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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2024, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 19/11/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2017/2023 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca ed Enzo Nocerino Parte_1
appellante e
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Nappi appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1215/2023 del 07/02/2023. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma CP_1 Controparte_2 CP_3
, rivendicavano il proprio diritto ad un ricalcolo della retribuzione
[...] Controparte_4
percepita durante il periodo di ferie, che ricomprendesse:
a) l'indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dall'art. 31 punti 4) e 5), CCNL 2012;
b) il compenso per assenza dalla residenza, di cui all'art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno invocato l'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, rassegnando le seguenti conclusioni: previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/c.c., come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, e/o degli artt. 36, terzo comma, Cost.
e 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 34 del contratto aziendale16/4/2003 e art. 31 del 2012 e del 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché dell'art. 72, del CCNL Attività Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 CCNL della Mobilità, del 20/7/2012 e del
16/12/2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza del calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza”, prevista dall'art. 72 del CCNL Attività Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 della Mobilità del
20/7/2012 e del 16/12/2016, e dell'indennità “di utilizzazione/condotta e chilometrica” prevista dall'art. 34 Tabella B contratti aziendali, 2003 e art. 31 di quelli del 2012 e 2016, calcolando i compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto e per l'effetto; - condannare a corrispondere ai Parte_1 ricorrenti per gli anni 2007- 2021 le seguenti somme: 33 • € 21.848,50 • CP_1 CP_2
€ 20.565,59 • € 15.793,12 • € 25.494,64 o alle somme
[...] Controparte_3 Controparte_4
accertate in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dei sottoscritti Avv. Nappi dichiaratisi antistatari.
Resisteva contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. Parte_1
Con sentenza n. 9817/2022, pubblicata in data 22 novembre 2022, il Tribunale -ritenuta illegittima la previsione in parte qua del ccal siccome contraria al diritto alle ferie retribuite- così statuiva:
- dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e
2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2,
CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
- condanna la società resistente a pagare a tale titolo in favore dei ricorrenti di seguito indicati
i seguenti importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali € 21.573,84 in favore di € 20.253,42 in favore di;
€ 15.698,66 in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
; € 25.175,96 in favore di .
[...] Controparte_4
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida Parte_1 in complessivi € 5.120,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.”
Specificamente il giudice di prime cure sotto il profilo dei criteri per la determinazione del quantum tra l'altro così argomentava: “1.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere
l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili,
i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021).”
2.Proponeva gravame per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante denuncia “Violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.; dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”. Deduce la società che a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/Ce non discende un vincolo di equivalenza retributiva tra la giornata di lavoro e la giornata di ferie, neanche secondo l'interpretazione fornita dalla CGUE;
che affinché il lavoratore non sia “dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali” - situazione che si porrebbe in contrasto con l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE - le condizioni economiche in godimento durante il periodo di ferie dovranno essere paragonabili a quelle del periodo di lavoro;
che il datore di lavoro che, ove non faccia fruire al lavoratore le ferie, incorre nelle sanzioni amministrative previste dal legislatore, oltre a rimanere esposto all'azione del lavoratore per il risarcimento del danno patito;
che ciò esclude automaticamente quell'effetto dissuasivo che si traduce nella violazione dell'art. 7, Direttiva 2003/88/CE; che nell'ordinamento italiano l'effetto dissuasivo è a monte escluso posto che: - il diritto alle ferie annuali
è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.); è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 cod.civ. e art. 10, D. Lgs. 66/2003); - l'effettività del godimento delle ferie è garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18bis, D. Lgs. 66/2003).
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “Violazione o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc .civ. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”. Assume che risulta pacifico che negli anni Parte_1
oggetto di giudizio i lavoratori hanno regolarmente fruito delle ferie: circostanza che, in radice, esclude l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alle ferie;
che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le indennità avrebbero inciso “sulla retribuzione ordinaria per circa il 27- 30%”; che l'incidenza percentuale delle somme richieste per anno sulla retribuzione media totale era di molto inferiore;
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta “Violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e 116
c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”, motivazione apparente”.
Sostiene la società che il Giudice di prime cure pur muovendo da una premessa corretta , giungeva poi ad una conclusione errata. La premessa corretta è quella secondo cui per il calcolo dell'incidenza, come per qualsiasi altro, i dati posti a confronto devono essere omogenei;
che nel verificare tale omogeneità/coerenza deve però considerarsi un dato del tutto pretermesso dal Tribunale, ossia che le ferie sono un istituto che matura su base annua;
che, pertanto, il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere quello rapportato a valori annuali, sia come giornate di ferie che come retribuzione, quindi con valori omogenei. Ove ciò avesse fatto, si sarebbe reso conto che per i ricorrenti l'incidenza delle indennità rivendicate è pari in media a una percentuale del 2% circa.
Sostiene l'appellante che i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e dimostrare che le indennità richieste avevano le peculiari caratteristiche enucleate dalla più sopra scrutinate, per essere CP_5
eventualmente prese in considerazione nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, mentre tale onere non è stato assolto. Di contro, soggiunge l'appellante, la retribuzione percepita dai ricorrenti nel periodo di ferie è paragonabile a quella delle giornate di lavoro poiché l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera è già compresa nel calcolo della retribuzione per ferie. Infatti la giornata di ferie è una giornata di assenza dal lavoro remunerata in misura maggiore rispetto alle altre tipologie di assenze e la retribuzione del giorno di ferie è identica alla retribuzione percepita dai ricorrenti nelle giornate di lavoro in cui il personale è impiegato in attività di manovra, traghettamento, riserva, partecipazione a corsi professionali. In tali giornate, infatti, i ricorrenti in servizio percepiscono il salario di produttività e la IUP giornaliera, senza la corresponsione dalla IUP variabile e del compenso per assenza dalla residenza.
Con il quarto motivo, l'appellante denuncia “Violazione o falsa applicazione dell'art. 115, 116 cod.proc.civ; violazione dell'art. 10, D.Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE”. Lamenta che il giudice di prime cure abbia accertato il preteso diritto al ricalcolo della retribuzione feriale anche per le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane di calendario, quando, per converso, il ricalcolo al più avrebbe potuto riguardare il periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi;
contesta il divisore applicato nonché i giorni di ferie computati per ciascun lavoratore in quanto minori di quelli effettivamente fruiti.
Con il quinto motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della formulata eccezione di prescrizione, contestando, in sintesi, i principi affermati da Cass. n. 26246/2022.
Resistevano nel grado gli appellati che concludevano per il rigetto dell'appello.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1I primi tre motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
Come già ben rappresentato da questa Corte di merito (Corte di appello di Roma sent. 65 del
12.1.2024) con sentenza che si richiama ex art. 118 cpc, e in precedenza dalla Corte di Cassazione
(Cass. 19716/2023; si veda più recentemente Cass. n. 280/2024), la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Per_2
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta delle giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando
1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425) Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si
è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva
(l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
Ora, il fatto che l'indennità di assenza dalla residenza abbia, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Piuttosto va verificata l'incidenza percentuale che hanno sulla retribuzione mensile l'esclusione della predetta indennità nonché la limitazione dell'indennità di utilizzazione in €.12,80; e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che conta lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'esser il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
A differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Parte appellante deduce che poichè le ferie sono un istituto che matura su base annua il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal giudice di prime cure dev'essere quello rapportato a valori annuali e non mensili. In sostanza la società appellante pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della retribuzione annua.
Ebbene, sul punto è opportuno richiamare, in quanto pienamente condivisibile, quanto ritenuto da piu' precedenti di questa Corte (si veda tra tutti CdA Roma sent n. 3006/2023) nei quali si sottolinea l'erroneità di tale tesi perché il calcolo pone in comparazione dati non omogenei: anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo (ossia il mensile), perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie.
Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale per nulla irrisoria e quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo le indicazioni della richiamata Corte di
Giustizia considerato l'importo complessivo come riconosciuto a favore di ciascuno nel dictum giudiziale (per quanto lievemente inferiore al domandato) e il periodo di riferimento (dal 2007 al
2021), pari ad una media annuale variabile per ciascun lavoratore da € 1.000 a € 1.600 circa.
