Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/1978, n. 3949
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Sentenza 23 agosto 1978

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Quando due cause siano pendenti tra soggetti diversi, la circostanza che la decisione dipenda in tutti e due i giudizi dalla soluzione di questioni comuni non puo determinare la sospensione necessaria di una delle due cause, che si impone solo in presenza di un rapporto di pregiudizialita giuridica, e cioe solo quando la definizione della causa pregiudiziale costituisca un antecedente logico-giuridico indispensabile per la decisione della causa dipendente. (nella specie e stato escluso il rapporto di pregiudizialita necessaria tra la causa in cui un depositante agiva contro il depositario per la perdita delle cose custodite, e la causa in cui il depositario agiva contro terzi, pretesi responsabili del fatto da cui era derivato il perimento delle dette cose). ( Conf 4598/77, mass n 388207).*

Nel contratto di spedizione la custodia delle cose da trasportare, affidate allo spedizioniere, rientra tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto, a cui lo spedizioniere si obbliga ai sensi dell'art 1737 cod civ, ma, pur nell'unicita del complesso rapporto di spedizione e della relativa causa, e disciplinata dalle corrispondenti norme sul contratto di deposito. Pertanto, in caso di perdita delle cose temporaneamente custodite per la spedizione, lo spedizioniere e liberato dall'Obbligo della spedizione o comunque dalla relativa responsabilita per danni solo se provi, ai sensi degli artt 1768 e 1780 cod civ, che la perdita e derivata da un fatto a lui non imputabile e percio inevitabile nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, purche ne abbia fatto immediata denuncia al committente. Onde lo spedizioniere e responsabile per la perdita delle merci affidategli causate da un incendio, ove non ne dimostri la causa specifica che consenta di escludere il suo collegamento al comportamento di esso obbligato o di persone della cui condotta egli debba rispondere.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/1978, n. 3949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3949
    Data del deposito : 23 agosto 1978

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