Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto ministeriale del-OMISSIS-, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato, con cui veniva disposto, con effetto immediato, per asseriti motivi di incompatibilità ambientale, il trasferimento di Ufficio dell'odierno ricorrente, ai sensi dei commi 4 e 5, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- al Distaccamento della Polizia Stradale di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 25 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di data -OMISSIS-, con cui veniva disposto, con effetto immediato, il trasferimento di Ufficio per motivi di incompatibilità ambientale, ai sensi dei commi 4 e 5, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- al Distaccamento della Polizia Stradale di -OMISSIS-.
2. In data 15 febbraio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
3. Con memoria depositata in giudizio il 25 novembre 2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, per aver riorganizzato il proprio assetto logistico ed alloggiativo in funzione dell’Ufficio (Distaccamento della Polizia Stradale di -OMISSIS-) ove è stato trasferito.
4. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
6. Tenuto conto della definizione in rito del presente giudizio, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
AN EL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | RO PE |
IL SEGRETARIO