Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8428 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] ec entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianmarco Lodati ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Cesano
AD (MB), Corso Roma n.95, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separatamente con reciproco rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso), con Persona_1 collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
3) il padre, salvo diverso accordo trai coniugi, potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni Per_1 settimana, nel rispetto della seguente regolamentazione quadrisettimanale: nella prima e nella terza settimana: dalle ore 15,45 del mercoledì (prelevandolo all'uscita dalla scuola) sino alle ore 09,00 del giovedì
(riaccompagnandolo a scuola); dalle ore 15,45 del giovedì (prelevandolo all'uscita da scuola) sino alle ore 09,00 del venerdì
(riaccompagnandolo a scuola); dalle ore 18,00 della domenica (prelevandolo dalla casa materna) sino alle ore 09,00 del lunedì
(riaccompagnandolo a scuola); nella seconda settimana: dalle ore 15,45 del mercoledì (prelevandolo all'uscita dalla scuola) sino alle ore 09,00 del giovedì
(riaccompagnandolo a scuola); dalle ore 15,45 del giovedì (prelevandolo all'uscita da scuola) sino alle ore 09,00 del venerdì
(riaccompagnandolo a scuola);
(riaccompagnandolo nella casa materna); nella quarta settimana: dalle ore 20,30 del martedì (prelevandolo dalla casa materna) sino alle ore 09,00 del mercoledì
(riaccompagnandolo a scuola); il mercoledì dalle ore 15,45 (prelevandolo all'uscita dalla scuola) sino alle ore 20,30
(riaccompagnandolo nella casa materna); il giovedì dalle ore 15,45 (prelevandolo all'uscita dalla scuola) sino alle ore 20,30
(riaccompagnandolo nella casa materna); dalle ore 20,30 del venerdì sino alle ore 18,00 della domenica (prelevandolo e riaccompagnandolo nella casa materna); al termine delle quattro settimane continuerà ad applicarsi la suddetta regolamentazione quadrisettimanale ripartendo dalla prima settimana e così via;
nei periodi in cui la scuola sarà chiusa, il bambino verrà prelevato e riaccompagnato nella casa materna;
4) ogni anno, durante le festività natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dalle ore
09,00 alle ore 17,00 del 23 dicembre, dalle ore 09,45 alle ore 15,30 del 24 dicembre, dalle ore 20,00 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 25 dicembre, dalle ore 20,00 del 25 dicembre alle ore 10,00 del
26 dicembre, dalle ore 09,45 alle ore 15,30 del 27 dicembre, dalle ore 08,45 alle ore 21,00 del 28 dicembre, dalle ore 18,00 del 29 dicembre alle ore 17,00 del 30 dicembre, prelevandolo e riaccompagnandolo nella casa materna;
il figlio trascorrerà ad anni alterni dalle ore 17,00 del 30 dicembre sino alle ore 18,00 del 02 gennaio con un genitore e dalle ore 18,00 del 02 gennaio alle ore 18,00 del 06 gennaio con l'altro genitore;
inoltre, il figlio trascorrerà le altre festività ad anni alterni con ciascun genitore;
5) ogni anno, durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo di ferie dal 01 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre;
6) la casa familiare, con l'arredo ivi esistente, sarà assegnata alla IG.ra , che Parte_1 provvederà a pagare integralmente i relativi canoni di locazione, le relative spese condominiali e le relative utenze (al termine della locazione la IG.ra potrà trattenere tutta la Parte_1 cauzione versata, ma si obbliga sin da ora a risarcire gli eventuali danni al locatore); le parti si danno atto che il IG. ha già prelevato dalla casa familiare i suoi beni ed i suoi effetti Parte_2 personali;
7) la IG.ra si obbliga a trasferire gratuitamente al IG. , che si Parte_1 Parte_2 obbliga ad acquistare, la piena ed esclusiva proprietà della propria quota di partecipazione (avente un valore nominale di €100,00) nella società Sinergy S.r.l.s., con sede in Cesano AD (MB) alla
Via Mazzucchelli n.11, non appena il IG. avrà risanato la situazione debitoria della Parte_2 predetta società; fino ad allora la IG.ra non percepirà più alcun compenso per la Parte_1 sua carica di amministratrice unica dalla Sinergy S.r.l.s.; le parti convengono altresì che non appena verrà effettuato il suddetto trasferimento, il IG. verrà nominato amministratore unico Parte_2 della predetta società;
8) il IG. si obbliga a risanare interamente, entro e non oltre cinque anni, la situazione Parte_2 debitoria della società Sinergy S.r.l.s. e a pagare tutti i debiti passati, presenti e futuri di tale società
(inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i debiti verso l'erario, anche a titolo di IVA, contributi, ritenuta d'acconto ecc.), nonché a pagare tutti gli importi dovuti per sanzioni amministrative, accessori e spese di notifica inerenti ai verbali di contestazione di illecito amministrativo (per 4 violazione del codice della strada) che sono stati già notificati (e non ancora pagati) e/o che verranno eventualmente notificati relativamente all'autovettura Classe A tg.
FV027NG (di proprietà della SGM S.a.s.), che il IG. ha utilizzato sino al mese di gennaio 2024, Pt_2
e alle autovetture condotte in locazione finanziaria (leasing) dalla Sinergy S.r.l.s. e/o di proprietà di quest'ultima, fatta eccezione per quelli relativi all'autovettura tg. GP161CF, che dal mese di novembre 2024 in poi saranno pagati dalla IG.ra (purché si riferiscano a eventuali Parte_1 violazioni commesse da quest'ultima);
9) la IG.ra si obbliga a subentrare alla società Sinergy S.r.l.s. nel contratto di Parte_1 locazione finanziaria relativo all'autovettura BMW X4 tg. GP161CF (che attualmente utilizza in qualità di amministratrice unica) e si obbliga a rimborsare alla predetta società i relativi canoni di locazione finanziaria fino al momento dell'eventuale subentro o, nel caso in cui la relativa richiesta dovesse essere rigettata, finché continuerà ad utilizzare in via esclusiva tale autovettura, con facoltà di sostituirla con altra autovettura di valore inferiore;
10) il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di €200,00 (che verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni Persona_1 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a far tempo dal mese di dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché a farsi carico del 50% delle spese dell'asilo, della scuola privata che il bambino frequenterà a partire dal prossimo anno, della mensa scolastica, della divisa, della psicologa, del vestiario e delle spese sportive (piscina), nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come dalle linee guida concernenti le spese per i figli del 07/05/2018 condivise dal Tribunale di Monza con l'Ordine degli Avvocati di Monza, che entrambi i coniugi si obbligano a rispettare, avendone a mani copia, fatte salve le suddette pattuizioni in deroga alle linee guida;
11) ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento e pertanto non viene stabilito alcun reciproco assegno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 17.12.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Desio il 3 luglio 2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Desio, anno 2021, n.
6, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi