Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
Il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni che egli assume subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, difeso dall'avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CGIL CAMERA LAV PISTOIA in persona del segretario responsabile p.t. Sig. Rino Fregai, CGIL CAMERA LAV MONTECATINI TERME in persona del segretario responsabile p.t. sig. Sergio Frosini, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.G.BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
CGIL in persona del Segretario Generale;
- intimato -
avverso la sentenza n. 337/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 2/2/96 e depositata il 27/03/96 (R.G. 554/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2 e 3 febbraio 1989 RA AN conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia la CGIL- Camera del lavoro di Montecatini e la CGIL-Camera del lavoro di Pistoia nonché la CGIL nazionale, chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ed illecito aquiliano, per avere omesso, quale mandatarie dell'attore, di trasmettere al loro legale di fiducia la sentenza dello stesso Tribunale con la quale, in riforma della contraria pronunzia emessa dal Pretore del lavoro, era stato dichiarato legittimo il licenziamento subito dallo AN, impedendo così la proposizione del ricorso per cassazione e determinando la restituzione della somma di denaro che lo AN aveva percepito dal datore di lavoro (L. 30 milioni), a seguito della sentenza del Pretore del lavoro (poi riformata dal Tribunale). La domanda è stata rigettata dal Tribunale adito (con sentenza depositata il 9 dicembre 1993) e dalla Corte d'Appello di NZ (con sentenza depositata il 27 marzo 1996). La Corte, in particolare, ha confermato una delle ragioni giustificative della sentenza di primo grado: l'attore non aveva provato che, attraverso il ricorso per cassazione, egli avrebbe potuto ottenere una correzione della sentenza di appello e così evitare la sua condanna alla restituzione di quanto ricevuto dal datore di lavoro. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di NZ RA AN ha proposto ricorso per cassazione. Hanno resistito con controricorso la CGIL-Camera del lavoro di Pistoia e la CGIL- Camera del lavoro di Montecatini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi del ricorso, che contengono censure di analogo contenuto, si deducono violazione di legge e motivazione omessa, erronea e contraddittoria. Il ricorrente premette che il Tribunale e la Corte hanno riconosciuto il fatto commesso dalla CGIL di Pistoia e di Montecatini, che è pacifico tra le parti: la mancata trasmissione all'avvocato del sindacato della sentenza del Tribunale di Pistoia (che aveva dato torto alla AN) e quindi la mancata impugnazione della stessa sentenza. Egli si duole che la Corte abbia sussunto tale fatto sotto una errata species iuris, perché ha richiamato i principi sulla responsabilità civile del professionista, mentre il sindacato, che è stato inadempiente al vincolo contrattuale che lo legava al ricorrente, non è un professionista. Non vi è quindi corrispondenza tra chiesto e pronunziato, tenuto anche conto del fatto che il legale è stato scelto dal sindacato, onde non viene in rilievo nella presente causa la condotta del professionista. Il ricorrente osserva ancora che il diritto di difesa è un valore garantito dalla Costituzione, in riferimento al quale non può essere eccepita la probabilità o meno dell'accoglimento della impugnazione.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato dall'attore (licenziamento dichiarato legittimo in appello e conseguente restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado) e la omissione colpevole del sindacato convenuto (mancata comunicazione al difensore ed alla parte della sentenza di appello).
Per la esistenza del detto nesso causale -richiesto sia per il risarcimento da fatto illecito sia per la responsabilità da inadempimento- non è sufficiente provare che vi è stata una mancata impugnazione, ma occorre dimostrare altresì che alla proposizione dell'impugnazione avrebbe fatto seguito, secondo una ragionevole previsione, il suo accoglimento, essendo la sentenza impugnabile erronea. È solo l'accoglimento dell'impugnazione, infatti, che determina il danno costituito dal contenuto della sentenza che si sarebbe impugnata, mentre nessun danno può ricollegarsi alla mancata proposizione dell'impugnazione, di per sè sola considerata. Per affermare l'esposto principio la Corte d'Appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte di legittimità sulla responsabilità del difensore per mancata impugnazione di sentenze. È pertinente, in specie, il richiamo di Cass. 5 aprile 1984 n. 2222, secondo cui il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre la astratta possibilità della riforma in appello in senso a lui favorevole di tale pronuncia, ma deve dimostrare l'erroneità di questa, oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.
La Corte d'Appello, quindi richiamando la menzionata giurisprudenza, non ha errato nella qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta al suo esame, ne' è incorsa nel denunziato vizio di extrapetizione. Essa ha affermato un principio in tema di rapporto di causalità che opera qualunque sia il soggetto al quale è imputabile la mancata impugnazione di una pronunzia giudiziale. Per quanto attiene alla violazione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione (il ricorrente fa riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.), essa concretizza la condotta omissiva del sindacato e la rende indubbiamente colpevole, ma non può considerarsi causa produttiva del danno, facendo venire meno -come sostiene il ricorrente- la necessità che sia provata la probabilità di accoglimento dell'impugnazione (non proposta). Quest'ultimo elemento, concretizzando il nesso causale tra condotta illecita (contrattuale o extracontrattuale) e danno, deve essere provato da colui che chiede di essere risarcito. Nel caso di specie il ricorrente non ha rivolto alcuna censura all'affermazione fatta dalla Corte d'Appello, secondo cui lo AN non ha neanche cercato "di dimostrare infondato il convincimento" della sentenza di appello del Tribunale di cui egli ha lamentato la mancata impugnazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore dei resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L.
2.637.000 delle quali L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso a Roma il 25 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999.