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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1362/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1362/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianlorenzo Di Sebastiano, elettivamente domiciliata come in atti.
PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE Controparte_1
(C.F. ), in persona del liquidatore Avv. Luigi
[...] C.F._1
Acconcia, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTI contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_2 C.F._2
Luciani e dall'Avv. Marco De Merolis, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPOSTO
pagina 1 di 23 (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avv. Paola Di Palma, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione esecutiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.5.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte:
PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI AR
NG: “L'Avv. Di Sebastiano Gianlorenzo si riporta a tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto nei propri scritti difensivi e nelle note d'udienza telematiche depositate chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che qui si abbiano per integralmente trascritte e riportate. Fa rilevare come il creditore sig. non abbia formulato nei termini di Controparte_2 legge istanza di ammissione del proprio credito (neanche per la quota rimasta insoddisfatta dall'aggiudicazione del bene nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare) al passivo della procedura di liquidazione controllata del sig. . […]”. Parte_1
: “I procuratori […] preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità della Email_1 costituzione della Curatela della liquidazione, non essendo essa legittimata a partecipare al giudizio.
Ed infatti, come risulta dalla documentazione prodotta dai sottoscritti procuratori in data 8.03.2025, tra i beni immobili indicati dal nella proposta di liquidazione controllata […] e ammessa Parte_1 da questo Tribunale con sentenza n. 26/2024 […], non è ricompresa l'unità immobiliare pignorata dal
da cui scaturisce il presente giudizio di opposizione […]. Chiedono che venga ordinata CP_2
l'estromissione della curatela dal giudizio, per carenza di legittimazione attiva. Precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti, scritti difensivi e deduzioni d'udienza, […]”.
: “La difesa dell' Controparte_3 Controparte_3 richiama le già svolte sue deduzioni, difese, eccezioni, produzioni e richieste, come rinvenienti negli atti e nei verbali di causa;
si riporta integralmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore pagina 2 di 23 depositata il 7/03/2025 ed alle deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni ivi svolte, qui espressamente reiterate. Chiede trattenersi la causa a decisione”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con decreto ingiuntivo n. 189/2011, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Chieti ingiunse a di pagare, in favore dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 CP_4
, la somma di €. 84.440,73 (oltre interessi moratori, spese di giudizio ed accessori di
[...] legge), quale debito residuo del mutuo concessogli da questi ultimi con scrittura privata del 14.2.2002.
Tale decreto non venne mai opposto dall'ingiunto.
2. Nel 2014 sopraggiunse il decesso di . Controparte_4
3. Con un primo atto di precetto, del 16.0.19, intimò vanamente al Controparte_2 il pagamento della somma di €. 87.603,35 quale debito residuo del mutuo Parte_1 summenzionato, comprensivo di interessi e spese legali.
4. Con un secondo atto di precetto, del 12.11.21, il intimò al il CP_2 Parte_1 pagamento del medesimo debito, lievitato (per effetto degli interessi maturati) ad €. 90.666,36.
5. Con atto notificato l'11.2.22, il – al fine di ottenere la soddisfazione coattiva del CP_2 predetto credito - sottopose a pignoramento immobiliare la quota parte (1/2 di proprietà) di un immobile del sito in Chieti. Parte_1
6. Con ricorso del 17.5.22, il propose opposizione al pignoramento, ex art. 617, Parte_1 comma II, c.p.c. chiedendo la sospensione della relativa procedura esecutiva (iscritta al n. 34/22) ed eccependo, da un lato, l'intervenuta prescrizione decennale (maturata “a far data quanto meno dal
14.7.21”) del credito azionato dalla controparte in via monitoria (per avere egli ricevuto in notifica soltanto l'atto di precetto del 12.11.21 e non anche il precedente precetto del 16.10.19), e, dall'altro lato, il difetto di legittimazione attiva dell'opposto a richiedere, sin dalla notificazione del precetto, anche la parte di credito spettante alla (stante la natura parziaria – e non solidale – CP_4 dell'obbligazione creditoria oggetto del titolo esecutivo).
3. Il – costituitosi innanzi al G.E., con comparsa di costituzione depositata il 6.7.22 - CP_2 chiese il rigetto dell'opposizione, controdeducendo, per quanto qui interessa, che: il primo atto di pagina 3 di 23 precetto – interruttivo della prescrizione decennale, decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 3.6.11 – era stato regolarmente notificato al ai sensi dell'art. 140 Parte_1
c.p.c., in data 21.10.19 (come attestato dalla relata e dalle cartoline depositate in giudizio), mentre il secondo atto di precetto era stato ritualmente notificato al debitore in data 23.11.21; a seguito del decesso, in data 30.11.14, di – a cui erano succeduti ab intestato i tre figli Controparte_4 maggiorenni della coppia e l'esponente – quest'ultimo, già titolare della quota del 50% del credito ingiunto, aveva regolarmente preannunciato ed instaurato la procedura esecutiva anche per la residua quota del 50%, in qualità di erede della defunta coniuge ed a tutela della comunione ereditaria.
4. Con comparsa depositata il 7.7.22, l' (di seguito, Controparte_3
propose domanda di intervento, ai sensi dell'art. 499 c.p.c., nella citata procedura esecutiva, CP_5 assumendo di vantare – in qualità di concessionaria per la riscossione – un credito, nei confronti del di €. 31.289,12 a titolo di tributi, interessi di mora, spese e compensi. Parte_1
5. Il Tribunale di Chieti – con ordinanza del 20.7.2022 - rigettò l'istanza dell'opponente di sospensione della procedura esecutiva, condannando lo stesso al rimborso delle spese processuali ed assegnando il termine di legge per la instaurazione del giudizio di merito.
6. A tanto ha provveduto il l quale - con atto di citazione ex art. 615, comma II e 616, Parte_1
c.p.c. del 16.9.22, notificato al e all' – ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In CP_2 CP_5 via preliminare, per i motivi esposti, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al Sig.
[...]
, in relazione al 50% del credito portato dal D.I. n. 189/2011, riducendo per l'effetto Controparte_2 del 50% il quantum preteso […]. Sempre in via preliminare e subordinata, per i motivi esposti, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. , nella misura di due Controparte_2 terzi del 50% del credito di spettanza della Sig.ra portato nel D.I. n. 189/2011, ex art. 581 CP_4
c.c., riducendo in pari misura il quantum preteso […]. Nel merito, ed in via gradata, anche nel caso in cui fosse riconosciuta la legittimazione ad agire del Sig. nel presente procedimento in CP_2 qualità di erede e con riferimento al credito di spettanza della Sig.ra accertare e dichiarare CP_4
l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito nascenti dal Decreto Ingiuntivo n. 189/2011, limitatamente alla quota del 50% (di spettanza della Sig.ra […]. In via subordinata, CP_4 sempre nel caso in cui fosse riconosciuta la legittimazione ad agire del Sig. nel presente CP_2 procedimento in qualità di erede con riferimento al credito di spettanza della Sig.ra CP_4 pagina 4 di 23 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei due terzi del credito poiché mai interrotta dagli altri aventi causa […]. In estremo subordine ridurre il credito a quanto effettivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 189/2011, applicando gli interessi come e nei limiti di Legge e senza alcuna locupletazione […]. In ultimo accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti di crediti vantati dall'intervenuta […]”. Controparte_6
A sostegno delle predette domande ed eccezioni, il a eccepito: a) in via preliminare, il Parte_1 difetto di legittimazione attiva del ad esigere il 50% del credito oggetto di esecuzione, in CP_2 quanto – stante la natura parziale e non solidale dell'obbligazione creditoria riconosciuta nel titolo esecutivo anche in favore della – il creditore procedente aveva omesso di dedurre, negli CP_4 atti successivi alla formazione del titolo esecutivo, di agire esecutivamente anche in qualità di erede della defunta coniuge;
b) nel merito, il difetto di prova – incombente sul – della sua CP_2 qualità di erede della e il conseguente difetto di titolarità della posizione soggettiva CP_4 vantata nella procedura esecutiva;
c) in subordine, la intervenuta prescrizione decennale della quota pari al 50% del credito spettante alla , stante la omessa deduzione da parte del CP_4 [...]
– negli atti interruttivi della prescrizione successivi alla formazione del tiolo esecutivo – di CP_2 agire, a seguito dell'exitus della , anche in qualità di erede di quest'ultima; d) in estremo CP_4 subordine, tenuto conto dei chiamati alla eredità della creditrice (coniuge e tre figli), la intervenuta prescrizione decennale della quota pari a 2/3 del credito spettante alla , stante la omessa CP_4 interruzione della prescrizione per la quota di credito spettante agli altri coeredi;
e) in ogni caso, la riforma della ordinanza del 20.7.2022 in punto di condanna del rifondere all'opposto Parte_1 le spese di lite della fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione; f) in ogni caso, la illegittimità, da un lato, della misura degli interessi richiesti dal creditore procedente negli atti prodromici al pignoramento, dall'altro, della rivalutazione monetaria indicata nel titolo esecutivo;
g) con riferimento all'intervento dell' la prescrizione dei relativi crediti, in assenza di prova della notifica delle CP_5 cartelle di pagamento e degli atti interruttivi.
7. Il – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto il rigetto della opposizione, con condanna CP_2 della controparte alle spese di lite, assumendo, per quanto d'interesse: aa) la infondatezza dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva, stante la natura ereditaria del 50% del credito oggetto di esecuzione e la non necessità, sul punto, di precisare di agire (anche) nell'interesse della comunione pagina 5 di 23 ereditaria;
bb) la inammissibilità per tardività, prima ancora che l'infondatezza, dell'avversa contestazione afferente al difetto di prova della qualità di erede in capo all'esponente, il quale aveva depositato in giudizio la documentazione attestante la ridetta qualità; cc) la infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione del credito, stante la produzione in giudizio degli atti interruttivi della stessa;
dd) la infondatezza del motivo di opposizione afferente alla riforma della condanna alle spese di lite della fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione; ee) la inammissibilità, prima ancora che l'infondatezza, dei motivi di opposizione attinenti al calcolo degli interessi e alla rivalutazione monetaria.
8. L nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata l'8.11.22, ha prodotto le cartelle di CP_5 pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione relativi al credito oggetto di intervento, chiedendo altresì la chiamata in causa dell' , con vittoria delle spese di lite. CP_7
9. Nel prosieguo del giudizio: alla prima udienza del 21.11.22, l'opponente ha eccepito la tardività della richiesta di di chiamata in causa dell' ; con la nota di trattazione scritta depositata in
CP_5 CP_7 data 13.12.22 per l'udienza del 19.12.22, l' ha eccepito la nullità della citazione in opposizione,
CP_5 per omessa indicazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7 c.p.c.; con la nota di trattazione scritta depositata in data 13.2.23 per l'udienza del 20.2.23, il – preso atto della Parte_1 documentazione depositata dall' – ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di prescrizione del
CP_5 credito oggetto di riscossione fiscale;
l' di conseguenza, con la nota di trattazione scritta
CP_5 depositata il 15.2.23 per l'udienza del 20.2.23, ha accettato la rinuncia dell'opponente, insistendo comunque per la vittoria delle spese di lite;
all'udienza del 20.2.23 – fissata come nuova prima udienza ai sensi dell'art. 164, comma III, c.p.c. – sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.; sono state espletatele le fasi di trattazione e di istruttoria documentale (in assenza di richieste di prova orale); nella fase di rimessione della causa in decisione, il processo è stato interrotto a seguito dell'intervenuta apertura – con sentenza n. 26 del 14.5.24, emessa dal Tribunale di Chieti – della liquidazione controllata del patrimonio del il processo è stato successivamente Parte_1 riassunto nei termini dall'Organo Liquidatore della procedura di liquidazione controllata nominato dal
Tribunale; il giudizio è stato quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
12.5.25, sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., con il deposito telematico di sintetiche note scritte.
pagina 6 di 23 10. Con la nota ex art. 127-ter c.p.c., depositata il 9.5.25 per l'udienza del 12.5.25, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della CP_2 procedura di liquidazione controllata del patrimonio del a riassumere il giudizio Parte_1 interrotto, in considerazione del fatto che tra i beni immobili indicati dal debitore nella proposta di liquidazione controllata – ammessa dall'intestato Tribunale – non era ricompresa l'unità immobiliare pignorata dal creditore opposto, sita in Chieti alla Via Filandro Quarantotti n. 32, tant'è che, nelle more, il citato immobile era stato assegnato e trasferito in proprietà (con decreto del 2.2.24, R.G.E.
34/2022, Trib. di Chieti) al , quale creditore ipotecario. CP_2
11. All'udienza del 12.5.25, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'opposizione proposta dal e successivamente coltivata dalla Parte_1 [...]
del predetto deve ritenersi in parte Controparte_8 inammissibile, in parte infondata.
Si perviene a tale conclusione in ragione delle considerazioni che seguono.
A. Sopravvenuta ammissione di alla procedura della liquidazione Parte_1 controllata e integrità del contraddittorio
1. Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione sollevata, nel corso del processo, dal
[...]
, di difetto di legittimazione attiva della procedura di liquidazione controllata del patrimonio CP_2 del ad intervenire in giudizio. Il ha fondato siffatta eccezione sulla Parte_1 CP_2 constatazione (pacifica tra le parti: cfr. le difese della curatela successive alla spiegata eccezione) per cui tra i beni immobili indicati dal debitore nella proposta di liquidazione controllata – ammessa dall'intestato Tribunale con sentenza n. 26 del 14.5.24 – non è ricompresa l'unità immobiliare pignorata dall'opposto, sita in Chieti alla Via Filandro Quarantotti n. 32, peraltro già assegnata per 1/2 al , con decreto di trasferimento del 2.2.24. CP_2
2. L'eccezione è infondata. pagina 7 di 23 3. Come è noto, il D.lgs. n. 14/2019 (da ultimo modificato con il D.lgs. n. 136/2024) – in attuazione della legge n. 155/2017 – ha innovato in maniera sistematica la disciplina delle procedure concorsuali, introducendo il cd. “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza” (di seguito, per brevità, CCII).
L'art. 274 CCII, rubricato “Azioni del liquidatore”, stabilisce che: “
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. […].
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori […]”.
4. L'art. 270, comma V, CCII, con riferimento alla disciplina dei rapporti processuali pendenti all'atto dell'apertura della liquidazione controllata, prevede che: “Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III”.
Inoltre, l'art. 142 CCII (il quale apre la Sezione II del Titolo V del CCII, dedicata agli “Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore”) stabilisce che: “
1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. […]”.
Il successivo art. 143, comma III, CCII prevede inoltre che: “[…]
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
5. Dalla lettura combinata delle summenzionate disposizioni si evince la ratio legis ad esse sottesa, finalizzata a ricomprendere nella liquidazione controllata non solo i beni appartenenti al debitore all'atto dell'apertura della procedura, ma anche quelli in contestazione ed a prescindere dalla loro indicazione nella proposta di liquidazione autorizzata dal Tribunale, in quanto “sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura” (cfr. art. 142, comma II, CCII). Inoltre, l'apertura della liquidazione controllata priva il debitore – come detto - dell'amministrazione e della disponibilità di tutti i suoi beni (cfr. art. 142 CCII), legittimando il liquidatore a proseguire “ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei pagina 8 di 23 beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti” (cfr. l'art. 274
CCII), sicché il sovraindebitato – analogamente al previgente art. 43, l. fall. e alla giurisprudenza formatasi in materia di legittimazione suppletiva del fallito per il solo fatto dell'inerzia del curatore – deve ritenersi privo della capacità processuale di stare in giudizio anche con riferimento ai rapporti patrimoniali in contestazione non ricompresi nella liquidazione controllata (cfr., per tutte, in motivazione, Cass. civ., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287, secondo cui: “il solo fatto che il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale in relazione al medesimo rapporto patrimoniale dedotto in giudizio dal fallito - sia nel medesimo processo da quest'ultimo intentato, sia in altro separato processo di cui si abbia contezza - denota l'interesse del medesimo per la lite e, con ciò, l'apprensione del rapporto stesso al concorso;
il che integra appunto, con il difetto di inerzia e dismissione, il presupposto della regola generale di cui all'articolo 43 l.fall., in base alla quale per questo genere di rapporti 'sta in giudizio il curatore' e non altri. La soluzione non muta – ed anzi, trova in ciò ulteriore conforto di sistema - qualora il giudizio sia stato validamente ed efficacemente intrapreso dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, posto che in tal caso il regime previsto dal terzo comma dell'articolo 43
l.fall. impone, come già osservato, l'interruzione automatica e d'ufficio del processo ogniqualvolta si abbia notizia della sentenza dichiarativa, e ciò proprio per la sopravvenuta perdita della capacità processuale della parte dichiarata insolvente;
il che dà modo al curatore di valutare l'interesse della massa ad eventualmente riassumere e coltivare il giudizio interrotto, e fermo restando che anche in questo caso - ed alla stessa maniera - in presenza di attivazione della curatela, l'incapacità del fallito a proseguire il giudizio non potrà che essere rilevata d'ufficio”).
Gli artt. 142, 143 e 274 CCII, si pongono, evidentemente, come applicazione in ambito concorsuale della regola generale di cui all'art. 75 c.p.c., per cui sono capaci di stare in giudizio solo “le persone che hanno il libero esercizio dei diritti” che in esso si fanno valere, mentre quelle persone che tale libero esercizio non hanno non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate
“secondo le norme che regolano la loro capacità”.
6. Nel caso di specie, costituisce circostanza documentale quella per cui - all'atto dell'apertura della liquidazione controllata (sentenza n. 26 del 14.5.24) e nelle more del presente giudizio di opposizione – il bene immobile oggetto della procedura esecutiva opposta era già stato trasferito (per ½) in favore del pagina 9 di 23 , fuoriuscendo, dunque, dal patrimonio del debitore esecutato (cfr. il decreto di CP_2 trasferimento del 2.2.24).
Tuttavia, tale circostanza non fa venir meno la sussistenza della legittimazione attiva del liquidatore a riassumere il presente giudizio, ovvero ad intervenire in esso, in quanto – nelle ipotesi, come nella specie, di emissione del decreto di trasferimento in costanza del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – se è vero che, ai fini dell'art. 2929 c.c., “[…] il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno
l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente” (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Un.,
28/11/2012, n. 21110), è vero anche che “Il creditore procedente, però, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore” (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. III, 04/06/1969, n. 1968, il cui orientamento – in conformità all'ipotesi, avvenuta nella specie, di assegnazione del bene immobile pignorato direttamente al creditore ipotecario procedente – è stato confermato anche più recentemente nelle motivazioni di Cass. civ., Sez. Un.,
28/11/2012, n. 21110 afferente al diverso caso di assegnazione in favore di un terzo).
7. Impregiudicato – come già anticipato – l'esito del presente giudizio, è evidente, dunque, alla luce delle disposizioni e dei principi soprarichiamati, la sussistenza della legittimazione attiva del liquidatore a riassumere il giudizio di opposizione originariamente instaurato dal Parte_1 stante, da un lato, l'automatica incapacità di quest'ultimo di stare in giudizio, a seguito della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata (art. 143, comma III, CCII) e, dall'altro, la possibilità – già prospettata in via prognostica dall'originario opponente, tra le altre, con l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto – di caducare il titolo esecutivo, il pignoramento e, conseguentemente, di travolgere l'assegnazione in favore del creditore procedente, con reintegro del patrimonio del debitore e con vantaggio della procedura di liquidazione controllata.
pagina 10 di 23 B. I motivi di opposizione ammissibili nel presente giudizio
1. Come è noto, “la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento
(eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (si v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 10/03/2023, n. 7163; esaustivamente in motivazione, Cass. civ., Sez. Un., 21/09/2021, n.
25478 nonché Cass. civ., Sez. Un., 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. civ., Sez. III, 26/05/2020,
n. 9719; Cass. civ., Sez. III, 03/09/2019, n. 21996; Cass. civ., Sez. VI, 09/06/2014, n. 12981; Cass. civ.,
Sez. III, 07/08/2013, n. 18761; Cass. civ., Sez. VI, 28/01/2011, n. 1328; Cass. civ., Sez. III,
28/07/2011, n. 16541).
