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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 311/2023 promossa da:
(p.i. rappresentato e difeso dall' Avv. Uras Antonella e dall'Avv Ester Piccolo Pt_1 P.IVA_1
parte attrice contro
(c.f./p. IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Controparte_1 P.IVA_2
Paolo Coppola e Camilla Arzini parte convenuta
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: 1) accertato l'inadempimento della resistente, ordinare la restituzione della somma di euro 97.976,87, così come rettificata con le note del 16 gennaio 2024 e, il risarcimento del danno che andrà valutato al 10 % della somma da restituire, tenendo conto del danno emergente e lucro cessante, ampiamente provato in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale della resistente , o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed oltre alla rifusione di spese, competenze ed onorari di causa al procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta: Voglia il Tribunale così giudicare: in via pregiudiziale di rito - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Mantova a conoscere e decidere sul ricorso di
CT per essere competente a decidere il Tribunale di Amburgo (Germania) e, per l'effetto, Pt_1
rigettare il ricorso avversario;
in via principale, nel merito - respingere il ricorso proposto da
[...]
e tutte le domande ivi formulate in quanto improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in Pt_1
diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso - con condanna alle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva: che, in base al Regolamento CE n. 593/2008 Parte_1
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il contratto di distribuzione sottoscritto dalle parti in causa era disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore aveva la residenza abituale, e, quindi, vista la sede in Castel GO (MN) della ricorrente doveva applicarsi Parte_1
la legga italiana;
che se il contratto di distribuzione internazionale non prevede né la scelta della legge applicabile né quella del foro competente, il contratto deve ritenersi sottoposto alla legge del Paese in cui ha sede il distributore in quanto il soggetto che di quel contratto esegue la prestazione caratteristica, essendo quindi sottoposto alla giurisdizione del Paese nel quale i beni forniti giungono nella effettiva disponibilità del distributore, quindi, sempre l'Italia; che, pertanto, in base al principio della prestazione caratteristica, visto che il distributore, e, quindi, parte ricorrente, ha la propria sede e distribuiva i prodotti in questione in tutta Italia, si radicava la competenza per territorio innanzi a
Codesto Tribunale;
che, in data 08.01.2018, la aveva firmato un contratto di distribuzione Parte_1
in qualità di distributore e la (prima NO GM & Co. Kg) aveva Controparte_1
sottoscritto il contratto in qualità di fornitore;
che la naturale scadenza del contratto, così come da art. 11, era prevista per la data del 31.12.2020; che la aveva distribuito in modo proficuo i prodotti Pt_1
della ; che il fornitore, solo in data 15.07.2022, aveva interrotto Controparte_1
bruscamente e in modo del tutto immotivato una relazione commerciale continuativa e proficua per entrambe le parti;
che, nel caso di specie, si cristallizzava un tacito rinnovo contrattuale, e, quindi, una proroga ad altri tre anni, con scadenza 31.12.2023, che poteva essere interrotta solamente con una comunicazione formale inoltrata dal fornitore 12 mesi prima, quindi in data 30 Novembre 2022; che, in ogni caso, vista la persistenza del rapporto sinallagmatico, il distributore aveva diritto a chiedere la restituzione della merce con relativa indennità economica o di ottenere la promozione della vendita con collocazione sul mercato di competenza senza subire alcun danno economico, cosa che invece era avvenuta;
che diversi tentativi stragiudiziali volti ad una definizione/ restituzione della merce al fornitore/parte resistente erano rimasti lettera morta;
che era stato inoltrato invito alla negoziazione assistita al quale non era mai stato dato alcun riscontro;
che l'istanza di mediazione si era conclusa con un verbale negativo vista la mancata adesione della , tutti tentativi CP_1
volti alla ricerca di una soluzione che avrebbero potuto evitare le perdite;
che parte ricorrente, così come da invito della resistente, aveva dovuto svendere i beni acquistati dalla resistente entro la data del 31.12.2022 al prezzo di euro 177.798,05, così come da conferma d'ordine e contratto di vendita e relativa Fattura n. 819 del 30.12.2022 per la somma di euro 177.798,23; che era stata svolta una attività stragiudiziale con il fine di contenere le perdite, ma parte resistente non aveva mai dato alcun riscontro e quindi si era dovuti correre ai ripari con una vendita/svendita dell'ultimo minuto a terzi;
che, in assenza di un obbligo contrattuale, per comprendere se il distributore possa pretendere dal fornitore di farsi riacquistare la merce rimasta in giacenza, bisognava rifarsi principalmente ai principi di lealtà e buona fede ex art. 1375 c.c.; che la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
che la perdita subita dalla ricorrente era di euro
129.507,22. Parte ricorrente, affermata la sussistenza dei presupposti per avvalersi del rito sommario, concludeva chiedendo che fosse emessa ordinanza di accoglimento della domanda, accertando l'inadempimento della resistente e che, per l'effetto la prima NO CP_1 CP_1
GM & Co. Kg fosse condannata alla restituzione della somma di euro 129.507,22, e al risarcimento del danno, da valutarsi al 10 % della somma da restituire, oltre interessi legali ed oltre alla rifusione di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva prima NO GM & Co. Kg rilevando come le Controparte_1
argomentazioni poste a fondamento del ricorso fossero del tutto infondate e che non trovavano alcun conforto nel testo contrattuale;
eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale di Mantova per esser competente a decider il Tribunale di Amburgo;
assumeva l'assenza di inadempimento alcuno da parte della resistente e concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'esito della prima udienza del 20.7.2023 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., veniva disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario.