3.2Il quarto motivo è infondato.
Va premesso che ai sensi dell'art. art. 30 del CCNL, ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a: a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.; b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg. Il Tribunale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al ricalcolo della retribuzione per ciascuna giornata di ferie fino ad un massimo di 28 giorni. Il diritto spetta a ciascun ricorrente per ogni giorno di ferie maturato ogni anno secondo le previsioni contrattuali. Il Tribunale ha indicato un tetto massimo (di 28 giorni), non il numero effettivo dei giorni di ferie da retribuire in maggior misura, di guisa che la pronuncia è da intendersi riferita ai giorni di ferie goduti negli anni dai lavoratori – secondo le previsioni del CCNL - e alla retribuzione percepita in tali giorni, fino a un massimo di 28 giorni.
Ciò posto, per quanto concerne le doglianze di parte appellante aventi ad oggetto sia la fissazione del tetto garantito a 28 giorni anziché 20 giorni che il divisore, esse non colgono nel segno per le ragioni di cui alla sentenza di questa Corte n. 901/2024 qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “L'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, secondo parte appellante, è quello di aver ricalcolato la retribuzione feriale anche per le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane di calendario, quando invece il ricalcolo al più avrebbe potuto riguardare il periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, sulla base di una articolazione settimanale dal lunedì al venerdì.
Anche in relazione a tale doglianza appare particolarmente esaustivo quanto statuito dal precedente di questa stessa Corte già richiamato (CdA Roma sent n. 3006/2023), che ha condivisibilmente ritenuto quanto segue: “premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva
2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.(…) Al riguardo, deve ritenersi infondata, poi,
l'obiezione della Società secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. Invero, l'art. 68, comma 6, del CCNL, nel prevedere l'applicazione di tale divisore, riguarda la sola retribuzione fissa, e non gli elementi variabili, che maturano solo in caso di lavoro effettivo, ma il totale delle indennità percepite va correttamente diviso - non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma - per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti”.
Infine la censura di parte appellante, secondo cui il Tribunale non avrebbe vagliato l'eccezione sollevata in merito al presunto errato computo dei giorni di ferie per i lavoratori (per il sig. CP_1
n. 139,5 anziché 169,5 e per il sig. n. 97,5 anziché 101, per il Sig. 188 giorni anziché CP_3 CP_4
208), non coglie nel segno.
Il Tribunale ha, invero, disposto con ordinanza del 10.11.2022 il deposito di nuovi conteggi sulla base delle contestazioni di afferenti al numero dei giorni di ferie, e all'esito ha, sia pure in Parte_1 minima parte, ridotto le pretese economiche dei lavoratori così motivando sul punto “9.Sulla base dei conteggi depositati in data 22/12/2022, che sono stati rielaborati tenendo conto dei rilievi in ordine al numero di giorni di ferie effettivamente fruiti da ciascun ricorrente, sollevati dalla resistente, lì dove essi trovassero riscontro nelle risultanze buste-paga prodotte, deve Parte_1
essere condannata al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive, per i titoli innanzi illustrati, specificamente indicate in dispositivo per ciascuna di esse”.
La censura dell'odierno appellante dunque (pag. 35 penultimo capoverso dell' appello) non si confronta con la suddetta ratio decidendi, e pertanto è priva di efficacia emendativa.
3.3Infine il quinto motivo è infondato. L'appellante si duole del mancato accoglimento della formulata eccezione di prescrizione e quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c., nonché art 18 legge 300/1970, come novellato dalla legge 92/2012, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi vantati dai lavoratori dalla cessazione del rapporto di lavoro, anziché dalla loro maturazione, nel suo corso. Tale motivo è infondato. Questo Collegio ritiene di condividere quanto anche recentissimamente ribadito dalla S.C., proprio in fattispecie analoga (si veda Cass. n. 280/2024) ossia che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, e pertanto del suo regime di stabilità; con la conseguenza della decorrenza del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (Cass. 6 settembre 2022 n. 26246).
4. In conclusione, l'appello va rigettato.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore degli appellati, che liquida in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 19/11/2024
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 19/11/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2017/2023 R.G. vertente tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca ed Enzo Nocerino Parte_1
appellante e
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Nappi appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1215/2023 del 07/02/2023. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma CP_1 Controparte_2 CP_3
, rivendicavano il proprio diritto ad un ricalcolo della retribuzione
[...] Controparte_4
percepita durante il periodo di ferie, che ricomprendesse:
a) l'indennità di utilizzazione professionale variabile, prevista dall'art. 31 punti 4) e 5), CCNL 2012;
b) il compenso per assenza dalla residenza, di cui all'art. 77, punti 2.1 e 2.4 CCNL 2012.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno invocato l'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, rassegnando le seguenti conclusioni: previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/c.c., come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, e/o degli artt. 36, terzo comma, Cost.
e 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 34 del contratto aziendale16/4/2003 e art. 31 del 2012 e del 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché dell'art. 72, del CCNL Attività Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 CCNL della Mobilità, del 20/7/2012 e del
16/12/2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza del calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza”, prevista dall'art. 72 del CCNL Attività Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 della Mobilità del
20/7/2012 e del 16/12/2016, e dell'indennità “di utilizzazione/condotta e chilometrica” prevista dall'art. 34 Tabella B contratti aziendali, 2003 e art. 31 di quelli del 2012 e 2016, calcolando i compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto e per l'effetto; - condannare a corrispondere ai Parte_1 ricorrenti per gli anni 2007- 2021 le seguenti somme: 33 • € 21.848,50 • CP_1 CP_2
€ 20.565,59 • € 15.793,12 • € 25.494,64 o alle somme
[...] Controparte_3 Controparte_4
accertate in corso di causa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dei sottoscritti Avv. Nappi dichiaratisi antistatari.
Resisteva contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. Parte_1
Con sentenza n. 9817/2022, pubblicata in data 22 novembre 2022, il Tribunale -ritenuta illegittima la previsione in parte qua del ccal siccome contraria al diritto alle ferie retribuite- così statuiva:
- dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e
2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2,
CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
- condanna la società resistente a pagare a tale titolo in favore dei ricorrenti di seguito indicati
i seguenti importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali € 21.573,84 in favore di € 20.253,42 in favore di;
€ 15.698,66 in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
; € 25.175,96 in favore di .
[...] Controparte_4
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida Parte_1 in complessivi € 5.120,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.”
Specificamente il giudice di prime cure sotto il profilo dei criteri per la determinazione del quantum tra l'altro così argomentava: “1.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere
l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili,
i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021).”
2.Proponeva gravame per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante denuncia “Violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost.; dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 e 18-bis, D. Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”. Deduce la società che a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/Ce non discende un vincolo di equivalenza retributiva tra la giornata di lavoro e la giornata di ferie, neanche secondo l'interpretazione fornita dalla CGUE;
che affinché il lavoratore non sia “dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali” - situazione che si porrebbe in contrasto con l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE - le condizioni economiche in godimento durante il periodo di ferie dovranno essere paragonabili a quelle del periodo di lavoro;
che il datore di lavoro che, ove non faccia fruire al lavoratore le ferie, incorre nelle sanzioni amministrative previste dal legislatore, oltre a rimanere esposto all'azione del lavoratore per il risarcimento del danno patito;
che ciò esclude automaticamente quell'effetto dissuasivo che si traduce nella violazione dell'art. 7, Direttiva 2003/88/CE; che nell'ordinamento italiano l'effetto dissuasivo è a monte escluso posto che: - il diritto alle ferie annuali
è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.); è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 cod.civ. e art. 10, D. Lgs. 66/2003); - l'effettività del godimento delle ferie è garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18bis, D. Lgs. 66/2003).
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “Violazione o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc .civ. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”. Assume che risulta pacifico che negli anni Parte_1
oggetto di giudizio i lavoratori hanno regolarmente fruito delle ferie: circostanza che, in radice, esclude l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alle ferie;
che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le indennità avrebbero inciso “sulla retribuzione ordinaria per circa il 27- 30%”; che l'incidenza percentuale delle somme richieste per anno sulla retribuzione media totale era di molto inferiore;
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta “Violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e 116
c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE”, motivazione apparente”.
Sostiene la società che il Giudice di prime cure pur muovendo da una premessa corretta , giungeva poi ad una conclusione errata. La premessa corretta è quella secondo cui per il calcolo dell'incidenza, come per qualsiasi altro, i dati posti a confronto devono essere omogenei;
che nel verificare tale omogeneità/coerenza deve però considerarsi un dato del tutto pretermesso dal Tribunale, ossia che le ferie sono un istituto che matura su base annua;
che, pertanto, il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere quello rapportato a valori annuali, sia come giornate di ferie che come retribuzione, quindi con valori omogenei. Ove ciò avesse fatto, si sarebbe reso conto che per i ricorrenti l'incidenza delle indennità rivendicate è pari in media a una percentuale del 2% circa.
Sostiene l'appellante che i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e dimostrare che le indennità richieste avevano le peculiari caratteristiche enucleate dalla più sopra scrutinate, per essere CP_5
eventualmente prese in considerazione nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, mentre tale onere non è stato assolto. Di contro, soggiunge l'appellante, la retribuzione percepita dai ricorrenti nel periodo di ferie è paragonabile a quella delle giornate di lavoro poiché l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera è già compresa nel calcolo della retribuzione per ferie. Infatti la giornata di ferie è una giornata di assenza dal lavoro remunerata in misura maggiore rispetto alle altre tipologie di assenze e la retribuzione del giorno di ferie è identica alla retribuzione percepita dai ricorrenti nelle giornate di lavoro in cui il personale è impiegato in attività di manovra, traghettamento, riserva, partecipazione a corsi professionali. In tali giornate, infatti, i ricorrenti in servizio percepiscono il salario di produttività e la IUP giornaliera, senza la corresponsione dalla IUP variabile e del compenso per assenza dalla residenza.
Con il quarto motivo, l'appellante denuncia “Violazione o falsa applicazione dell'art. 115, 116 cod.proc.civ; violazione dell'art. 10, D.Lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE”. Lamenta che il giudice di prime cure abbia accertato il preteso diritto al ricalcolo della retribuzione feriale anche per le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane di calendario, quando, per converso, il ricalcolo al più avrebbe potuto riguardare il periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi;
contesta il divisore applicato nonché i giorni di ferie computati per ciascun lavoratore in quanto minori di quelli effettivamente fruiti.
Con il quinto motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della formulata eccezione di prescrizione, contestando, in sintesi, i principi affermati da Cass. n. 26246/2022.
Resistevano nel grado gli appellati che concludevano per il rigetto dell'appello.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1I primi tre motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
Come già ben rappresentato da questa Corte di merito (Corte di appello di Roma sent. 65 del
12.1.2024) con sentenza che si richiama ex art. 118 cpc, e in precedenza dalla Corte di Cassazione
(Cass. 19716/2023; si veda più recentemente Cass. n. 280/2024), la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Per_2
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta delle giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando
1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425) Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si
è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva
(l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
Ora, il fatto che l'indennità di assenza dalla residenza abbia, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Piuttosto va verificata l'incidenza percentuale che hanno sulla retribuzione mensile l'esclusione della predetta indennità nonché la limitazione dell'indennità di utilizzazione in €.12,80; e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che conta lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'esser il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
A differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Parte appellante deduce che poichè le ferie sono un istituto che matura su base annua il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal giudice di prime cure dev'essere quello rapportato a valori annuali e non mensili. In sostanza la società appellante pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della retribuzione annua.
Ebbene, sul punto è opportuno richiamare, in quanto pienamente condivisibile, quanto ritenuto da piu' precedenti di questa Corte (si veda tra tutti CdA Roma sent n. 3006/2023) nei quali si sottolinea l'erroneità di tale tesi perché il calcolo pone in comparazione dati non omogenei: anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo (ossia il mensile), perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie.
Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale per nulla irrisoria e quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo le indicazioni della richiamata Corte di
Giustizia considerato l'importo complessivo come riconosciuto a favore di ciascuno nel dictum giudiziale (per quanto lievemente inferiore al domandato) e il periodo di riferimento (dal 2007 al
2021), pari ad una media annuale variabile per ciascun lavoratore da € 1.000 a € 1.600 circa.