2. Da quanto detto consegue che “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. civ.,
Sez. Un., 14/12/2020, n. 28387; analogamente, sempre in motivazione, cfr. ex multis, Cass. civ., Sez.
III, 25/07/2025, n. 21281; Cass. civ., Sez. III, 19/04/2024, n. 10708; Cass. civ., Sez. III, 12/07/2023, n.
19997; Cass. civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478, non massimata sul punto).
Pertanto, “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (così, Cass. civ., Sez. III, 10/03/2023, n. 7163: principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate;
cfr., in senso conforme, Cass. civ.,
Sez. III, 13/07/2022, n. 15376; Cass. civ., Sez. III, 22/03/2022, n. 9226). pagina 11 di 23 Infatti, “L'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.
Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l'opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte - in quanto, naturalmente, deducibili - dall'opponente, ha natura eterodeterminata” (si v., Cass. civ., Sez. VI-III, 20/01/2011, n. 1328).
3. Ciò posto, devono ritenersi ammissibili, perché dedotti nel ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione, i seguenti motivi di opposizione:
intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in executivis dal , per omessa CP_2 notifica dell'atto di precetto del 16.10.19;
difetto di legittimazione attiva del relativamente alla parte di credito spettante alla CP_2
, stante la natura parziaria (e non solidale) dell'obbligazione creditoria oggetto del CP_4 titolo esecutivo giudiziale.
3.1 Devono parimenti ritenersi ammissibili gli ulteriori motivi di opposizione relativi al difetto di prova della qualità di erede in capo al , alla prescrizione del relativo diritto ereditario e alla CP_2 prescrizione del diritto per il quale l' era intervenuta nella procedura esecutiva, in quanto motivi CP_5 che il ha potuto sollevare per la prima volta alla prima udienza dell'8.7.22 innanzi al Parte_1
G.E., dopo la lettura delle comparse di costituzione, rispettivamente del creditore pignorante (che ivi aveva dedotto e documentato il sopravvenuto decesso della moglie ed il fatto di agire anche come coerede della stessa) e dell'interveniente (costituitosi nella procedura esecutiva dopo il deposito da parte del el ricorso in opposizione). Parte_1
3.2 Per contro, devono ritenersi tardive le doglianze dell'opponente relative alla non debenza degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria come pretesi e conteggiati dal nel CP_2 precetto e nell'atto di pignoramento, in quanto doglianze sollevate soltanto alla summenzionata prima udienza e – quanto alla contestazione della illegittimità della rivalutazione monetaria del credito, riconosciuta nel decreto ingiuntivo del 2011 – da far valere nel giudizio di opposizione a quest'ultimo, invero mai esperito.
pagina 12 di 23 C. La infondatezza della eccezione dell'opponente di prescrizione del credito del CP_2
1. Con il primo motivo di opposizione, il ha eccepito – come visto - l'intervenuta Parte_1 prescrizione decennale del credito ingiunto dal con il decreto notificato in data 3.6.11, CP_2 stante la asserita, omessa notifica dell'atto di precetto del 16.10.19, utile ad interrompere il termine prescrizionale di dieci anni decorrente decorsi quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (e, quindi, dal 13.7.11), sicché la notifica del successivo atto di precetto del 12.11.21 sarebbe intervenuta dopo l'ormai avverata prescrizione, maturata in data 14.7.21.
2. Il motivo è manifestamente infondato.
3. Infatti, il , nel costituirsi nella fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione, ha CP_2 depositato l'atto di precetto del 16.10.19, unitamente alla relata di notifica e agli avvisi di ricevimento della stessa (cfr. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione dell'opposto nella fase sommaria del giudizio).
4. Dalla richiamata documentazione si evince chiaramente che il precetto del 2019 è stato regolarmente notificato al ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica di quest'ultimo, Parte_1 sita in Chieti alla Via Brigata Maiella n. 5, allo stesso indirizzo ove il medesimo ha successivamente ricevuto in notifica – sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – sia il precetto del 2021 (senza contestarne la regolarità del procedimento notificatorio) sia le cartelle di pagamento e gli avvisi dell' CP_5
(depositati nella presente fase di merito).
5. Peraltro, con riferimento alle notifiche effettuate da – in specie a quelle avvenute in epoca CP_5 coeva alla notifica del precetto del 2019 (si v., ad esempio, il doc. 12 delle produzioni di CP_5 riferibili alla notifica della cartella n. 03220180005065920000, avvenuta nella predetta residenza del in data 5.3.19 a mezzo delle forme di cui all'art. 60, D.P.R. 600/73, nei casi di Parte_1 irreperibilità relativa) – l'opponente, a seguito della produzione in giudizio delle relate di notifica e delle cartoline, ha rinunziato alla spiegata eccezione di prescrizione nei confronti di ritenendo, CP_5 appunto, la correttezza dei procedimenti notificatori effettuati dall'Ente creditore in Chieti alla Via
Brigata Maiella n. 5.
Da quanto detto discende, dunque, la manifesta infondatezza del motivo di opposizione in esame.
pagina 13 di 23 D. La infondatezza delle eccezioni dell'opponente di difetto parziale di legittimazione attiva del
e di difetto di prova della qualità di erede della coniuge CP_2
1. Con il secondo motivo di opposizione, il ha eccepito - come visto - il difetto di Parte_1 legittimazione attiva del ad agire in via esecutiva per la quota (50% del totale) del CP_2 credito spettante alla , in ragione della omessa deduzione da parte del creditore procedente CP_4
– negli atti successivi alla formazione del titolo esecutivo – del fatto di agire esecutivamente anche in qualità di erede della defunta coniuge, stante la natura parziaria (e non solidale) dell'obbligazione creditoria oggetto del titolo esecutivo. Con un ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di prova della qualità di erede in capo al . CP_2
2. Anche tali doglianze, da esaminare congiuntamente, sono infondate.
3. Dal contenuto degli atti prodotti dal si evince che egli – all'epoca tanto della CP_2 erogazione del prestito in favore del quanto dell'emissione del decreto ingiuntivo a Parte_1 carico di quest'ultimo, per la restituzione di esso - era coniugato con la (circostanza CP_4 pacifica), in regime di comunione legale (cfr., a tale ultimo riguardo, la espressa attestazione della esistenza del regime di comunione legale, operata dal nella dichiarazione di successione, CP_2 in atti;
cfr. la mancanza di qualsivoglia contestazione al proposito ad opera dell'opponente; per il principio per cui la “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n.
10031 del 25/05/2004; per il corollario per cui, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi”, cfr.
Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680).
Del resto, è noto che, ai sensi dell'art. 159 c.c. (“Del regime patrimoniale legale tra i coniugi”), “Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo”.
3.1 Ora, è vero che “la solidarietà attiva, contrariamente alla solidarietà passiva, non si presume, posto che la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo pagina 14 di 23 negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo
l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"), con la precisazione che l'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori” (Cass. n. 2267 del 2019; Cass. n. 15484 del 2008).
3.2 Tuttavia questa regola, invocata dall'opponente, nel caso di specie non rileva perché - come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23819 del 01/08/2022), in un caso analogo a quello di specie - “esso rientra nell'ambito di applicazione delle regole dettate per la comunione legale, in base alle quali deve ritenersi che, in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l'intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo” (nella specie la S.C. ha osservato che “Il prestito, in quanto concesso congiuntamente, con denaro del quale i coniugi non hanno mai precisato, né nel contratto di mutuo né successivamente, che fosse personale, ed in ragione degli importi significativi, deve ritenersi sia stato erogato con denaro appartenente alla comunione legale”).
In tal caso, per un verso, “dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi, sorge un diritto alla restituzione, che non è in favore dei singoli coniugi ma della comunione legale”, per altro verso, “il pagamento restitutorio dell'intera somma presa a mutuo, effettuato da un debitore nei confronti di uno solo dei coniugi in comunione legale, è liberatorio per
l'intero” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23819 del 01/08/2022).
Inoltre, “dall'articolo 180 c.c. (“Amministrazione dei beni della comunione”) si ricava la regola che autorizza i coniugi ad agire anche separatamente a tutela della comunione (sulla base del quale Cass.
n. 18123 del 2013, e già prima analogamente da Cass. n. 22891 del 2007 hanno affermato che la rappresentanza in giudizio per atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell'articolo 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi, e quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretta alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione,
pagina 15 di 23 quelle relative ai diritti di obbligazione” (così Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23819 del 01/08/2022, cit.;
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1615 del 16/01/2024).
3.3 Da quanto detto discende, per un verso, la infondatezza dell'assunto del debitore della natura parziaria della obbligazione pecuniaria restitutoria di cui al decreto ingiuntivo e al precetto, per altro verso e di conseguenza, la sussistenza della piena legittimazione attiva del sia ad CP_2 intimare al con i due precetti (del 2019 e del 2021) la restituzione (alla comunione) Parte_1 dell'oggetto (integrale) del prestito pecuniario elargitogli, sia ad agire esecutivamente per la soddisfazione coattiva di esso, infine e simmetricamente, la piena efficacia di dette intimazioni per la interruzione della prescrizione dell'unitario credito della comunione.
4. Né la legittimazione attiva del ad agire per la restituzione (spontanea o coattiva) CP_2 dell'intero prestito “inadempiuto” dal può ritenersi essere venuta meno per effetto del Parte_1 sopravvenuto decesso della coniuge del primo.
4.1 Infatti, costituisce principio consolidato (dettato dalle S.U., nella pronuncia 24657/2007, seguito dalle pronunce 995/2012, 15894/2014, e 10517/2013, n. 24449 del 01/12/2015) quello secondo cui “i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c. c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la . garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i 9 crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale;
conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in pagina 16 di 23 presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (cfr. in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 13/10/1992, n. 11128; Cass. civ., Sez. II,
21/01/2000, n. 640; Cass. civ., Sez. III, 05/09/2006, n. 19062).
4.2 Inoltre, “in forza della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 475 cod. proc. civ., secondo il quale il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare, ognuno di questi soggetti può giovarsi dell'estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo, secondo la disposizione indicata dall'art. 2909 cod. civ., e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva, naturalmente quando questa è chiesta dalla legge” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 17/01/2003, n. 601; nonché Cass. civ., Sez. III, 11/03/2004, n. 4985 ove lo stesso principio è stato affermato anche nel caso di cessione del credito avvenuta però
4.3 Nella specie, il ha fornito prova documentale (il cui onere è sorto solo a seguito CP_2 dell'avversa contestazione: cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. III, 01/07/2005, n. 14096) della sua veste di chiamato all'eredità e di erede della coniuge defunta (cfr.: il certificato di morte della;
la CP_4 dichiarazione di successione del 30.10.2015, presentata dal e dai suoi tre figli;
il CP_2 certificato storico di famiglia e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'assenza di testamento e l'indicazione degli eredi legittimi chiamati all'eredità, acclusi nel doc. 2 e nell'all. C depositati dall'opposto nella fase sommaria del giudizio).
Ed al riguardo è noto che, “in tema di successioni "mortis causa", la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15803 del 06/07/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9105 del
12/09/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 05/10/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2717 del
23/03/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9037 del 27/08/1999; Cass. n. 10022/1997).
Inoltre, si tratta di documenti rispetto al contenuto dei quali il non ha mosso alcuna Parte_1 contestazione, tanto meno specifica (per il principio per cui “Il successore nel titolo fatto valere come titolo esecutivo, infatti, come non ha l'obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva (art. 475, secondo comma, cod. proc. civ. [vigente ratione temporis al caso di specie: ndr]), allo stesso modo non deve farlo fuori di questa situazione, quando il debitore non contesti questa qualità attraverso un giudizio di accertamento pagina 17 di 23 negativo (opposizione all'esecuzione). In mancanza di questa contestazione, infatti, l'accertamento sarebbe superfluo”, cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. III, 01/07/2005, n. 14096).
Ed è altresì noto che “il giudice, in presenza della produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. come novellato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, art. 45 comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Cass. sez. un., 29/05/2014, n. 12065).
Ancora, la accettazione tacita di eredità da parte del può certamente rinvenirsi nel fatto CP_2 che lo stesso – secondo la stessa prospettazione del – ha agito in executivis per la Parte_1 soddisfazione coattiva di una parte del credito (da restituzione del mutuo) della de cuius.
E' infatti noto che “ il coniuge e i figli del de cuius, in quanto chiamato all'eredità, ai sensi dell'art.
536 c.c., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del de cuius per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compiono un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, "presuppone necessariamente la loro volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di fare se non nella qualità di erede", così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 c.c., che risulta integrato quante volte la domanda non rientri fra quelle che il chiamato ha il potere di proporre come tale, ai sensi dell'art. 460 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
16002 del 13/06/2008; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018).
Pertanto, “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta pagina 18 di 23 accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 16814 del 26/06/2018; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18294 del 04/07/2024; Cass. Sez. 2 - , Sentenza
n. 8520 del 01/04/2025).
4.5 Dalla applicazione dei superiori principi al caso di specie discende – anche da tale prospettiva – la piena legittimazione attiva del ad agire per la soddisfazione coattiva non solo dell'intero CP_2 credito rimasto inadempiuto dal ossia non soltanto del credito pecuniario proprio, ma Parte_1 anche di quello originariamente in comunione legale con la sua coniuge e successivamente caduto in comunione ereditaria.
5. Pertanto, i motivi di opposizione in esame devono essere rigettati.
E. La intervenuta cessazione della materia del contendere tra l'opponente e l' CP_5
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, il ha chiesto di “[…] Parte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti di crediti vantati dall'intervenuta
[...]
. Controparte_6
2. L - nel costituirsi in giudizio, al fine di contestare l'avversa eccezione di prescrizione - ha CP_5 prodotto tutti i documenti (cartelle, intimazioni, relate di notifica, avvisi di ricevimento, CAD, pubblicazioni in Albi comunali: cfr. i doc. nn. 1-26) posti a fondamento del credito oggetto d'intervento. 3. Il con la nota di trattazione scritta depositata in data 13.2.23 per Parte_1
l'udienza del 20.2.23, – preso atto della specifica documentazione depositata dall' – ha CP_5 dichiarato di rinunciare all'eccezione di prescrizione del credito oggetto di riscossione fiscale.
4. L di conseguenza, con la nota di trattazione scritta depositata il 15.2.23 per l'udienza del CP_5
20.2.23, ha accettato la rinuncia dell'opponente – dichiarando di esser venuto meno il proprio interesse a coltivare l'intervento nel presente giudizio di opposizione – insistendo comunque per la vittoria delle spese di lite.
5. Come è noto, “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere […]” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n. 18255; Cass. civ., Sez. I, 28/03/2001, n. 4505;
Cass. civ., Sez. Lav., 22/02/1982, n. 1112; Cass. civ., Sez. Lav., 25/01/1993, n. 808; Cass. civ., Sez.
pagina 19 di 23 Lav., 07/05/1993, n. 5286; Cass. civ., Sez. Lav., 13/03/1999, n. 2268; Cass. civ., Sez. Lav., 27/04/2000,
n. 5390).
6. Deve quindi procedersi in conformità, prendendo atto della sopravvenienza summenzionata.
F. La disciplina delle spese di lite
1. Il e la Procedura della Liquidazione Controllata del suo patrimonio devono essere Parte_1 condannati al rimborso delle spese processuali sostenute dal nel presente giudizio, CP_2 essendo i primi risultati soccombenti (sia in rito, sia in merito) su tutti i motivi di opposizione formulati.
In particolare, il deve rimborsare al le spese processuali delle fasi di Parte_1 CP_2 studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria documentale (dopo le quali è stata disposta la interruzione del processo, successivamente riassunto dal liquidatore, senza possibilità di ulteriore partecipazione dell'originario opponente), mentre la procedura di liquidazione dovrà rimborsargli la fase decisoria (a cui detta procedura ha partecipato).
I compensi della parte vittoriosa si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri tabellari medi dello scaglione di valore pari a quello del credito azionato dal in executivis ed oggetto di CP_2 opposizione.
2. Il e la Procedura della Liquidazione Controllata del suo patrimonio devono essere Parte_1 condannati, altresì, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla nel presente giudizio, CP_5 con le modalità e per i motivi di cui sopra, considerando altresì che la invocata illegittimità della procedura esecutiva (dalla quale sono scaturite la introduzione e la coltivazione del presente giudizio fino alla presente decisione) avrebbe inciso anche sulla posizione della predetta interveniente nella citata procedura.
Al riguardo, è noto che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere […] e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n.
18255; Cass. civ., Sez. I, 28/03/2001, n. 4505; Cass. civ., Sez. Lav., 22/02/1982, n. 1112; Cass. civ.,
pagina 20 di 23 Sez. Lav., 25/01/1993, n. 808; Cass. civ., Sez. Lav., 07/05/1993, n. 5286; Cass. civ., Sez. Lav.,
13/03/1999, n. 2268; Cass. civ., Sez. Lav., 27/04/2000, n. 5390).
Inoltre, anche alla rinuncia all'azione “si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 06/03/2018, n. 5250; Cass. civ., Sez. II,
08/06/2007, n. 13430; Cass. civ., Sez. II, 14/12/2009, n. 26210; Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n.
18255; Cass. 3 agosto 1999 n. 8387).
I compensi dell' si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri tabellari medi dello CP_5 scaglione di valore pari a quello del credito azionato dalla prima in executivis con l'atto di intervento ed oggetto di opposizione.
3. La considerazione del fatto che il debitore ha proposto, prima innanzi al G.E., poi nel presente giudizio di merito, una opposizione rivelatasi inammissibile ed infondata (anche in ordine alla doglianza relativa alla omessa ricezione della notifica dei due precetti, invero regolarmente notificatigli) legittima pienamente la avvenuta condanna del primo – disposta dal G.E. - a rifondere alla controparte le spese della fase sommaria.
4. Infine, deve essere revocata ex tunc la ammissione del al beneficio del gratuito Parte_1 patrocinio, in ragione della manifesta infondatezza della opposizione dallo stesso spiegata.
Infatti, l'opponente:
- ha falsamente dedotto di non avere ricevuto le notifiche degli atti stragiudiziali dell' CP_5
- ha falsamente dedotto di non avere ricevuto le notifiche dei precetti del;
CP_2
- ha fondato su tali assunti non veritieri le eccezioni di prescrizione (manifestamente infondate) dei crediti legittimamente rivendicati dalle controparti;
- ha sollevato nel presente giudizio motivi di opposizione tardivi (rispetto al quelli sollevati innanzi al G.E.), ovvero inammissibili (perché da far valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo);
- ha infondatamente contestato la legittimazione attiva del , con una eccezione CP_2 manifestamente contraria ai consolidati principi in tema di comunione legale e di comunione ereditaria dei crediti.
pagina 21 di 23
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 1362/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'eccezione di di difetto di legittimazione attiva della Controparte_2 [...]
. Controparte_9
DICHIARA la intervenuta cessazione della materia del contendere tra la Parte_1 [...]
e la Controparte_9 [...]
in relazione alla eccezione di prescrizione del credito sollevata dal Controparte_3 primo nei confronti di quest'ultima.
DICHIARA la inammissibilità per tardività dei motivi di opposizione indicati in motivazione, formulati da coltivati dalla IQUIDAZIONE del Parte_1 CP_9 CP_9
Patrimonio . Controparte_9
RIGETTA gli altri motivi di opposizione.
CONDANNA al rimborso al delle spese processuali delle fasi di studio, Parte_1 CP_2 introduttiva e di trattazione/ istruttoria documentale, che liquida in complessivi €. 9.850,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
pagina 22 di 23 CONDANNA la PROCEDURA della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del Patrimonio di Parte_1
alla rifusione al delle spese di giudizio sostenute per la fase decisoria, che
[...] CP_2 liquida in complessivi €. 4.253,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
CONDANNA al rimborso alla delle Parte_1 Controparte_3 spese processuali delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/ istruttoria documentale, che liquida in complessivi €. 4.711,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
CONDANNA la della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CP_9 Controparte_9
al rimborso alla delle spese sostenute per la
[...] Controparte_3 fase decisoria, che liquida in complessivi €. 2.905,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
RIGETTA ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale.
REVOCA
con efficacia ex tunc l'ammissione di l beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 5.9.25. Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 23 di 23
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1362/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianlorenzo Di Sebastiano, elettivamente domiciliata come in atti.
PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE Controparte_1
(C.F. ), in persona del liquidatore Avv. Luigi
[...] C.F._1
Acconcia, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTI contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_2 C.F._2
Luciani e dall'Avv. Marco De Merolis, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPOSTO
pagina 1 di 23 (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avv. Paola Di Palma, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione esecutiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.5.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte:
PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI AR
NG: “L'Avv. Di Sebastiano Gianlorenzo si riporta a tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto nei propri scritti difensivi e nelle note d'udienza telematiche depositate chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che qui si abbiano per integralmente trascritte e riportate. Fa rilevare come il creditore sig. non abbia formulato nei termini di Controparte_2 legge istanza di ammissione del proprio credito (neanche per la quota rimasta insoddisfatta dall'aggiudicazione del bene nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare) al passivo della procedura di liquidazione controllata del sig. . […]”. Parte_1
: “I procuratori […] preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità della Email_1 costituzione della Curatela della liquidazione, non essendo essa legittimata a partecipare al giudizio.
Ed infatti, come risulta dalla documentazione prodotta dai sottoscritti procuratori in data 8.03.2025, tra i beni immobili indicati dal nella proposta di liquidazione controllata […] e ammessa Parte_1 da questo Tribunale con sentenza n. 26/2024 […], non è ricompresa l'unità immobiliare pignorata dal
da cui scaturisce il presente giudizio di opposizione […]. Chiedono che venga ordinata CP_2
l'estromissione della curatela dal giudizio, per carenza di legittimazione attiva. Precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti, scritti difensivi e deduzioni d'udienza, […]”.
: “La difesa dell' Controparte_3 Controparte_3 richiama le già svolte sue deduzioni, difese, eccezioni, produzioni e richieste, come rinvenienti negli atti e nei verbali di causa;
si riporta integralmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore pagina 2 di 23 depositata il 7/03/2025 ed alle deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni ivi svolte, qui espressamente reiterate. Chiede trattenersi la causa a decisione”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con decreto ingiuntivo n. 189/2011, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Chieti ingiunse a di pagare, in favore dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 CP_4
, la somma di €. 84.440,73 (oltre interessi moratori, spese di giudizio ed accessori di
[...] legge), quale debito residuo del mutuo concessogli da questi ultimi con scrittura privata del 14.2.2002.
Tale decreto non venne mai opposto dall'ingiunto.
2. Nel 2014 sopraggiunse il decesso di . Controparte_4
3. Con un primo atto di precetto, del 16.0.19, intimò vanamente al Controparte_2 il pagamento della somma di €. 87.603,35 quale debito residuo del mutuo Parte_1 summenzionato, comprensivo di interessi e spese legali.
4. Con un secondo atto di precetto, del 12.11.21, il intimò al il CP_2 Parte_1 pagamento del medesimo debito, lievitato (per effetto degli interessi maturati) ad €. 90.666,36.
5. Con atto notificato l'11.2.22, il – al fine di ottenere la soddisfazione coattiva del CP_2 predetto credito - sottopose a pignoramento immobiliare la quota parte (1/2 di proprietà) di un immobile del sito in Chieti. Parte_1
6. Con ricorso del 17.5.22, il propose opposizione al pignoramento, ex art. 617, Parte_1 comma II, c.p.c. chiedendo la sospensione della relativa procedura esecutiva (iscritta al n. 34/22) ed eccependo, da un lato, l'intervenuta prescrizione decennale (maturata “a far data quanto meno dal
14.7.21”) del credito azionato dalla controparte in via monitoria (per avere egli ricevuto in notifica soltanto l'atto di precetto del 12.11.21 e non anche il precedente precetto del 16.10.19), e, dall'altro lato, il difetto di legittimazione attiva dell'opposto a richiedere, sin dalla notificazione del precetto, anche la parte di credito spettante alla (stante la natura parziaria – e non solidale – CP_4 dell'obbligazione creditoria oggetto del titolo esecutivo).
3. Il – costituitosi innanzi al G.E., con comparsa di costituzione depositata il 6.7.22 - CP_2 chiese il rigetto dell'opposizione, controdeducendo, per quanto qui interessa, che: il primo atto di pagina 3 di 23 precetto – interruttivo della prescrizione decennale, decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 3.6.11 – era stato regolarmente notificato al ai sensi dell'art. 140 Parte_1
c.p.c., in data 21.10.19 (come attestato dalla relata e dalle cartoline depositate in giudizio), mentre il secondo atto di precetto era stato ritualmente notificato al debitore in data 23.11.21; a seguito del decesso, in data 30.11.14, di – a cui erano succeduti ab intestato i tre figli Controparte_4 maggiorenni della coppia e l'esponente – quest'ultimo, già titolare della quota del 50% del credito ingiunto, aveva regolarmente preannunciato ed instaurato la procedura esecutiva anche per la residua quota del 50%, in qualità di erede della defunta coniuge ed a tutela della comunione ereditaria.
4. Con comparsa depositata il 7.7.22, l' (di seguito, Controparte_3
propose domanda di intervento, ai sensi dell'art. 499 c.p.c., nella citata procedura esecutiva, CP_5 assumendo di vantare – in qualità di concessionaria per la riscossione – un credito, nei confronti del di €. 31.289,12 a titolo di tributi, interessi di mora, spese e compensi. Parte_1
5. Il Tribunale di Chieti – con ordinanza del 20.7.2022 - rigettò l'istanza dell'opponente di sospensione della procedura esecutiva, condannando lo stesso al rimborso delle spese processuali ed assegnando il termine di legge per la instaurazione del giudizio di merito.
6. A tanto ha provveduto il l quale - con atto di citazione ex art. 615, comma II e 616, Parte_1
c.p.c. del 16.9.22, notificato al e all' – ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In CP_2 CP_5 via preliminare, per i motivi esposti, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al Sig.
[...]
, in relazione al 50% del credito portato dal D.I. n. 189/2011, riducendo per l'effetto Controparte_2 del 50% il quantum preteso […]. Sempre in via preliminare e subordinata, per i motivi esposti, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. , nella misura di due Controparte_2 terzi del 50% del credito di spettanza della Sig.ra portato nel D.I. n. 189/2011, ex art. 581 CP_4
c.c., riducendo in pari misura il quantum preteso […]. Nel merito, ed in via gradata, anche nel caso in cui fosse riconosciuta la legittimazione ad agire del Sig. nel presente procedimento in CP_2 qualità di erede e con riferimento al credito di spettanza della Sig.ra accertare e dichiarare CP_4
l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito nascenti dal Decreto Ingiuntivo n. 189/2011, limitatamente alla quota del 50% (di spettanza della Sig.ra […]. In via subordinata, CP_4 sempre nel caso in cui fosse riconosciuta la legittimazione ad agire del Sig. nel presente CP_2 procedimento in qualità di erede con riferimento al credito di spettanza della Sig.ra CP_4 pagina 4 di 23 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei due terzi del credito poiché mai interrotta dagli altri aventi causa […]. In estremo subordine ridurre il credito a quanto effettivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 189/2011, applicando gli interessi come e nei limiti di Legge e senza alcuna locupletazione […]. In ultimo accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti di crediti vantati dall'intervenuta […]”. Controparte_6
A sostegno delle predette domande ed eccezioni, il a eccepito: a) in via preliminare, il Parte_1 difetto di legittimazione attiva del ad esigere il 50% del credito oggetto di esecuzione, in CP_2 quanto – stante la natura parziale e non solidale dell'obbligazione creditoria riconosciuta nel titolo esecutivo anche in favore della – il creditore procedente aveva omesso di dedurre, negli CP_4 atti successivi alla formazione del titolo esecutivo, di agire esecutivamente anche in qualità di erede della defunta coniuge;
b) nel merito, il difetto di prova – incombente sul – della sua CP_2 qualità di erede della e il conseguente difetto di titolarità della posizione soggettiva CP_4 vantata nella procedura esecutiva;
c) in subordine, la intervenuta prescrizione decennale della quota pari al 50% del credito spettante alla , stante la omessa deduzione da parte del CP_4 [...]
– negli atti interruttivi della prescrizione successivi alla formazione del tiolo esecutivo – di CP_2 agire, a seguito dell'exitus della , anche in qualità di erede di quest'ultima; d) in estremo CP_4 subordine, tenuto conto dei chiamati alla eredità della creditrice (coniuge e tre figli), la intervenuta prescrizione decennale della quota pari a 2/3 del credito spettante alla , stante la omessa CP_4 interruzione della prescrizione per la quota di credito spettante agli altri coeredi;
e) in ogni caso, la riforma della ordinanza del 20.7.2022 in punto di condanna del rifondere all'opposto Parte_1 le spese di lite della fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione; f) in ogni caso, la illegittimità, da un lato, della misura degli interessi richiesti dal creditore procedente negli atti prodromici al pignoramento, dall'altro, della rivalutazione monetaria indicata nel titolo esecutivo;
g) con riferimento all'intervento dell' la prescrizione dei relativi crediti, in assenza di prova della notifica delle CP_5 cartelle di pagamento e degli atti interruttivi.
7. Il – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto il rigetto della opposizione, con condanna CP_2 della controparte alle spese di lite, assumendo, per quanto d'interesse: aa) la infondatezza dell'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva, stante la natura ereditaria del 50% del credito oggetto di esecuzione e la non necessità, sul punto, di precisare di agire (anche) nell'interesse della comunione pagina 5 di 23 ereditaria;
bb) la inammissibilità per tardività, prima ancora che l'infondatezza, dell'avversa contestazione afferente al difetto di prova della qualità di erede in capo all'esponente, il quale aveva depositato in giudizio la documentazione attestante la ridetta qualità; cc) la infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione del credito, stante la produzione in giudizio degli atti interruttivi della stessa;
dd) la infondatezza del motivo di opposizione afferente alla riforma della condanna alle spese di lite della fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione; ee) la inammissibilità, prima ancora che l'infondatezza, dei motivi di opposizione attinenti al calcolo degli interessi e alla rivalutazione monetaria.
8. L nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata l'8.11.22, ha prodotto le cartelle di CP_5 pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione relativi al credito oggetto di intervento, chiedendo altresì la chiamata in causa dell' , con vittoria delle spese di lite. CP_7
9. Nel prosieguo del giudizio: alla prima udienza del 21.11.22, l'opponente ha eccepito la tardività della richiesta di di chiamata in causa dell' ; con la nota di trattazione scritta depositata in
CP_5 CP_7 data 13.12.22 per l'udienza del 19.12.22, l' ha eccepito la nullità della citazione in opposizione,
CP_5 per omessa indicazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7 c.p.c.; con la nota di trattazione scritta depositata in data 13.2.23 per l'udienza del 20.2.23, il – preso atto della Parte_1 documentazione depositata dall' – ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di prescrizione del
CP_5 credito oggetto di riscossione fiscale;
l' di conseguenza, con la nota di trattazione scritta
CP_5 depositata il 15.2.23 per l'udienza del 20.2.23, ha accettato la rinuncia dell'opponente, insistendo comunque per la vittoria delle spese di lite;
all'udienza del 20.2.23 – fissata come nuova prima udienza ai sensi dell'art. 164, comma III, c.p.c. – sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.; sono state espletatele le fasi di trattazione e di istruttoria documentale (in assenza di richieste di prova orale); nella fase di rimessione della causa in decisione, il processo è stato interrotto a seguito dell'intervenuta apertura – con sentenza n. 26 del 14.5.24, emessa dal Tribunale di Chieti – della liquidazione controllata del patrimonio del il processo è stato successivamente Parte_1 riassunto nei termini dall'Organo Liquidatore della procedura di liquidazione controllata nominato dal
Tribunale; il giudizio è stato quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
12.5.25, sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., con il deposito telematico di sintetiche note scritte.
pagina 6 di 23 10. Con la nota ex art. 127-ter c.p.c., depositata il 9.5.25 per l'udienza del 12.5.25, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della CP_2 procedura di liquidazione controllata del patrimonio del a riassumere il giudizio Parte_1 interrotto, in considerazione del fatto che tra i beni immobili indicati dal debitore nella proposta di liquidazione controllata – ammessa dall'intestato Tribunale – non era ricompresa l'unità immobiliare pignorata dal creditore opposto, sita in Chieti alla Via Filandro Quarantotti n. 32, tant'è che, nelle more, il citato immobile era stato assegnato e trasferito in proprietà (con decreto del 2.2.24, R.G.E.
34/2022, Trib. di Chieti) al , quale creditore ipotecario. CP_2
11. All'udienza del 12.5.25, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'opposizione proposta dal e successivamente coltivata dalla Parte_1 [...]
del predetto deve ritenersi in parte Controparte_8 inammissibile, in parte infondata.
Si perviene a tale conclusione in ragione delle considerazioni che seguono.
A. Sopravvenuta ammissione di alla procedura della liquidazione Parte_1 controllata e integrità del contraddittorio
1. Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione sollevata, nel corso del processo, dal
[...]
, di difetto di legittimazione attiva della procedura di liquidazione controllata del patrimonio CP_2 del ad intervenire in giudizio. Il ha fondato siffatta eccezione sulla Parte_1 CP_2 constatazione (pacifica tra le parti: cfr. le difese della curatela successive alla spiegata eccezione) per cui tra i beni immobili indicati dal debitore nella proposta di liquidazione controllata – ammessa dall'intestato Tribunale con sentenza n. 26 del 14.5.24 – non è ricompresa l'unità immobiliare pignorata dall'opposto, sita in Chieti alla Via Filandro Quarantotti n. 32, peraltro già assegnata per 1/2 al , con decreto di trasferimento del 2.2.24. CP_2
2. L'eccezione è infondata. pagina 7 di 23 3. Come è noto, il D.lgs. n. 14/2019 (da ultimo modificato con il D.lgs. n. 136/2024) – in attuazione della legge n. 155/2017 – ha innovato in maniera sistematica la disciplina delle procedure concorsuali, introducendo il cd. “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza” (di seguito, per brevità, CCII).
L'art. 274 CCII, rubricato “Azioni del liquidatore”, stabilisce che: “
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. […].
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori […]”.
4. L'art. 270, comma V, CCII, con riferimento alla disciplina dei rapporti processuali pendenti all'atto dell'apertura della liquidazione controllata, prevede che: “Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III”.
Inoltre, l'art. 142 CCII (il quale apre la Sezione II del Titolo V del CCII, dedicata agli “Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore”) stabilisce che: “
1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. […]”.
Il successivo art. 143, comma III, CCII prevede inoltre che: “[…]
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice”.
5. Dalla lettura combinata delle summenzionate disposizioni si evince la ratio legis ad esse sottesa, finalizzata a ricomprendere nella liquidazione controllata non solo i beni appartenenti al debitore all'atto dell'apertura della procedura, ma anche quelli in contestazione ed a prescindere dalla loro indicazione nella proposta di liquidazione autorizzata dal Tribunale, in quanto “sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura” (cfr. art. 142, comma II, CCII). Inoltre, l'apertura della liquidazione controllata priva il debitore – come detto - dell'amministrazione e della disponibilità di tutti i suoi beni (cfr. art. 142 CCII), legittimando il liquidatore a proseguire “ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei pagina 8 di 23 beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti” (cfr. l'art. 274
CCII), sicché il sovraindebitato – analogamente al previgente art. 43, l. fall. e alla giurisprudenza formatasi in materia di legittimazione suppletiva del fallito per il solo fatto dell'inerzia del curatore – deve ritenersi privo della capacità processuale di stare in giudizio anche con riferimento ai rapporti patrimoniali in contestazione non ricompresi nella liquidazione controllata (cfr., per tutte, in motivazione, Cass. civ., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287, secondo cui: “il solo fatto che il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale in relazione al medesimo rapporto patrimoniale dedotto in giudizio dal fallito - sia nel medesimo processo da quest'ultimo intentato, sia in altro separato processo di cui si abbia contezza - denota l'interesse del medesimo per la lite e, con ciò, l'apprensione del rapporto stesso al concorso;
il che integra appunto, con il difetto di inerzia e dismissione, il presupposto della regola generale di cui all'articolo 43 l.fall., in base alla quale per questo genere di rapporti 'sta in giudizio il curatore' e non altri. La soluzione non muta – ed anzi, trova in ciò ulteriore conforto di sistema - qualora il giudizio sia stato validamente ed efficacemente intrapreso dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, posto che in tal caso il regime previsto dal terzo comma dell'articolo 43
l.fall. impone, come già osservato, l'interruzione automatica e d'ufficio del processo ogniqualvolta si abbia notizia della sentenza dichiarativa, e ciò proprio per la sopravvenuta perdita della capacità processuale della parte dichiarata insolvente;
il che dà modo al curatore di valutare l'interesse della massa ad eventualmente riassumere e coltivare il giudizio interrotto, e fermo restando che anche in questo caso - ed alla stessa maniera - in presenza di attivazione della curatela, l'incapacità del fallito a proseguire il giudizio non potrà che essere rilevata d'ufficio”).
Gli artt. 142, 143 e 274 CCII, si pongono, evidentemente, come applicazione in ambito concorsuale della regola generale di cui all'art. 75 c.p.c., per cui sono capaci di stare in giudizio solo “le persone che hanno il libero esercizio dei diritti” che in esso si fanno valere, mentre quelle persone che tale libero esercizio non hanno non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate
“secondo le norme che regolano la loro capacità”.
6. Nel caso di specie, costituisce circostanza documentale quella per cui - all'atto dell'apertura della liquidazione controllata (sentenza n. 26 del 14.5.24) e nelle more del presente giudizio di opposizione – il bene immobile oggetto della procedura esecutiva opposta era già stato trasferito (per ½) in favore del pagina 9 di 23 , fuoriuscendo, dunque, dal patrimonio del debitore esecutato (cfr. il decreto di CP_2 trasferimento del 2.2.24).
Tuttavia, tale circostanza non fa venir meno la sussistenza della legittimazione attiva del liquidatore a riassumere il presente giudizio, ovvero ad intervenire in esso, in quanto – nelle ipotesi, come nella specie, di emissione del decreto di trasferimento in costanza del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – se è vero che, ai fini dell'art. 2929 c.c., “[…] il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno
l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente” (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Un.,
28/11/2012, n. 21110), è vero anche che “Il creditore procedente, però, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore” (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. III, 04/06/1969, n. 1968, il cui orientamento – in conformità all'ipotesi, avvenuta nella specie, di assegnazione del bene immobile pignorato direttamente al creditore ipotecario procedente – è stato confermato anche più recentemente nelle motivazioni di Cass. civ., Sez. Un.,
28/11/2012, n. 21110 afferente al diverso caso di assegnazione in favore di un terzo).
7. Impregiudicato – come già anticipato – l'esito del presente giudizio, è evidente, dunque, alla luce delle disposizioni e dei principi soprarichiamati, la sussistenza della legittimazione attiva del liquidatore a riassumere il giudizio di opposizione originariamente instaurato dal Parte_1 stante, da un lato, l'automatica incapacità di quest'ultimo di stare in giudizio, a seguito della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata (art. 143, comma III, CCII) e, dall'altro, la possibilità – già prospettata in via prognostica dall'originario opponente, tra le altre, con l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto – di caducare il titolo esecutivo, il pignoramento e, conseguentemente, di travolgere l'assegnazione in favore del creditore procedente, con reintegro del patrimonio del debitore e con vantaggio della procedura di liquidazione controllata.
pagina 10 di 23 B. I motivi di opposizione ammissibili nel presente giudizio
1. Come è noto, “la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento
(eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (si v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 10/03/2023, n. 7163; esaustivamente in motivazione, Cass. civ., Sez. Un., 21/09/2021, n.
25478 nonché Cass. civ., Sez. Un., 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. civ., Sez. III, 26/05/2020,
n. 9719; Cass. civ., Sez. III, 03/09/2019, n. 21996; Cass. civ., Sez. VI, 09/06/2014, n. 12981; Cass. civ.,
Sez. III, 07/08/2013, n. 18761; Cass. civ., Sez. VI, 28/01/2011, n. 1328; Cass. civ., Sez. III,
28/07/2011, n. 16541).
2. Da quanto detto consegue che “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. civ.,
Sez. Un., 14/12/2020, n. 28387; analogamente, sempre in motivazione, cfr. ex multis, Cass. civ., Sez.
III, 25/07/2025, n. 21281; Cass. civ., Sez. III, 19/04/2024, n. 10708; Cass. civ., Sez. III, 12/07/2023, n.
19997; Cass. civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478, non massimata sul punto).
Pertanto, “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (così, Cass. civ., Sez. III, 10/03/2023, n. 7163: principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate;
cfr., in senso conforme, Cass. civ.,
Sez. III, 13/07/2022, n. 15376; Cass. civ., Sez. III, 22/03/2022, n. 9226). pagina 11 di 23 Infatti, “L'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.
Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l'opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte - in quanto, naturalmente, deducibili - dall'opponente, ha natura eterodeterminata” (si v., Cass. civ., Sez. VI-III, 20/01/2011, n. 1328).
3. Ciò posto, devono ritenersi ammissibili, perché dedotti nel ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione, i seguenti motivi di opposizione:
intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in executivis dal , per omessa CP_2 notifica dell'atto di precetto del 16.10.19;
difetto di legittimazione attiva del relativamente alla parte di credito spettante alla CP_2
, stante la natura parziaria (e non solidale) dell'obbligazione creditoria oggetto del CP_4 titolo esecutivo giudiziale.
3.1 Devono parimenti ritenersi ammissibili gli ulteriori motivi di opposizione relativi al difetto di prova della qualità di erede in capo al , alla prescrizione del relativo diritto ereditario e alla CP_2 prescrizione del diritto per il quale l' era intervenuta nella procedura esecutiva, in quanto motivi CP_5 che il ha potuto sollevare per la prima volta alla prima udienza dell'8.7.22 innanzi al Parte_1
G.E., dopo la lettura delle comparse di costituzione, rispettivamente del creditore pignorante (che ivi aveva dedotto e documentato il sopravvenuto decesso della moglie ed il fatto di agire anche come coerede della stessa) e dell'interveniente (costituitosi nella procedura esecutiva dopo il deposito da parte del el ricorso in opposizione). Parte_1
3.2 Per contro, devono ritenersi tardive le doglianze dell'opponente relative alla non debenza degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria come pretesi e conteggiati dal nel CP_2 precetto e nell'atto di pignoramento, in quanto doglianze sollevate soltanto alla summenzionata prima udienza e – quanto alla contestazione della illegittimità della rivalutazione monetaria del credito, riconosciuta nel decreto ingiuntivo del 2011 – da far valere nel giudizio di opposizione a quest'ultimo, invero mai esperito.
pagina 12 di 23 C. La infondatezza della eccezione dell'opponente di prescrizione del credito del CP_2
1. Con il primo motivo di opposizione, il ha eccepito – come visto - l'intervenuta Parte_1 prescrizione decennale del credito ingiunto dal con il decreto notificato in data 3.6.11, CP_2 stante la asserita, omessa notifica dell'atto di precetto del 16.10.19, utile ad interrompere il termine prescrizionale di dieci anni decorrente decorsi quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (e, quindi, dal 13.7.11), sicché la notifica del successivo atto di precetto del 12.11.21 sarebbe intervenuta dopo l'ormai avverata prescrizione, maturata in data 14.7.21.
2. Il motivo è manifestamente infondato.
3. Infatti, il , nel costituirsi nella fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione, ha CP_2 depositato l'atto di precetto del 16.10.19, unitamente alla relata di notifica e agli avvisi di ricevimento della stessa (cfr. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione dell'opposto nella fase sommaria del giudizio).
4. Dalla richiamata documentazione si evince chiaramente che il precetto del 2019 è stato regolarmente notificato al ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica di quest'ultimo, Parte_1 sita in Chieti alla Via Brigata Maiella n. 5, allo stesso indirizzo ove il medesimo ha successivamente ricevuto in notifica – sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – sia il precetto del 2021 (senza contestarne la regolarità del procedimento notificatorio) sia le cartelle di pagamento e gli avvisi dell' CP_5
(depositati nella presente fase di merito).
5. Peraltro, con riferimento alle notifiche effettuate da – in specie a quelle avvenute in epoca CP_5 coeva alla notifica del precetto del 2019 (si v., ad esempio, il doc. 12 delle produzioni di CP_5 riferibili alla notifica della cartella n. 03220180005065920000, avvenuta nella predetta residenza del in data 5.3.19 a mezzo delle forme di cui all'art. 60, D.P.R. 600/73, nei casi di Parte_1 irreperibilità relativa) – l'opponente, a seguito della produzione in giudizio delle relate di notifica e delle cartoline, ha rinunziato alla spiegata eccezione di prescrizione nei confronti di ritenendo, CP_5 appunto, la correttezza dei procedimenti notificatori effettuati dall'Ente creditore in Chieti alla Via
Brigata Maiella n. 5.
Da quanto detto discende, dunque, la manifesta infondatezza del motivo di opposizione in esame.
pagina 13 di 23 D. La infondatezza delle eccezioni dell'opponente di difetto parziale di legittimazione attiva del
e di difetto di prova della qualità di erede della coniuge CP_2
1. Con il secondo motivo di opposizione, il ha eccepito - come visto - il difetto di Parte_1 legittimazione attiva del ad agire in via esecutiva per la quota (50% del totale) del CP_2 credito spettante alla , in ragione della omessa deduzione da parte del creditore procedente CP_4
– negli atti successivi alla formazione del titolo esecutivo – del fatto di agire esecutivamente anche in qualità di erede della defunta coniuge, stante la natura parziaria (e non solidale) dell'obbligazione creditoria oggetto del titolo esecutivo. Con un ulteriore motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di prova della qualità di erede in capo al . CP_2
2. Anche tali doglianze, da esaminare congiuntamente, sono infondate.
3. Dal contenuto degli atti prodotti dal si evince che egli – all'epoca tanto della CP_2 erogazione del prestito in favore del quanto dell'emissione del decreto ingiuntivo a Parte_1 carico di quest'ultimo, per la restituzione di esso - era coniugato con la (circostanza CP_4 pacifica), in regime di comunione legale (cfr., a tale ultimo riguardo, la espressa attestazione della esistenza del regime di comunione legale, operata dal nella dichiarazione di successione, CP_2 in atti;
cfr. la mancanza di qualsivoglia contestazione al proposito ad opera dell'opponente; per il principio per cui la “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n.
10031 del 25/05/2004; per il corollario per cui, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi”, cfr.
Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680).
Del resto, è noto che, ai sensi dell'art. 159 c.c. (“Del regime patrimoniale legale tra i coniugi”), “Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo”.
3.1 Ora, è vero che “la solidarietà attiva, contrariamente alla solidarietà passiva, non si presume, posto che la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo pagina 14 di 23 negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo
l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"), con la precisazione che l'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori” (Cass. n. 2267 del 2019; Cass. n. 15484 del 2008).
3.2 Tuttavia questa regola, invocata dall'opponente, nel caso di specie non rileva perché - come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23819 del 01/08/2022), in un caso analogo a quello di specie - “esso rientra nell'ambito di applicazione delle regole dettate per la comunione legale, in base alle quali deve ritenersi che, in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l'intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo” (nella specie la S.C. ha osservato che “Il prestito, in quanto concesso congiuntamente, con denaro del quale i coniugi non hanno mai precisato, né nel contratto di mutuo né successivamente, che fosse personale, ed in ragione degli importi significativi, deve ritenersi sia stato erogato con denaro appartenente alla comunione legale”).
In tal caso, per un verso, “dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi, sorge un diritto alla restituzione, che non è in favore dei singoli coniugi ma della comunione legale”, per altro verso, “il pagamento restitutorio dell'intera somma presa a mutuo, effettuato da un debitore nei confronti di uno solo dei coniugi in comunione legale, è liberatorio per
l'intero” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23819 del 01/08/2022).
Inoltre, “dall'articolo 180 c.c. (“Amministrazione dei beni della comunione”) si ricava la regola che autorizza i coniugi ad agire anche separatamente a tutela della comunione (sulla base del quale Cass.
n. 18123 del 2013, e già prima analogamente da Cass. n. 22891 del 2007 hanno affermato che la rappresentanza in giudizio per atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell'articolo 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi, e quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretta alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione,
pagina 15 di 23 quelle relative ai diritti di obbligazione” (così Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23819 del 01/08/2022, cit.;
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1615 del 16/01/2024).
3.3 Da quanto detto discende, per un verso, la infondatezza dell'assunto del debitore della natura parziaria della obbligazione pecuniaria restitutoria di cui al decreto ingiuntivo e al precetto, per altro verso e di conseguenza, la sussistenza della piena legittimazione attiva del sia ad CP_2 intimare al con i due precetti (del 2019 e del 2021) la restituzione (alla comunione) Parte_1 dell'oggetto (integrale) del prestito pecuniario elargitogli, sia ad agire esecutivamente per la soddisfazione coattiva di esso, infine e simmetricamente, la piena efficacia di dette intimazioni per la interruzione della prescrizione dell'unitario credito della comunione.
4. Né la legittimazione attiva del ad agire per la restituzione (spontanea o coattiva) CP_2 dell'intero prestito “inadempiuto” dal può ritenersi essere venuta meno per effetto del Parte_1 sopravvenuto decesso della coniuge del primo.
4.1 Infatti, costituisce principio consolidato (dettato dalle S.U., nella pronuncia 24657/2007, seguito dalle pronunce 995/2012, 15894/2014, e 10517/2013, n. 24449 del 01/12/2015) quello secondo cui “i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c. c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la . garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i 9 crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale;
conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in pagina 16 di 23 presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (cfr. in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 13/10/1992, n. 11128; Cass. civ., Sez. II,
21/01/2000, n. 640; Cass. civ., Sez. III, 05/09/2006, n. 19062).
4.2 Inoltre, “in forza della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 475 cod. proc. civ., secondo il quale il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare, ognuno di questi soggetti può giovarsi dell'estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo, secondo la disposizione indicata dall'art. 2909 cod. civ., e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva, naturalmente quando questa è chiesta dalla legge” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 17/01/2003, n. 601; nonché Cass. civ., Sez. III, 11/03/2004, n. 4985 ove lo stesso principio è stato affermato anche nel caso di cessione del credito avvenuta però
4.3 Nella specie, il ha fornito prova documentale (il cui onere è sorto solo a seguito CP_2 dell'avversa contestazione: cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. III, 01/07/2005, n. 14096) della sua veste di chiamato all'eredità e di erede della coniuge defunta (cfr.: il certificato di morte della;
la CP_4 dichiarazione di successione del 30.10.2015, presentata dal e dai suoi tre figli;
il CP_2 certificato storico di famiglia e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'assenza di testamento e l'indicazione degli eredi legittimi chiamati all'eredità, acclusi nel doc. 2 e nell'all. C depositati dall'opposto nella fase sommaria del giudizio).
Ed al riguardo è noto che, “in tema di successioni "mortis causa", la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15803 del 06/07/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9105 del
12/09/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 05/10/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2717 del
23/03/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9037 del 27/08/1999; Cass. n. 10022/1997).
Inoltre, si tratta di documenti rispetto al contenuto dei quali il non ha mosso alcuna Parte_1 contestazione, tanto meno specifica (per il principio per cui “Il successore nel titolo fatto valere come titolo esecutivo, infatti, come non ha l'obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva (art. 475, secondo comma, cod. proc. civ. [vigente ratione temporis al caso di specie: ndr]), allo stesso modo non deve farlo fuori di questa situazione, quando il debitore non contesti questa qualità attraverso un giudizio di accertamento pagina 17 di 23 negativo (opposizione all'esecuzione). In mancanza di questa contestazione, infatti, l'accertamento sarebbe superfluo”, cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. III, 01/07/2005, n. 14096).
Ed è altresì noto che “il giudice, in presenza della produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. come novellato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, art. 45 comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (Cass. sez. un., 29/05/2014, n. 12065).
Ancora, la accettazione tacita di eredità da parte del può certamente rinvenirsi nel fatto CP_2 che lo stesso – secondo la stessa prospettazione del – ha agito in executivis per la Parte_1 soddisfazione coattiva di una parte del credito (da restituzione del mutuo) della de cuius.
E' infatti noto che “ il coniuge e i figli del de cuius, in quanto chiamato all'eredità, ai sensi dell'art.
536 c.c., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del de cuius per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compiono un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, "presuppone necessariamente la loro volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di fare se non nella qualità di erede", così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 c.c., che risulta integrato quante volte la domanda non rientri fra quelle che il chiamato ha il potere di proporre come tale, ai sensi dell'art. 460 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
16002 del 13/06/2008; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018).
Pertanto, “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta pagina 18 di 23 accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 16814 del 26/06/2018; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18294 del 04/07/2024; Cass. Sez. 2 - , Sentenza
n. 8520 del 01/04/2025).
4.5 Dalla applicazione dei superiori principi al caso di specie discende – anche da tale prospettiva – la piena legittimazione attiva del ad agire per la soddisfazione coattiva non solo dell'intero CP_2 credito rimasto inadempiuto dal ossia non soltanto del credito pecuniario proprio, ma Parte_1 anche di quello originariamente in comunione legale con la sua coniuge e successivamente caduto in comunione ereditaria.
5. Pertanto, i motivi di opposizione in esame devono essere rigettati.
E. La intervenuta cessazione della materia del contendere tra l'opponente e l' CP_5
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, il ha chiesto di “[…] Parte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti di crediti vantati dall'intervenuta
[...]
. Controparte_6
2. L - nel costituirsi in giudizio, al fine di contestare l'avversa eccezione di prescrizione - ha CP_5 prodotto tutti i documenti (cartelle, intimazioni, relate di notifica, avvisi di ricevimento, CAD, pubblicazioni in Albi comunali: cfr. i doc. nn. 1-26) posti a fondamento del credito oggetto d'intervento. 3. Il con la nota di trattazione scritta depositata in data 13.2.23 per Parte_1
l'udienza del 20.2.23, – preso atto della specifica documentazione depositata dall' – ha CP_5 dichiarato di rinunciare all'eccezione di prescrizione del credito oggetto di riscossione fiscale.
4. L di conseguenza, con la nota di trattazione scritta depositata il 15.2.23 per l'udienza del CP_5
20.2.23, ha accettato la rinuncia dell'opponente – dichiarando di esser venuto meno il proprio interesse a coltivare l'intervento nel presente giudizio di opposizione – insistendo comunque per la vittoria delle spese di lite.
5. Come è noto, “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere […]” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n. 18255; Cass. civ., Sez. I, 28/03/2001, n. 4505;
Cass. civ., Sez. Lav., 22/02/1982, n. 1112; Cass. civ., Sez. Lav., 25/01/1993, n. 808; Cass. civ., Sez.
pagina 19 di 23 Lav., 07/05/1993, n. 5286; Cass. civ., Sez. Lav., 13/03/1999, n. 2268; Cass. civ., Sez. Lav., 27/04/2000,
n. 5390).
6. Deve quindi procedersi in conformità, prendendo atto della sopravvenienza summenzionata.
F. La disciplina delle spese di lite
1. Il e la Procedura della Liquidazione Controllata del suo patrimonio devono essere Parte_1 condannati al rimborso delle spese processuali sostenute dal nel presente giudizio, CP_2 essendo i primi risultati soccombenti (sia in rito, sia in merito) su tutti i motivi di opposizione formulati.
In particolare, il deve rimborsare al le spese processuali delle fasi di Parte_1 CP_2 studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria documentale (dopo le quali è stata disposta la interruzione del processo, successivamente riassunto dal liquidatore, senza possibilità di ulteriore partecipazione dell'originario opponente), mentre la procedura di liquidazione dovrà rimborsargli la fase decisoria (a cui detta procedura ha partecipato).
I compensi della parte vittoriosa si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri tabellari medi dello scaglione di valore pari a quello del credito azionato dal in executivis ed oggetto di CP_2 opposizione.
2. Il e la Procedura della Liquidazione Controllata del suo patrimonio devono essere Parte_1 condannati, altresì, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla nel presente giudizio, CP_5 con le modalità e per i motivi di cui sopra, considerando altresì che la invocata illegittimità della procedura esecutiva (dalla quale sono scaturite la introduzione e la coltivazione del presente giudizio fino alla presente decisione) avrebbe inciso anche sulla posizione della predetta interveniente nella citata procedura.
Al riguardo, è noto che “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere […] e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n.
18255; Cass. civ., Sez. I, 28/03/2001, n. 4505; Cass. civ., Sez. Lav., 22/02/1982, n. 1112; Cass. civ.,
pagina 20 di 23 Sez. Lav., 25/01/1993, n. 808; Cass. civ., Sez. Lav., 07/05/1993, n. 5286; Cass. civ., Sez. Lav.,
13/03/1999, n. 2268; Cass. civ., Sez. Lav., 27/04/2000, n. 5390).
Inoltre, anche alla rinuncia all'azione “si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 06/03/2018, n. 5250; Cass. civ., Sez. II,
08/06/2007, n. 13430; Cass. civ., Sez. II, 14/12/2009, n. 26210; Cass. civ., Sez. I, 10/09/2004, n.
18255; Cass. 3 agosto 1999 n. 8387).
I compensi dell' si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri tabellari medi dello CP_5 scaglione di valore pari a quello del credito azionato dalla prima in executivis con l'atto di intervento ed oggetto di opposizione.
3. La considerazione del fatto che il debitore ha proposto, prima innanzi al G.E., poi nel presente giudizio di merito, una opposizione rivelatasi inammissibile ed infondata (anche in ordine alla doglianza relativa alla omessa ricezione della notifica dei due precetti, invero regolarmente notificatigli) legittima pienamente la avvenuta condanna del primo – disposta dal G.E. - a rifondere alla controparte le spese della fase sommaria.
4. Infine, deve essere revocata ex tunc la ammissione del al beneficio del gratuito Parte_1 patrocinio, in ragione della manifesta infondatezza della opposizione dallo stesso spiegata.
Infatti, l'opponente:
- ha falsamente dedotto di non avere ricevuto le notifiche degli atti stragiudiziali dell' CP_5
- ha falsamente dedotto di non avere ricevuto le notifiche dei precetti del;
CP_2
- ha fondato su tali assunti non veritieri le eccezioni di prescrizione (manifestamente infondate) dei crediti legittimamente rivendicati dalle controparti;
- ha sollevato nel presente giudizio motivi di opposizione tardivi (rispetto al quelli sollevati innanzi al G.E.), ovvero inammissibili (perché da far valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo);
- ha infondatamente contestato la legittimazione attiva del , con una eccezione CP_2 manifestamente contraria ai consolidati principi in tema di comunione legale e di comunione ereditaria dei crediti.
pagina 21 di 23
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 1362/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'eccezione di di difetto di legittimazione attiva della Controparte_2 [...]
. Controparte_9
DICHIARA la intervenuta cessazione della materia del contendere tra la Parte_1 [...]
e la Controparte_9 [...]
in relazione alla eccezione di prescrizione del credito sollevata dal Controparte_3 primo nei confronti di quest'ultima.
DICHIARA la inammissibilità per tardività dei motivi di opposizione indicati in motivazione, formulati da coltivati dalla IQUIDAZIONE del Parte_1 CP_9 CP_9
Patrimonio . Controparte_9
RIGETTA gli altri motivi di opposizione.
CONDANNA al rimborso al delle spese processuali delle fasi di studio, Parte_1 CP_2 introduttiva e di trattazione/ istruttoria documentale, che liquida in complessivi €. 9.850,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
pagina 22 di 23 CONDANNA la PROCEDURA della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del Patrimonio di Parte_1
alla rifusione al delle spese di giudizio sostenute per la fase decisoria, che
[...] CP_2 liquida in complessivi €. 4.253,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
CONDANNA al rimborso alla delle Parte_1 Controparte_3 spese processuali delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/ istruttoria documentale, che liquida in complessivi €. 4.711,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
CONDANNA la della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CP_9 Controparte_9
al rimborso alla delle spese sostenute per la
[...] Controparte_3 fase decisoria, che liquida in complessivi €. 2.905,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
RIGETTA ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale.
REVOCA
con efficacia ex tunc l'ammissione di l beneficio del gratuito patrocinio. Parte_1
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 5.9.25. Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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