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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Paola Caserta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 11131/2022 R.G. avente ad oggetto “rapporto di somministrazione” e pendente
TRA
(P. I.V.A. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Tecame (C.F.
, presso il cui studio, sito in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara C.F._1
n. 140, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
(C.F./P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino (C.F. , presso il cui studio, sito in Milano C.F._2 alla via Correggio n. 43, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società Controparte_1 chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti dell'
[...] [...]
dell'importo di € 25.986,42, corrispondente al credito maturato a titolo di Parte_1 corrispettivo per forniture di energia elettrica effettuate presso l'utenza a lui intestata, credito attestato dalle fatture emesse e risultanti dall'estratto conto allegato al ricorso monitorio.
1 Notificato il decreto ingiuntivo n. 3824/2022, l'ingiunto proponeva tempestiva opposizione con cui deduceva: che le fatture azionate dall'opposta avevano ad oggetto una somministrazione di energia elettrica riferita ad una unità immobiliare che non era mai stata nella disponibilità della che, infatti, la era titolare di un laboratorio di analisi cliniche che Pt_1 Parte_1 Pt_1 svolgeva la propria attività in Frattamaggiore (NA) alla via Lupoli n. 75 al piano terra e non al piano III - interno 5, come indicato nelle fatture prodotte dal Controparte_1
che non vi era prova del credito, non avendo valore probatorio le fatture e l'estratto
[...] conto allegati al ricorso monitorio.
Tanto esposto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva il che, contestando le argomentazioni Controparte_1 difensive svolte dall'opponente, assumeva in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione a fronte della mancata proposizione della domanda di conciliazione così come prevista dall'art. 3 del TICO (Testo Integrato Conciliazione) e, nel merito, la sua infondatezza concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
4. Le parti non avanzavano richieste istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5. L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
5.1. Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società opposta per omesso esperimento del tentativo di conciliazione. Al riguardo, il Tribunale osserva che il tentativo di conciliazione in materia di energia e gas costituisce condizione di procedibilità solo nelle controversie promosse dall'utente. Sono dunque tra le altre escluse le cause di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero crediti del gestore.
6. Passando al merito, si osserva che, a sostegno della propria pretesa e cioè dell'esistenza di un rapporto negoziale con l'opponente, l'opposta non ha prodotto in giudizio copia del contratto di fornitura di energia elettrica per cui deve esaminarsi il materiale istruttorio in atti il quale, tuttavia, non consente di considerare pienamente provato il credito dell'opposta né nell'an né nel quantum.
A tal riguardo, si ricorda che “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023). Nel caso di specie, la società creditrice, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha però fornito sufficienti elementi da cui potersi ricavare, anche mediante il ricorso alle presunzioni, l'effettiva sussistenza del rapporto di fornitura con Parte_2
2
[...] Va, invero, rilevato che nel giudizio sono state prodotte unicamente le fatture, azionate già col ricorso monitorio, l'estratto autentico del libro giornale relativo ai crediti in contenzioso, atti che, in quanto atti cc.dd. “domestici”, non possono certamente assurgere a prova piena del credito azionato.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, infatti, se le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili possono validamente fondare la concessione del decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale esse non possono costituirne valida prova, dovendo il creditore, nella sua veste di attore in senso sostanziale, integrare la documentazione, in quanto la fattura, di formazione unilaterale, non costituisce prova dell'esistenza del credito e dell'effettiva prestazione del servizio, che dovranno essere dimostrati con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, potendosi al più considerare dei meri indizi (cfr. “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” - in questo senso vedasi Cass. Sez. 2 sent. 299 del 12/01/2016, già in senso conforme Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 28/06/2010).
Per quanto concerne le fatture relative alla fornitura di energia elettrica, peraltro, le stesse sono riferite alla utenza sita in Frattamaggiore (NA) alla via Lupoli n. 75 al piano III, interno 5. La società tuttavia, ha contestato la titolarità dell'utenza cui sono riferiti i Parte_1 consumi oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sostenendo di svolgere la propria attività di laboratorio di analisi cliniche in Frattamaggiore (NA) alla via
Lupoli n. 75 al piano terra. Detta circostanza è stata provata mediante deposito in atti della relazione tecnica illustrativa per l'accreditamento della medesima opponente con il (in CP_2 cui viene espressamente e precisamente indicata l'ubicazione al piano terra ed allegata la planimetria) nonché rilievo fotografico dello stato dei luoghi.
Ebbene, la difesa di risulta basata su argomentazioni Controparte_1 autoreferenziali, facendo riferimento unicamente all'analiticità delle proprie fatture, contenenti i consumi fatturati con i dati effettivi dettagliati e rilevati dal competente distributore di zona, affermazioni che non possono da sole dimostrare l'effettiva erogazione del servizio in favore dell'opponente, tenendo conto, peraltro, che sulle medesime fatture viene riportata una utenza non riferibile per ubicazione all'opponente.
3 In considerazione della carenza e lacunosità del quadro istruttorio, dunque, non può ritenersi serenamente raggiunta la prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato.
Pertanto, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 – senza la fase istruttoria, con attribuzione all'Avv. Mario Tecame, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3824/2022;
• condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano in € 118,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Mario Tecame, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 18.09.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Paola Caserta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 11131/2022 R.G. avente ad oggetto “rapporto di somministrazione” e pendente
TRA
(P. I.V.A. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Tecame (C.F.
, presso il cui studio, sito in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara C.F._1
n. 140, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
(C.F./P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino (C.F. , presso il cui studio, sito in Milano C.F._2 alla via Correggio n. 43, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società Controparte_1 chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti dell'
[...] [...]
dell'importo di € 25.986,42, corrispondente al credito maturato a titolo di Parte_1 corrispettivo per forniture di energia elettrica effettuate presso l'utenza a lui intestata, credito attestato dalle fatture emesse e risultanti dall'estratto conto allegato al ricorso monitorio.
1 Notificato il decreto ingiuntivo n. 3824/2022, l'ingiunto proponeva tempestiva opposizione con cui deduceva: che le fatture azionate dall'opposta avevano ad oggetto una somministrazione di energia elettrica riferita ad una unità immobiliare che non era mai stata nella disponibilità della che, infatti, la era titolare di un laboratorio di analisi cliniche che Pt_1 Parte_1 Pt_1 svolgeva la propria attività in Frattamaggiore (NA) alla via Lupoli n. 75 al piano terra e non al piano III - interno 5, come indicato nelle fatture prodotte dal Controparte_1
che non vi era prova del credito, non avendo valore probatorio le fatture e l'estratto
[...] conto allegati al ricorso monitorio.
Tanto esposto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva il che, contestando le argomentazioni Controparte_1 difensive svolte dall'opponente, assumeva in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione a fronte della mancata proposizione della domanda di conciliazione così come prevista dall'art. 3 del TICO (Testo Integrato Conciliazione) e, nel merito, la sua infondatezza concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
4. Le parti non avanzavano richieste istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5. L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
5.1. Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società opposta per omesso esperimento del tentativo di conciliazione. Al riguardo, il Tribunale osserva che il tentativo di conciliazione in materia di energia e gas costituisce condizione di procedibilità solo nelle controversie promosse dall'utente. Sono dunque tra le altre escluse le cause di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero crediti del gestore.
6. Passando al merito, si osserva che, a sostegno della propria pretesa e cioè dell'esistenza di un rapporto negoziale con l'opponente, l'opposta non ha prodotto in giudizio copia del contratto di fornitura di energia elettrica per cui deve esaminarsi il materiale istruttorio in atti il quale, tuttavia, non consente di considerare pienamente provato il credito dell'opposta né nell'an né nel quantum.
A tal riguardo, si ricorda che “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023). Nel caso di specie, la società creditrice, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha però fornito sufficienti elementi da cui potersi ricavare, anche mediante il ricorso alle presunzioni, l'effettiva sussistenza del rapporto di fornitura con Parte_2
2
[...] Va, invero, rilevato che nel giudizio sono state prodotte unicamente le fatture, azionate già col ricorso monitorio, l'estratto autentico del libro giornale relativo ai crediti in contenzioso, atti che, in quanto atti cc.dd. “domestici”, non possono certamente assurgere a prova piena del credito azionato.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, infatti, se le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili possono validamente fondare la concessione del decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale esse non possono costituirne valida prova, dovendo il creditore, nella sua veste di attore in senso sostanziale, integrare la documentazione, in quanto la fattura, di formazione unilaterale, non costituisce prova dell'esistenza del credito e dell'effettiva prestazione del servizio, che dovranno essere dimostrati con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, potendosi al più considerare dei meri indizi (cfr. “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” - in questo senso vedasi Cass. Sez. 2 sent. 299 del 12/01/2016, già in senso conforme Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 28/06/2010).
Per quanto concerne le fatture relative alla fornitura di energia elettrica, peraltro, le stesse sono riferite alla utenza sita in Frattamaggiore (NA) alla via Lupoli n. 75 al piano III, interno 5. La società tuttavia, ha contestato la titolarità dell'utenza cui sono riferiti i Parte_1 consumi oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sostenendo di svolgere la propria attività di laboratorio di analisi cliniche in Frattamaggiore (NA) alla via
Lupoli n. 75 al piano terra. Detta circostanza è stata provata mediante deposito in atti della relazione tecnica illustrativa per l'accreditamento della medesima opponente con il (in CP_2 cui viene espressamente e precisamente indicata l'ubicazione al piano terra ed allegata la planimetria) nonché rilievo fotografico dello stato dei luoghi.
Ebbene, la difesa di risulta basata su argomentazioni Controparte_1 autoreferenziali, facendo riferimento unicamente all'analiticità delle proprie fatture, contenenti i consumi fatturati con i dati effettivi dettagliati e rilevati dal competente distributore di zona, affermazioni che non possono da sole dimostrare l'effettiva erogazione del servizio in favore dell'opponente, tenendo conto, peraltro, che sulle medesime fatture viene riportata una utenza non riferibile per ubicazione all'opponente.
3 In considerazione della carenza e lacunosità del quadro istruttorio, dunque, non può ritenersi serenamente raggiunta la prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato.
Pertanto, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 – senza la fase istruttoria, con attribuzione all'Avv. Mario Tecame, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3824/2022;
• condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano in € 118,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Mario Tecame, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 18.09.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
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