3.2Il quarto motivo è infondato.
Va premesso che ai sensi dell'art. art. 30 del CCNL, ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a: a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.; b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg. Il Tribunale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al ricalcolo della retribuzione per ciascuna giornata di ferie fino ad un massimo di 28 giorni. Il diritto spetta a ciascun ricorrente per ogni giorno di ferie maturato ogni anno secondo le previsioni contrattuali. Il Tribunale ha indicato un tetto massimo (di 28 giorni), non il numero effettivo dei giorni di ferie da retribuire in maggior misura, di guisa che la pronuncia è da intendersi riferita ai giorni di ferie goduti negli anni dai lavoratori – secondo le previsioni del CCNL - e alla retribuzione percepita in tali giorni, fino a un massimo di 28 giorni.
Ciò posto, per quanto concerne le doglianze di parte appellante aventi ad oggetto sia la fissazione del tetto garantito a 28 giorni anziché 20 giorni che il divisore, esse non colgono nel segno per le ragioni di cui alla sentenza di questa Corte n. 901/2024 qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “L'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, secondo parte appellante, è quello di aver ricalcolato la retribuzione feriale anche per le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane di calendario, quando invece il ricalcolo al più avrebbe potuto riguardare il periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, sulla base di una articolazione settimanale dal lunedì al venerdì.
Anche in relazione a tale doglianza appare particolarmente esaustivo quanto statuito dal precedente di questa stessa Corte già richiamato (CdA Roma sent n. 3006/2023), che ha condivisibilmente ritenuto quanto segue: “premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva
2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.(…) Al riguardo, deve ritenersi infondata, poi,
l'obiezione della Società secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. Invero, l'art. 68, comma 6, del CCNL, nel prevedere l'applicazione di tale divisore, riguarda la sola retribuzione fissa, e non gli elementi variabili, che maturano solo in caso di lavoro effettivo, ma il totale delle indennità percepite va correttamente diviso - non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma - per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti”.
Infine la censura di parte appellante, secondo cui il Tribunale non avrebbe vagliato l'eccezione sollevata in merito al presunto errato computo dei giorni di ferie per i lavoratori (per il sig. CP_1
n. 139,5 anziché 169,5 e per il sig. n. 97,5 anziché 101, per il Sig. 188 giorni anziché CP_3 CP_4
208), non coglie nel segno.
Il Tribunale ha, invero, disposto con ordinanza del 10.11.2022 il deposito di nuovi conteggi sulla base delle contestazioni di afferenti al numero dei giorni di ferie, e all'esito ha, sia pure in Parte_1 minima parte, ridotto le pretese economiche dei lavoratori così motivando sul punto “9.Sulla base dei conteggi depositati in data 22/12/2022, che sono stati rielaborati tenendo conto dei rilievi in ordine al numero di giorni di ferie effettivamente fruiti da ciascun ricorrente, sollevati dalla resistente, lì dove essi trovassero riscontro nelle risultanze buste-paga prodotte, deve Parte_1
essere condannata al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive, per i titoli innanzi illustrati, specificamente indicate in dispositivo per ciascuna di esse”.
La censura dell'odierno appellante dunque (pag. 35 penultimo capoverso dell' appello) non si confronta con la suddetta ratio decidendi, e pertanto è priva di efficacia emendativa.
3.3Infine il quinto motivo è infondato. L'appellante si duole del mancato accoglimento della formulata eccezione di prescrizione e quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c., nonché art 18 legge 300/1970, come novellato dalla legge 92/2012, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi vantati dai lavoratori dalla cessazione del rapporto di lavoro, anziché dalla loro maturazione, nel suo corso. Tale motivo è infondato. Questo Collegio ritiene di condividere quanto anche recentissimamente ribadito dalla S.C., proprio in fattispecie analoga (si veda Cass. n. 280/2024) ossia che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, e pertanto del suo regime di stabilità; con la conseguenza della decorrenza del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (Cass. 6 settembre 2022 n. 26246).
4. In conclusione, l'appello va rigettato.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore degli appellati, che liquida in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 19/11/2024
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi