Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.