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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/11/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE TE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1015/2025 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, rappresentati e difesi dall'Avv. MARINI MATTEO, presso il cui studio Parte_8 in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTORI contro
(GIA' ), in persona Controparte_1 Controparte_2 del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. FABBRI NELLO FABIO , presso il cui studio in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 17 43100 PARMA ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA
, contumace Controparte_3
TE HI
OGGETTO: assicurazione sulla vita.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 16.1.2025, , , Pt_1 Parte_3 Pt_4
pagina 1 di 9 , e hanno convenuto in giudizio Pt_5 Pt_6 Parte_7 Parte_2 [...]
(già Nel prosieguo indicata anche solo come Controparte_1 Controparte_2
”), premettendo la propria qualità di eredi legittimi di deceduta a CP_1 Persona_1
Firenze il 25.11.2023, e deducendo:
- che la de cuius aveva disposto dei propri beni con testamento olografo del 9.8.2020, regolarmente pubblicato al suo decesso, nominando erede tale , la quale Controparte_3 aveva rinunciato all'eredità con atto pubblico del 16.4.2024, con cui contestualmente aveva avuto luogo la loro accettazione quali eredi legittimi;
- che, in vita, la NO aveva sottoscritto con polizze assicurative Persona_1 CP_1 del controvalore di € 84.392,85, aumentato al 31.12.2023 a € 87.047,81, non contenenti la designazione del beneficiario, ma solo il riferimento al criterio - “eredi testamentari o legittimi” - da impiegarsi per la sua individuazione;
- che neppure il testamento consentiva l'identificazione del beneficiario delle polizze, bensì menzionava come tale la NO ”, nome evidentemente non riferibile ad alcuna Per_2 persona;
- che, laddove pure con detto nominativo la de cuius avesse inteso riferirsi a , Controparte_3 la rinuncia di questa all'eredità devolutale per testamento era retroattiva e tale da escluderne il diritto alla riscossione delle polizze;
- che l'inerzia della Compagnia convenuta rispetto alla corresponsione delle somme loro spettanti in forza di assicurazioni sulla vita sottoscritte da era spiegabile Persona_1 esclusivamente con la finalità di devolvere detti importi al fondo Consap, come da previsioni normative applicabili una volta decorso il termine di Legge di dieci anni.
Tutto ciò esposto, gli attori hanno chiesto, previo accertamento della propria qualità di eredi di e di beneficiari delle polizze vita dalla stessa sottoscritte, la condanna della Persona_1 convenuta alla corresponsione a loro favore del relativo controvalore, pari al 31.12.2023 a €
87.047,81, ovvero alla diversa somma risultata dovuta alla data del pagamento. Vinte le spese.
Fissata la prima udienza al 17.9.2025, gli attori hanno regolarmente effettuato la notifica alla convenuta , la quale, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il differimento al fine CP_1 della citazione della terza , contestato le deduzioni avversarie e allegato a sua Controparte_3 volta:
- la stipula, da parte di nelle date del 19.2.2010 e del 9.5.2013, dei contratti di Persona_1
pagina 2 di 9 assicurazione sulla vita Unigarantito Plus n. 2241988 e Univalore Stars n. 7181222, con designazione quali beneficiari, per la prima polizza, del coniuge o, in difetto, degli eredi testamentari o legittimi e, per la seconda, degli eredi testamentari o legittimi;
- che, alla morte della sottoscrittrice delle due polizze, ne veniva pubblicato il testamento olografo con cui veniva nominata quale unica erede “ che è la signora che badava a Per_3 me” e venivano esclusi dall'eredità i nipoti, recando la scheda testamentaria l'espressione chiara e univoca per cui “ai miei nipoti non voglio lasciare nulla”;
- il difetto di legittimazione attiva dei nipoti della de cuius , Parte_2 Parte_3
, e per non essere gli stessi eredi legittimi, attesa la Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_8 loro espressa diseredazione mediante testamento da parte di ed essendo inidonea Persona_1
a dimostrare la qualità invocata l'accettazione dell'eredità fatta con atto pubblico contestuale alla rinuncia di , nota a tutti come , erede testamentaria;
Controparte_3 Per_3
- l'esclusione dall'asse ereditario delle polizze sulla vita;
- l'enunciazione, nel testo della polizza, dei criteri per l'indicazione del beneficiario, nel caso di specie fatta dalla de cuius con testamento mediante la designazione dell'erede testamentaria , la cui rinuncia all'eredità non è comprensiva di quella alla Controparte_3 riscossione delle polizze;
- di avere, nel febbraio 2025, erogato a le somme dovute in forza delle Controparte_3 polizze sottoscritte a suo favore da Persona_1
- la radicale infondatezza della tesi avversaria in ordine all'obiettivo attribuitole in ricorso, della devoluzione al fondo Consap dei vantaggi discendenti dalle polizze non riscosse;
- in caso di accoglimento delle domande avversarie, il proprio diritto alla restituzione delle somme erogate in forza delle polizze alla terza chiamata , a tal fine evocata Controparte_3 in giudizio.
In ragione di quanto dedotto, la convenuta ha concluso per la reiezione delle domande attoree e, in subordine, avuto riguardo al loro eventuale accoglimento, per la condanna della terza alla restituzione a proprio favore delle somme versate, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza, in data 29.10.2025, attesa la regolarità della notifica della citazione per chiamata di terzo, il Giudice ha dichiarato la contumacia di . Controparte_3
Le parti hanno quindi discusso la causa, insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni e concludendo come da atti introduttivi e il Giudice ha riservato il deposito della Sentenza, a norma pagina 3 di 9 dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
* * *
1. Preliminarmente si dà atto che è integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.
Lgs 28/2010, essendo stata esperito con esito negativo prima del presente giudizio il procedimento di mediazione, obbligatorio nel caso di specie attenendo la causa alla materia dei contratti assicurativi.
2. Le domande attoree sono infondate e non possono essere accolte, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
In primo luogo, va premessa la riconducibilità delle polizze pacificamente sottoscritte da
[...]
(docc. 15 e 16 allegati al ricorso) alla fattispecie dell'assicurazione a favore di terzo Per_1 regolamentata dagli artt. 1920 e ss cc, che si distingue da quella del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 cc. in quanto non richiede, ai fini della validità del negozio, la sussistenza di un interesse dello stipulante e in quanto l'acquisto del diritto da parte del terzo discende non dalla stipula bensì dalla designazione, integrante un vero e proprio negozio unilaterale che non richiede accettazione dell'assicuratore, tenuto a conformarvisi pedissequamente, e non è destinato a fondersi con la volontà del terzo di approfittarne (così ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4833 del 25/10/1978).
Segnatamente, quanto alla designazione, il disposto di cui all'art. 1920 cc ne prevede l'effettuazione con contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o, ancora, per testamento e l'efficacia del negozio non è esclusa in caso di determinazione del beneficiario solo generica, essendo sufficiente che lo stesso possa essere individuato per relationem in base alle indicazioni contrattuali, quando, verificatosi l'evento assicurato, il suo diritto divenga attuale.
Ricostruito l'istituto di riferimento, la controversia tra le odierne parti in causa – incentrata sulla pretesa degli attori di riscossione dell'indennizzo sul presupposto della propria qualità di eredi legittimi e di beneficiari in ragione della designazione fatta dall'assicurata nella polizza – rende necessario il richiamo al principio invocato dalla Difesa della convenuta e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'acquisto dei vantaggi discendenti dall'assicurazione sulla vita opera autonomamente ed è svincolato dalle norme successorie in quanto il riferimento eventualmente fatto nel testamento alla qualità di erede vale solo al fine di individuare la persona del beneficiario, con la conseguenza che colui al quale l'eredità è devoluta per testamento può rinunciarvi e comunque esigere il beneficio derivante a suo favore dalla polizza (cfr Cass. Sez. 2, pagina 4 di 9 Sentenza n. 6531 del 23/03/2006: “Poichè nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1921 cod. civ., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell'eventuale revoca della designazione ex art. 1921 cod. civ.), l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria ,atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi” e Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 26606 del 21/12/2016:
“Poichè nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1921 cod. civ., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell'eventuale revoca della designazione ex art. 1921 cod. civ.),
l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria ,atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi”) 1.
Ne consegue che la designazione mediante testamento consente al contraente di indicare le persone dei beneficiari per relationem, predeterminando il criterio per la loro individuazione, e non si identifica con la disposizione mortis causa di una posta attiva del patrimonio del de cuius.
Una diversa interpretazione, infatti, si porrebbe in contrasto col disposto dell'art. 1920, comma 3 cc, che, per quanto sopra chiarito, comporta il sorgere del diritto alla prestazione dell'assicuratore
- che trova la propria fonte nella polizza sottoscritta dall'assicurato ed è regolato dalle disposizioni sul contratto - direttamente in capo al beneficiario per effetto della designazione e al verificarsi dell'evento morte del sottoscrittore.
Applicando detto principio al caso di specie, non sono condivisibili le affermazioni degli attori circa la propria designazione quali beneficiari in ragione della qualità di eredi legittimi ed in applicazione dei criteri rinvenibili nel testo delle due polizze (docc. 15 e 16 allegati al ricorso), che fanno espresso riferimento alla spettanza dell'indennità agli eredi testamentari o legittimi, i Per_ primi non individuabili per essere del tutto incerto il riferimento nel testamento olografo di 1 Conformi ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25635 del 15/10/2018 e Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 pagina 5 di 9 alla persona di tale “Volantina”. Per_1
Invero, i due contratti di assicurazione per cui è causa recano l'indicazione dei criteri per l'individuazione dei beneficiari e, segnatamente, prevedono l'esecuzione della prestazione, l'uno a favore degli “eredi testamentari o legittimi in vita al momento del decesso dell'assicurato”
(doc. 15 allegato al ricorso) e, l'altro, a favore del “coniuge o in difetto gli eredi testamentari o legittimi” (doc. 16 allegato al ricorso).
La designazione dei beneficiari, invece, è contenuta nel testamento olografo di di Persona_1 seguito riportato nella riproduzione fattane dal Notaio che ha provveduto alla pubblicazione:
Ebbene, la scheda testamentaria contiene la chiara chiamata all'eredità della NO Per_3
(nel manoscritto della de cuius si legge tale nome, ma nel testo trascritto e pubblicato è riportato quello ”, evidentemente per incertezza nella decodificazione della scrittura della de Per_2 cuius), ulteriormente identificata dal richiamo al fatto che si trattava della NO “che lavorava” presso la testatrice, occupandosene.
Che la chiamata all'eredità fosse individuabile senza alcun residuo di dubbio è circostanza che si ricava dall'atto pubblico di rinuncia della NO e contestuale accettazione degli attori CP_3
(doc. 4 allegato al ricorso), fatta da questi ultimi sul presupposto di essere gli eredi legittimi di documento in cui gli stessi “dichiarano e riconoscono espressamente” che nel Persona_1 nominare propria erede universale la NO (così nel testamento, come sopra Per_4 osservato), la de cuius intendeva riferirsi con certezza a , pseudonimo di Per_3 CP_3
, odierna terza chiamata, che le aveva prestato assistenza come badante sino al decesso.
[...]
Quindi, che chiamata all'eredità di fosse quest'ultima era, non solo, chiaro in base al Persona_1 testamento, che univocamente la indicava quale NO che lavorava presso la de cuius – il che di per sé esclude la nullità del testamento per chiamata di persona assolutamente indeterminata,
pagina 6 di 9 paventata dalla Difesa attorea a norma dell'art. 628 cc - ma anche ampiamente noto agli attori, che difatti, con l'atto pubblico del 12.4.2024, prendevano atto della delazione testamentaria e della rinuncia della chiamata e accettavano a loro volta l'eredità, sul presupposto che gli fosse devoluta in base a successione legittima.
Posto pertanto che, per un verso, per il criterio riportato nelle polizze, i beneficiari dell'indennizzo erano (per la seconda assicurazione in mancanza di coniuge dell'assicurata, della cui esistenza non si dà atto nel presente giudizio) individuabili, in prima battuta, negli eredi testamentari e che, per altro verso, il testamento della de cuius nomina con chiarezza erede universale di la NO , ovvero , non vi è dubbio che Persona_1 Per_3 Controparte_3 quest'ultima fosse l'unica avente diritto alla riscossione, conseguita effettivamente nel febbraio
2025.
Né, per le motivazioni sopra esposte in adesione all'indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia, alcun rilievo è attribuibile alla rinuncia all'eredità da parte della NO , CP_3 titolare, ai sensi dell'art. 1921 cc, di un diritto proprio derivante dalle polizze alla prestazione assicurativa, rispetto al quale del tutto irrilevante è la vicenda successoria.
Richiamata la nozione della ragione più liquida 2, quanto sin qui osservato comporta la reiezione delle domande attoree ed ha perciò portata assorbente rispetto ad ogni altra eccezione della convenuta, inclusa quella di difetto di legittimazione attiva degli attori, da riqualificarsi in termini di difetto di titolarità rispetto al lato attivo del rapporto di diritto sostanziale fatto valere 3 e che, così interpretata, si palesa comunque fondata, avendo gli attori fornito prova della propria accettazione (doc. 4 allegato al ricorso), ma non invece – a monte - della chiamata all'eredità per successione legittima, non suffragata da certificati anagrafici 4 e che appare, al contrario, esclusa quanto a , , e i quali Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_8 hanno affermato la propria qualità di nipoti della de cuius, a fronte del testamento con cui la
NO li aveva espressamente esclusi dall'eredità, com'era sua facoltà fare non Persona_1 trattandosi di legittimari.
Il rigetto delle domande attoree esclude la necessità di passare in rassegna quelle della convenuta verso la terza chiamata.
3. Vengono poste a carico degli attori, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalla convenuta, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, avuto riguardo al valore delle domande ed ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, minimi per le restanti, in considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta (istruzione documentale, deposito dei soli atti introduttivi e celebrazione di un'unica udienza).
Nessun provvedimento deve invece essere adottato in punto di regolamento delle spese di lite quanto al rapporto processuale con la terza chiamata, contumace.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate (il contributo unificato per la citazione della terza contumace, la cui chiamata si è resa necessaria in conseguenza delle domande attoree) e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per
Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , ;
[...] Parte_7 Parte_8
2) ON , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, a rimborsare a Parte_7 Parte_8 [...]
GIA' ), le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Controparte_2
759,00 per esborsi non imponibili, € 9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
pagina 8 di 9 Firenze, 1 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” conformi ex multis Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014. 3 cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n. 23721. 4 Cfr ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22192 del 14/10/2020, per cui, in caso di contestazione, “In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. pagina 7 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE TE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1015/2025 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, rappresentati e difesi dall'Avv. MARINI MATTEO, presso il cui studio Parte_8 in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
ATTORI contro
(GIA' ), in persona Controparte_1 Controparte_2 del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. FABBRI NELLO FABIO , presso il cui studio in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 17 43100 PARMA ha eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTA
, contumace Controparte_3
TE HI
OGGETTO: assicurazione sulla vita.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 16.1.2025, , , Pt_1 Parte_3 Pt_4
pagina 1 di 9 , e hanno convenuto in giudizio Pt_5 Pt_6 Parte_7 Parte_2 [...]
(già Nel prosieguo indicata anche solo come Controparte_1 Controparte_2
”), premettendo la propria qualità di eredi legittimi di deceduta a CP_1 Persona_1
Firenze il 25.11.2023, e deducendo:
- che la de cuius aveva disposto dei propri beni con testamento olografo del 9.8.2020, regolarmente pubblicato al suo decesso, nominando erede tale , la quale Controparte_3 aveva rinunciato all'eredità con atto pubblico del 16.4.2024, con cui contestualmente aveva avuto luogo la loro accettazione quali eredi legittimi;
- che, in vita, la NO aveva sottoscritto con polizze assicurative Persona_1 CP_1 del controvalore di € 84.392,85, aumentato al 31.12.2023 a € 87.047,81, non contenenti la designazione del beneficiario, ma solo il riferimento al criterio - “eredi testamentari o legittimi” - da impiegarsi per la sua individuazione;
- che neppure il testamento consentiva l'identificazione del beneficiario delle polizze, bensì menzionava come tale la NO ”, nome evidentemente non riferibile ad alcuna Per_2 persona;
- che, laddove pure con detto nominativo la de cuius avesse inteso riferirsi a , Controparte_3 la rinuncia di questa all'eredità devolutale per testamento era retroattiva e tale da escluderne il diritto alla riscossione delle polizze;
- che l'inerzia della Compagnia convenuta rispetto alla corresponsione delle somme loro spettanti in forza di assicurazioni sulla vita sottoscritte da era spiegabile Persona_1 esclusivamente con la finalità di devolvere detti importi al fondo Consap, come da previsioni normative applicabili una volta decorso il termine di Legge di dieci anni.
Tutto ciò esposto, gli attori hanno chiesto, previo accertamento della propria qualità di eredi di e di beneficiari delle polizze vita dalla stessa sottoscritte, la condanna della Persona_1 convenuta alla corresponsione a loro favore del relativo controvalore, pari al 31.12.2023 a €
87.047,81, ovvero alla diversa somma risultata dovuta alla data del pagamento. Vinte le spese.
Fissata la prima udienza al 17.9.2025, gli attori hanno regolarmente effettuato la notifica alla convenuta , la quale, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il differimento al fine CP_1 della citazione della terza , contestato le deduzioni avversarie e allegato a sua Controparte_3 volta:
- la stipula, da parte di nelle date del 19.2.2010 e del 9.5.2013, dei contratti di Persona_1
pagina 2 di 9 assicurazione sulla vita Unigarantito Plus n. 2241988 e Univalore Stars n. 7181222, con designazione quali beneficiari, per la prima polizza, del coniuge o, in difetto, degli eredi testamentari o legittimi e, per la seconda, degli eredi testamentari o legittimi;
- che, alla morte della sottoscrittrice delle due polizze, ne veniva pubblicato il testamento olografo con cui veniva nominata quale unica erede “ che è la signora che badava a Per_3 me” e venivano esclusi dall'eredità i nipoti, recando la scheda testamentaria l'espressione chiara e univoca per cui “ai miei nipoti non voglio lasciare nulla”;
- il difetto di legittimazione attiva dei nipoti della de cuius , Parte_2 Parte_3
, e per non essere gli stessi eredi legittimi, attesa la Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_8 loro espressa diseredazione mediante testamento da parte di ed essendo inidonea Persona_1
a dimostrare la qualità invocata l'accettazione dell'eredità fatta con atto pubblico contestuale alla rinuncia di , nota a tutti come , erede testamentaria;
Controparte_3 Per_3
- l'esclusione dall'asse ereditario delle polizze sulla vita;
- l'enunciazione, nel testo della polizza, dei criteri per l'indicazione del beneficiario, nel caso di specie fatta dalla de cuius con testamento mediante la designazione dell'erede testamentaria , la cui rinuncia all'eredità non è comprensiva di quella alla Controparte_3 riscossione delle polizze;
- di avere, nel febbraio 2025, erogato a le somme dovute in forza delle Controparte_3 polizze sottoscritte a suo favore da Persona_1
- la radicale infondatezza della tesi avversaria in ordine all'obiettivo attribuitole in ricorso, della devoluzione al fondo Consap dei vantaggi discendenti dalle polizze non riscosse;
- in caso di accoglimento delle domande avversarie, il proprio diritto alla restituzione delle somme erogate in forza delle polizze alla terza chiamata , a tal fine evocata Controparte_3 in giudizio.
In ragione di quanto dedotto, la convenuta ha concluso per la reiezione delle domande attoree e, in subordine, avuto riguardo al loro eventuale accoglimento, per la condanna della terza alla restituzione a proprio favore delle somme versate, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza, in data 29.10.2025, attesa la regolarità della notifica della citazione per chiamata di terzo, il Giudice ha dichiarato la contumacia di . Controparte_3
Le parti hanno quindi discusso la causa, insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni e concludendo come da atti introduttivi e il Giudice ha riservato il deposito della Sentenza, a norma pagina 3 di 9 dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
* * *
1. Preliminarmente si dà atto che è integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.
Lgs 28/2010, essendo stata esperito con esito negativo prima del presente giudizio il procedimento di mediazione, obbligatorio nel caso di specie attenendo la causa alla materia dei contratti assicurativi.
2. Le domande attoree sono infondate e non possono essere accolte, per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
In primo luogo, va premessa la riconducibilità delle polizze pacificamente sottoscritte da
[...]
(docc. 15 e 16 allegati al ricorso) alla fattispecie dell'assicurazione a favore di terzo Per_1 regolamentata dagli artt. 1920 e ss cc, che si distingue da quella del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 cc. in quanto non richiede, ai fini della validità del negozio, la sussistenza di un interesse dello stipulante e in quanto l'acquisto del diritto da parte del terzo discende non dalla stipula bensì dalla designazione, integrante un vero e proprio negozio unilaterale che non richiede accettazione dell'assicuratore, tenuto a conformarvisi pedissequamente, e non è destinato a fondersi con la volontà del terzo di approfittarne (così ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4833 del 25/10/1978).
Segnatamente, quanto alla designazione, il disposto di cui all'art. 1920 cc ne prevede l'effettuazione con contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o, ancora, per testamento e l'efficacia del negozio non è esclusa in caso di determinazione del beneficiario solo generica, essendo sufficiente che lo stesso possa essere individuato per relationem in base alle indicazioni contrattuali, quando, verificatosi l'evento assicurato, il suo diritto divenga attuale.
Ricostruito l'istituto di riferimento, la controversia tra le odierne parti in causa – incentrata sulla pretesa degli attori di riscossione dell'indennizzo sul presupposto della propria qualità di eredi legittimi e di beneficiari in ragione della designazione fatta dall'assicurata nella polizza – rende necessario il richiamo al principio invocato dalla Difesa della convenuta e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'acquisto dei vantaggi discendenti dall'assicurazione sulla vita opera autonomamente ed è svincolato dalle norme successorie in quanto il riferimento eventualmente fatto nel testamento alla qualità di erede vale solo al fine di individuare la persona del beneficiario, con la conseguenza che colui al quale l'eredità è devoluta per testamento può rinunciarvi e comunque esigere il beneficio derivante a suo favore dalla polizza (cfr Cass. Sez. 2, pagina 4 di 9 Sentenza n. 6531 del 23/03/2006: “Poichè nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1921 cod. civ., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell'eventuale revoca della designazione ex art. 1921 cod. civ.), l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria ,atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi” e Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 26606 del 21/12/2016:
“Poichè nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1921 cod. civ., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell'eventuale revoca della designazione ex art. 1921 cod. civ.),
l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria ,atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi”) 1.
Ne consegue che la designazione mediante testamento consente al contraente di indicare le persone dei beneficiari per relationem, predeterminando il criterio per la loro individuazione, e non si identifica con la disposizione mortis causa di una posta attiva del patrimonio del de cuius.
Una diversa interpretazione, infatti, si porrebbe in contrasto col disposto dell'art. 1920, comma 3 cc, che, per quanto sopra chiarito, comporta il sorgere del diritto alla prestazione dell'assicuratore
- che trova la propria fonte nella polizza sottoscritta dall'assicurato ed è regolato dalle disposizioni sul contratto - direttamente in capo al beneficiario per effetto della designazione e al verificarsi dell'evento morte del sottoscrittore.
Applicando detto principio al caso di specie, non sono condivisibili le affermazioni degli attori circa la propria designazione quali beneficiari in ragione della qualità di eredi legittimi ed in applicazione dei criteri rinvenibili nel testo delle due polizze (docc. 15 e 16 allegati al ricorso), che fanno espresso riferimento alla spettanza dell'indennità agli eredi testamentari o legittimi, i Per_ primi non individuabili per essere del tutto incerto il riferimento nel testamento olografo di 1 Conformi ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25635 del 15/10/2018 e Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 pagina 5 di 9 alla persona di tale “Volantina”. Per_1
Invero, i due contratti di assicurazione per cui è causa recano l'indicazione dei criteri per l'individuazione dei beneficiari e, segnatamente, prevedono l'esecuzione della prestazione, l'uno a favore degli “eredi testamentari o legittimi in vita al momento del decesso dell'assicurato”
(doc. 15 allegato al ricorso) e, l'altro, a favore del “coniuge o in difetto gli eredi testamentari o legittimi” (doc. 16 allegato al ricorso).
La designazione dei beneficiari, invece, è contenuta nel testamento olografo di di Persona_1 seguito riportato nella riproduzione fattane dal Notaio che ha provveduto alla pubblicazione:
Ebbene, la scheda testamentaria contiene la chiara chiamata all'eredità della NO Per_3
(nel manoscritto della de cuius si legge tale nome, ma nel testo trascritto e pubblicato è riportato quello ”, evidentemente per incertezza nella decodificazione della scrittura della de Per_2 cuius), ulteriormente identificata dal richiamo al fatto che si trattava della NO “che lavorava” presso la testatrice, occupandosene.
Che la chiamata all'eredità fosse individuabile senza alcun residuo di dubbio è circostanza che si ricava dall'atto pubblico di rinuncia della NO e contestuale accettazione degli attori CP_3
(doc. 4 allegato al ricorso), fatta da questi ultimi sul presupposto di essere gli eredi legittimi di documento in cui gli stessi “dichiarano e riconoscono espressamente” che nel Persona_1 nominare propria erede universale la NO (così nel testamento, come sopra Per_4 osservato), la de cuius intendeva riferirsi con certezza a , pseudonimo di Per_3 CP_3
, odierna terza chiamata, che le aveva prestato assistenza come badante sino al decesso.
[...]
Quindi, che chiamata all'eredità di fosse quest'ultima era, non solo, chiaro in base al Persona_1 testamento, che univocamente la indicava quale NO che lavorava presso la de cuius – il che di per sé esclude la nullità del testamento per chiamata di persona assolutamente indeterminata,
pagina 6 di 9 paventata dalla Difesa attorea a norma dell'art. 628 cc - ma anche ampiamente noto agli attori, che difatti, con l'atto pubblico del 12.4.2024, prendevano atto della delazione testamentaria e della rinuncia della chiamata e accettavano a loro volta l'eredità, sul presupposto che gli fosse devoluta in base a successione legittima.
Posto pertanto che, per un verso, per il criterio riportato nelle polizze, i beneficiari dell'indennizzo erano (per la seconda assicurazione in mancanza di coniuge dell'assicurata, della cui esistenza non si dà atto nel presente giudizio) individuabili, in prima battuta, negli eredi testamentari e che, per altro verso, il testamento della de cuius nomina con chiarezza erede universale di la NO , ovvero , non vi è dubbio che Persona_1 Per_3 Controparte_3 quest'ultima fosse l'unica avente diritto alla riscossione, conseguita effettivamente nel febbraio
2025.
Né, per le motivazioni sopra esposte in adesione all'indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia, alcun rilievo è attribuibile alla rinuncia all'eredità da parte della NO , CP_3 titolare, ai sensi dell'art. 1921 cc, di un diritto proprio derivante dalle polizze alla prestazione assicurativa, rispetto al quale del tutto irrilevante è la vicenda successoria.
Richiamata la nozione della ragione più liquida 2, quanto sin qui osservato comporta la reiezione delle domande attoree ed ha perciò portata assorbente rispetto ad ogni altra eccezione della convenuta, inclusa quella di difetto di legittimazione attiva degli attori, da riqualificarsi in termini di difetto di titolarità rispetto al lato attivo del rapporto di diritto sostanziale fatto valere 3 e che, così interpretata, si palesa comunque fondata, avendo gli attori fornito prova della propria accettazione (doc. 4 allegato al ricorso), ma non invece – a monte - della chiamata all'eredità per successione legittima, non suffragata da certificati anagrafici 4 e che appare, al contrario, esclusa quanto a , , e i quali Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte_8 hanno affermato la propria qualità di nipoti della de cuius, a fronte del testamento con cui la
NO li aveva espressamente esclusi dall'eredità, com'era sua facoltà fare non Persona_1 trattandosi di legittimari.
Il rigetto delle domande attoree esclude la necessità di passare in rassegna quelle della convenuta verso la terza chiamata.
3. Vengono poste a carico degli attori, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalla convenuta, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, avuto riguardo al valore delle domande ed ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, minimi per le restanti, in considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta (istruzione documentale, deposito dei soli atti introduttivi e celebrazione di un'unica udienza).
Nessun provvedimento deve invece essere adottato in punto di regolamento delle spese di lite quanto al rapporto processuale con la terza chiamata, contumace.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate (il contributo unificato per la citazione della terza contumace, la cui chiamata si è resa necessaria in conseguenza delle domande attoree) e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per
Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , ;
[...] Parte_7 Parte_8
2) ON , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, a rimborsare a Parte_7 Parte_8 [...]
GIA' ), le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 Controparte_2
759,00 per esborsi non imponibili, € 9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge.
pagina 8 di 9 Firenze, 1 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Orani
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” conformi ex multis Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014. 3 cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n. 23721. 4 Cfr ex multis Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22192 del 14/10/2020, per cui, in caso di contestazione, “In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. pagina 7 di 9