Alla successiva udienza del 16.1.2024, sulle istanze e conclusioni formulate dalle parti con le note scritte depositate, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 5.11.2024; la causa era quindi trattenuta in decisione, con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito è fondata e deve essere accolta.
Posto che in forza dell'art. 4, co. 2, L. 218/1995: “La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili”, bisogna affermare che, nel caso di specie, le parti, mediante accordo scritto hanno inteso derogare alla giurisdizione italiana, restando irrilevante che la clausola sia stata redatta in lingua inglese, essendo rimessa alle parti la scelta della lingua da utilizzare.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti, risulta che, in data 8-9 gennaio 2018, e CP_1
Par hanno sottoscritto un contratto di distribuzione in esclusiva per la vendita nel territorio italiano di calze di alta qualità a marchio “Skechers”. Il contratto di distribuzione prevedeva una durata contrattuale fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il diritto di di rinnovarlo per ulteriori 3 CP_1 anni dandone preavviso, per iscritto, al distributore CT entro 12 mesi dalla prima scadenza contrattuale, non essendo presenti clausole che prevedevano un tacito rinnovo dello stesso. Sostiene parte ricorrente che il Tribunale di Mantova sarebbe competente a conoscere della controversia in quanto il Contratto di Distribuzione non prevedrebbe “esplicitamente né la scelta della legge applicabile né quella del foro competente”, con la conseguenza che si dovrebbe applicare il
Regolamento CE n. 593/2008; poiché tale Regolamento prevede che il Contratto di Distribuzione venga “disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale”, Par considerata la sede legale di a Castel GO (MN), troverebbe applicazione - secondo quanto affermato dalla ricorrente - la legge italiana. Rileva ancora la ricorrente che il Contratto di
Distribuzione dovrebbe essere regolato dalla legge del paese in cui ha sede il distributore in quanto
“soggetto che di quel contratto esegue la prestazione caratteristica” ed avendo sede la in Parte_1
Castelberto (Mantova), la legge applicabile non potrebbe che essere quella italiana.
Quanto dedotto da parte ricorrente non trova riscontro nel contratto di distribuzione, da cui emerge, diversamente e come è stato evidenziato da parte convenuta, che lo stesso è regolato dalla legge tedesca (con esclusione dell'applicabilità delle norme uniformi per i contratti internazionali di vendita, c.d. UN Sales Convention – CISG, cfr. art. 12.3) e non dalla legge italiana. L'art. 12.4 precisa ulteriormente che, per qualsiasi controversia sorta in relazione al Contratto di Distribuzione, avrà esclusiva giurisdizione il Foro di Amburgo (Germania). L'unica eccezione è prevista per le cause eventualmente intentate dalla sola resistente, che avrebbe potuto scegliere di radicare il contenzioso innanzi le corti di Amburgo o, alternativamente, quelle del luogo della sede legale del distributore. Il testo contrattuale è dunque chiaro nell'indicare la legge applicabile alle controversie, così come il giudice competente. A quanto esposto si aggiunge che il Regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma
I) prevede espressamente la libertà di scelta delle parti nell'individuazione della legge applicabile al contratto (art. 3), chiarendo che la disposizione secondo la quale il contratto di distribuzione sarebbe disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale ha carattere meramente residuale, applicandosi solo in mancanza di scelta esercitata dalle parti (art. 4). Quanto alla giurisdizione, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles 1 bis), il quale, all'art. 25, recita come segue: “
1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti…La validità della clausola non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido”. In mancanza di un accordo in senso contrario, deve pertanto ritenersi che le parti abbiano pattuito la giurisdizione esclusiva del Giudice Tedesco, non essendo rilevante che la clausola non sia stata oggetto di specifica pattuizione non trattandosi di contratto concluso da un consumatore, né concluso sulla base di moduli o formulari.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori minimi dei paramenti di riferimento, considerata l'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida, per onorario, in €
4.217,00, oltre spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 14.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 311/2023 promossa da:
(p.i. rappresentato e difeso dall' Avv. Uras Antonella e dall'Avv Ester Piccolo Pt_1 P.IVA_1
parte attrice contro
(c.f./p. IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Controparte_1 P.IVA_2
Paolo Coppola e Camilla Arzini parte convenuta
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: 1) accertato l'inadempimento della resistente, ordinare la restituzione della somma di euro 97.976,87, così come rettificata con le note del 16 gennaio 2024 e, il risarcimento del danno che andrà valutato al 10 % della somma da restituire, tenendo conto del danno emergente e lucro cessante, ampiamente provato in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale della resistente , o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ed oltre alla rifusione di spese, competenze ed onorari di causa al procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta: Voglia il Tribunale così giudicare: in via pregiudiziale di rito - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Mantova a conoscere e decidere sul ricorso di
CT per essere competente a decidere il Tribunale di Amburgo (Germania) e, per l'effetto, Pt_1
rigettare il ricorso avversario;
in via principale, nel merito - respingere il ricorso proposto da
[...]
e tutte le domande ivi formulate in quanto improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in Pt_1
diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso - con condanna alle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva: che, in base al Regolamento CE n. 593/2008 Parte_1
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il contratto di distribuzione sottoscritto dalle parti in causa era disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore aveva la residenza abituale, e, quindi, vista la sede in Castel GO (MN) della ricorrente doveva applicarsi Parte_1
la legga italiana;
che se il contratto di distribuzione internazionale non prevede né la scelta della legge applicabile né quella del foro competente, il contratto deve ritenersi sottoposto alla legge del Paese in cui ha sede il distributore in quanto il soggetto che di quel contratto esegue la prestazione caratteristica, essendo quindi sottoposto alla giurisdizione del Paese nel quale i beni forniti giungono nella effettiva disponibilità del distributore, quindi, sempre l'Italia; che, pertanto, in base al principio della prestazione caratteristica, visto che il distributore, e, quindi, parte ricorrente, ha la propria sede e distribuiva i prodotti in questione in tutta Italia, si radicava la competenza per territorio innanzi a
Codesto Tribunale;
che, in data 08.01.2018, la aveva firmato un contratto di distribuzione Parte_1
in qualità di distributore e la (prima NO GM & Co. Kg) aveva Controparte_1
sottoscritto il contratto in qualità di fornitore;
che la naturale scadenza del contratto, così come da art. 11, era prevista per la data del 31.12.2020; che la aveva distribuito in modo proficuo i prodotti Pt_1
della ; che il fornitore, solo in data 15.07.2022, aveva interrotto Controparte_1
bruscamente e in modo del tutto immotivato una relazione commerciale continuativa e proficua per entrambe le parti;
che, nel caso di specie, si cristallizzava un tacito rinnovo contrattuale, e, quindi, una proroga ad altri tre anni, con scadenza 31.12.2023, che poteva essere interrotta solamente con una comunicazione formale inoltrata dal fornitore 12 mesi prima, quindi in data 30 Novembre 2022; che, in ogni caso, vista la persistenza del rapporto sinallagmatico, il distributore aveva diritto a chiedere la restituzione della merce con relativa indennità economica o di ottenere la promozione della vendita con collocazione sul mercato di competenza senza subire alcun danno economico, cosa che invece era avvenuta;
che diversi tentativi stragiudiziali volti ad una definizione/ restituzione della merce al fornitore/parte resistente erano rimasti lettera morta;
che era stato inoltrato invito alla negoziazione assistita al quale non era mai stato dato alcun riscontro;
che l'istanza di mediazione si era conclusa con un verbale negativo vista la mancata adesione della , tutti tentativi CP_1
volti alla ricerca di una soluzione che avrebbero potuto evitare le perdite;
che parte ricorrente, così come da invito della resistente, aveva dovuto svendere i beni acquistati dalla resistente entro la data del 31.12.2022 al prezzo di euro 177.798,05, così come da conferma d'ordine e contratto di vendita e relativa Fattura n. 819 del 30.12.2022 per la somma di euro 177.798,23; che era stata svolta una attività stragiudiziale con il fine di contenere le perdite, ma parte resistente non aveva mai dato alcun riscontro e quindi si era dovuti correre ai ripari con una vendita/svendita dell'ultimo minuto a terzi;
che, in assenza di un obbligo contrattuale, per comprendere se il distributore possa pretendere dal fornitore di farsi riacquistare la merce rimasta in giacenza, bisognava rifarsi principalmente ai principi di lealtà e buona fede ex art. 1375 c.c.; che la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
che la perdita subita dalla ricorrente era di euro
129.507,22. Parte ricorrente, affermata la sussistenza dei presupposti per avvalersi del rito sommario, concludeva chiedendo che fosse emessa ordinanza di accoglimento della domanda, accertando l'inadempimento della resistente e che, per l'effetto la prima NO CP_1 CP_1
GM & Co. Kg fosse condannata alla restituzione della somma di euro 129.507,22, e al risarcimento del danno, da valutarsi al 10 % della somma da restituire, oltre interessi legali ed oltre alla rifusione di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva prima NO GM & Co. Kg rilevando come le Controparte_1
argomentazioni poste a fondamento del ricorso fossero del tutto infondate e che non trovavano alcun conforto nel testo contrattuale;
eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale di Mantova per esser competente a decider il Tribunale di Amburgo;
assumeva l'assenza di inadempimento alcuno da parte della resistente e concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'esito della prima udienza del 20.7.2023 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., veniva disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario.
Alla successiva udienza del 16.1.2024, sulle istanze e conclusioni formulate dalle parti con le note scritte depositate, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 5.11.2024; la causa era quindi trattenuta in decisione, con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito è fondata e deve essere accolta.
Posto che in forza dell'art. 4, co. 2, L. 218/1995: “La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili”, bisogna affermare che, nel caso di specie, le parti, mediante accordo scritto hanno inteso derogare alla giurisdizione italiana, restando irrilevante che la clausola sia stata redatta in lingua inglese, essendo rimessa alle parti la scelta della lingua da utilizzare.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti, risulta che, in data 8-9 gennaio 2018, e CP_1
Par hanno sottoscritto un contratto di distribuzione in esclusiva per la vendita nel territorio italiano di calze di alta qualità a marchio “Skechers”. Il contratto di distribuzione prevedeva una durata contrattuale fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il diritto di di rinnovarlo per ulteriori 3 CP_1 anni dandone preavviso, per iscritto, al distributore CT entro 12 mesi dalla prima scadenza contrattuale, non essendo presenti clausole che prevedevano un tacito rinnovo dello stesso. Sostiene parte ricorrente che il Tribunale di Mantova sarebbe competente a conoscere della controversia in quanto il Contratto di Distribuzione non prevedrebbe “esplicitamente né la scelta della legge applicabile né quella del foro competente”, con la conseguenza che si dovrebbe applicare il
Regolamento CE n. 593/2008; poiché tale Regolamento prevede che il Contratto di Distribuzione venga “disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale”, Par considerata la sede legale di a Castel GO (MN), troverebbe applicazione - secondo quanto affermato dalla ricorrente - la legge italiana. Rileva ancora la ricorrente che il Contratto di
Distribuzione dovrebbe essere regolato dalla legge del paese in cui ha sede il distributore in quanto
“soggetto che di quel contratto esegue la prestazione caratteristica” ed avendo sede la in Parte_1
Castelberto (Mantova), la legge applicabile non potrebbe che essere quella italiana.
Quanto dedotto da parte ricorrente non trova riscontro nel contratto di distribuzione, da cui emerge, diversamente e come è stato evidenziato da parte convenuta, che lo stesso è regolato dalla legge tedesca (con esclusione dell'applicabilità delle norme uniformi per i contratti internazionali di vendita, c.d. UN Sales Convention – CISG, cfr. art. 12.3) e non dalla legge italiana. L'art. 12.4 precisa ulteriormente che, per qualsiasi controversia sorta in relazione al Contratto di Distribuzione, avrà esclusiva giurisdizione il Foro di Amburgo (Germania). L'unica eccezione è prevista per le cause eventualmente intentate dalla sola resistente, che avrebbe potuto scegliere di radicare il contenzioso innanzi le corti di Amburgo o, alternativamente, quelle del luogo della sede legale del distributore. Il testo contrattuale è dunque chiaro nell'indicare la legge applicabile alle controversie, così come il giudice competente. A quanto esposto si aggiunge che il Regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma
I) prevede espressamente la libertà di scelta delle parti nell'individuazione della legge applicabile al contratto (art. 3), chiarendo che la disposizione secondo la quale il contratto di distribuzione sarebbe disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale ha carattere meramente residuale, applicandosi solo in mancanza di scelta esercitata dalle parti (art. 4). Quanto alla giurisdizione, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles 1 bis), il quale, all'art. 25, recita come segue: “
1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti…La validità della clausola non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido”. In mancanza di un accordo in senso contrario, deve pertanto ritenersi che le parti abbiano pattuito la giurisdizione esclusiva del Giudice Tedesco, non essendo rilevante che la clausola non sia stata oggetto di specifica pattuizione non trattandosi di contratto concluso da un consumatore, né concluso sulla base di moduli o formulari.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori minimi dei paramenti di riferimento, considerata l'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida, per onorario, in €
4.217,00, oltre spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 14.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto ON