Art. 13. ((Al personale che otterra' l'inquadramento dei ruoli statali in applicazione del presente art. 11 sara' riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianita' corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole elementari suddette, o presso scuole parificate per ciechi, purche' la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente provveditore agli studi. Detto servizio sara' valutato, secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)) ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1954, n. 815 ha disposto (con l'art. 3) che "La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 , di cui e' integrativa".
Versione
5 dicembre 1952
5 dicembre 1952
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Versione
24 settembre 1954
24 settembre 1954