio di opposizione.
Ciò premesso, si rileva che sia il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, sia quello dato all'udienza per l'introduzione del merito sono espressamente qualificati come perentori dalla legge. La disciplina della conoscibilità del decreto di fissazione dell'udienza conseguente alla
Pag. 4 a 7 proposizione di un'opposizione è peculiare, atteso che è previsto dall'art.615 c.p.c. che il decreto del giudice debba essere notificato alla parte opposta dall'opponente. Deve pertanto affermarsi che, emesso il decreto di fissazione dell'udienza, sull'opponente gravava l'onere di acquisire la conoscenza del decreto e di notificarlo nel termine alle controparti.
Sul punto la Suprema Corte, in più occasioni, ha statuito che il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporti l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte (ex multis Cass., n. 4472 del 1984; Cass.,
n. 5787 del 1986; Cass., 4957 del 2007; Cass., n. 11583 del 2009; Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020).
In merito, inoltre, la Suprema Corte ha statuito quanto segue: “…secondo la stessa costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito)
e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624 cpc, comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione).
Altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art 615 cpc, comma 2, e/o art. 618 cpc, comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso (in particolare, l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante
l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potrà che essere dichiarata a sua
Pag. 5 a 7 volta improponibile). La conseguenza (che, come appena visto, emerge dal sistema) dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre (a più forte ragione, determinandosi in caso contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione…” (cfr. Cass.
11.10.2018 n. 25170, in motivazione).
Peraltro deve osservarsi che già la giurisprudenza di merito aveva stabilito che “…il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso in opposizione all'esecuzione e del decreto di fissazione di udienza, relativi alla fase camerale, comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte, stante la violazione di un termine perentorio che, in quanto tale, non può essere prorogato dal giudice una volta assegnato, non potendo neanche essere concesso un nuovo termine…” (Tribunale di Napoli, ordinanza del 13.11.2019, e Tribunale di Nola, sentenza 12.10.2105 n. 2620).
Per quanto sopra esposto deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta, con assorbimento di ogni altra questione sollevata.
Per la verità l'opposizione sarebbe infondata anche nel merito dovendosi rilevare, per quanto qui di interesse, che tutti i motivi di opposizione involgono motivi di merito da far valere nella fase propria della opposizione avverso il titolo esecutivo e non già nella fase della opposizione alla esecuzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di lite sostenute dal terzo pignorato, litisconsorte necessario, meritano di essere interamente compensate tra le parti atteso che l' ha apprestato una stringata CP_3
Pag. 6 a 7 difesa, limitata all'atto introduttivo e rimettendosi alle determinazioni del giudicante.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in intestazione, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione;
CONDANNA l'opponente al pagamento dei compensi in favore di
[...]
e, per essa, quale mandataria, , che si CP_1 Controparte_2 liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA se ed in quanto dovuta;
COMPENSA interamente le spese di lite sostenute da
[...]
; Controparte_3
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 10 luglio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 7 a 7